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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29066/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.: Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche a uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; che, nella specie, i giudici dell'appello hanno sufficientemente esplicitato le ragioni dell'equivalenza, sottolineando come il primo giudice, anche in ragione di a un errore di calcolo, abbia determinato un trattamento sanzionatorio non ulteriormente riducibile (si veda, in particolare, la pag. 4 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.: Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche a uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.; che, nella specie, i giudici dell'appello hanno sufficientemente esplicitato le ragioni dell'equivalenza, sottolineando come il primo giudice, anche in ragione di a un errore di calcolo, abbia determinato un trattamento sanzionatorio non ulteriormente riducibile (si veda, in particolare, la pag. 4 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 29066/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris