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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 26715/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOpatirbWigi:inUlTartn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata trasmessa a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Messina, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. ad un'ipotesi contravvenzionale punita con pena alternativa (artt. 54, 1161 cod. nav.), con conseguente inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato che l'impugnazione trasmessa è stata proposta da un difensore che, all'epoca, non era ancora iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. la documentazione in atti, da cui emerge che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta iscritto al predetto albo speciale dal 05/05/2023, data successiva alla trasmissione degli atti da parte della Corte messinese); ritenuto che il difetto di legittimazione del difensore imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19 aprile 2024 Il consig e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOpatirbWigi:inUlTartn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata trasmessa a questa Suprema Corte dalla Corte d'Appello di Messina, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. ad un'ipotesi contravvenzionale punita con pena alternativa (artt. 54, 1161 cod. nav.), con conseguente inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato che l'impugnazione trasmessa è stata proposta da un difensore che, all'epoca, non era ancora iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. la documentazione in atti, da cui emerge che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta iscritto al predetto albo speciale dal 05/05/2023, data successiva alla trasmissione degli atti da parte della Corte messinese); ritenuto che il difetto di legittimazione del difensore imponga una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19 aprile 2024 Il consig e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26715/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris