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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01190/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16516/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48M26 G902B) e PELUSO Patrizia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A52 G902F), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1253/2018, pubblicata il 19 marzo 2018, notificata il 22 marzo 2018; R.G.N. 16516/18 C.C.16/12/2022 Distanze costruzioni –Opera pubblica – Regolamento locale –Distanze tra casamenti udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistele conclusioni scritte depositate, ai sensi dell’art. 380- bis.1., secondo periodo, c.p.c., dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto che il motivo proposto sia dichiarato infondato; lette le memorie d epositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1., terzo periodo, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con citazione del 18 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Portici), la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata la responsabilità della società convenuta, in conseguenza dei lavori eseguiti, e che, per l’effetto, la stessa fosse condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma da determinarsi in corso di causa, a seguito dell’espletamento di apposita consulenza tecnica d’ufficio.

Gli attori, al riguardo, esponevano: che erano proprietari di una porzione di fabbricato sito in Portici, traversa Cassano n. 1, confinante con la stazione ferroviaria della [OSCURATO:SOCIETA], denominata “Portici – Bellavista”; che l’azienda di trasporto pubblico ferroviario regionale, nel corso dell’esecuzione dei lavori di realizzazione della richiamata stazione viaggiatori, aveva occupato abusivamente il fondo di loro proprietà; che da un raffronto operato tra la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Portici e la realizzazione dell’opera emergevano numerose difformità; che, in particolare, la distanza tra il fabbricato di loro proprietà e la stazione viaggiatori risultava, di fatto, pari a ml. 4,00, contrariamente alla distanza di ml. 6,00, riportata nei grafici progettuali relativi all’opera in causa; che, quindi, si era determinato un danno patrimoniale conseguente alla diminuzione di valore del cespitedi loro proprietà.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva alla domanda avversaria, deducendo: che non vi era stata alcuna illegittima occupazione del fondo di proprietà degli istanti, avendo essa acquistato, dal dante causa degli attori medesimi, il fondo sul quale erano stati successivamente realizzati i lavori di costruzione della stazione ferroviaria; che non vi era stato alcuno sconfinamento nel fondo di proprietà attorea, atteso che, alla stregua di quanto emergeva inequivocabilmente dai titoli di acquisto, la società convenuta aveva costruito esclusivamente sulla sua proprietà; che le opere erano state eseguite conformemente alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Portici, sul presupposto che le opere da realizzarsi fossero rispettose delle distanze legali previste dal codice civile, come era stato attestato nella consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio possessorio originariamente incardinato dagli istanti; che, pertanto, non vi era stato alcun danno da deprezzamento dell’immobile, conseguente all’asserita violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni.

Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio, cui seguiva il deposito di più supplementi in ragione dei chiarimenti richiesti.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 497/2010, depositata il 3 novembre 2010, in accoglimento della domanda di parte attrice, previo accertamento della violazione delle norme regolamentari sulle distanze, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni, nella misura di euro 194.788,00, oltre interessi legali. 2.–Con citazione ritualmente notificata proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: l’omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento di tutte le eccezioni e deduzioni formulate dalla convenuta; la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità, al caso in esame, del regolamento edilizio del Comune di Portici; l’erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; l’apo dittica quantificazione del danno da svalutazione del cespite di proprietà degli istanti.

Per l’effetto, chiedeva che la sentenza impugnata fosse riformata rigettando la domanda risarcitoria, con la condanna degli appellati in solido alla restituzione della somma medio temporecorrisposta in esecuzione della pronuncia gravata.

Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in totale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda risarcitoria.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che dalla consulenza tecnica d’ufficio depositata nel giudizio possessorio instaurato tra le medesime parti risultava che le opere controverse erano rispondenti, per ubicazione e dimensioni, a quelle del progetto principale di variante nonché eseguite, per distanze e ubicazione, in conformità ai grafici prodotti e approvati con il rilascio delle concessioni edilizie; b) che, in specie, la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Portici non era mai stata impugnata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale amministrativa, né la spiegata domanda risarcitoria implicava, neanche indirettamente, alcun profilo di illegittimità della concessione, sicché era precluso al giudice ordinario alcun sindacato incidentale sull’atto amministrativo, anche al solo fine della eventuale disapplicazione; c) che, per l’effetto, non poteva essere accolta la domanda del proprietario confinante, che avesse dedotto una lesione del diritto al rispetto delle distanze legali, poiché le scelte della competente autorità circa l’ubicazione dell’opera erano idonee a comprimere la situazione giuridica soggettiva del privato, trattandosi di disputa non già tra privati ma tra privato e pubblica amministrazione; d) che, d’altronde, l’art. 10 del regolamento edilizio comunale vigente all’epoca della costruzione si limitava a prevedere la larghezza minima di un’intercapedine posta tra due “casamenti” contigui, ovvero tra due abitazioni, e non poteva pertanto ritenersi estensivamente applicabile al caso di specie, laddove veniva in rilievo la distanza tra un’opera pubblica e il fabbricato di proprietà dei coniugi Mazza-Peluso; e) che, infatti, l’applicabilità della normativa in tema di distanze tra costruzioni era esclusa nell’ipotesi di violazione delle distanze tra un fabbricato di proprietà privata ed un’opera pubblica, atteso che quest’ultima non poteva essere qualificata secondo l’accezione di costruzione; f) che, ad ogni modo, quand’anche si fosse ritenuta applicabile alla fattispecie la normativa sui rapporti di vicinato, le distanze legali non erano comunque violate, posto che – per un verso – era rispettata la distanza tra costruzioni su fondi finitimi di ml. 3,00, di cui all’art.873 c.c., e – per altro verso – non poteva applicarsi la distanza regolamentare prescritta di ml. 8,00, di cui al richiamato regolamento, il quale non aveva carattereintegrativo delle norme dettate dal codice civile, in quanto si limitava a consentire un ordinato sviluppo dell’assetto urbanistico del territorio, a tutela di interessi generali, quali la limitazione del volume, dell’altezza, della densità degli edifici,le esigenze dell’igiene e della viabilità, la conservazione dell’ambiente, ma non mirava a completare, rafforzare o armonizzare la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato; g) che la natura di norme di azione delle disposizioni regolamentari evocate era confermata dalla circostanza che esse si limitavano a disciplinare l’altezza dei muri di cinta ai fondi rustici nell’abitato, le condotte di scolo delle acque di cui avrebbero dovuto essere muniti gli edifici, le intercapedini tra due casamenti contigui al confine della via pubblica, tutte previsioni attinenti al corretto sviluppo dell’assetto urbanistico del territorio; h) che conseguentemente traspariva la piena legittimità dell’operato della [OSCURATO:SOCIETA], considerato che la distanza tra i muri delle due costruzioni era stata rilevata dal consulente d’ufficio nella misura di ml. 4,60 e di ml. 4,75 rispetto agli spigoli, mentre, sul lato ovest, prospiciente la proprietà dei coniugi Mazza-Peluso, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva edificato ad una distanza di ml. 3,00 dalla linea di confine. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’Ente autonomo [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di società incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]. 4.–Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte. 5.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico, articolato motivo dedotto i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. (recte art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.), in relazione all’art. 156, secondo comma, c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 872 e 873 c.c. e dell’art. 10 del regolamento edilizio del Comune di Portici, per avere la Corte di merito erroneamente qualificato la [OSCURATO:SOCIETA]. come ente pubblico e non come società pubblica, che svolgeva attività di trasporto rivolta al pubblico in regime di libera concorrenza, come tale priva del potere di comprimere autoritativamente la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti.

Sostengono, ancora, gli istanti che la motivazione della sentenza d’appello sarebbe illogica e insufficiente, nella parte in cui afferma che il fatto che le opere siano state autorizzate dal Comune di Portici ed eseguite in conformità al permesso di costruire determinasse l’infondatezza della domanda risarcitoria.

Espongono, poi, i ricorrenti l’erroneità della valutazione del Giudice del gravame in ordine alla non applicabilità al caso di specie della distanza minima di ml. 8,00 tra casamenti, prevista dall’art. 10 del regolamento edilizio del Comune di Portici, in ragione dell’indebita qualificazione delle norme regolamentari, e in particolare di tale art. 10, quale norma di azione e non di relazione, come tale insuscettibile di derogare alle distanze minime previste dall’art. 873 c.c. 1.1.–Il motivo è infondato. 1.2.–Si premette che la decisione impugnata si fonda su una pluralità di argomentazioni, ognuna delle quali da sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli attori.

Segnatamente, la Corte territoriale ha osservato: 1) che, a fronte della realizzazione della stazione ferroviaria della [OSCURATO:SOCIETA], denominata “Portici –Bellavista”, in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Portici all’allora Gestione commissariale governativa della [OSCURATO:SOCIETA], e ai sottesi progetti e grafici, la reclamata lesione del diritto al rispetto delle distanze legali non può trovare seguito, poiché le scelte della competente autorità circa l’ubicazione dell’opera sono idonee a comprimere la situazione giuridica soggettiva del privato, trattandosi di disputa non già tra privati, ma tra privato e pubblica amministrazione; 2) che l’applicabilità della normativa in tema di distanze tra costruzioni è esclusa nell’ipotesi di violazione delle distanze tra un fabbricato di proprietà privata ed un’opera pubblica, qual è la stazione viaggiatori realizzata nel 1992 dall’allora Ministero dei Trasporti – Gestione commissariale governativa della [OSCURATO:SOCIETA]; 3) che l’art. 10 del regolamento edilizio comunale, vigente all’epoca della costruzione, si è limitato a prevedere la larghezza minima di un’intercapedine posta tra due “casamenti” contigui, ovvero tra due abitazioni, e non già tra un’opera pubblica e un fabbricato di proprietà privata; 4) che la distanza tra costruzioni diml. 3,00, di cui all’art. 873 c.c., è rispettata, non potendo trovare applicazione la maggiore distanza indicata dal regolamento edilizio locale, il quale non ha carattere integrativo delle norme dettate dal codice civile, in quanto si limita a consentire un ordinato sviluppo dell’assetto urbanistico del territorio, a tutela di interessi generali.

Benché tutte le riferite argomentazioni siano state puntualmente contestate dai ricorrenti, la non fondatezza di una sola di esse rende irrilevante la disamina delle obiezioni sollevate in ordine alle altre argomentazioni.

Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36765 del 15/12/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012). 1.3.–Orbene, la normativa di cui all’art. 873 c.c. e le relative sanzioni non sono applicabili a fronte di interventi atti a realizzare opere pubbliche, in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante, cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza interlegale, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359/1865 e della successiva disposizione di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20839 del 30/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021; Sez.

U, Sentenza n. 24410 del 21/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 15189 del 09/06/2008; Sez.

U, Sentenza n. 1612 del 09/02/1993; Sez. 1, Sentenza n. 4331 del 27/07/1982).

Non ricorre alcun dubbio – in quanto fatto pacifico tra le parti, oltre che notorio – che la stazione ferroviaria della [OSCURATO:SOCIETA], denominata “Portici – Bellavista ” sia un’opera pubblica.

In proposito, l’esenzione per gli edifici demaniali dal rispetto della disciplina dettata dagli artt. 873 e ss. c.c. è implicitamente contenuta nella previsione dell’art. 879, primo comma, c.c. Né è necessario che l’opera pubblica sia realizzata su fondo demaniale per andare esente dalla disciplina sulle distanze, potendo la stessa essere collocata anche su un fondo privato, a condizione, per̀ , che l’opera sia intrinsecamente assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, al pubblico demanio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 391 del 13/01/2021).

E tanto perché la disciplina sulle distanze prevista dal codice civile presiede alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela del diritto di proprietà, vincolando anche la pubblica amministrazione, non solo nel caso in cui la stessa operi iure privatorum, ma anche quando risultino coinvolti beni ad essa appartenenti e non riconducibili fra quelli indicati nell’art. 879 c.c.

Pertanto, la sostanziale portata di tale disposizione va individuata nella constatazione in forza della quale, qualora la pubblica amministrazione operi nel legittimo perseguimento di un interesse pubblico e compia un intervento edificatorio qualificato di interesse pubblico, la modalità di realizzazione dell’opera costituisce un’estrinsecazione di una potestà della pubblica amministrazione.

Ne consegue che l’esecuzione di una simile opera non pù essere ricondotta ad un’attività realizzata iure privatorume non è suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui lede il regime convenzionale e regolamentare delle distanze, poiché le scelte della competente autorità circa l’ubicazione dell’opera, al fine di perseguire, in termini massimali, la pubblica utilità, sono idonee a comprimere la posizione giuridica soggettiva del privato.

Questi principi riguardano l’opera pubblica in quanto tale, anche nell’ipotesi in cui essa non sia realizzata mediante il ricorso a procedimenti di natura ablatoria, ed operano in ragione dell’esistenza di un riconosciuto interesse pubblico alla sua realizzazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 391 del 13/01/2021).

Ne discende che, nella fattispecie, il dibattito – peraltro introdotto per la prima volta in sede di legittimità, senza che sia stata valorizzata la distinzione tra ente realizzatore ed ente gestore – sulla natura (subiettiva) dell’ente che ha l’amministrazione e il controllo della stazione ferroviaria della [OSCURATO:SOCIETA], denominata “Portici – Bellavista”, quale diretta diramazione della pubblica amministrazione ovvero quale società pubblica che gestisce un servizio pubblico in regime di libera concorrenza, non ha un rilievo dirimente rispetto alla indubbia natura (oggettiva) pubblica dell’opera in questione, realizzata nel 1992 dall’allora Gestione commissariale governativa della [OSCURATO:SOCIETA], riconducibile al Ministero dei Trasporti, trattandosi di un’opera inserita nel servizio pubblico di trasporto ferroviario, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’ente che attualmente ne è responsabile.

Nella specie, non risulta proposta alcuna domanda di indennizzo per l’integrazione di un atto lecito della pubblica amministrazione, ma semplicemente una domanda risarcitoria in ragione della contestata violazione delle distanze legali ai sensi dell’art. 872, secondo comma, c.c., come tale non passibile di accoglimento per le ragioni innanzi esposte, in quanto l’opera pubblica è stata eseguita in conformità alla concessione edilizia e al sotteso progetto, sicché deve escludersi la configurabilità di un risarcimento del danno derivante da una mera condotta materiale della pubblica amministrazione.

Né il giudice adito con l’azione aquiliana ex art. 2043 c.c. – in ragione del danno subito per effetto dell’asserita illecita violazione delle distanze fra costruzioni, ai sensi dell’art. 872, secondo comma, c.c. – può emettere una pronuncia sulla responsabilità per atto lecito della pubblica amministrazione ex art. 46 della legge n. 2359/1865 e successive modificazioni, poiché tale conversione ex officio è inibita a monte dal fatto che si tratta di azioni che si distinguono tanto per il petitum quanto per la causa petendi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19305 del 12/09/2014 in motivazione ; Sez. 3, Sentenza n. 4790 del 02/04/2001; v. anche Sez.

