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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 18489/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Locri del 16 maggio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 8.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5, lett. b), e 6 della legge n. 283 del 1962, fatto accertato in Marina di [OSCURATO:PERSONA] il 22 novembre 2021.

Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche (primo motivo) e al discostamento della pena dal minimo edittale (secondo motivo), sono manifestamente infondati, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 5), in cui è stata rimarcata l'adeguatezza della pena irrogata al ricorrente, peraltro non eccessiva (euro 8.000 di ammenda), non consentendo una mitigazione del trattamento sanzionatorio i numerosi precedenti specifici a carico di [OSCURATO:PERSONA], sintomatici dell'abitualità della condotta, e le ravvisate macroscopiche carenze igieniche nella conservazione del prodotto ittico.

Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Locri del 16 maggio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 8.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5, lett. b), e 6 della legge n. 283 del 1962, fatto accertato in Marina di [OSCURATO:PERSONA] il 22 novembre 2021. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche (primo motivo) e al discostamento della pena dal minimo edittale (secondo motivo), sono manifestamente infondati, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 5), in cui è stata rimarcata l'adeguatezza della pena irrogata al ricorrente, peraltro non eccessiva (euro 8.000 di ammenda), non consentendo una mitigazione del trattamento sanzionatorio i numerosi precedenti specifici a carico di [OSCURATO:PERSONA], sintomatici dell'abitualità della condotta, e le ravvisate macroscopiche carenze igieniche nella conservazione del prodotto ittico. Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 18489/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris