CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 giugno 2025
Cassazione n. 22591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari avverso la sentenza emessa il 19/06/2025 dalla Corte di appello di Bari nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna, ha assolto, perché il fatto non sussiste, [OSCURATO:PERSONA] dal reato di peculato. All'imputato, responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Valenzano, si contesta, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di essersi appropriato della somma di 9.900,00 euro che, in ragione del suo ufficio; Napoli si sarebbe auto- 1assegnato la somma indicata titolo di incentivo per la progettazione, ex art. 92 del d. Igs. n. 163 del 2006, senza averne diritto, non avendo egli svolto attività di progettazione preliminare, atteso che detta attività sarebbe stata compiuta da un precedente dipendente del Comune; l'imputato avrebbe inoltre modificato artificiosamente in aumento l'impegno di spesa per l'incentivo alla progettazione di cui all'art. 92 d. Igs. n. 163 del 2006, dall'importo di 3.500 euro - previsto nel quadro economico della determina di indizione di gara, all'importo di 12.375,00 euro; detto impegno sarebbe stato inserito surrettiziamente nel quadro economico contenuto nella delibera di Giunta comunale del 23.1.20214, di approvazione del progetto definitivo 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione e violazione di legge. La Corte non avrebbe considerato che l'imputato non poteva legittimamente percepire la quota del fondo incentivante del 32% in base al regolamento comunale in quel momento vigente; Napoli, si argomenta, piuttosto che attivarsi per l'approvazione di un nuovo regolamento al fine di riconoscersi una maggior somma a titolo di incentivi, si sarebbe indebitamente liquidato, con le determine n. 332 del 13.4.2017 e n. 1226 del 18.12.2017, una somma complessiva di euro 9.900 a fronte dell'importo del fondo incentivante fissato nella somma di 12.375 euro, cioè una somma corrispondente a quasi l'80% dello stanziamento complessivo; né sarebbe chiaro, si aggiunge, quale sarebbe l'attività giustificativa di detta liquidazione non avendo l'imputato redatto nessuno dei tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivi), ma solo studi di fattibilità. Una motivazione, quella della sentenza impugnata, viziata, essendosi la Corte limitata ad affermare che all'imputato sarebbe spettata la percentuale del 32%, nella sua qualità di tecnico che aveva sottoscritto il progetto, assumendone la responsabilità, "avendo firmato e timbrato tutti gli elaborati progettuali e i verbali di validazione " Napoli, aggiunge il Procuratore ricorrente, non sarebbe stato il vero autore di quei progetti, ma avrebbe compiuto una mera attività di validazione che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, non era tra quelle incentivabili a norma del regolamento comunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'impugnazione, al di là di specifiche deduzioni, è strutturata su un assunto costitutivo e cioè che la Corte di appello, nel riformare la sentenza di condanna, avrebbe violato l'obbligo di motivazione rafforzata cui era invece tenuta, secondo quanto in più 2occasioni affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (cfr. pag. 3 ricorso). 3. L'obbligo di motivazione rafforzata. Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare- quasi sempre- un unico complesso argomentativo. Quanto all'obbligo di motivazione rafforzata - dunque, a prescindere dalla previsione del comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen.-, quando il giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Il tema è allora cosa debba intendersi per "motivazione rinforzata". Si nota correttamente che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile. Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo più vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi. Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale. Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, della inesistenza di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione "migliore", più corretto, più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio 3asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione rispetto alla quale l'ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata. Questo spiega l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza - di assoluzione o di condanna-, adotti una "motivazione rafforzata". Dunque, si fa notare, "il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda". Il ragionamento del giudice d'appello deve svilupparsi sulla sentenza impugnata perché esiste "un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata". Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente un altrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione"; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sz. 3, n. 46455 xel 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948). 4. Obbligo di motivazione rafforzata e standard probatorio. L'obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Il tema attiene al rapporto tra motivazione rafforzata e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Mentre infatti per pronunciare nel giudizio di appello una sentenza di condanna a fronte di una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l'infondatezza ovvero l'inesistenza, nel caso, come quello di specie, di sentenza di assoluzione che riformi una 4precedente sentenza di condanna, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata, è in realtà sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole. Se infatti per emettere una sentenza di condanna è necessaria la certezza della colpevolezza, la motivazione della sentenza del giudice d'appello che riformi, come nel caso di specie, una sentenza di condanna deve essere rafforzata sulla plausibilità di un ragionamento volto non già a far venire meno ogni ragionevole dubbio bensì a sollevarne uno. Si è condivisibilmente notato come, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello debba prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata- nel senso indicato, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione). È possibile allora indicare alcuni parametri di riferimento a cui il giudice di appello deve attenersi nel caso in cui decida, a fronte di una sentenza di condanna, di pronunciare una sentenza di assoluzione. Il giudice, per assolvere in tal caso l'obbligo di motivazione rafforzata, deve: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro devoluto, perché non si è condiviso il decisum contestato; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta; d) argomentare sul perché sussista un dubbio ragionevole originato dalla plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella recepita dal giudice di primo grado. 5. Sulla base di tali principi è allora possibile verificare se ed in che limiti nel processo in esame la Corte di appello abbia adempiuto l'obbligo di motivazione a lei imposto e dunque se ed in che limiti la motivazione della sentenza impugnata sia viziata. 6. Il Tribunale, con una motivazione molto articolata, aveva consegnato un quadro probatorio complesso in cui erano stati ricostruiti i fatti, valutate le prove, descritto e spiegato: 5- che Napoli non aveva redatto la progettazione preliminare relativa all'intervento programmato di efficientismo energetico sulle due scuole elementari e, dunque, non gli spettava nessuna somma che si era auto assegnato a titolo di incentivo per la progettazione ex art. 92 del d. Igs. 2006; - che dette progettazioni preliminari dei lavori erano state compiute dal geometra [OSCURATO:PERSONA] nel mese di novembre del 2013, laddove Napoli era stato nominato responsabile unico del procedimento solo il 30.4.2014; - che Napoli non aveva partecipato nemmeno ai lavori di progettazione necessari per ottenere i finanziamenti dalla Regione Puglia, essendo stati svolti questi in una prima fase dall'ing. Maurogiovanni e, successivamente, dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - come l'assunto dell'imputato, secondo cui questi avesse curato, in qualità di funzionario interno del Comune di Valenzano, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (redigendo piano di sicurezza) non fosse confermato sul piano documentale perché, da una parte, la Guardia di Finanza, al momento in cui fu acquisita l'intera documentazione amministrativa, non aveva rinvenuto il suddetto piano di sicurezza e coordinamento, e, dall'altra, perchè detta documentazione, datata dicembre 2014, non era contenuta nemmeno tra gli atti trasmessi dal Comune alla Regione, cioè all'ente che avrebbe dovuto finanziare integralmente i lavori, sino al periodo giugno-luglio 2015; - che la Regione era in possesso di tutti gli elaborati tranne quelli del Napoli che, peraltro, non aveva ricevuto nessun incarico formale; - come in nessuna delle determine si sarebbe fatto riferimento alla designazione di Napoli quale coordinatore per la progettazione; - che, pur volendo ritenere che l'imputato avesse effettivamente eseguito i lavori in questione, nondimeno il calcolo dell'importo autoliquidatosi sarebbe stato diverso e maggiore rispetto a quello dovuto e, quindi, in violazione di legge. 7. Rispetto a detto articolato quadro di riferimento, la Corte di appello di Bari, con una brevissima motivazione, ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste sul presupposto: - che l'imputato avesse invece redatto il documento di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - piano della sicurezza, approvato dallo stesso Comune con delibere del 23.12.2014 e del 20.1.2015 e che prima dell'intervento di Napoli erano stati realizzati solo studi di fattibilità e non veri e propri progetti e piani di sicurezza; - che il 30.4.2014 la Giunta comunale aveva nominato Napoli responsabile unico del progetto "individuando di fatto l'odierno appellante quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione"; 6- che all'imputato spettava il compenso liquidato per avere questi" timbrato e firmato tutti gli elaborati progettuali e i verbali di validazione assumendosene la responsabilità professionale". 8. Si tratta di un ragionamento che viola l'obbligo di motivazione rafforzata cui, invece, la Corte era tenuta. In particolare, al di là di affermazioni assertive, la Corte di appello non si è affatto confrontata con la motivazione della sentenza di primo grado; non ha spiegato: a) perché quelli redatti da altri prima del Napoli fossero solo studi di fattibilità e non veri e propri progetti e piani di sicurezza, come invece ritenuto dal Tribunale; b) quale sia il senso dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui la Giunta comunale aveva nominato Napoli responsabile unico del progetto "individuando di fatto l'odierno appellante quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione"; c) perché non sarebbero corrette le affermazioni del Tribunale, secondo cui non solo non vi sarebbe nessun elemento di riscontro all'assunto dell'imputato secondo cui questi aveva curato il piano di sicurezza, ma, invece, vi sarebbero plurimi elementi che deporrebbero in senso contrario; d) perché detti plurimi elementi non avrebbero capacità dimostrativa; e) perché, pur volendo ragionare con l'imputato, sarebbe non condividibile l'assunto del Tribunale secondo cui Napoli non poteva comunque liquidarsi quegli importi. Una motivazione gravemente viziata e violativa della legge. 9. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio; la Corte di appello di Bari applicherà i principi indici e valuterà la fondatezza dell'appello proposto dall'imputato. P. Q. M. A P.Q.M