U, Sentenza n. 1540 del 25/05/1971). 2.–Conseguentemente, il ricorso deve essere disatteso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche con riferimento al sub- procedimento di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c., definito dalla Corte d’appello di Napoli con decreto di rigetto cron. n. 86/2020, depositato il 20 gennaio 2020.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, comprensivi delle spese del sub-procedimento di sospensione dell’esecuzione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16516/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48M26 G902B) e PELUSO Patrizia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A52 G902F), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1253/2018, pubblicata il 19 marzo 2018, notificata il 22 marzo 2018; R.G.N. 16516/18 C.C.16/12/2022 Distanze costruzioni –Opera pubblica – Regolamento locale –Distanze tra casamenti udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; vistele conclusioni scritte depositate, ai sensi dell’art. 380- bis.1., secondo periodo, c.p.c., dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto che il motivo proposto sia dichiarato infondato; lette le memorie d epositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1., terzo periodo, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con citazione del 18 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano, davanti al Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Portici), la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertata la responsabilità della società convenuta, in conseguenza dei lavori eseguiti, e che, per l’effetto, la stessa fosse condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma da determinarsi in corso di causa, a seguito dell’espletamento di apposita consulenza tecnica d’ufficio. Gli attori, al riguardo, esponevano: che erano proprietari di una porzione di fabbricato sito in Portici, traversa Cassano n. 1, confinante con la stazione ferroviaria della [OSCURATO:SOCIETA], denominata “Portici – Bellavista”; che l’azienda di trasporto pubblico ferroviario regionale, nel corso dell’esecuzione dei lavori di realizzazione della richiamata stazione viaggiatori, aveva occupato abusivamente il fondo di loro proprietà; che da un raffronto operato tra la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Portici e la realizzazione dell’opera emergevano numerose difformità; che, in particolare, la distanza tra il fabbricato di loro proprietà e la stazione viaggiatori risultava, di fatto, pari a ml. 4,00, contrariamente alla distanza di ml. 6,00, riportata nei grafici progettuali relativi all’opera in causa; che, quindi, si era determinato un danno patrimoniale conseguente alla diminuzione di valore del cespitedi loro proprietà. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva alla domanda avversaria, deducendo: che non vi era stata alcuna illegittima occupazione del fondo di proprietà degli istanti, avendo essa acquistato, dal dante causa degli attori medesimi, il fondo sul quale erano stati successivamente realizzati i lavori di costruzione della stazione ferroviaria; che non vi era stato alcuno sconfinamento nel fondo di proprietà attorea, atteso che, alla stregua di quanto emergeva inequivocabilmente dai titoli di acquisto, la società convenuta aveva costruito esclusivamente sulla sua proprietà; che le opere erano state eseguite conformemente alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Portici, sul presupposto che le opere da realizzarsi fossero rispettose delle distanze legali previste dal codice civile, come era stato attestato nella consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio possessorio originariamente incardinato dagli istanti; che, pertanto, non vi era stato alcun danno da deprezzamento dell’immobile, conseguente all’asserita violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni. Nel corso del giudizio era espletata consulenza tecnica d’ufficio, cui seguiva il deposito di più supplementi in ragione dei chiarimenti richiesti. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 497/2010, depositata il 3 novembre 2010, in accoglimento della domanda di parte attrice, previo accertamento della violazione delle norme regolamentari sulle distanze, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni, nella misura di euro 194.788,00, oltre interessi legali. 2.–Con citazione ritualmente notificata proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale lamentava: l’omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento di tutte le eccezioni e deduzioni formulate dalla convenuta; la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità, al caso in esame, del regolamento edilizio del Comune di Portici; l’erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; l’apo dittica quantificazione del danno da svalutazione del cespite di proprietà degli istanti. Per l’effetto, chiedeva che la sentenza impugnata fosse riformata rigettando la domanda risarcitoria, con la condanna degli appellati in solido alla restituzione della somma medio temporecorrisposta in esecuzione della pronuncia gravata. Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello e, per l’effetto, in totale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda risarcitoria. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che dalla consulenza tecnica d’ufficio depositata nel giudizio possessorio instaurato tra le medesime parti risultava che le opere controverse erano rispondenti, per ubicazione e dimensioni, a quelle del progetto principale di variante nonché eseguite, per distanze e ubicazione, in conformità ai grafici prodotti e approvati con il rilascio delle concessioni edilizie; b) che, in specie, la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Portici non era mai stata impugnata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale amministrativa, né la spiegata domanda risarcitoria implicava, neanche indirettamente, alcun profilo di illegittimità della concessione, sicché era precluso al giudice ordinario alcun sindacato incidentale sull’atto amministrativo, anche al solo fine della eventuale disapplicazione; c) che, per l’effetto, non poteva essere accolta la domanda del proprietario confinante, che avesse dedotto una lesione del diritto al rispetto delle distanze legali, poiché le scelte della competente autorità circa l’ubicazione dell’opera erano idonee a comprimere la situazione giuridica soggettiva del privato, trattandosi di disputa non già tra privati ma tra privato e pubblica amministrazione; d) che, d’altronde, l’art. 10 del regolamento edilizio comunale vigente all’epoca della costruzione si limitava a prevedere la larghezza minima di un’intercapedine posta tra due “casamenti” contigui, ovvero tra due abitazioni, e non poteva pertanto ritenersi estensivamente applicabile al caso di specie, laddove veniva in rilievo la distanza tra un’opera pubblica e il fabbricato di proprietà dei coniugi Mazza-Peluso; e) che, infatti, l’applicabilità della normativa in tema di distanze tra costruzioni era esclusa nell’ipotesi di violazione delle distanze tra un fabbricato di proprietà privata ed un’opera pubblica, atteso che quest’ultima non poteva essere qualificata secondo l’accezione di costruzione; f) che, ad ogni modo, quand’anche si fosse ritenuta applicabile alla fattispecie la normativa sui rapporti di vicinato, le distanze legali non erano comunque violate, posto che – per un verso – era rispettata la distanza tra costruzioni su fondi finitimi di ml. 3,00, di cui all’art.873 c.c., e – per altro verso – non poteva applicarsi la distanza regolamentare prescritta di ml. 8,00, di cui al richiamato regolamento, il quale non aveva carattereintegrativo delle norme dettate dal codice civile, in quanto si limitava a consentire un ordinato sviluppo dell’assetto urbanistico del territorio, a tutela di interessi generali, quali la limitazione del volume, dell’altezza, della densità degli edifici,le esigenze dell’igiene e della viabilità, la conservazione dell’ambiente, ma non mirava a completare, rafforzare o armonizzare la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato; g) che la natura di norme di azione delle disposizioni regolamentari evocate era confermata dalla circostanza che esse si limitavano a disciplinare l’altezza dei muri di cinta ai fondi rustici nell’abitato, le condotte di scolo delle acque di cui avrebbero dovuto essere muniti gli edifici, le intercapedini tra due casamenti contigui al confine della via pubblica, tutte previsioni attinenti al corretto sviluppo dell’assetto urbanistico del territorio; h) che conseguentemente traspariva la piena legittimità dell’operato della [OSCURATO:SOCIETA], considerato che la distanza tra i muri delle due costruzioni era stata rilevata dal consulente d’ufficio nella misura di ml. 4,60 e di ml. 4,75 rispetto agli spigoli, mentre, sul lato ovest, prospiciente la proprietà dei coniugi Mazza-Peluso, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva edificato ad una distanza di ml. 3,00 dalla linea di confine. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato motivo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’Ente autonomo [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di società incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]. 4.–Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte. 5.–Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico, articolato motivo dedotto i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c. (recte art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.), in relazione all’art. 156, secondo comma, c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 872 e 873 c.c. e dell’art. 10 del regolamento edilizio del Comune di Portici, per avere la Corte di merito erroneamente qualificato la [OSCURATO:SOCIETA]. come ente pubblico e non come società pubblica, che svolgeva attività di trasporto rivolta al pubblico in regime di libera concorrenza, come tale priva del potere di comprimere autoritativamente la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti. Sostengono, ancora, gli istanti che la motivazione della sentenza d’appello sarebbe illogica e insufficiente, nella parte in cui afferma che il fatto che le opere siano state autorizzate dal Comune di Portici ed eseguite in conformità al permesso di costruire determinasse l’infondatezza della domanda risarcitoria. Espongono, poi, i ricorrenti l’erroneità della valutazione del Giudice del gravame in ordine alla non applicabilità al caso di specie della distanza minima di ml. 8,00 tra casamenti, prevista dall’art. 10 del regolamento edilizio del Comune di Portici, in ragione dell’indebita qualificazione delle norme regolamentari, e in particolare di tale art. 10, quale norma di azione e non di relazione, come tale insuscettibile di derogare alle distanze minime previste dall’art. 873 c.c. 1.1.–Il motivo è infondato. 1.2.–Si premette che la decisione impugnata si fonda su una pluralità di argomentazioni, ognuna delle quali da sola sufficiente a giustificare il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dagli attori. Segnatamente, la Corte territoriale ha osservato: 1) che, a fronte della realizzazione della stazione ferroviaria della [OSCURATO:SOCIETA], denominata “Portici –Bellavista”, in conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune di Portici all’allora Gestione commissariale governativa della [OSCURATO:SOCIETA], e ai sottesi progetti e grafici, la reclamata lesione del diritto al rispetto delle distanze legali non può trovare seguito, poiché le scelte della competente autorità circa l’ubicazione dell’opera sono idonee a comprimere la situazione giuridica soggettiva del privato, trattandosi di disputa non già tra privati, ma tra privato e pubblica amministrazione; 2) che l’applicabilità della normativa in tema di distanze tra costruzioni è esclusa nell’ipotesi di violazione delle distanze tra un fabbricato di proprietà privata ed un’opera pubblica, qual è la stazione viaggiatori realizzata nel 1992 dall’allora Ministero dei Trasporti – Gestione commissariale governativa della [OSCURATO:SOCIETA]; 3) che l’art. 10 del regolamento edilizio comunale, vigente all’epoca della costruzione, si è limitato a prevedere la larghezza minima di un’intercapedine posta tra due “casamenti” contigui, ovvero tra due abitazioni, e non già tra un’opera pubblica e un fabbricato di proprietà privata; 4) che la distanza tra costruzioni diml. 3,00, di cui all’art. 873 c.c., è rispettata, non potendo trovare applicazione la maggiore distanza indicata dal regolamento edilizio locale, il quale non ha carattere integrativo delle norme dettate dal codice civile, in quanto si limita a consentire un ordinato sviluppo dell’assetto urbanistico del territorio, a tutela di interessi generali. Benché tutte le riferite argomentazioni siano state puntualmente contestate dai ricorrenti, la non fondatezza di una sola di esse rende irrilevante la disamina delle obiezioni sollevate in ordine alle altre argomentazioni. Infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 36765 del 15/12/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012). 1.3.–Orbene, la normativa di cui all’art. 873 c.c. e le relative sanzioni non sono applicabili a fronte di interventi atti a realizzare opere pubbliche, in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante, cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza interlegale, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359/1865 e della successiva disposizione di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 327/2001 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20839 del 30/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021; Sez. U, Sentenza n. 24410 del 21/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 15189 del 09/06/2008; Sez. U, Sentenza n. 1612 del 09/02/1993; Sez. 1, Sentenza n. 4331 del 27/07/1982). Non ricorre alcun dubbio – in quanto fatto pacifico tra le parti, oltre che notorio – che la stazione ferroviaria della [OSCURATO:SOCIETA], denominata “Portici – Bellavista ” sia un’opera pubblica. In proposito, l’esenzione per gli edifici demaniali dal rispetto della disciplina dettata dagli artt. 873 e ss. c.c. è implicitamente contenuta nella previsione dell’art. 879, primo comma, c.c. Né è necessario che l’opera pubblica sia realizzata su fondo demaniale per andare esente dalla disciplina sulle distanze, potendo la stessa essere collocata anche su un fondo privato, a condizione, per̀ , che l’opera sia intrinsecamente assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, al pubblico demanio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 391 del 13/01/2021). E tanto perché la disciplina sulle distanze prevista dal codice civile presiede alla regolamentazione dei rapporti di vicinato ed alla tutela del diritto di proprietà, vincolando anche la pubblica amministrazione, non solo nel caso in cui la stessa operi iure privatorum, ma anche quando risultino coinvolti beni ad essa appartenenti e non riconducibili fra quelli indicati nell’art. 879 c.c. Pertanto, la sostanziale portata di tale disposizione va individuata nella constatazione in forza della quale, qualora la pubblica amministrazione operi nel legittimo perseguimento di un interesse pubblico e compia un intervento edificatorio qualificato di interesse pubblico, la modalità di realizzazione dell’opera costituisce un’estrinsecazione di una potestà della pubblica amministrazione. Ne consegue che l’esecuzione di una simile opera non pù essere ricondotta ad un’attività realizzata iure privatorume non è suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui lede il regime convenzionale e regolamentare delle distanze, poiché le scelte della competente autorità circa l’ubicazione dell’opera, al fine di perseguire, in termini massimali, la pubblica utilità, sono idonee a comprimere la posizione giuridica soggettiva del privato. Questi principi riguardano l’opera pubblica in quanto tale, anche nell’ipotesi in cui essa non sia realizzata mediante il ricorso a procedimenti di natura ablatoria, ed operano in ragione dell’esistenza di un riconosciuto interesse pubblico alla sua realizzazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 391 del 13/01/2021). Ne discende che, nella fattispecie, il dibattito – peraltro introdotto per la prima volta in sede di legittimità, senza che sia stata valorizzata la distinzione tra ente realizzatore ed ente gestore – sulla natura (subiettiva) dell’ente che ha l’amministrazione e il controllo della stazione ferroviaria della [OSCURATO:SOCIETA], denominata “Portici – Bellavista”, quale diretta diramazione della pubblica amministrazione ovvero quale società pubblica che gestisce un servizio pubblico in regime di libera concorrenza, non ha un rilievo dirimente rispetto alla indubbia natura (oggettiva) pubblica dell’opera in questione, realizzata nel 1992 dall’allora Gestione commissariale governativa della [OSCURATO:SOCIETA], riconducibile al Ministero dei Trasporti, trattandosi di un’opera inserita nel servizio pubblico di trasporto ferroviario, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’ente che attualmente ne è responsabile. Nella specie, non risulta proposta alcuna domanda di indennizzo per l’integrazione di un atto lecito della pubblica amministrazione, ma semplicemente una domanda risarcitoria in ragione della contestata violazione delle distanze legali ai sensi dell’art. 872, secondo comma, c.c., come tale non passibile di accoglimento per le ragioni innanzi esposte, in quanto l’opera pubblica è stata eseguita in conformità alla concessione edilizia e al sotteso progetto, sicché deve escludersi la configurabilità di un risarcimento del danno derivante da una mera condotta materiale della pubblica amministrazione. Né il giudice adito con l’azione aquiliana ex art. 2043 c.c. – in ragione del danno subito per effetto dell’asserita illecita violazione delle distanze fra costruzioni, ai sensi dell’art. 872, secondo comma, c.c. – può emettere una pronuncia sulla responsabilità per atto lecito della pubblica amministrazione ex art. 46 della legge n. 2359/1865 e successive modificazioni, poiché tale conversione ex officio è inibita a monte dal fatto che si tratta di azioni che si distinguono tanto per il petitum quanto per la causa petendi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19305 del 12/09/2014 in motivazione ; Sez. 3, Sentenza n. 4790 del 02/04/2001; v. anche Sez. U, Sentenza n. 1540 del 25/05/1971). 2.–Conseguentemente, il ricorso deve essere disatteso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche con riferimento al sub- procedimento di sospensione dell’esecuzione ex art. 373 c.p.c., definito dalla Corte d’appello di Napoli con decreto di rigetto cron. n. 86/2020, depositato il 20 gennaio 2020. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, comprensivi delle spese del sub-procedimento di sospensione dell’esecuzione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Sentenza Cassazione n. 01190/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris