CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 ottobre 1971
Cassazione n. 28002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 02/02/2026 del Tribunale della Libertà di Catania udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha irkvocato declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso invocandone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 febbraio 2026, a scioglimento della riserva assunta in udienza il precedente 30 dicembre 2025, il Tribunale della Libertà di Catania - pronunciando sull'istanza di riesame avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania del 5 dicembre 2025, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod.pen. -capo 55 di contestazione- per la partecipazione alla associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di beni culturali e contro il patrimonio, contestato a Paternò da giugno 2021 ad ottobre 2022, tra gli altri, al ricorrente insieme con [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di promotori ed organizzatori, oltre che esecutori degli scavi archeologici abusivi, nonché, in concorso, ai delitti scopo di cui all'art. 110 cod.pen., 175 comma 1 lett. a) D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 -capo 56-, di cui all'art. 110 cod.pen., 518-bis comma 1° e 2° e 518 sexiesdecies n. 4 cod. pen., e 625 n. 2, e n. 5, e 518 sexiesdecies n. 4 c.p. -capi 88, 89, 90-, di cui all'art. 518-quater, cod.pen. - capo 208- e di cui agli artt. 110, 518 -quater cod.pen. -capo 215- (estranee all'addebito cautelare diverse contravvenzioni di cui agli artt. 175 e 176 d.lgs. 42/2004)- ha sostituito la custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari presso abitazione da indicarsi, assistita dal divieto di comunicazioni con persone diverse da quelle con lui coabitanti o che lo assistono. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi, significando come nessuna contestazione è stata mai posta in relazione alla gravità indiziaria dei reati di cui ai capi g/to, 56/0" i 709 i 700, 2.1. Col primo motivo di ricorso deduce violazione art. 606 co. 1 lett b) ed e) cod.proc.pen., per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, asseritamente carente ed illogica- in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 416 cod.pen. per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistente la gravità indiziaria del contestato reato associativo, per [OSCURATO:PERSONA] con ruolo di promotore ed organizzatore, in assenza di consistenza indiziaria in ordine agli elementi strutturali del reato. 2.2. Col secondo motivo di ricorso deduce ex art. 606 co. 1 lett b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione sotto il profilo della carenza ed illogicità in relazione agli artt. 273 e 518 -quater cod.pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistente la gravità indiziaria dei contestati reati di ricettazione di beni culturali -capi 208 e 215- disattendendo le doglianze difensive circa la loro insussistenza ed omettendo di analizzare adeguatamente la piattaforma probatoria, in tesi equivoca in ordine al titolo del possesso dei beni 'culturali' in capo al ricorrente, se derivanti da 2ritrovamento (anche attesa la contestazione di numerosi scavi volti alla ricerca di beni culturali) o da acquisto/ricezione. 2.3. Col terzo motivo di ricorso deduce violazione ex art. 606 co. 1 lett e) cod.proc.pen., per difetto di motivazione sotto il profilo della carenza ed illogicità, sia in punto di esigenze cautelari per mancanza di attualità, sia in relazione ai criteri di scelta della misura applicata rispetto a quella meno afflittiva individuata dalla difesa nell'obbligo di firma. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si premette che il controllo di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti in materia de libertate non è diverso da quello consentito in generale dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (così, esplicitamente, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 - 01, secondo cui i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen.) Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e), e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità; Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998 Martorana, Rv. 210019 - 01, secondo cui in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01. Non sono cioè consentite valutazioni alternative (e, in astratto, persino maggiormente persuasive) dei medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, poiché ciò non prova la natura manifesta della illogicità della motivazione adottata in sede di merito. 31.1. Costituisce declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra le quali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, inibite risultando le incursioni nel materiale istruttorio tantomeno al fine di utilizzarlo quale metro di giudizio della tenuta logica della motivazione. Ciò, si precisa, tanto più che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164: è possibile prospettare —, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, 4Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994); tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 2. Ciò premesso, nell'ordinanza impugnata, è stata svolta una ricostruzione logica e coerente della posizione dell'[OSCURATO:PERSONA] quale esponente apicale della associazione per delinquere finalizzata a compiere reati contro beni culturali e contro il patrimonio (di cui al capo 55, una delle tre di cui è stata ricostruita l'esistenza nel presente procedimento, composte da soggetti di Paternò e di Lentini, spesso operanti in sinergia tra loro, con operatività temporale contestata a cavallo della novella di cui al Titolo VIII-bis del codice penale) sulla base di plurimi elementi e in particolare sulla scorta dell'esito delle intercettazioni e dei vari sopralluoghi effettuati dalla PG presso gli scavi clandestini, spesso corredati anche da verifiche delle cd. "buche fresche" presso i siti di interesse, anche e soprattutto sulla scorta della lettura dei colloqui intercettati. 2.1. Il suo ruolo è stato logicamente desunto dal contenuto dei colloqui intercettati ed in particolare da quelli che svelano che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva "tale lavoro da anni", che programmava le trasferte e si recava presso vari siti archeologici in Sicilia prevalentemente nella zona del catanese e del siracusano, con spostamenti accertati anche tramite la verifica di aggancio delle celle telefoniche, che aveva collegamenti con una fitta rete di ricettatori cui smerciavano i beni archeologici rinvenuti. 2.2. Quanto al delitto associativo, in particolare, il Tribunale, facendo legittimo rinvio alla ordinanza del GIP, ha dato atto dei plurimi elementi dai quali ha dedotto l'esistenza della struttura, della organizzazione, della disponibilità di mezzi, della stabilità del vincolo associativo e della indeterminatezza del disegno criminoso. Alle pagine 3 e 4 dell'ordinanza impugnata -con rinvio per relationem alle pagine 231.232 della ordinanza genetica- si indica la pletora di indici ritenuti sintomatici dell'esistenza della associazione, in uno con lo spaccato temporale, di ben sei mesi, la valutazione di frequenza, professionalità e proiezione futura del "lavoro" secondo moduli di lavoro standardizzati ma relativi anche a siti nuovi e diversi, 5talora sulla scorta dei controlli e dei sequestri operati dalle forze dell'ordine, nell'ambito di un programma criminoso indeterminato nel futuro, ma con saldo ancoraggio ad operatività anche passata (come testimoniato da talune intercettazioni). Nel mentre ha valorizzato sul piano dell'affectio societatis le conversazioni in. cui uno degli apicali, [OSCURATO:PERSONA], proponeva ai sodali che uno solo 91 assumesse la responsabilità in ordine a condotta caduta sotto la scure dei controlli e causa di sequestri operati dalle forze dell'ordine, sì da alleggerire la posizione di taluni dei soggetti coinvolti e consentire, eventualmente, la restituzione della strumentazione sottoposta a vincolo. 2.3. Ha, dunque, così ribadito, quanto agli elementi costitutivi del reato di cui all'ad 416 cod.pen., l'indeterminatezza del programma criminoso (evidenziata dalla pluralità degli scavi clandestini accertati in zone anche distanti dal comune di residenza e dalla programmazione di future trasferte in aree archeologiche sempre diverse), l'utilizzo di un linguaggio criptico, i contatti con la rete di sodali e con ricettatori per smerciare i beni rinvenuti, le modalità seriali delle condotte, l'utilizzo di strumenti particolari, quali i metaldetector, la commissione di plurimi delitti fine, indicativi non solo della continuativa partecipazione, ma anche della piena adesione al programma criminoso. 2.4. Peraltro, quanto specificamente alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto affermato dalla difesa, il Tribunale ha ben argomentato quanto al suo ruolo di promotore ed organizzatore sulla scorta dell'esito dell'attività tecnica da cui si comprende che [OSCURATO:PERSONA] organizzava l'attività dei sodali, prendeva parte personalmente agli scavi, manteneva i contatti con il ricettatore di "primo livello", elementi che complessivamente valutati hanno svelato che l'[OSCURATO:PERSONA] svolgeva una funzione di coordinamento, guida e direzione dei sodali nella scelta dei siti, dei collaboratori e della rete di ricettatori con cui gestiva personalmente i rapporti e le vendite. 2.5. Si tratta di motivazione ampia, aderente al compendio indiziario, puntuale rispetto allo stesso, immune da cedimenti logici, coerente al dato normativo e alla giurisprudenza in tema di reato associativo, secondo cui il discrimine tra partecipazione a detto delitto e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella natura dell'accordo criminoso, che nel secondo caso si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale alla consumazione di più reati determinati, commessi i quali le singole volontà non convergono ulteriormente verso uno scopo unitario; nella partecipazione al reato associativo, invece, come nella specie, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioni antigiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto 6futuro e con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progetto condiviso (ex plurimis v. Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 13/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255471). L'associazione può essere progettata per operare anche per un tempo determinato (v. Sez. 5, n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531 nonché Sez. 6, n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099) ed è sufficiente che essa sia dotata «di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti» (Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054), purché si presenti adeguata allo scopo illecito perseguito (Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269952). Principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, assai rilevante nel caso di specie, è quello secondo il quale è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435). 