Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1965
ECLI:EU:C:1965:119
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0005
Conclusioni dell'avvocato generale. [OSCURATO:PERSONA]
del 2 dicembre 1965 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è diretto contro il rifiuto opposto dal presidente della [OSCURATO:PERSONA] C.E.E., il 29 ottobre 1964, al suo ricorso gerarchico del 3 agosto 1964 diretto ad ottenere il reinquadramento nella carriera di amministratore nel grado A/6, con effetto dal 1
o
gennaio 1962. Il ricorso presenta molti punti in comune con altre cause sulle quali vi siete recentemente pronunciati.
Il ricorrente, assunto il 16 giugno 1958 dalla [OSCURATO:PERSONA], è passato in ruolo con decisione 12 dicembre 1962 ed è stato inquadrato al grado B/1, quinto scatto, inquadramento già raggiunto nel precedente regime. Dal 1959 è capo della sezione «casi particolari» della divisione «Amministrazione del personale».
Rispondendo all'avviso di posto vacante n. 872 relativo ad un impiego che egli riteneva avesse le stesse caratteristiche di quello che egli già occupava, ma che in seguito si seppe sarebbe stato ricoperto mediante il concorso di riserva n. 165 A, il [OSCURATO:PERSONA] presentò la sua candidatura. Essendo stato scartato dalla commissione esaminatrice, egli ha presentato, assieme ad altri, il ricorso 18-64 che ha avuto come esito l'annullamento delle operazioni di concorso in virtù della vostra sentenza del 14 luglio 1965. Il 6 agosto il ricorrente veniva informato dalla [OSCURATO:PERSONA] che, essendosi riaperto il procedimento, egli era stato incluso nell'elenco degli idonei.
[OSCURATO:PERSONA], oltre questo tentativo di entrare nella categoria A, ne aveva esperiti altri ricorrendo al reinquadramento. Il 3 agosto 1964 indirizzava al presidente della [OSCURATO:PERSONA] un ricorso amministrativo a norma dell'articolo 90 dello statuto nel quale, invocando sia la descrizione degli impieghi adottata il 27 luglio 1963, che la vostra giurisprudenza (in particolare le sentenze
Maudet, Erba
e
Reynier)
, chiedeva di essere reinquadrato nel grado A/6, con effetto dal 1
o
gennaio 1962. A seguito del rifiuto oppostogli il 29 ottobre, egli presentava il ricorso 5-65.
Il ricorso è ricevibile? [OSCURATO:PERSONA] lo contesta fondandosi anch'essa sulla vostra giurisprudenza. Il rifiuto esplicito del 29 ottobre 1964 rappresenta una mera conferma della decisione 12 dicembre 1962 che determina l'inquadramento litigioso. Poiché tale decisione non è stata impugnata a tempo debito, il reclamo del [OSCURATO:PERSONA] del 3 agosto 1964 — il primo vertente sul suo inquadramento nelle condizioni previste dall'articolo 102 dello statuto — non poteva prorogare i termini d'impugnazione,, poiché non era stato presentato tempestivamente rispetto a detti termini. Ciò sarebbe solo stato possibile qualora il ricorrente fosse stato in grado di invocare un fatto nuovo sostanziale che modificava le circostanze di fatto e di diritto relative alla sua posizione (cfr. cause
109/63 e 13/64, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.,
Raccolta
X, pag. 1275
). Questo fatto nuovo non si poteva ravvisare nelle sentenze Maudet (cause
20 e 21-63, Raccolta X, pag. 1190
) o Erba e Reynier (cause
79 e 82-63, Raccolta X, pag. 509
), che egli invoca, in quanto l'effetto di cosa giudicata emanante da tali sentenze si applica ai soli rapporti giuridici sottoposti all'esame della Corte e alla sola situazione giuridica delle parti processuali. Un fatto nuovo potrebbe per contro essere ravvisabile nella pubblicazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 1963 che determinava la pubblicazione (2 ottobre 1963) della descrizione degli impieghi-tipo; un reclamo però contro la primitiva decisione d'inquadramento non poteva far rivivere i termini d'impugnazione, salvo che fosse presentato nei tre mesi successivi alla pubblicazione dell'atto che costituisce fatto nuovo. Il reclamo 3 agosto 1964 è comunque tardivo ed il ricorso diretto contro il rifiuto oppostovi è irricevibile.
Onde evitare lo scoglio dell'irricevibilità, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto durante la fase orale vari argomenti :
Il primo è tratto dalla distinzione contenuta nella sentenza Maudet tra il passaggio in ruolo del dipendente nel grado precedente e il reinquadramento cui può eventualmente aver diritto. Se ho ben compreso, il ricorrente ne trae la conclusione che, data la distinzione tra i due provvedimenti, mentre il primo non può essere impugnato in quanto, ai fini della determinazione del grado di passaggio in ruolo, non è stato tenuto conto delle funzioni effettivamente espletate, il reinquadramento potrebbe invece essere sempre richiesto. Tale interpretazione non è giustificata dalla sentenza invocata, mentre nel caso specifico il ricorso gerarchico del Maudet avverso il suo inquadramento era stato presentato nei termini per proporre il ricorso giurisdizionale effettivamente instaurato nei confronti della decisione che lo aveva integrato ed inquadrato al grado litigioso. Contrariamente a quanto afferma il [OSCURATO:PERSONA], non vi è contraddizione tra la soluzione di questa sentenza e quella della sentenza [OSCURATO:PERSONA] invocata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Il ricorrente sottolinea quindi che, se la decisione del 29 luglio 1963 poteva rappresentare nei suoi confronti un fatto nuovo, non era affatto un atto lesivo, cosicché egli non era legittimato a domandarne l'annullamento — cosa evidente — e tale atto non poteva rappresentare il termine a quo di un nuovo termine d'impugnazione. Solo una nuova decisione nei suoi confronti avrebbe potuto far decorrere un nuovo termine; è però innegabile che la decisione con cui gli veniva negato il reinquadramento gli era notificata solo il 29 ottobre 1964, vale a dire entro i tre mesi dalla proposizione del ricorso. Questo argomento trascura una giurisprudenza bene affermata già al momento in cui esso è stato dedotto. Voi ritenete infatti che la conoscenza del fatto nuovo, pur consentendo la proposizione di un nuovo ricorso avverso la decisione in linea di massima definitiva, costituisce contemporaneamente il dies a quo per la presentazione del reclamo o del ricorso giurisdizionale avverso detta decisione (vedasi in merito causa 46-64, Schoffer contro [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E., 14 luglio 1965).
In ultimo il [OSCURATO:PERSONA] si richiama alla vostra sentenza [OSCURATO:PERSONA] (causa
69-63, 9 giugno 1964, Raccolta, pag. 469
) : un procedimento amministrativo preliminare è sempre molto auspicabile in caso di questioni di personale onde consentire all'amministrazione di esaminare le richieste nel suo ambito, prima che venga adito il giudice, e la lealtà del funzionario gli impone di cercare una composizione amichevole prima di passare alla sede contenziosa. Condivido pienamente questo punto di vista, ma, nella fattispecie, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], come ricorda la sentenza, aveva agito «con diligenza e discernimento» presentando ricorso gerarchico già il 22 febbraio 1963, mentre i termini perentori dell'articolo 91 avevano cominciato a decorrere il 6 febbraio precedente. Differente è però il caso del [OSCURATO:PERSONA], la cui tesi non mi pare suffragata dalla sentenza che egli invoca. È infatti qui necessario sottolineare che il suo reclamo del 3 agosto 1964 è il primo ed unico che mira ad ottenere un reinquadramento retroattivo in virtù dell'integrazione. Il reclamo deve essere tenuto distinto da tutto ciò che egli ha potuto fare in precedenza, dai reclami che egli ha eventualmente presentato onde ottenere il grado A/6 mediante promozione o concorso. Né il fondamento delle domande né il loro possibile effetto possono confondersi con quelli del reclamo del 3 agosto 1964, la cui reiezione ha originato il presente ricorso.
In sostanza vi ritrovate di fronte ad una situazione già prospettatasi parecchie volte, vale a dire quella del dipendente che ha omesso di contestare il suo inquadramento primitivo, sia al momento in cui esso è stato determinato mediante decisione d'integrazione, sia nei tre mesi successivi alla pubblicazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla descrizione degli impieghi-tipo. Il reclamo tardivo non può riaprire un nuovo termine d'impugnazione (Schoffer, loco citato — causa 50-64, Loebisch, 14 luglio 1965). Ciò premesso, non ritengo necessario esaminare il merito della causa,
e concludo
—
per la reiezione del ricorso 5-65 perché irricevibile,
—
e per la disciplina delle spese a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal francese.