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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 05386/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt, 640 cod. pen. (capo A, fatto commesso in Villasimius fino all'agosto 2016), 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/00 (capo B, fatto commesso in Villasimius il 3 marzo 2017), 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/00 (capo C, fatto commesso in Villasimius il 30 settembre 2016), 11 d.lgs. 74/00 (capo D, fatto commesso in Villasimius tra il gennaio 2015 e l'agosto 2016), 110 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F. (capo E, fatto commesso in Cagliari fino al 12 aprile 2019), 648-ter.1 cod. pen. (capo F, fatto commesso in Villasimius fino all'agosto 2016) e 110 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F. (capo G, fatto commesso in Villasimius fino al 18 dicembre 2019); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo A), è generico per aspecificità, in quanto articolato in assenza di confronto, men che meno critico, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto indicato (cfr. pag. 21, primo capoverso, in cui la Corte territoriale ha spiegato che la condotta posta in essere dall'imputato non costituiva un mero inadempimento contrattuale in quanto contraddistinta da una serie di modalità artificiose e fraudolente); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in riferimento agli artt.2639 cod. civ., 192 cod. proc. pen. e 27 Cost., è manifestamente infondato, posto che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte «L'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma 2, cod. peri. (principio affermato, nella specie, con riguardo ad ipotesi di bancarotta per distrazione)» (Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Rv. 239040) (Conf.: Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094); principio, questo, cui la sentenza impugnata, nel suo organico compenetrarsi con la sentenza di primo grado, si è fedelmente attenuta (vedasi pagg. 9, 10 e 23 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2639 cod. civ. e 648-ter.1 cod. pen., è affetto da genericità originaria, oltre che da manifesta infondatezza, poiché, già con il corrispondente motivo di appello, la difesa dell'imputato non si era specificamente confrontata con il decisivo rilievo della sentenza di primo grado secondo cui vi era confusione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] con quello delle altre società dell'imputato, tanto risultando non solo dai dati documentali reperiti ed illustrati nella sentenza stessa, ma anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Angelo circa il fatto che i capi di abbigliamento da lui forniti alla [OSCURATO:PERSONA] fossero stati venduti da diversa società pure riferibile all'imputato (vedasi pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt, 640 cod. pen. (capo A, fatto commesso in Villasimius fino all'agosto 2016), 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/00 (capo B, fatto commesso in Villasimius il 3 marzo 2017), 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/00 (capo C, fatto commesso in Villasimius il 30 settembre 2016), 11 d.lgs. 74/00 (capo D, fatto commesso in Villasimius tra il gennaio 2015 e l'agosto 2016), 110 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F. (capo E, fatto commesso in Cagliari fino al 12 aprile 2019), 648-ter.1 cod. pen. (capo F, fatto commesso in Villasimius fino all'agosto 2016) e 110 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F. (capo G, fatto commesso in Villasimius fino al 18 dicembre 2019); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo A), è generico per aspecificità, in quanto articolato in assenza di confronto, men che meno critico, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di responsabilità dell'imputato per il delitto indicato (cfr. pag. 21, primo capoverso, in cui la Corte territoriale ha spiegato che la condotta posta in essere dall'imputato non costituiva un mero inadempimento contrattuale in quanto contraddistinta da una serie di modalità artificiose e fraudolente); - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in riferimento agli artt.2639 cod. civ., 192 cod. proc. pen. e 27 Cost., è manifestamente infondato, posto che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte «L'amministratore "di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma 2, cod. peri. (principio affermato, nella specie, con riguardo ad ipotesi di bancarotta per distrazione)» (Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Rv. 239040) (Conf.: Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094); principio, questo, cui la sentenza impugnata, nel suo organico compenetrarsi con la sentenza di primo grado, si è fedelmente attenuta (vedasi pagg. 9, 10 e 23 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 2639 cod. civ. e 648-ter.1 cod. pen., è affetto da genericità originaria, oltre che da manifesta infondatezza, poiché, già con il corrispondente motivo di appello, la difesa dell'imputato non si era specificamente confrontata con il decisivo rilievo della sentenza di primo grado secondo cui vi era confusione del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] con quello delle altre società dell'imputato, tanto risultando non solo dai dati documentali reperiti ed illustrati nella sentenza stessa, ma anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]Angelo circa il fatto che i capi di abbigliamento da lui forniti alla [OSCURATO:PERSONA] fossero stati venduti da diversa società pure riferibile all'imputato (vedasi pagg. 23 e 24 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
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