2.6. I giudici di merito si sono attenuti a detti princìpi, richiamando le ampie risultanze probatorie indicative della sussistenza del reato associativo. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo in disamina. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo, con cui la difesa del ricorrente contesta la gravità indiziaria in ordine ai delitti di ricettazione di beni culturali, per la 'ricezione' in entrambi i casi contestata, al capo 208, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per la condotta di previa ricezione e vendita a [OSCURATO:PERSONA] di talune monete archeologiche dagli indagati già ricettate al fine di immetterle sul mercato dei beni culturali e procurarsi un profitto dalla loro vendita, e al capo 215, in concorso col medesimo [OSCURATO:PERSONA], perché, al fine di procurarsi un profitto, consistente nella vendita a terzi acquirenti, ricevevano una moneta archeologica di epoca punica, provento del reato di ricettazione di beni culturali, che proponevano per la vendita a [OSCURATO:PERSONA]. 73.1. Osserva il Collegio che la fattispecie prevista dall'ad 518-quater cod.pen., è reato, introdotto con I. 22/2022 (modificato poi con d.l. 23/2026 conv. con I. 54/2026 in parte non rilevante ai fini di specie) a tutela del patrimonio culturale, che, comune, plurioffensivo, previsto nell'ambito dei delitti di circolazione del bene culturale di provenienza illecita, consiste, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, nell'acquistare o ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. La struttura riproduce quella della corrispondente fattispecie generale codicistica (art. 648 cod. pen.), di cui riprende gli elementi costitutivi, con elemento specializzante (ipotesi di specialità unilaterale per specificazione dell'oggetto materiale della condotta ) da individuarsi nell'oggetto del reato, il bene culturale mobile altrui (nozione riveniente dall'art. 2 del Codice dei beni culturali e paesaggistici, fermo restando che le cose di interesse numismatico rivestono la caratteristica di beni culturali a prescindere dall'accertamento della presenza dei caratteri di rarità o di pregio), con una condotta tipica particolarmente ampia, dato che già il semplice «acquistare» è da intendere nel contenuto semantico amplissimo, indicante ogni attività negoziale il cui effetto giuridico consista nel fare entrare la cosa (culturale) nella sfera giuridico-patrimoniale dell'agente (così rel. Massimario della Corte di cassazione n. 34/22), un elemento soggettivo, il dolo specifico, per cui, oltre alla coscienza del carattere culturale del bene e la volontà di realizzare una delle condotte tipizzate (acquistare, ricevere, occultare o intromettersi nel trasferimento del bene culturale di provenienza illecita), il soggetto attivo deve agire con la finalità specifica di procurare, a sé o ad altri, un profitto, id est qualsiasi utilità che possa incrementare il patrimonio del ricettatore e che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano, potendo esso avere anche natura non patrimoniale. 3.2. Vero che risulta dalla ordinanza impugnata come la difesa del ricorrente avesse, innanzi al Tribunale della Libertà, eccepito l'insussistenza di gravità indiziaria in ordine ai delitti di ricettazione di cui ai capi in discussione, se ne rimarca la genericità. Né la difesa del ricorrente ha inteso contrastare il riassunto dei motivi di riesame come formulato dal Tribunale, o ha comprovato con allegazione apposita la proposizione di più articolate censure. 3.3. Vero, anche, la motivazione al proposito resa è sintetica: «Per i capi 208 e 215 ritiene il Collegio che sia integrata la gravità indiziaria e che sia corretta la qualificazione giuridica della fattispecie. Nulla vi è negli atti da cui ritenere che le monete fossero state rinvenute dall'[OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso di scavi 8clandestini (nulla hanno in proposito dichiarato gli indagati in interrogatorio di garanzia), sicchè è senz'altro corretta l'imputazione ex art. 518-quater c.p. agli stessi contestata». 3.3.1. Motivazione sì stringata, ma sostanzialmente adeguata alla sostanza ed al tenore del motivo di riesame, e non manifestamente illogica. Si rammenta che la specificità che deve caratterizzare i motivi di riesame va intesa in rapporto alla funzione dell'impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la richiesta decisione di riforma del provvedimento impugnato, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei (Sez. 6, n. 546 del 18/11/2015 Ud. (dep. 08/01/2016) Rv. 265883 - 01). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nella motivazione il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n 30971 del 10/04/2015, F., Rv. 264837, in motivazione; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679; Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; da ultimo v. Sez. 2, n. 17440 del 09/04/2019, Bonomi, non mass.). 3.4. Tanto più che la stessa deve leggersi in una con quanto dedotto, al proposito, dall'ordinanza. Pur non potendosi parlare di «doppia conforme» cautelare, si osserva che laddove le due ordinanze cautelari pervengano a conclusioni sovrapponibili, seguendo i medesimi passaggi argomentativi (come nel caso di motivazione per relationem), esse si integrano, formando un unicum, sicchè le censure vanno poi parametrate alla motivazione così complessivamente risultante. In tal senso, la giurisprudenza della Corte ritiene (Sez. 2, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768 - 01) che «in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, così come dal giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo, quest'ultima ben può, a sua volta, essere utilizzata per colmare le eventuali lacune del successivo provvedimento; infatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di 9applicabilità della misura cautelare». Analogamente, Sez. 6, n. 32359 del 06/05/2003, Scandizzo, Rv. 226517 - 01, ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale del riesame integra e completa quello del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa, purché questa (come in questo caso) contenga le ragioni logiche e giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, con la mera esclusione (Sez. 6, Sentenza n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani, n.m.) del caso in cui il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice. Le due ordinanze, quindi, andranno considerate unitariamente ai fini di valutare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso. 3.5. Si osserva, allora, che se la prevista clausola di riserva «fuori dei casi di concorso nel reato presupposto» impone lo scrutinio della mancata configurabilità di responsabilità per i reati presupposti di furto o appropriazione indebita, tale scrutinio è stato efficacemente svolto, con esclusione del detto concorso, dai provvedimenti dei giudici di merito, ponendosi la motivazione, sopra riportata, del Tribunale della libertà, in continuità con quella dell'ordinanza genetica (cfr. pag 68 e segg, e poi a pag. 80 dell'ordinanza del giudice delle indagini preliminari quanto all'inquadramento generale della fattispecie; pag. 589 e segg, per il capo 208, ove, conclusivamente, si osserva che « vanno evidenziate la consequenzialità logica tra la visita di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 28/5/2022, con la visione ricavabile dalle immagini 59,60 di alcuni oggetti di piccole dimensioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], uscito appositamente dal casotto, e dopo due giorni, la serrata trattativa per il prezzo, arricchita dalla enfatizzazione da parte dei due della fatica che avevano fatto per recuperarli, insieme all'elogio fatto da [OSCURATO:PERSONA] ai due "tombaroli" per la loro capacità di reperire oggetti preziosi attraverso appositi scavi clandestini. Tali elementi, letti congiuntamente, attestano, senza bisogno di ulteriori commenti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il capo 208) a carico dei tre»; pag. 602, per il capo 215, ove, conclusivamente, si osserva che « Alla luce di tali elementi, chiarissimi ancorché succinti, è raggiunta la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere gli stessi ricevuto in consegna beni provenienti dal mercato clandestino e dunque dai delitti di impossessamento o furto di beni archeologici, proponendoli a [OSCURATO:PERSONA] a fini di profitto, essendo egli ulteriore ricettatore»). 3.6. A fronte dell'ampia persuasività della motivazione le doglianze articolate devono ritersi generiche, e come tali non scrutinabili, meramente contestative, 10anche perché, con evidenza, impingono in valutazioni fattuali, in questa sede improponibili. 4. Inammissibile, perché manifestamente infondato, è, infine, il terzo motivo di ricorso. 4.1. In tema di misure coercitive, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. occorre verificare i requisiti della concretezza, consistente nella necessità di indicare elementi non meramente congetturali sulla base dei quali affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede, e dell'attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830). 4.2. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza ormai assolutamente prevalente di questa Corte - e alla quale si ritiene di aderire - essendosi affermato che, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891). 4.3 Il Tribunale del riesame, si è allineato ai predetti superiori principi, illustrando le ragioni, anche facendo riferimento alla motivazione del Gip, per le quali ha ritenuto il rischio di reiterazione dei reati concreto ed attuale, sottolineando che l'[OSCURATO:PERSONA], come altri sodali, nonostante i controlli, ha continuando a delinquere reiterando i reati "programmati", cui deve aggiungersi sia la circostanza che dal tenore delle conversazioni intercettate si comprende che l'[OSCURATO:PERSONA] da tempo risalente svolge tale attività illecita e soprattutto che al momento della 11perquisizione effettuata in data 18.11.2025 sono stati rinvenuti nella disponibilità dell'indagato strumenti utili per gli scavi archeologici. 4.4. A fronte dell'articolato ragionamento del Tribunale del riesame, i rilievi introdotti con il motivo di ricorso appaiono meramente enunciativi ed inidonei ad intaccare la logica e l'efficacia dell'apparato argomentativo, risolvendosi nella mera riproposizione delle richieste presentate al Tribunale del riesame e non si confrontano effettivamente con la motivazione resa nell'ordinanza impugnata. 4.5 A ciò va aggiunto che il Tribunale ha anche sostituito la misura della custodia in carcere applicata con l'ordinanza genetica, con quella degli arresti domiciliari, indicando le ragioni per le quali è necessaria misura detentiva. Quanto alle ulteriori esigenze lavorative, come indicato anche dalla difesa, l'[OSCURATO:PERSONA] è stato autorizzata allo svolgimento della attività lavorativa. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso nella sua totalità con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M