CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 31982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18082/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 47/A; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-ADER, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è elettivamente domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso la segreteria della Corte di Cassazione, piazza Cavour, n. 1 -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: Notifica cartelle ex art. 140 c.p.c. – Fasi della notificazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’ CESENA, PREFETTURA D FROSINONE, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- Avverso la sentenza n. 169/2022 del Tribunale di Roma del 7/11/2021, depositata il 7/1/2022 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 della cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Terni e il Comune di Sora, il Comune di Bologna, il Comune di Sora, il Comune di C esena, il C omune di T erni, il Comune di Medicina, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e le Prefetture di Brindisi, V iterbo, P erugia, T reviso, C aserta, F orlì C esena , Frosinone e Campobasso innanzi al G iudice di pace di Roma, onde opporsi, ex art . 615 cod. proc. civ., all'intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento riguardanti verbali di accertamento di violazione al codice della strada. Si costituirono in giudizio l' A genzia delle E ntrate R iscossione, [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Terni e il Comune di Sora, opponendosi alla domanda, mentre rimasero contumaci tutti gli altri convenuti. Il G iudice di pace accolse parzialmente la domanda limitatamente a otto cartelle di pagamento con sentenza n. 34052/18, depositata il 11/10/2018, che, impugnata dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alle cartelle rimanenti e nella resistenza dell'Agenzia delle E ntrate [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], del Comune di Terni e de l Comune di Sora e la contumacia degli altri convenuti, fu parzialmente riformata dal Tribunale di Roma con sentenza n. n. 169/2022 del 7/11/2021, che dichiarò cessata la materia del contendere con riguardo a diciassette cartelle e confermò la sentenza con riferimento alle altre. 2. Contro la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]-Ader e il Comune di Terni si difendono con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Sora, il Comune di Bologna, il Comune di Cesena, il Comune di Medicina, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], e le Prefetture di Brindisi, Viterbo, Perugia, Treviso, Caserta, [OSCURATO:PERSONA], Frosinone e Campobasso sono rimasti intimati. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché la contraddittorietà intrinseca dalla sentenza tra premessa giuridica e decisione della causa, il travisamento dei fatti e l'inesistenza totale di prova cartacea per almeno tre notifiche, la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, Cost., e la violazione del diritto vivente costituito dalla giurisprudenza positiva, perché il giudice di merito, dopo avere richiamato i principi di legittimità che imponevano, in caso di irreperibilità relativa del notificando, l’effettiva ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la spedizione, aveva contraddittoriamente affermato che tutte le notifiche erano state, nella specie, perfezionate ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., senza considerare che non era stata fornita alcuna prova a dimostrazione dell’effettiva ricezione, da parte del ricorrente, delle raccomandate informative dell’avvenuto deposito delle cartelle presso la casa comunale e che, anzi, di tre cartelle non era stata fornita prova alcuna dell’avvenuta notifica. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il terzo adempimento necessario per il perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. (ossia la notizia, data tramite raccomandata con avviso di ricevimento del deposito dell’atto presso la casa comunale) era sempre stato omesso, posto che le relate di notifica depositate dall’Agenzia delle Entrate non dimostravano la ricezione della raccomandata informativa. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art.24 Cost., perché era sempre stato violato il diritto di difesa del ricorrente, che non era mai stato posto nelle condizioni di conoscere la notifica dell’atto, atteso che, essendo avvocato, la sua assenza dava luogo alla sola irreperibilità temporanea e non assoluta. 4. Col quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione del diritto vivente, perché la giurisprudenza di legittimità aveva sempre affermato che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., e che ciò richiedeva l’assolvimento di tutti e tre gli adempimenti previsti, ivi compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale. 5. I quattro motivi, da trattare congiuntamente in quanto afferenti alle medesime problematiche, sono parte inammissibili e parte infondati. L’inammissibilità riguarda, in particolare, le doglianze afferenti alle cartelle nn. 09720110238759054000 e 09720130282853855000, la cui notifica è stata indicata come totalmente inesistente, in quanto attinte dalla pronuncia di incompetenza territoriale formulata dal giudice di primo grado e confermata in appello, senza che la relativa questione sia stata oggetto di censura in questa sede, sicché tale statuizione è passata in giudicato. I motivi sono invece infondati con riferimento alle restanti cartelle. In caso di c.d. irreperibilità relativa, infatti, opera il modello legale di cui all’art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in virtù del quale «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune». Con sentenza n. 258 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma, attuale quarto comma, del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento "Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [..] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", anziché "Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”. Orbene, all’esito della predetta sentenza costituzionale, questa Corte ha affermato che, nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n. 9782, Cass., Sez. 5, 26/11/2014, n. 25079). Le Sezioni unite di questa Corte hanno, poi, recentemente chiarito che, qualora l'atto notificando non viene consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della legge n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (per tutte Cass., Sez. U, 15/4/2021, n. 10012). Se è vero, dunque, che nei casi di "irreperibilità relativa" del destinatario, è necessario, ai fini del perfezionamento della notificazione, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione dellaraccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n. 9782), è altrettanto vero che il concetto di effettività della ricezione non può intendersi nel senso che il destinatario debba essere concretamente venuto in possesso della raccomandata informativa, come sembra sostenereil ricorrente. Infatti, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (Cass., Sez. 6-5, 19/4/2018, n. 9782, cit., Cass., Sez. 5, 28/6/2011, n. 14316). Questo principio è stato anche recentemente chiarito da Cass., Sez. 6-5, 18/3/2022, n. 8895, la quale ha precisato che, quando dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna dellaraccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito c.d. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza, atteso che, in tali casi, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto laraccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.. Ciò significa che, in caso di irreperibilità “relativa”, la prova del perfezionamento della notifica, tanto se avvenuta per il tramite dell’ufficiale giudiziario, quanto del messo notificatore o del servizio postale, non è data dalla dimostrazione dell’avvenuta concreta ricezione della raccomandata informativa da parte del suo destinatario, essendo, invece, sufficiente che sia prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della stessa (Cass., Sez. 5, 21/2/2020, n. 4657). Sotto quest’ultimo profilo il ricorso è però carente, posto che il ricorrente si è limitato ad affermare che “dei predetti tre adempimenti formali, il terzo è sempre stato omesso, non essendo stata data la prova della ricezione della raccomandata informativa”, senza specificare se fosse rimasta indimostrata la concreta ricezione della raccomandata da parte sua, come parrebbe arguirsi dalla doglianza, sotto questo profilo infondata per i motivi sopra indicati, o se fosse stata omessa la produzione della cartolina attestante il decorso del termine per la compiuta giacenza, peraltro a fronte di una precisa presa di posizione del Giudice di merito che, al fine di affermare la correttezza del procedimento notificatorio eseguito, ha, per contro, espressamente richiamato il deposito delle CAD, anche, dunque, per la cartella n. 09720140246876279000 , rimasta, invece, secondo il ricorrente, priva di riscontro documentale, ma solo a fronte delle indicazioni contenute nell’elenco di cui alla comparsa di costituzione. Pertanto, considerato che le censure afferenti alla consegna delle CAD pretendono di accreditare un contenuto normativo diverso dal reale e, quanto alla cartella asseritamente rimasta del tutto priva di notificazione, sono, altresì, del tutto generici. Il ricorso, nel suo complesso,è senz’altro infondato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, per compensi, in euro 1.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge , in favore del Comune di Terni e in euro 5.500,00, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] - ADER. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la su