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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05909/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Eboli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 14/10/2021 dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta le conclusioni del difensore della ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 14 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, per quanto di interesse in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno all'esito di giudizio abbreviato, confermando la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e riducendo la pena a tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito.

Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo pari a 453 grammi, come accertato in data 21 settembre 2017.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, sviluppati congiuntamente.

2.1. Con i tre motivi, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato e, in subordine, alla mancata qualificazione dello stesso a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.

Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata espone una motivazione meramente apparente o comunque manifestamente illogica quando attribuisce all'imputata il concorso nella detenzione di 166,00 grammi di cocaina, perché fonda l'affermazione di responsabilità sulla presumibile ricezione di informazione da parte del marito, e sulla custodia della droga sotto il letto dei figli.

Si osserva che non è spiegato perché l'imputata fosse consapevole della natura della sostanza presente a casa sua, e che, in ogni caso, la condotta concorsuale non può essere fondata sulla mera consapevolezza della presenza della droga, ma richiede un apporto causale nella determinazione dell'evento.

Si deduce, in secondo luogo, che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, facendo riferimento ad un quantitativo di droga pari a 453 grammi, quando la sostanza stupefacente sequestrata è pari a 166 grammi, e l'altra partita si riferisce ad un fatto in relazione al quale non è stata fornita alcuna motivazione utile a comprendere perché sussisterebbe la responsabilità dell'attuale ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riferimento alle censure che contestano l'attribuzione del fatto all'attuale ricorrente.

2. Le doglianze relative all'attribuzione del fatto all'attuale ricorrente deducono che l'affermazione di responsabilità per la detenzione di 166,00 grammi di cocaina è motivata esclusivamente sulla presenza in casa di tale partita di droga, senza nulla spiegare in ordine alla consapevolezza dell'imputata in ordine alla natura di quanto era nella sua abitazione e, comunque, in ordine al contributo dalla stessa prestatd alla commissione del reato, e che l'affermazione di responsabilità per la detenzione di 453,00 grammi di cocaina non è supportata da alcuna motivazione.

In effetti, va innanzitutto precisato che la sentenza impugnata nulla dice per affermare la responsabilità della ricorrente della detenzione di 453,00 grammi di cocaina: la Corte d'appello fa riferimento esclusivamente alla droga rinvenuta in casa, che, per quanto si evince dal capo di imputazione, era di quantità pari a 166,00 grammi.

Con riferimento alla detenzione dei 166,00 grammi di cocaina rinvenuti nell'abitazione dell'attuale ricorrente, la sentenza impugnata ritiene non credibile la ricostruzione secondo cui l'ex-marito dell'imputata, che si era procurato la droga, non avesse informato la donna «della presenza di un pacco così pericoloso», e sembra attribuire alla donna l'intenzione di aver nascosto il precisato pacco sotto il letto dei figli, al fine di sottrarlo ad eventuali perquisizioni.

In questo modo, però, la sentenza impugnata sembra attribuire all'imputata l'intenzione di aver nascosto il pacco contenente la droga sotto il letto dei figli, al fine di sottrarlo ad eventuali perquisizioni, ritenendo la consapevolezza della stessa sulla base di una valutazione logica (è impensabile che l'ex-marito, detentore della droga, non avesse informato la donna «della presenza di un pacco così pericoloso») non univoca nella prospettiva dell'accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, e riferendo inoltre all'attuale ricorrente una condotta di occultamento senza spiegare perché la stessa sia stata realizzata dalla stessa e non da altri, a iniziare dall'ex-coniuge.

In ogni caso, poi, ove la condotta di occultamento della droga non possa essere riferita all'attuale ricorrente, anche la mera conoscenza della presenza di un pacco di droga in casa propria potrebbe essere penalmente indifferente, quale fatto di connivenza non punibile.

Come infatti precisato dalla giurisprudenza, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (cfr. Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064-01, la quale ha ritenuto indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la 'droga era stata rinvenuta, precisando che l'ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell'abitazione si svolgeva una attività collettiva di detenzione e spaccio, nonché, per identiche conclusioni, Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01).

3. Alla fondatezza delle censure relative all'attribuzione del fatto all'attuale ricorrente, segue l'accoglimento del ricorso in ordine all'affermazione di penale responsabilità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, ove occorra procedendo anche ad ulteriori attività istruttorie, al fine di accertare se l'attuale ricorrente sia o meno consapevolmente concorsa nella detenzione di tutta o di parte della sostanza stupefacente indicata nell'imputazione, pari a 166,00 grammi e a 453,4 grammi di cocaina, evitando di incorrere nei vizi rilevati in precedenza al §

2. Le censure relative all'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sono invece da ritenersi assorbite in questa sede, perché potranno essere valutate solo all'esito di un compiuto accertamento dei fatti oggetto dell'imputazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Eboli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 14/10/2021 dalla Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta le conclusioni del difensore della ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 14 ottobre 2021, la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, per quanto di interesse in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno all'esito di giudizio abbreviato, confermando la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e riducendo la pena a tre anni di reclusione e 14.000,00 euro di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed applicazione della diminuente per il rito. Secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo pari a 453 grammi, come accertato in data 21 settembre 2017. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, sviluppati congiuntamente. 2.1. Con i tre motivi, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 110 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato e, in subordine, alla mancata qualificazione dello stesso a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. Si deduce, in primo luogo, che la sentenza impugnata espone una motivazione meramente apparente o comunque manifestamente illogica quando attribuisce all'imputata il concorso nella detenzione di 166,00 grammi di cocaina, perché fonda l'affermazione di responsabilità sulla presumibile ricezione di informazione da parte del marito, e sulla custodia della droga sotto il letto dei figli. Si osserva che non è spiegato perché l'imputata fosse consapevole della natura della sostanza presente a casa sua, e che, in ogni caso, la condotta concorsuale non può essere fondata sulla mera consapevolezza della presenza della droga, ma richiede un apporto causale nella determinazione dell'evento. Si deduce, in secondo luogo, che illegittimamente la sentenza impugnata ha escluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, facendo riferimento ad un quantitativo di droga pari a 453 grammi, quando la sostanza stupefacente sequestrata è pari a 166 grammi, e l'altra partita si riferisce ad un fatto in relazione al quale non è stata fornita alcuna motivazione utile a comprendere perché sussisterebbe la responsabilità dell'attuale ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento alle censure che contestano l'attribuzione del fatto all'attuale ricorrente. 2. Le doglianze relative all'attribuzione del fatto all'attuale ricorrente deducono che l'affermazione di responsabilità per la detenzione di 166,00 grammi di cocaina è motivata esclusivamente sulla presenza in casa di tale partita di droga, senza nulla spiegare in ordine alla consapevolezza dell'imputata in ordine alla natura di quanto era nella sua abitazione e, comunque, in ordine al contributo dalla stessa prestatd alla commissione del reato, e che l'affermazione di responsabilità per la detenzione di 453,00 grammi di cocaina non è supportata da alcuna motivazione. In effetti, va innanzitutto precisato che la sentenza impugnata nulla dice per affermare la responsabilità della ricorrente della detenzione di 453,00 grammi di cocaina: la Corte d'appello fa riferimento esclusivamente alla droga rinvenuta in casa, che, per quanto si evince dal capo di imputazione, era di quantità pari a 166,00 grammi. Con riferimento alla detenzione dei 166,00 grammi di cocaina rinvenuti nell'abitazione dell'attuale ricorrente, la sentenza impugnata ritiene non credibile la ricostruzione secondo cui l'ex-marito dell'imputata, che si era procurato la droga, non avesse informato la donna «della presenza di un pacco così pericoloso», e sembra attribuire alla donna l'intenzione di aver nascosto il precisato pacco sotto il letto dei figli, al fine di sottrarlo ad eventuali perquisizioni. In questo modo, però, la sentenza impugnata sembra attribuire all'imputata l'intenzione di aver nascosto il pacco contenente la droga sotto il letto dei figli, al fine di sottrarlo ad eventuali perquisizioni, ritenendo la consapevolezza della stessa sulla base di una valutazione logica (è impensabile che l'ex-marito, detentore della droga, non avesse informato la donna «della presenza di un pacco così pericoloso») non univoca nella prospettiva dell'accertamento della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, e riferendo inoltre all'attuale ricorrente una condotta di occultamento senza spiegare perché la stessa sia stata realizzata dalla stessa e non da altri, a iniziare dall'ex-coniuge. In ogni caso, poi, ove la condotta di occultamento della droga non possa essere riferita all'attuale ricorrente, anche la mera conoscenza della presenza di un pacco di droga in casa propria potrebbe essere penalmente indifferente, quale fatto di connivenza non punibile. Come infatti precisato dalla giurisprudenza, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (cfr. Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064-01, la quale ha ritenuto indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la 'droga era stata rinvenuta, precisando che l'ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell'abitazione si svolgeva una attività collettiva di detenzione e spaccio, nonché, per identiche conclusioni, Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01). 3. Alla fondatezza delle censure relative all'attribuzione del fatto all'attuale ricorrente, segue l'accoglimento del ricorso in ordine all'affermazione di penale responsabilità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, ove occorra procedendo anche ad ulteriori attività istruttorie, al fine di accertare se l'attuale ricorrente sia o meno consapevolmente concorsa nella detenzione di tutta o di parte della sostanza stupefacente indicata nell'imputazione, pari a 166,00 grammi e a 453,4 grammi di cocaina, evitando di incorrere nei vizi rilevati in precedenza al § 2. Le censure relative all'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sono invece da ritenersi assorbite in questa sede, perché potranno essere valutate solo all'esito di un compiuto accertamento dei fatti oggetto dell'imputazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo
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