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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 aprile 2023

Cassazione n. 18304/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG p. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano in data 8.11.2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla illecita detenzione di grammi 0,535 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro (euro 690,00).

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge in ordine alla confisca del denaro, erroneamente ritenuto profitto dell'attività illecita.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro.

4. Si deve premettere che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, Savin ed altri, è stata decisa: le Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 20381 del 26/09/2019 hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. .

5. Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza riconosce sussistere il reato di illecita detenzione di stupefacenti del tipo cocaina, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e che la parte della motivazione che fa riferimento al provvedimento ablativo del denaro lo giustifica in quanto "profitto dell'attività illecita di spaccio".

6. È, tuttavia, insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d'altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna.

Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all'accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»).

Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato di spaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga, di talché non si giustifica la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, che non può presentare alcun nesso di pertinenzialità con il reato oggetto di imputazione.

7. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, che va restituita al ricorrente in quanto non confiscabile.

P.Q.

M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, statuizione che elimina.

Dispone la restituzione della predetta somma all'avente diritto.

Così deciso in data 11 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG p. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano in data 8.11.2022 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla illecita detenzione di grammi 0,535 di sostanza stupefacente del tipo cocaina; per quanto in questa sede rileva, ha disposto la confisca del denaro in sequestro (euro 690,00). 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, lamentando violazione di legge in ordine alla confisca del denaro, erroneamente ritenuto profitto dell'attività illecita. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro. 4. Si deve premettere che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, Savin ed altri, è stata decisa: le Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 20381 del 26/09/2019 hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. . 5. Ciò posto, prende atto il Collegio che la sentenza riconosce sussistere il reato di illecita detenzione di stupefacenti del tipo cocaina, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e che la parte della motivazione che fa riferimento al provvedimento ablativo del denaro lo giustifica in quanto "profitto dell'attività illecita di spaccio". 6. È, tuttavia, insegnamento tradizionale della Corte di legittimità quello secondo il quale «È illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere» (così, infatti, ex plurimis, Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; in continuità con la risalente pronunzia di Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156, secondo cui «In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., il denaro sequestrato ad imputato di reato concernente gli stupefacenti può essere oggetto di confisca soltanto se costituisca il corrispettivo di condotta criminosa di spaccio o d'altra natura per la quale sia stata pronunciata condanna. Ne consegue che, qualora l'imputato sia stato ritenuto colpevole esclusivamente di detenzione a fine di spaccio con riguardo soltanto alla quantità di stupefacente sequestratogli, mentre sia sfuggita alla contestazione e, quindi, all'accertamento giudiziale ogni eventuale pregressa attività di cessione, cui ricondurre, quale corrispettivo, la somma sequestrata, la confisca della somma stessa non può essere disposta»). Ebbene, nel caso in disamina la contestazione non riguarda il reato di spaccio di stupefacenti, bensì quello di illecita detenzione di droga, di talché non si giustifica la confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato, che non può presentare alcun nesso di pertinenzialità con il reato oggetto di imputazione. 7. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro, che va restituita al ricorrente in quanto non confiscabile. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, statuizione che elimina. Dispone la restituzione della predetta somma all'avente diritto. Così deciso in data 11 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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