Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 36834/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata, il 10 giugno 2022, dalla Prima sezione della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 5 febbraio 2021, con la quale la Corte di appello di Lecce aveva respinto la richiesta di revisione della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani del 3 aprile 2012, irrevocabile il 31 novembre 2013, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di omicidio aggravato e per la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. 2.

Avverso l'indicata sentenza della Corte di cassazione, ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione del difetto di legittimazione del Caggianelli alla proposizione del ricorso.

L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), invero, prevede che, al fine della valida instaurazione del giudizio di legittimità, «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, <<a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione, munito di specifico mandato difensivo.

Siffatta disposizione trova applicazione anche in riferimento al ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il ricorso per cassazione «avverso qualsiasi tipo di provvedimento» non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

Le Sezioni Unite hanno specificamente affrontato anche la questione della legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e hanno escluso che esso possa essere proposto personalmente dalla parte, sottolineando che «non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione».

Le ragioni che hanno determinato il legislatore ad accrescere le garanzie di un razionale ed equilibrato esercizio della funzione di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione, mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti legittimati alla proposizione dell'atto di ricorso, devono ritenersi, quindi, sussistenti anche con riferimento all'istituto del ricorso straordinario.

L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunciata, il 10 giugno 2022, dalla Prima sezione della Corte di cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 5 febbraio 2021, con la quale la Corte di appello di Lecce aveva respinto la richiesta di revisione della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trani del 3 aprile 2012, irrevocabile il 31 novembre 2013, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il delitto di omicidio aggravato e per la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di cassazione, ha proposto personalmente ricorso [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione del difetto di legittimazione del Caggianelli alla proposizione del ricorso. L'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (come riformato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), invero, prevede che, al fine della valida instaurazione del giudizio di legittimità, «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, <<a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione, munito di specifico mandato difensivo. Siffatta disposizione trova applicazione anche in riferimento al ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il ricorso per cassazione «avverso qualsiasi tipo di provvedimento» non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). Le Sezioni Unite hanno specificamente affrontato anche la questione della legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. e hanno escluso che esso possa essere proposto personalmente dalla parte, sottolineando che «non vi sono plausibili ragioni, sia di ordine strutturale che funzionale, per ritenere che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis cod. proc. pen.) debba essere escluso dall'ambito di applicazione del nuovo requisito soggettivo di legittimazione imposto, in via generale, dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per la proposizione del ricorso in cassazione». Le ragioni che hanno determinato il legislatore ad accrescere le garanzie di un razionale ed equilibrato esercizio della funzione di nomofilachia riservata alla Corte di cassazione, mediante la selezione delle capacità tecniche dei soggetti legittimati alla proposizione dell'atto di ricorso, devono ritenersi, quindi, sussistenti anche con riferimento all'istituto del ricorso straordinario. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 36834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris