CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 agosto 1982
Cassazione n. 03390/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/08/1982 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di violazione della normativa stupefacenti. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, il motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio. 3.Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4.11 trattamento sanzionatorio applicato dai giudici della cognizione non è sindacabile in questa sede, non risultando frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed essendo sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259142). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Pre