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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30647/2026

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osto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell' 8 ottobre 2025 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] in cui ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Padova ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale per insussistenza del fatto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia con due motivi.

2.1. Il primo per vizi della motivazione in quanto la sentenza impugnata, con una lettura errata delle prove, aveva erroneamente escluso il nesso teleologico tra la condotta intimidatoria dell'imputato e l'atto di ufficio posto in essere dal pubblico ufficiale, consistente nell'accompagnamento dell'infermiera per il giro di distribuzione della terapia, pervenendo alla illogica conclusione che le offese e le minacce rivolte all'agente [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di altri detenuti e della professionista esterna, non fossero finalizzate a costringerlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio.

2.2. Il secondo per violazione di legge in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto della relazione di servizio dell'agente di [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che può risultare rilevante anche la condotta tenuta nei confronti di soggetti non direttamente destinatari dell'attività del pubblico ufficiale.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione che segue.

2. La sentenza impugnata, emessa con il rito abbreviato, ha ricostruito la vicenda storico-fattuale sulla base dell'annotazione dell'agente della polizia penitenziaria, [OSCURATO:PERSONA], che durante il giro di distribuzione della terapia peri i detenuti, compiuto insieme all'infermiera, aveva chiesto ad alcuni di questi di abbassare la voce poiché gridavano e di tutta risposta [OSCURATO:PERSONA] oltre ad avergli urlato una frase offensiva, aveva aggiunto, ad una serie di ingiurie anche una chiara minaccia («...se apri la porta, ti spacco la faccia...») che aveva generato ilarità all'interno della cella.

A fronte di questi elementi di fatto, rimasti sostanzialmente non contestati, la sentenza impugnata, con argomenti illogici ha ritenuto che l'aggressione verbale e oltraggiosa non attenesse a un atto dell'ufficio che riguardasse direttamente [OSCURATO:PERSONA], elemento del tutto irrilevante. 2Infatti, come correttamente ritenuto dal ricorrente, il delitto di oltraggio al pubblico ufficiale può essere commesso anche da soggetti che non sono destinatari dell'attività in quel momento svolta, ma siano presenti alla stessa, pur da semplici spettatori.

Infatti, il delitto di cui all'art. 341-bis cod.pen. non prevede che l'azione illecita, volta a compromettere il prestigio del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, provenga dal soggetto attinto dall'attività dell'ufficio, ma richiede che le espressioni offensive ed ingiuriose siano tali da minare la dignità personale e la reputazione della pubblica amministrazione, allorchè rivolte direttamente al pubblico ufficiale, in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone oltre all'offeso (tra le tante, Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024, dep. 2025, Bertuccioli, Rv. 287506), tutte condizioni sussistenti nella specie.

Non può, invece, essere accolto il motivo di ricorso relativo all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. in quanto non risulta la censurabile la valutazione formulata nella sentenza impugnata in ordine alla non ravvisabilità, nello specifico contesto della distribuzione dei medicinali, di una specifica destinazione della condotta a coartare il pubblico ufficiale o ad influire sul compimento di un atto dell'ufficio.

3. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Padova, mentre per il capo concernente l'assoluzione per minaccia a pubblico ufficiale il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell' 8 ottobre 2025 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA] in cui ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Padova ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli di minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale per insussistenza del fatto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia con due motivi. 2.1. Il primo per vizi della motivazione in quanto la sentenza impugnata, con una lettura errata delle prove, aveva erroneamente escluso il nesso teleologico tra la condotta intimidatoria dell'imputato e l'atto di ufficio posto in essere dal pubblico ufficiale, consistente nell'accompagnamento dell'infermiera per il giro di distribuzione della terapia, pervenendo alla illogica conclusione che le offese e le minacce rivolte all'agente [OSCURATO:PERSONA], alla presenza di altri detenuti e della professionista esterna, non fossero finalizzate a costringerlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio. 2.2. Il secondo per violazione di legge in quanto la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto della relazione di servizio dell'agente di [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che può risultare rilevante anche la condotta tenuta nei confronti di soggetti non direttamente destinatari dell'attività del pubblico ufficiale. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione che segue. 2. La sentenza impugnata, emessa con il rito abbreviato, ha ricostruito la vicenda storico-fattuale sulla base dell'annotazione dell'agente della polizia penitenziaria, [OSCURATO:PERSONA], che durante il giro di distribuzione della terapia peri i detenuti, compiuto insieme all'infermiera, aveva chiesto ad alcuni di questi di abbassare la voce poiché gridavano e di tutta risposta [OSCURATO:PERSONA] oltre ad avergli urlato una frase offensiva, aveva aggiunto, ad una serie di ingiurie anche una chiara minaccia («...se apri la porta, ti spacco la faccia...») che aveva generato ilarità all'interno della cella. A fronte di questi elementi di fatto, rimasti sostanzialmente non contestati, la sentenza impugnata, con argomenti illogici ha ritenuto che l'aggressione verbale e oltraggiosa non attenesse a un atto dell'ufficio che riguardasse direttamente [OSCURATO:PERSONA], elemento del tutto irrilevante. 2Infatti, come correttamente ritenuto dal ricorrente, il delitto di oltraggio al pubblico ufficiale può essere commesso anche da soggetti che non sono destinatari dell'attività in quel momento svolta, ma siano presenti alla stessa, pur da semplici spettatori. Infatti, il delitto di cui all'art. 341-bis cod.pen. non prevede che l'azione illecita, volta a compromettere il prestigio del pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, provenga dal soggetto attinto dall'attività dell'ufficio, ma richiede che le espressioni offensive ed ingiuriose siano tali da minare la dignità personale e la reputazione della pubblica amministrazione, allorchè rivolte direttamente al pubblico ufficiale, in un luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone oltre all'offeso (tra le tante, Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024, dep. 2025, Bertuccioli, Rv. 287506), tutte condizioni sussistenti nella specie. Non può, invece, essere accolto il motivo di ricorso relativo all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen. in quanto non risulta la censurabile la valutazione formulata nella sentenza impugnata in ordine alla non ravvisabilità, nello specifico contesto della distribuzione dei medicinali, di una specifica destinazione della condotta a coartare il pubblico ufficiale o ad influire sul compimento di un atto dell'ufficio. 3. Dagli argomenti che precedono, consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su tale capo al Tribunale di Padova, mentre per il capo concernente l'assoluzione per minaccia a pubblico ufficiale il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M
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