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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06532/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 febbraio 1946 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 ottobre 1964 [OSCURATO:PERSONA] nato 1'8 giugno 1958 a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nato il 10 novembre 1962 a Messina [OSCURATO:PERSONA] nato il 18 giugno 1974 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 30 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto disporre la correzione della sentenza di primo grado inserendo la pagina n. 56; dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Caracciolo, D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta delega orale per [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza resa il 14 marzo 2017 dal Tribunale di Lucca, per quel che qui rileva: ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di usura ascritti ai capi 1 e 6 dell'imputazione, esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa; ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di estorsione contestato al capo 10 della imputazione, e nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto al capo 14 dell'imputazione; ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti ai capi 8 e 9, perché estinti per prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai residui reati contestati ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 15, nonché quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai residui reati contestati ai capi 2 e

12. Il processo è scaturito da un'indagine curata dalla Guardia di Finanza che aveva evidenziato la presenza di due soci finanziatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti contigui o comunque vicini al clan dei Casalesi, che concedevano prestiti a tassi usurari, e di soggetti, alcuni dei quali già usurati, i quali operavano come intermediari tra i detti finanziatori e coloro che necessitavano di prestiti.

Nell'ambito dell'indagine è emerso anche un finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle attività edilizie dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], cui era stato fittiziamente intestato l'hotel Diamond di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], acquistato con provvista dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2.[OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di usura aggravata contestati ai capi 1 e 6 dell'imputazione, nella veste di intermediario tra i finanziatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto usurato [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 2.1 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati contestati ai capi 1 e 6 della imputazione in quanto, a prescindere dalle millanterie pronunziate dal ricorrente nelle intercettazioni, il suo ruolo nella vicenda è di scarso rilievo, come emerge, in particolare, dalla conversazione del 6 aprile 2010, alla quale è stato tuttavia attribuito un significato fuorviante in quanto il ricorrente millantava un ruolo di intermediario tra le persone offese e il clan dei Casalesi, che la stessa persona offesa Moccia non gli riconosce, riferendo di essere entrato in contatto con i Casalesi tramite altro soggetto.

L'espressione "mi hanno preso una balata di interessi", pronunziata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non può essere riferita al ruolo di intermediazione del [OSCURATO:PERSONA] ma alla prorpia condizione di soggetto usurato. 2.2 vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 644 comma 5 cod.pen. in relazione al reato contestato al capo 1 dell'imputazione poiché le emergenze processuali non hanno evidenziato alcun legame tra l'attività imprenditoriale della persona offesa e la necessità di ricorrere a prestiti usurari 2.3 vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale e delle circostanze attenuanti generiche, poiché la corte ha negato l'attenuante suindicata in ragione del contributo significativo offerto dall'imputato, che ha reso possibile l'inserimento di nuove vittime nel pericoloso circuito criminale dei napoletani, ma tale affermazione è apodittica e non supportata da emergenze processuali.

Anche il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulle medesime considerazioni utilizzate per respingere l'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale. 3.[OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine ai reati di usura aggravata contestati ai capi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 e di intestazione fittizia di cui al capo 15, con ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 3.1 nullità della sentenza per violazione dell'articolo 546 cod. proc.pen. poiché la motivazione risulta mancante della pagina 56, come si evince anche dalla soluzione di continuità espositiva tra le argomentazioni della pagina 55 e quelle della pagina

57. La corte di merito ha respinto l'eccezione osservando che la mancanza di una pagina di una sentenza costituisce errore materiale alla cui correzione si sarebbe già provveduto con ordinanza del Tribunale di Lucca, annullata da questa Corte di Cassazione solo per problemi di competenza funzionale, con rinvio alla Corte di appello di Firenze dinanzi a cui all'epoca pendeva il giudizio.

La questione incide tuttavia sul pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato e non può essere ricondotta ad un'ipotesi di mero errore materiale, mentre il collegio ha respinto l'eccezione valorizzando l'aspetto quantitativo della mancanza grafica, una sola pagina, senza porsi il problema del suo contenuto. 3.2 Violazione dell'articolo 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i distinti reati contestati all'imputato. -In particolare in merito alla vicenda oggetto della imputazione di cui al capo 1, avente ad oggetto un prestito in favore di [OSCURATO:PERSONA], la corte ha fornito motivazione apparente e non ha analizzato le deduzioni difensive che avevano sottolineato come dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge che [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all'instaurazione del rapporto che si ritiene usurario, in quanto pur avendo partecipato all'incontro è rimasto silente. -In ordine al reato contestato al capo 2, l'assenza della pagina 56 comporta una radicale limitazione del diritto di difesa dell'imputato.

Inoltre l'unico elemento di accusa è costituito dalla dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che, in assenza di riscontri, non sono sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza dell'innputato.Peraltro la stessa persona offesa ha dichiarato che non gli erano stati richiesti interessi, a fronte della somma di 60.000 C versategli e che lui stesso aveva ritenuto di fare spontaneamente un regalo di 100.000 euro ai suoi finanziatori. - In ordine ai capi 3 e 4 della imputazione, relativi ad un prestito di 30.000 C concesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], sono state trascurate le dichiarazioni della persona offesa, che ha precisato di avere interloquito solo una volta con il [OSCURATO:PERSONA], per fatti diversi da quelli contestati, e di essersi rapportato esclusivamente con il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di avere concesso un prestito alla persona offesa. - In ordine al capo contestato al n. 5 della rubrica la sentenza non motiva in merito alla rilevanza delle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA], né è stata prestata attenzione alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale ha precisato di non avere mai restituito la somma di 100.000 C chiesta in prestito, e ha escluso che gli imputati gli avessero fatto pressione per ottenerne la restituzione.

I giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'incontro in cui si concludeva l'accordo usurario costituisca prova della sua partecipazione. - in ordine ai capi 6 e 7 della imputazione la corte ha evidenziato la reticenza delle persone offese e non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere avuto rapporti solo con il [OSCURATO:PERSONA], a causa di perdite di gioco e somme ricevute dallo stesso per delle vincite, e tale assunto ha trovato riscontro nella versione offerta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. - In ordine al reato di cui al capo 15, avente ad oggetto il rapporto debitorio di Caracciolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la corte ha trascurato di considerare le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiarito i suoi rapporti con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e gli altri elementi da cui emerge l'inesistenza del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti di cui all'imputazione. 4.3 violazione degli artt. 7 legge 203/91 e 603 cod. proc.pen. poiché non vi è prova che le asserite condotte di usura ed esercizio abusivo del credito e di intestazione fittizia dei beni siano state realizzate con le modalità descritte dall'articolo 416 bis codice penale, avvalendosi della forza intimidatrice della associazione, e le censure difensive sollevate al riguardo non hanno trovato adeguata risposta.

La difesa sottolinea che i colloqui telefonici tra l'imputato e le persone offese hanno tenore amichevole e rassicurante.

Nè emerge la prova che le condotte siano state poste in essere per agevolare il clan dei Casalesi.

In particolare il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] già affiliato al clan dei Casalesi, divenuto reggente del clan, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non era tra i soggetti coinvolti nella gestione delle scommesse sportive e ha comunque riferito notizie piuttosto vaghe su di lui.

Inoltre l'unica fonte di conoscenza del Diana è [OSCURATO:PERSONA] e l'escussione di quest'ultimo sarebbe stata certamente utile per valutare l'effettiva portata delle accuse mosse dal collaboratore.

Con riferimento all'usura il collaboratore si limitava a riferire che si trattava di attività tollerata dal clan e che finché gli usurai non venivano identificati, da tale attività illecita non derivava alcun vantaggio per le casse del clan.

Anche altri collaboratori, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nulla riferiscono in merito all'odierno ricorrente e tuttavia il collegio giudicante, trascurando completamente le osservazioni e produzioni difensive, ha ricondotto le condotte contestate alla fattispecie astratta prevista dall'articolo 7 legge 203/91. 4.4 Violazione dell'articolo 63 comma 4 codice penale poiché in sede di calcolo delle pene i giudici hanno applicato all'imputato un primo aumento per l'aggravante prevista dall'articolo 644 comma 5 cod.pen. ed un secondo aumento, di un anno di reclusione e 1500 C di multa per l'aggravante prevista dall'art. 7 legge 203/91, così violando il dettato dell'articolo 63 comma quattro cod.pen. che prevede l'aumento di pena solo in relazione alla circostanza più grave, ferma restando la possibilità per il giudice di applicare un ulteriore aumento. 4.5 Violazione degli articoli 62 bis, 133 e 62 numero 4 cod.pen., poiché la motivazione è carente in punto di dosimetria della sanzione e in merito agli aumenti da applicare per le varie circostanze del reato e nessuna motivazione è stata fornita in ordine al diniego delle attenuanti generiche e di quelle previste dagli artt. 62 n. 4 e 114 cod.pen..

Inoltre le attenuanti generiche sono state negate in ragione dell'assenza di elementi favorevoli al ricorrente, mentre avrebbero dovuto essere presi in considerazione la personalità dell'imputato, il suo comportamento processuale, la non particolare gravità del danno cagionato. 4.6 L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi deducendo, in relazione al terzo motivo del ricorso principale, la violazione dell'art. 416 bis.1 cod.pen. poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine all'attività di usura sono state travisate, in quanto in realtà non forniscono alcun elemento a sostegno della prospettazione accusatoria e della ritenuta sussistenza della aggravante indicata.

4. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di estorsione contestato al capo 10 della rubrica, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 4.1 violazione degli articoli 56, 646 e 629 codice penale ed errata qualificazione giuridica del fatto poiché la condotta avrebbe dovuto essere qualificata quale truffa vessatoria, come emerge dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che il danno è stato prospettato solo in termini di eventualità e non come conseguenza diretta della volontà dell'agente, sicché la persona offesa ha agito non perché coartata, ma perché tratta in inganno.

La questione, pur essendo stata sollevata con i motivi di appello, non è stata in alcun modo esaminata dalla corte che nella succinta motivazione resa non ha trattato l'invocata qualificazione del reato in truffa vessatoria o come tentativo di estorsione, sul rilievo che la condotta del Caracciolo non ha avuto alcuna incidenza diretta sul patrimonio della persona offesa. 4.2 vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 393 codice penale.

Le due sentenze sono carenti poiché non esaminano la problematica dell'elemento psicologico e l'ipotesi del ragionevole convincimento dell'imputato di avanzare una pretesa lecita. 4.3 illegittimità del diniego delle attenuanti generiche e difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio poiché la corte ha affermato che la gravità della condotta è tale da escludere le attenuanti generiche e a sostegno di tale affermazione ha richiamato l'intercettazione in cui l'imputato si sarebbe vantato con il [OSCURATO:PERSONA] di avere mandato all'ospedale il [OSCURATO:PERSONA] che starebbe "morendo", ma nessun dato processuale consente di confermare questo episodio il cui racconto costituisce, a giudizio del ricorrente, una esagerazione riferita dal Caracciolo per tranquillizzare il proprio creditore.

Ne consegue che la motivazione sulla specifica doglianza è illogica, poiché valorizza un fatto che non ricorre e non è stato neppure contestato. 5.[OSCURATO:PERSONA], condannato per i medesimi reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e 15 e D'[OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 648 ter cod.pen. contestato al capo 14, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono: 5.1 violazione di legge e vizio di motivazione per non avere dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Lucca per assenza della pagina 56 della motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente. 5.2 Violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'articolo 644 comma 5 codice penale per i diversi episodi di usura contestati a [OSCURATO:PERSONA] in quanto la motivazione è formulata per relationem a quella fornita in primo grado e nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non si confronta con le deduzioni difensive in ordine all'insussistenza dell'aggravante prevista dal comma 5 dell'articolo 644 cod.pen. .

La difesa osserva al riguardo che dalle intercettazioni emerge chiaramente che le dazioni di denaro furono concesse a soggetti toscani conosciuti tramite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente ne sconosceva le qualità soggettive ed oggettive e quindi la loro attività di imprenditori. 5.3 Violazione di legge in relazione all'aggravante prevista dall'articolo 7

I. 203/91 e in ordine all'art. 603 codice di rito e vizio di motivazione poiché nessuno specifico argomento viene speso rispetto alle deduzioni articolate con i motivi di appello, e la sussistenza dell'aggravante suindicata viene fondata richiamando le dichiarazioni di collaboratori, della cui attendibilità non è stata effettuata adeguata verifica e che risultano contraddittorie e prive di riscontri individualizzanti.

Sono state, inoltre, ignorate le risultanze di due sentenze passate in giudicato che affermavano l'inesistenza di una banda denominata Gruppo misto, facente capo a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, dopo avere sinteticamente riportato le dichiarazioni dei diversi collaboratori, osserva che costoro non hanno in effetti rappresentato che l'attività di usura era funzionale al raggiungimento dello scopo della associazione camorristica e procurava vantaggi alla detta organizzazione ed hanno anzi sostenuto che era proibita e veniva esercitata di nascosto e al più tollerata; lamenta inoltre che alcune di queste dichiarazioni risultano in contrasto tra loro. [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito di essere stato sottoposto ad una imposizione del "pizzo" da parte di [OSCURATO:PERSONA], come confermato anche dal cognato di quest'ultimo.

Solo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sulla cui attendibilità persistono gravi dubbi, ha riferito che il clan camorristico si occupava anche di usura e che per ottenere il beneplacito dell'organizzazione veniva pagata una somma mensile.

Sarebbe stato pertanto necessario escutere [OSCURATO:PERSONA], fonte conoscitiva del Pellegrino, la cui richiesta è stata avanzata ex art. 507 cod. proc.pen. e reiterata in sede di appello.

Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del riconoscimento dell'aggravante in questione , fondata su due intercettazioni estrapolate da un ben più ampio contesto, che comunque non dimostrano la finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa da parte dei ricorrenti. 5.4 violazione dell'articolo 12 quinquies legge 356/92 e dell'art.7 legge 203/91 in relazione al capo 15 della rubrica poiché [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di intestazione fittizia per avere unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di fatto dell'[OSCURATO:PERSONA], attribuito fittiziamente la titolarità a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al fine di agevolare la consumazione del delitto di reimpiego; D'[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di reimpiego di somme di provenienza illecita commessi nell'anno 2010, e quindi nel vigore della vecchia formulazione dell'art. 648 ter cod.pen. che puniva solo il reimpiego dei proventi di alcuni delitti, tra i quali non era ricompresa l'usura.

Lamenta il ricorrente l'erronea applicazione dell'articolo 648 ter cod.pen. poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dai reati di estorsione contestati ai capi 10, 11 e 12 della originaria rubrica e pertanto viene meno la condotta di reimpiego di proventi di origine illecita.

La sentenza impugnata non affronta gli argomenti dedotti con i motivi di imputazione e la motivazione è affetta da vizio e assenza della motivazione.5.5 Violazione di legge in relazione all'articolo 63 comma 4 cod.pen. poiché in sede di calcolo del trattamento sanzionatorio sulla pena base per il più grave reato contestato al capo 2 sono stati applicati due aumenti, uno per l'aggravante prevista dall'articolo 644 comma 5 cod.pen. e un secondo aumento per l'aggravante prevista dall'art.7 legge 203/91.. 5.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 bis e 133 cod.pen. poiché le attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di validi motivi sostenendo che neppure il difensore li avrebbe prospettati, mentre [OSCURATO:PERSONA] si è sottoposto a due interrogatori dove chiariva la propria posizione e forniva dettagli dei rapporti intrattenuti con i vari soggetti toscani.

A seguito del primo interrogatorio l'Ufficio inquirente esprimeva parere favorevole alla scarcerazione, a dimostrazione del fatto che la confessione resa dal ricorrente avrebbe dovuto essere valorizzata anche dal collegio giudicante. 5.7 Violazione di legge in relazione alle attenuanti generiche negate al D'[OSCURATO:PERSONA] in forza di una mera formula di stile, valorizzando la pretesa contiguità con l'associazione di stampo mafioso detto clan dei Casalesi, trascurando gli elementi offerti dall'imputato nel corso del suo esame. 5.8 I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi nuovi osservando che in relazione alla aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod.pen. la corte ha travisato il significato delle informazioni rese dai collaboratori di giustizia, pervenendo alla conclusione che l'attività di usura veniva realizzata e procurava un vantaggio all'associazione camorristica, mentre i predetti hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] collaborava con i camorristi solo in relazione alle attività di scommesse e in ordine soltanto alle stesse versava un contributo fisso mensile al Diana, esponente apicale del cd.

Gruppo misto.

A sostegno del proprio assunto e dell'erronea interpretazione fornita dalla corte di appello i ricorrenti osservano che lo stesso tribunale ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante in forza di una motivazione diversa da quella fornita dalla corte di merito, sostenendo che le attività di usura erano finalizzate ad alimentare le scommesse dalle quali l'associazione camorristica traeva profitto. 3.[OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine ai delitti di usura ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] contestati ai capi 2 e 12, deduce: 5.1 vizio di motivazione e violazione di legge per non avere dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Lucca resa il 14 marzo 2017 ,per parziale assenza grafica della motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'imputato. 5.2 Vizio di motivazione e violazione di legge poiché la Corte di Appello non ha provveduto a redigere la parte della motivazione mancante della sentenza di primo grado.5.3 Vizio di motivazione per travisamento della prova per non avere valutato quelle conversazioni intercettate che unitamente alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e all'esame dell'imputato sarebbero potuto risultare decisive per la pronunzia assolutoria dal reato di usura contestato al capo 2 della rubrica; la corte d'appello ha ritenuto inverosimile l'assunto difensivo secondo cui la persona offesa avrebbe promesso un regalo di 100.000 C a fronte di un prestito di 60.000 C, assunto che tuttavia si fondava sulle dichiarazioni della stessa persona offesa, escussa all'udienza del 22 settembre 2015, e sull'evidenza di alcune intercettazioni telefoniche. 5.4 Vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'elemento soggettivo del reato di usura contestato al capo 2 della rubrica, avendo trascurato di confrontarsi con le altre emergenze processuali puntualmente evidenziate nell'atto di appello, in quanto [OSCURATO:PERSONA] sapeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concedevano prestiti anche a tassi contenuti o non a titolo oneroso. 5.5 Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 629 codice penale in relazione al delitto di estorsione contestato al capo 12 della rubrica per mancanza di consapevolezza della ingiustizia del profitto preteso in relazione alla natura usuraria dei prestiti di cui si chiedeva la restituzione.

Secondo il Tribunale di Lucca, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito di sua esclusiva iniziativa e senza avere mai ricevuto incarico al riguardo dagli effettivi creditori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma è illogico affermare che avrebbe minacciato [OSCURATO:PERSONA], inducendolo ad onorare il debito con i suoi usurai, quando lo stesso tribunale implicitamente aveva riconosciuto che l'imputato ricorrente non aveva nessun interesse economico diretto nella vicenda, avendo operato esclusivamente come semplice intermediario.

Lo stesso imputato nel corso del suo esame ha spiegato che aveva telefonato al [OSCURATO:PERSONA] senza alcun intento estorsivo, ma solo per rimproverarlo ed esprimere il suo risentimento, poiché era stato lui a presentarlo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consentendogli di avere accesso al prestito.

La detta censura sollevata con i motivi di appello non è stato oggetto di alcuna valutazione da parte della corte di merito.

Inoltre osserva che le minacce del [OSCURATO:PERSONA] non ebbero alcun effetto coercitivo sulla volontà del [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla costatazione che quest'ultimo ebbe a pagare il suo prestito ben sei mesi dopo la telefonata. 5.6 violazione di legge e in particolare degli articoli 56 e 629, 610 e 393 codice penale poiché la corte di appello ha respinto la tesi del delitto di estorsione nella forma tentata, osservando che la persona offesa a distanza di sei mesi aveva corrisposto la somma di 80.000 C; ha escluso la riqualificazione in violenza privata in quanto la minaccia era volta ad ottenere denaro ed ancora nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché impensabile nell'ambito di un prestito usurario, con argomentazioni prive di pregio. 5.7 Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 62 bis cod.pen. poiché le attenuanti generiche sono state negate in ragione del danno rilevante per la persona offesa e del contesto di forte spessore criminoso, omettendo di considerare che l'imputato è gravato da un unico precedente penale risalente nel tempo, è stato a sua volta usurato e che il danno economico si è sostanziato nella somma di 20.000 C che corrisponde a circa il 33% del capitale mutuato a distanza di un anno dall'erogazione del prestito ed è quindi di poco superiore al tasso soglia di interesse che all'epoca era pari a circa il 20% su base annua. [OSCURATO:PERSONA] 1.Solo i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti che verranno esposti, mentre le altre impugnazioni sono inammissibili o perché generiche, o poiché si risolvono in censure di fatto e finiscono con il richiedere a questa Corte di legittimità di prendere posizione tra diverse ricostruzioni della vicenda oggetto del giudizio.

Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi dell'errata valutazione probatoria.

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova e, pertanto, non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.

In sede di legittimità è l'argomentazione critica fondata sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie ed esposta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).

L'inammissibilità di un ricorso che invoca un riesame nel merito deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art.606 c.p.p., sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali, con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). 2.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile.2.111 tribunale a pagina 51 della sentenza di primo grado evidenza gli elementi emersi dal compendio delle intercettazioni e dalla documentazione sequestrata che dimostrano il ruolo di intermediario svolto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] per due volte a [OSCURATO:PERSONA], una prima volta per presentarlo ai finanziatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così agevolando l'instaurazione del rapporto usurario, e una seconda volta per garantire la solvibilità della persona offesa in occasione della novazione del debito. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto il medesimo ruolo nell'usura in danno di Gianassi, trattata dal tribunale a pagina 139 della sentenza di primo grado.

Anche in questo caso il ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], accompagnò la persona offesa dai due finanziatori.

Inoltre a pagina 176 il tribunale ha evidenziato le conversazioni intercettate da cui emerge il ruolo rivestito dal predetto e l'interesse personale che lo stesso persegue.

La Corte di Appello, con succinta ma sufficiente motivazione, ha ribadito che l'imputato ha operato come intermediario nelle usure contestate e che dal compendio delle intercettazioni emerge il suo ruolo di agevolazione del delitto di usura, consistito nel mettere in contatto gli usurati con i finanziatori.

La circostanza sottolineata nel ricorso che l'imputato sia stato a sua volta un soggetto usurato non esclude la sua responsabilità, ed anzi conferma la sua piena consapevolezza in ordine all'illiceità della condotta che ha agevolato e la volontà di perseguire un vantaggio e un interesse personale, derivante da eventuali sconti o trattamenti di favore. 2.2 La seconda censura è manifestamente infondata, alla luce dell'avvenuto accertamento, non contestato neppure in questa sede dalla difesa, che la persona offesa è pacificamente un imprenditore, e del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui "in tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività" (sez 2, Sentenza n. 31803 del 04/07/2018 Ud. (dep. 12/07/2018) Rv. 273242 - 0) Il ricorrente sostiene che ignorava la qualità soggettiva delle persone da lui presentate ai finanziatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma trascura di considerare che in ordine alle circostanze aggravanti oggettive, quale appunto quella in oggetto, si applicano i criteri previsti dall'art. 59 secondo comma cod.pen. e l'aggravante viene riconosciuta anche nei confronti del coimputato che abbia per colpa ignorato la detta qualità, che integra l'aggravante. 2.3 Proprio in ragione del ruolo chiave di intermediario riconosciuto all'imputato la corte ha escluso l'attenuante del minimo contributo previsto dall'articolo 114 codice Il penale, osservando che con la sua attività ha contribuito ad inserire nuove vittime in un circuito di usurai.

Per le medesime ragioni non ha ritenuto il soggetto meritevole delle circostanze attenuanti generiche.

Trattasi di motivazione corretta che risulta immune dai vizi dedotti. 3.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.1 n primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato.

La giurisprudenza ha da tempo affermato che la nullità della sentenza prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. ricorre nel solo caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest'ultimo sia meramente apparente. (Fattispecie di sentenza di primo grado mancante di una pagina, nella quale la S.C. ha ritenuto che la lacuna non avesse inficiato l'apparato motivazionale, tanto da consentire la compiuta articolazione della impugnazione in grado d'appello).

Sez. 3, Sentenza n. 36388 del 07/07/2016 Ud. (dep. 02/09/2016 ) Rv. 267762 - 01 Anche di recente è' stato precisato che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in quanto rimedio che presuppone l'insussistenza di vizi di nullità dell'atto processuale). (Sez. 6 - , Sentenza n. 31392 del 07/10/2020 Ud. (dep. 10/11/2020 ) Rv. 279888 - 01) Nel caso in esame la corte, facendo corretta applicazione di questi principi, ha respinto l'eccezione difensiva di nullità osservando che la mancanza di una sola pagina in una sentenza che ne consta ben 260 costituisce un evidente errore materiale, che non comporta alcuna conseguenza di carattere sostanziale, in quanto non pregiudica la comprensione del complessivo iter motivazionale a sostegno del giudizio di colpevolezza, anche perché la mancanza si riferisce ad un passaggio della motivazione relativo ad una imputazione comune a diverse persone, per le quali vengono in considerazione le medesime conversazioni telefoniche.

In sostanza le argomentazioni a sostegno del giudizio di colpevolezza vengono reiterate in altre parti della sentenza e l'iter motivazionale è pienamente comprensibile.

A fronte di questa motivazione il ricorrente si limita a reiterare la medesima censura già proposta in appello, senza neppure precisare su quale specifica imputazione incida l'assenza della pagina e, soprattutto, quale pregiudizio alla comprensione dell'iter motivazionale abbia cagionato, così incorrendo nel vizio di genericità.

La correttezza dell'argomentazione della corte è confermata dalla costatazione che il ricorrente ha avanzato censure nel merito dell'imputazione confrontandosi con la decisione della Corte.

Il collegio di secondo grado ha, inoltre, sottolineato che in pendenza del giudizio si è provveduto alla correzione materiale.

Va detto che dagli atti allegati emerge che l'ordinanza del 12 dicembre 2017 con cui il tribunale aveva provveduto alla correzione dell'errore materiale con l'inserimento della pagina mancante nella sentenza è stata annullata da questa Corte di cassazione senza rinvio, poiché la correzione deve essere disposta dal giudice competente a conoscere della impugnazione e quindi la corte di appello di Firenze.

La corte territoriale all'udienza del 14 gennaio 2019 ha poi dichiarato non luogo a provvedere e nel giudizio di merito ha respinto l'eccezione ritenendo non integrata alcuna nullità, con decisione corretta e condivisibile. 3.2 Con il secondo motivo vengono articolate doglianze relative al giudizio di colpevolezza in ordine ai diversi reati di usura, che reiterano in maniera pedissequa i motivi di appello e lamentano la assenza di adeguata motivazione da parte della corte che non avrebbe fornito idonea risposta alle censure sollevate.

Il motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha reso sintetica ma sufficiente motivazione in ordine a ciascuna imputazione, formulando osservazioni specifiche in relazione a ciascun reato, dopo avere richiamato e condiviso il tenore ben più ampio e dettagliato della sentenza di primo grado, con argomentazioni succinte ma efficaci e immuni dai vizi dedotti.

E' noto che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività. (La Corte, nell'enunciare tale principio, ha ritenuto che la genericità dei rilievi in fatto oggetto delle allegazioni contenute nell'atto di appello in ordine all'inattendibilità di un riconoscimento fotografico, perché non preceduto dall'individuazione delle caratteristiche fisiche tipiche dell'interessato, escludesse la decisività degli stessi e, quindi, l'invalidità della pronuncia che aveva omesso ogni analisi sul punto). (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 26772301) Mentre nel caso in esame il ricorrente si limita a riportare le osservazioni formulate con il gravame non si confronta con la motivazione della corte bollandola in modo apodittico come carente e non argomenta sul carattere dirimente della censura asseritamente trascurata dalla corte. 3.3 Il terzo motivo di ricorso è in parte fondato.

Le doglianze relative alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sono manifestamente infondate poiché la corte ha respinto motivatamente la richiesta di audizione di [OSCURATO:PERSONA] quale teste de relato, sul rilievo che le circostanze più significative riferite dai collaboratori erano state apprese direttamente e non da tale fonte.

Trattasi di motivazione non manifestamente illogica che esula quindi dal sindacato di questa corte.

La censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è invece fondata.

Giova premettere che ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione mafiosa, quando la continuativa erogazione di danaro a una consorteria di tal tipo da parte di un imprenditore sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la circostanza in relazione al reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo questo finalizzato a procurare, in modo occulto, la provvista necessaria all'anzidetta erogazione). (Sez. 3 - , Sentenza n. 23335 del 28/01/2021 Ud. (dep. 15/06/2021 ) Rv. 281589 - 02 Il tribunale a pag. 258 della sentenza ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gestivano le sale scommesse anche in società con soggetti camorristi e nell'interesse della associazione, poiché parte degli introiti venivano dirottati nella casse del clan; aggiungeva che le risorse utilizzate nella sala giochi erano alimentate anche dalla parallela attività di usura, esercitata in occasione dell'esercizio delle scommesse nei confronti dei giocatori o di soggetti a loro volta introdotti dai giocatori; ha osservato che non è possibile distinguere tra i due flussi di denaro e di conseguenza non può escludersi che anche i proventi dell'usura finissero nelle casse del clan; tali proventi, comunque, supportavano l'attività della sala scommesse, funzionale alla sopravvivenza del clan.

A sostegno di tale ricostruzione, in effetti piuttosto congetturale, ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riportate a pagina 219 della medesima sentenza.

Questi, nella veste di teste assistito, ha dichiarato che aveva agito come prestanome di D'[OSCURATO:PERSONA], rivestendo la carica di amministratore unico di alcune società, e aveva saputo da quest'ultimo che lo stesso aveva ricevuto la somma di 1 milione e mezzo di euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti vicini o contigui all'associazione camorristica.

Per quanto emerge dalla sentenza di primo grado, l'attività di usura non viene presa direttamente in considerazione, né dai collaboratori, nè dal [OSCURATO:PERSONA] e il tribunale fornisce una motivazione congetturale, ipotizzando una connessione della attività di usura rispetto a quella di gestione delle scommesse, poiché esercitata per lo più in favore di soggetti scommettitori, e una probabile confusione dei flussi di denaro che costituiscono provento delle attività illecite svolte dai due soci finanziatori.Dopo avere valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori e indicato come riscontro le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], conclude che alla stregua di tali elementi non si può escludere la detta volontà di agevolare l'associazione agevolazione, mentre la volontà in questione deve essere positivamente dimostrata.

Per respingere le specifiche e articolate doglianze difensive, la corte ha premesso che l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di partecipazione all'associazione camorristica dei Casalesi non risulta dirimente ai fini della sussistenza della detta aggravante, poiché la stessa non richiede né presuppone la qualifica di affiliato, ma sussiste quando emerge la volontà di agevolare con la propria condotta il sodalizio; ha poi richiamato sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in particolare ha valorizzato l'apporto di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti che versavano un contributo mensile all'associazione camorristica, accusa che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e di altri collaboratori, che hanno descritto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non come vittime ma come soggetti legati all'associazione.

Così facendo la corte non ha reso adeguata motivazione poiché ha omesso di confrontarsi con le censure difensive, secondo cui invece i collaboratori hanno concordemente riferito del consapevole contributo versato dagli imputati in relazione all'attività di gioco scommesse svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non hanno mai fatto specifico riferimento all'attività di usura dagli stessi svolta.

In sostanza deve convenirsi con i ricorrenti che la corte rende una motivazione parzialmente diversa da quella resa dal tribunale e si limita a valorizzare il contributo mensile che i due imputati versavano al Diana, trascurando di considerare che tale contributo era relativo però solo all'attività di gioco scommesse.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata per i diversi reati di usura contestati ai capi 1, 2, 3,4,5, 6, 7, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze che valuterà la sussistenza di elementi di fatto idonei a comprovare che la condotta di usura fosse posta in essere dai due imputati con la volontà di agevolare e rafforzare l'associazione camorristica o, quantomeno, con la consapevolezza della volontà dei correi.

Alla data odierna, anche escludendo la detta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., considerate le sospensioni intervenute nel giudizio, i termini di prescrizione dei reati suindicati (pari a 12 anni e sei mesi per i reati di usura semplice e ad oltre 15 anni per l'usura aggravata dalla qualità di imprenditore) non sono ancora maturati.

Pertanto poiché le censure in ordine al giudizio di colpevolezza sono inammissibili, l'accertamento di responsabilità deve ritenersi irrevocabile.

Le argomentazioni del ricorrente non contengono alcun riferimento specifico all'aggravante di cui all'art. 7 cit., contestata in relazione al reato di cui al capo 15, che è stata correttamente riconosciuta in quanto la fittizia intestazione aveva lo scopo di agevolare il reimpiego di fondi provenienti da esponenti dell'associazione camorristica, con conseguente vantaggio per l'associazione. 3.4 La quarta censura potrebbe ritenersi assorbita dall'accoglimento di quella relativa all'aggravante dell'agevolazione mafiosa e tuttavia va osservato che la stessa nel caso in esame è inconducente poiché la corte ha ritenuto di determinare la pena base in relazione al reato di usura contestato al capo B della rubrica, che ha ritenuto più grave sebbene non risulti aggravato dal comma quinto dell'articolo 644 cod.pen., e sulla pena base, determinata in misura prossima al minimo edittale, ha applicato un unico aumento nella misura di 1/3 per l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'articolo 7 citato. 3.5 La censura avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio è inammissibile.

L'attenuante dell'art. 62 n.4 cod.pen. non è stata invocata con i motivi di appello e la censura in ordine alla mancata motivazione sul punto è inammissibile.

La corte di appello ha esplicitamente respinto la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. in ragione del ruolo assunto dall'imputato, socio e sostenitore del [OSCURATO:PERSONA], e delle attenuanti generiche, per l'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato che le giustifichino, sicchè la censura sul punto è inammissibile perché generica in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte e reitera il motivo di appello. 4.Ricorso Caracciolo 4.1 La prima censura del ricorso è manifestamente infondata poiché, sia nel capo di imputazione che in motivazione, si addebita al Caracciolo di avere formulato gravi minacce anche di morte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto da lui usurato, anche con parole che evocano contesti malavitosi di spicco, notoriamente operanti sul territorio.

La vicenda viene ricostruita nel dettaglio a pagina 78 della sentenza di primo grado in cui si espone che dal robusto compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di usura in danno del [OSCURATO:PERSONA] e dalle intercettazioni, emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto un prestito a condizioni usurarie da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il suo debito era poi passato a [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva sollecitato il pagamento anche minacciandolo di morte, e lo aveva poi indotto a firmare altre cambiali maggiorate degli interessi per far fronte al suo debito.

La corte fornisce motivazione succinta ma esaustiva e respinge implicitamente l'assunto difensivo della truffa vessatoria, poiché ribadisce che il tenore delle conversazioni dimostra che Caracciolo ha formulato minacce gravi di morte che hanno provocato grave turbamento nella persona offesa e nulla hanno di immaginario, il che esclude la invocata diversa qualificazione giuridica della condotta.

La corte non formula alcuna specifica motivazione in ordine alla richiesta difensiva di qualificare la condotta come tentativo, ma la censura formulata con il motivo di appello deve ritenersi inammissibile perché generica, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado, da cui emerge che il Caracciolo tramite le minacce suindicate aveva ottenuto la consegna di diverse cambiali maggiorate degli interessi, così procurandosi l'ingiusto profitto.

È di tutta evidenza che nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di tentativo ma una fattispecie consumata in quanto questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di delitto di estorsione, l'elemento dell'"altrui danno", può essere rappresentato dalla mera emissione di cambiali che, in quanto atti di assunzione di obbligazioni, implicano una già avvenuta "deminutio patrimonii", indipendentemente dal successivo adempimento. (Sez. 2, Sentenza n. 4691 del 22/11/2013 Ud. (dep. 31/01/2014 ) Rv. 258742 - 01) 4.2 Il collegio di appello con motivazione immune dai vizi dedotti, ha respinto l'istanza difensiva di riqualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'articolo 393 codice penale, sottolineando che il prestito, avendo carattere usurario, non risultava esigibile in giudizio e peraltro non era neppure certo nel suo ammontare.

Caracciolo, peraltro, non poteva ignorare la natura usuraria del credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], a lui ceduto dai suoi finanziatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la corte ha escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi di valutazione, che il difensore neppure espone nell'atto di appello, con cui si limita ad invocare la concessione delle attenuanti generiche per meglio adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, utilizzando una formula del tutto aspecifica che destina il motivo di gravame all'inammissibilità.

Peraltro va osservato che l'estremo turbamento cagionato alla persona offesa dal colloquio con Caracciolo, a riprova della gravità della condotta ascritta e della spregiudicatezza dell'imputato, si desume non soltanto dall'intercettazione richiamata in sentenza, in cui secondo la difesa l'imputato avrebbe fornito una versione esagerata dell'accaduto, ma anche dalle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito al riguardo. 5.[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] 5.1 La prima censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] al par. 2.1. 5.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte ha sottolineato che l'aggravante è stata contestata solo in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 3 in danno degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e secondo giurisprudenza consolidata "in tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività" (sez 2, Sentenza n. 31803 del 04/07/2018 Ud. (dep. 12/07/2018) Rv. 273242 - 0),Inoltre, nel caso de quo trattandosi di concorso di persone nel reato si applica la regola di cui all'art. 59 cod.pen. secondo cui le aggravanti si applicano al correo anche se non conosciute per colpa.

Va detto peraltro che tale circostanza aggravante di fatto non ha inciso sulla determinazione dell'aumento sanzionatorio per i reati satellite, determinati tutti in eguale misura, e neppure sul giudizio di bilanciamento che è stato effettuato con riferimento al reato contestato sub 2 , che risulta aggravato solo dall'art. 71.203/91 sicchè dubbi sorgono circa la sussistenza di un effettivo interesse del ricorrente a sollevare la censura in oggetto.

Poiché il [OSCURATO:PERSONA] si trova nella medesima posizione del [OSCURATO:PERSONA] la corte ha correttamente richiamato le motivazioni già rese in ordine al detto coimputato. 5.3 La censura in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere Alfiero è manifestamente infondata poiché la corte ha espressamente respinto la richiesta istruttoria, sottolineando che i collaboratori hanno riferito notizie apprese direttamente e non de relato; il ricorrente non si confronta con questa motivazione e incorre nel vizio di genericità.

Fondata è invece la censura in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata in relazione ai reati di usura per le ragioni già esposte in ordine alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al par.3.3.

Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. in ordine ai reati contestati ai capi 1, 2, 3,4,5, 6, 7, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio.

Alla data odierna, anche escludendo la detta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., considerate le sospensioni intervenute nel giudizio, i termini di prescrizione dei reati suindicati (pari a 12 anni e sei mesi per i reati di usura semplice e ad oltre 15 anni per l'usura aggravata) non sono ancora maturati.

Pertanto poiché le censure in ordine al giudizio di colpevolezza sono inammissibili, l'accertamento di responsabilità deve ritenersi irrevocabile. 5.4 Il quarto motivo è inammissibile perché in parte tende ad introdurre censure di merito, confrontandosi direttamente con le fonti di prova, come si desume dal fatto che riporta in ricorso ampi stralci di conversazioni intercettate, censure che esulano dalla competenza di questa Corte; in parte perché manifestamente infondato.

Ed infatti il collegio ritiene di aderire all'orientamento maggioritario che richiamando il tenore della disposizione di legge ritiene che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissinnulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita. (Sez. 2 - , Sentenza n. 24273 del 18/02/2021 Ud. (dep. 21/06/2021 ) Rv. 281626 - 01 Va osservato inoltre che il tenore attuale dell'art. 648 ter cod.pen., che prevede come reato presupposto qualsiasi delitto, è stato introdotto dall'art. 5 della legge 9 agosto 1993 n. 328 entrato in vigore il 29 agosto 1993.

Nel merito la corte di appello ha trattato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quella di D'[OSCURATO:PERSONA] e ha spiegato che il D'[OSCURATO:PERSONA] in almeno due conversazioni riconosce di avere ricevuto 1 milione e mezzo di euro da soggetti camorristi, per investirli nel settore dell'edilizia ; tali intercettazioni offrono inequivoco riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; a ciò si aggiunga che nessuno degli imputati ha un lavoro né un reddito ufficiale che , come sottolineato dalla Corte di Appello, possa giustificare altrimenti la provvista investita.

In conclusione le somme di provenienza illecita che i giudici di merito ritengono essere stati investiti dal D'[OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto dell'hotel non si riferiscono ai reati di estorsione contestati ai capi 10, 11 e 12 della originaria rubrica.

Il ricorso non propone censure specifiche in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, pur indicata nel titoletto introduttivo. 5.5 La censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto il reato di usura contestato al capo 2, e indicato dalla corte come reato più grave, non risulta aggravato se non dall'art. 7 cit.. 5.6 La corte ha negato le attenuanti generiche osservando che non emergono validi motivi per concedere il detto beneficio e che la correttezza del comportamento processuale, unico elemento evidenziato nell'atto di appello per sollecitarne la concessione, è un atto dovuto, mentre non va trascurato che l'imputato ha comunque mantenuto un atteggiamento diretto alla totale negazione dei fatti.

Tale ultima considerazione non è stata contestata dal ricorrente che si limita a reiterare quanto già evidenziato nel motivo di gravame e cioè che l'imputato si era sottoposto a due interrogatori fornendo ampie informazioni, così incorrendo nel vizio di genericità. 6.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 6.1 La prima censura è manifestamente infondata per i motivi già esposti nel paragrafo 2.2 relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, non dimostra l'essenzialità della pagina mancante per la comprensione delle ragioni poste a fondamento della decisione di condanna emessa dal Tribunale. 6.2 La seconda censura è inammissibile poiché la mancata correzione da parte della corte d'appello della sentenza di primo grado tramite l'inserimento della pagina non risulta necessaria poiché la corte ha ritenuto che tale mancanza non abbia inficiato la comprensione dell'iter motivazionale e, nel respingere l'eccezione di nullità della sentenza, ha reso propria autonoma motivazione nel merito . 6.3 La censura in ordine al giudizio di colpevolezza è manifestamente infondata poiché la corte ha reso al riguardo una motivazione sintetica ma non manifestamente illogica che pertanto esula dal sindacato di questa corte, mentre il ricorrente mira ad ottenere una diversa interpretazione delle risultanze probatorie a lui più favorevole che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto inverosimile. 6.4 La quarta censura è inammissibile perché aspecifica in quanto non consente di comprendere la ragioni a suo sostegno e tende ad introdurre generiche censure di merito tramite una motivazione per relationem ai motivi di appello. 6.5 La quinta censura presuppone una diversa ricostruzione in punto di fatto della complessiva vicenda da cui è scaturita l'imputazione di estorsione e introduce censure di fatto che risultano sganciate dal compendio probatorio ed esulano dalla competenza di questa Corte. 6.6 La sesta censura è manifestamente infondata poiché il tempo decorso dal momento in cui è stata avanzata la richiesta estorsiva a quello in cui la stessa è stata soddisfatta non è sintomo della efficacia scarsamente intimidatrice della condotta esercitata dall'imputato, ma è dipeso dalle difficoltà obiettive della persona offesa a soddisfare e adempiere alla sua obbligazione.

La qualificazione giuridica della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] è corretta in quanto le violenze e minacce miravano ad ottenere un ingiusto profitto, con danno economico a carico della persona offesa, sicchè non ricorrono gli estremi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, trattandosi di un credito all'evidenza di natura usuraria. 6.7 La settima censura è manifestamente infondata poiché in ordine al diniego delle attenuanti generiche la corte fornisce motivazione succinta ma esaustiva; di contro, il ricorrente sottolinea che l'imputato è gravato da un solo precedente, quando è noto che anche la condizione di incensurato non giustifica la concessione delle attenuanti generiche, e sostiene che il danno patrimoniale fosse limitato alla somma di 20.000 C, cifra che, anche a volere accedere alla ricostruzione difensiva, certamente non può non ritenersi di rilevante gravità per la persona offesa.

7. Alla luce delle predette considerazioni i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Caracciolo e D'[OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili con le statuizioni conseguenti.

P.Q.M.

Annulla la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 febbraio 1946 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 agosto 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 ottobre 1964 [OSCURATO:PERSONA] nato 1'8 giugno 1958 a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nato il 10 novembre 1962 a Messina [OSCURATO:PERSONA] nato il 18 giugno 1974 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa il 30 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto disporre la correzione della sentenza di primo grado inserendo la pagina n. 56; dichiarare inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Caracciolo, D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta delega orale per [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza resa il 14 marzo 2017 dal Tribunale di Lucca, per quel che qui rileva: ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di usura ascritti ai capi 1 e 6 dell'imputazione, esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa; ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di estorsione contestato al capo 10 della imputazione, e nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto al capo 14 dell'imputazione; ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti ai capi 8 e 9, perché estinti per prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai residui reati contestati ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 15, nonché quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai residui reati contestati ai capi 2 e 12. Il processo è scaturito da un'indagine curata dalla Guardia di Finanza che aveva evidenziato la presenza di due soci finanziatori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti contigui o comunque vicini al clan dei Casalesi, che concedevano prestiti a tassi usurari, e di soggetti, alcuni dei quali già usurati, i quali operavano come intermediari tra i detti finanziatori e coloro che necessitavano di prestiti. Nell'ambito dell'indagine è emerso anche un finanziamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle attività edilizie dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], cui era stato fittiziamente intestato l'hotel Diamond di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], acquistato con provvista dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la detta sentenza propongono ricorso gli imputati. 2.[OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di usura aggravata contestati ai capi 1 e 6 dell'imputazione, nella veste di intermediario tra i finanziatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il soggetto usurato [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 2.1 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i reati contestati ai capi 1 e 6 della imputazione in quanto, a prescindere dalle millanterie pronunziate dal ricorrente nelle intercettazioni, il suo ruolo nella vicenda è di scarso rilievo, come emerge, in particolare, dalla conversazione del 6 aprile 2010, alla quale è stato tuttavia attribuito un significato fuorviante in quanto il ricorrente millantava un ruolo di intermediario tra le persone offese e il clan dei Casalesi, che la stessa persona offesa Moccia non gli riconosce, riferendo di essere entrato in contatto con i Casalesi tramite altro soggetto. L'espressione "mi hanno preso una balata di interessi", pronunziata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non può essere riferita al ruolo di intermediazione del [OSCURATO:PERSONA] ma alla prorpia condizione di soggetto usurato. 2.2 vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 644 comma 5 cod.pen. in relazione al reato contestato al capo 1 dell'imputazione poiché le emergenze processuali non hanno evidenziato alcun legame tra l'attività imprenditoriale della persona offesa e la necessità di ricorrere a prestiti usurari 2.3 vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale e delle circostanze attenuanti generiche, poiché la corte ha negato l'attenuante suindicata in ragione del contributo significativo offerto dall'imputato, che ha reso possibile l'inserimento di nuove vittime nel pericoloso circuito criminale dei napoletani, ma tale affermazione è apodittica e non supportata da emergenze processuali. Anche il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulle medesime considerazioni utilizzate per respingere l'attenuante prevista dall'articolo 114 codice penale. 3.[OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine ai reati di usura aggravata contestati ai capi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 e di intestazione fittizia di cui al capo 15, con ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 3.1 nullità della sentenza per violazione dell'articolo 546 cod. proc.pen. poiché la motivazione risulta mancante della pagina 56, come si evince anche dalla soluzione di continuità espositiva tra le argomentazioni della pagina 55 e quelle della pagina 57. La corte di merito ha respinto l'eccezione osservando che la mancanza di una pagina di una sentenza costituisce errore materiale alla cui correzione si sarebbe già provveduto con ordinanza del Tribunale di Lucca, annullata da questa Corte di Cassazione solo per problemi di competenza funzionale, con rinvio alla Corte di appello di Firenze dinanzi a cui all'epoca pendeva il giudizio. La questione incide tuttavia sul pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato e non può essere ricondotta ad un'ipotesi di mero errore materiale, mentre il collegio ha respinto l'eccezione valorizzando l'aspetto quantitativo della mancanza grafica, una sola pagina, senza porsi il problema del suo contenuto. 3.2 Violazione dell'articolo 192 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per i distinti reati contestati all'imputato. -In particolare in merito alla vicenda oggetto della imputazione di cui al capo 1, avente ad oggetto un prestito in favore di [OSCURATO:PERSONA], la corte ha fornito motivazione apparente e non ha analizzato le deduzioni difensive che avevano sottolineato come dalle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge che [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all'instaurazione del rapporto che si ritiene usurario, in quanto pur avendo partecipato all'incontro è rimasto silente. -In ordine al reato contestato al capo 2, l'assenza della pagina 56 comporta una radicale limitazione del diritto di difesa dell'imputato. Inoltre l'unico elemento di accusa è costituito dalla dichiarazioni della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che, in assenza di riscontri, non sono sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza dell'innputato.Peraltro la stessa persona offesa ha dichiarato che non gli erano stati richiesti interessi, a fronte della somma di 60.000 C versategli e che lui stesso aveva ritenuto di fare spontaneamente un regalo di 100.000 euro ai suoi finanziatori. - In ordine ai capi 3 e 4 della imputazione, relativi ad un prestito di 30.000 C concesso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], sono state trascurate le dichiarazioni della persona offesa, che ha precisato di avere interloquito solo una volta con il [OSCURATO:PERSONA], per fatti diversi da quelli contestati, e di essersi rapportato esclusivamente con il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di avere concesso un prestito alla persona offesa. - In ordine al capo contestato al n. 5 della rubrica la sentenza non motiva in merito alla rilevanza delle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA], né è stata prestata attenzione alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale ha precisato di non avere mai restituito la somma di 100.000 C chiesta in prestito, e ha escluso che gli imputati gli avessero fatto pressione per ottenerne la restituzione. I giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] all'incontro in cui si concludeva l'accordo usurario costituisca prova della sua partecipazione. - in ordine ai capi 6 e 7 della imputazione la corte ha evidenziato la reticenza delle persone offese e non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di avere avuto rapporti solo con il [OSCURATO:PERSONA], a causa di perdite di gioco e somme ricevute dallo stesso per delle vincite, e tale assunto ha trovato riscontro nella versione offerta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. - In ordine al reato di cui al capo 15, avente ad oggetto il rapporto debitorio di Caracciolo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la corte ha trascurato di considerare le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiarito i suoi rapporti con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e gli altri elementi da cui emerge l'inesistenza del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nei fatti di cui all'imputazione. 4.3 violazione degli artt. 7 legge 203/91 e 603 cod. proc.pen. poiché non vi è prova che le asserite condotte di usura ed esercizio abusivo del credito e di intestazione fittizia dei beni siano state realizzate con le modalità descritte dall'articolo 416 bis codice penale, avvalendosi della forza intimidatrice della associazione, e le censure difensive sollevate al riguardo non hanno trovato adeguata risposta. La difesa sottolinea che i colloqui telefonici tra l'imputato e le persone offese hanno tenore amichevole e rassicurante. Nè emerge la prova che le condotte siano state poste in essere per agevolare il clan dei Casalesi. In particolare il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] già affiliato al clan dei Casalesi, divenuto reggente del clan, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] non era tra i soggetti coinvolti nella gestione delle scommesse sportive e ha comunque riferito notizie piuttosto vaghe su di lui. Inoltre l'unica fonte di conoscenza del Diana è [OSCURATO:PERSONA] e l'escussione di quest'ultimo sarebbe stata certamente utile per valutare l'effettiva portata delle accuse mosse dal collaboratore. Con riferimento all'usura il collaboratore si limitava a riferire che si trattava di attività tollerata dal clan e che finché gli usurai non venivano identificati, da tale attività illecita non derivava alcun vantaggio per le casse del clan. Anche altri collaboratori, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nulla riferiscono in merito all'odierno ricorrente e tuttavia il collegio giudicante, trascurando completamente le osservazioni e produzioni difensive, ha ricondotto le condotte contestate alla fattispecie astratta prevista dall'articolo 7 legge 203/91. 4.4 Violazione dell'articolo 63 comma 4 codice penale poiché in sede di calcolo delle pene i giudici hanno applicato all'imputato un primo aumento per l'aggravante prevista dall'articolo 644 comma 5 cod.pen. ed un secondo aumento, di un anno di reclusione e 1500 C di multa per l'aggravante prevista dall'art. 7 legge 203/91, così violando il dettato dell'articolo 63 comma quattro cod.pen. che prevede l'aumento di pena solo in relazione alla circostanza più grave, ferma restando la possibilità per il giudice di applicare un ulteriore aumento. 4.5 Violazione degli articoli 62 bis, 133 e 62 numero 4 cod.pen., poiché la motivazione è carente in punto di dosimetria della sanzione e in merito agli aumenti da applicare per le varie circostanze del reato e nessuna motivazione è stata fornita in ordine al diniego delle attenuanti generiche e di quelle previste dagli artt. 62 n. 4 e 114 cod.pen.. Inoltre le attenuanti generiche sono state negate in ragione dell'assenza di elementi favorevoli al ricorrente, mentre avrebbero dovuto essere presi in considerazione la personalità dell'imputato, il suo comportamento processuale, la non particolare gravità del danno cagionato. 4.6 L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi deducendo, in relazione al terzo motivo del ricorso principale, la violazione dell'art. 416 bis.1 cod.pen. poiché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine all'attività di usura sono state travisate, in quanto in realtà non forniscono alcun elemento a sostegno della prospettazione accusatoria e della ritenuta sussistenza della aggravante indicata. 4. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di estorsione contestato al capo 10 della rubrica, con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 4.1 violazione degli articoli 56, 646 e 629 codice penale ed errata qualificazione giuridica del fatto poiché la condotta avrebbe dovuto essere qualificata quale truffa vessatoria, come emerge dalle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che il danno è stato prospettato solo in termini di eventualità e non come conseguenza diretta della volontà dell'agente, sicché la persona offesa ha agito non perché coartata, ma perché tratta in inganno. La questione, pur essendo stata sollevata con i motivi di appello, non è stata in alcun modo esaminata dalla corte che nella succinta motivazione resa non ha trattato l'invocata qualificazione del reato in truffa vessatoria o come tentativo di estorsione, sul rilievo che la condotta del Caracciolo non ha avuto alcuna incidenza diretta sul patrimonio della persona offesa. 4.2 vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 393 codice penale. Le due sentenze sono carenti poiché non esaminano la problematica dell'elemento psicologico e l'ipotesi del ragionevole convincimento dell'imputato di avanzare una pretesa lecita. 4.3 illegittimità del diniego delle attenuanti generiche e difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio poiché la corte ha affermato che la gravità della condotta è tale da escludere le attenuanti generiche e a sostegno di tale affermazione ha richiamato l'intercettazione in cui l'imputato si sarebbe vantato con il [OSCURATO:PERSONA] di avere mandato all'ospedale il [OSCURATO:PERSONA] che starebbe "morendo", ma nessun dato processuale consente di confermare questo episodio il cui racconto costituisce, a giudizio del ricorrente, una esagerazione riferita dal Caracciolo per tranquillizzare il proprio creditore. Ne consegue che la motivazione sulla specifica doglianza è illogica, poiché valorizza un fatto che non ricorre e non è stato neppure contestato. 5.[OSCURATO:PERSONA], condannato per i medesimi reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e 15 e D'[OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato ex art. 648 ter cod.pen. contestato al capo 14, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono: 5.1 violazione di legge e vizio di motivazione per non avere dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Lucca per assenza della pagina 56 della motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa del ricorrente. 5.2 Violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'articolo 644 comma 5 codice penale per i diversi episodi di usura contestati a [OSCURATO:PERSONA] in quanto la motivazione è formulata per relationem a quella fornita in primo grado e nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non si confronta con le deduzioni difensive in ordine all'insussistenza dell'aggravante prevista dal comma 5 dell'articolo 644 cod.pen. . La difesa osserva al riguardo che dalle intercettazioni emerge chiaramente che le dazioni di denaro furono concesse a soggetti toscani conosciuti tramite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente ne sconosceva le qualità soggettive ed oggettive e quindi la loro attività di imprenditori. 5.3 Violazione di legge in relazione all'aggravante prevista dall'articolo 7 I. 203/91 e in ordine all'art. 603 codice di rito e vizio di motivazione poiché nessuno specifico argomento viene speso rispetto alle deduzioni articolate con i motivi di appello, e la sussistenza dell'aggravante suindicata viene fondata richiamando le dichiarazioni di collaboratori, della cui attendibilità non è stata effettuata adeguata verifica e che risultano contraddittorie e prive di riscontri individualizzanti. Sono state, inoltre, ignorate le risultanze di due sentenze passate in giudicato che affermavano l'inesistenza di una banda denominata Gruppo misto, facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, dopo avere sinteticamente riportato le dichiarazioni dei diversi collaboratori, osserva che costoro non hanno in effetti rappresentato che l'attività di usura era funzionale al raggiungimento dello scopo della associazione camorristica e procurava vantaggi alla detta organizzazione ed hanno anzi sostenuto che era proibita e veniva esercitata di nascosto e al più tollerata; lamenta inoltre che alcune di queste dichiarazioni risultano in contrasto tra loro. [OSCURATO:PERSONA] aveva ribadito di essere stato sottoposto ad una imposizione del "pizzo" da parte di [OSCURATO:PERSONA], come confermato anche dal cognato di quest'ultimo. Solo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], sulla cui attendibilità persistono gravi dubbi, ha riferito che il clan camorristico si occupava anche di usura e che per ottenere il beneplacito dell'organizzazione veniva pagata una somma mensile. Sarebbe stato pertanto necessario escutere [OSCURATO:PERSONA], fonte conoscitiva del Pellegrino, la cui richiesta è stata avanzata ex art. 507 cod. proc.pen. e reiterata in sede di appello. Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione posta a sostegno del riconoscimento dell'aggravante in questione , fondata su due intercettazioni estrapolate da un ben più ampio contesto, che comunque non dimostrano la finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa da parte dei ricorrenti. 5.4 violazione dell'articolo 12 quinquies legge 356/92 e dell'art.7 legge 203/91 in relazione al capo 15 della rubrica poiché [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto di intestazione fittizia per avere unitamente a [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di fatto dell'[OSCURATO:PERSONA], attribuito fittiziamente la titolarità a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al fine di agevolare la consumazione del delitto di reimpiego; D'[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di reimpiego di somme di provenienza illecita commessi nell'anno 2010, e quindi nel vigore della vecchia formulazione dell'art. 648 ter cod.pen. che puniva solo il reimpiego dei proventi di alcuni delitti, tra i quali non era ricompresa l'usura. Lamenta il ricorrente l'erronea applicazione dell'articolo 648 ter cod.pen. poiché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati assolti dai reati di estorsione contestati ai capi 10, 11 e 12 della originaria rubrica e pertanto viene meno la condotta di reimpiego di proventi di origine illecita. La sentenza impugnata non affronta gli argomenti dedotti con i motivi di imputazione e la motivazione è affetta da vizio e assenza della motivazione.5.5 Violazione di legge in relazione all'articolo 63 comma 4 cod.pen. poiché in sede di calcolo del trattamento sanzionatorio sulla pena base per il più grave reato contestato al capo 2 sono stati applicati due aumenti, uno per l'aggravante prevista dall'articolo 644 comma 5 cod.pen. e un secondo aumento per l'aggravante prevista dall'art.7 legge 203/91.. 5.6 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 bis e 133 cod.pen. poiché le attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di validi motivi sostenendo che neppure il difensore li avrebbe prospettati, mentre [OSCURATO:PERSONA] si è sottoposto a due interrogatori dove chiariva la propria posizione e forniva dettagli dei rapporti intrattenuti con i vari soggetti toscani. A seguito del primo interrogatorio l'Ufficio inquirente esprimeva parere favorevole alla scarcerazione, a dimostrazione del fatto che la confessione resa dal ricorrente avrebbe dovuto essere valorizzata anche dal collegio giudicante. 5.7 Violazione di legge in relazione alle attenuanti generiche negate al D'[OSCURATO:PERSONA] in forza di una mera formula di stile, valorizzando la pretesa contiguità con l'associazione di stampo mafioso detto clan dei Casalesi, trascurando gli elementi offerti dall'imputato nel corso del suo esame. 5.8 I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi nuovi osservando che in relazione alla aggravante prevista dall'art. 416 bis.1 cod.pen. la corte ha travisato il significato delle informazioni rese dai collaboratori di giustizia, pervenendo alla conclusione che l'attività di usura veniva realizzata e procurava un vantaggio all'associazione camorristica, mentre i predetti hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] collaborava con i camorristi solo in relazione alle attività di scommesse e in ordine soltanto alle stesse versava un contributo fisso mensile al Diana, esponente apicale del cd. Gruppo misto. A sostegno del proprio assunto e dell'erronea interpretazione fornita dalla corte di appello i ricorrenti osservano che lo stesso tribunale ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante in forza di una motivazione diversa da quella fornita dalla corte di merito, sostenendo che le attività di usura erano finalizzate ad alimentare le scommesse dalle quali l'associazione camorristica traeva profitto. 3.[OSCURATO:PERSONA], condannato in ordine ai delitti di usura ed estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] contestati ai capi 2 e 12, deduce: 5.1 vizio di motivazione e violazione di legge per non avere dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Lucca resa il 14 marzo 2017 ,per parziale assenza grafica della motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'imputato. 5.2 Vizio di motivazione e violazione di legge poiché la Corte di Appello non ha provveduto a redigere la parte della motivazione mancante della sentenza di primo grado.5.3 Vizio di motivazione per travisamento della prova per non avere valutato quelle conversazioni intercettate che unitamente alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] e all'esame dell'imputato sarebbero potuto risultare decisive per la pronunzia assolutoria dal reato di usura contestato al capo 2 della rubrica; la corte d'appello ha ritenuto inverosimile l'assunto difensivo secondo cui la persona offesa avrebbe promesso un regalo di 100.000 C a fronte di un prestito di 60.000 C, assunto che tuttavia si fondava sulle dichiarazioni della stessa persona offesa, escussa all'udienza del 22 settembre 2015, e sull'evidenza di alcune intercettazioni telefoniche. 5.4 Vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine all'elemento soggettivo del reato di usura contestato al capo 2 della rubrica, avendo trascurato di confrontarsi con le altre emergenze processuali puntualmente evidenziate nell'atto di appello, in quanto [OSCURATO:PERSONA] sapeva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concedevano prestiti anche a tassi contenuti o non a titolo oneroso. 5.5 Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 629 codice penale in relazione al delitto di estorsione contestato al capo 12 della rubrica per mancanza di consapevolezza della ingiustizia del profitto preteso in relazione alla natura usuraria dei prestiti di cui si chiedeva la restituzione. Secondo il Tribunale di Lucca, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito di sua esclusiva iniziativa e senza avere mai ricevuto incarico al riguardo dagli effettivi creditori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma è illogico affermare che avrebbe minacciato [OSCURATO:PERSONA], inducendolo ad onorare il debito con i suoi usurai, quando lo stesso tribunale implicitamente aveva riconosciuto che l'imputato ricorrente non aveva nessun interesse economico diretto nella vicenda, avendo operato esclusivamente come semplice intermediario. Lo stesso imputato nel corso del suo esame ha spiegato che aveva telefonato al [OSCURATO:PERSONA] senza alcun intento estorsivo, ma solo per rimproverarlo ed esprimere il suo risentimento, poiché era stato lui a presentarlo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consentendogli di avere accesso al prestito. La detta censura sollevata con i motivi di appello non è stato oggetto di alcuna valutazione da parte della corte di merito. Inoltre osserva che le minacce del [OSCURATO:PERSONA] non ebbero alcun effetto coercitivo sulla volontà del [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalla costatazione che quest'ultimo ebbe a pagare il suo prestito ben sei mesi dopo la telefonata. 5.6 violazione di legge e in particolare degli articoli 56 e 629, 610 e 393 codice penale poiché la corte di appello ha respinto la tesi del delitto di estorsione nella forma tentata, osservando che la persona offesa a distanza di sei mesi aveva corrisposto la somma di 80.000 C; ha escluso la riqualificazione in violenza privata in quanto la minaccia era volta ad ottenere denaro ed ancora nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni poiché impensabile nell'ambito di un prestito usurario, con argomentazioni prive di pregio. 5.7 Vizio di motivazione e violazione dell'articolo 62 bis cod.pen. poiché le attenuanti generiche sono state negate in ragione del danno rilevante per la persona offesa e del contesto di forte spessore criminoso, omettendo di considerare che l'imputato è gravato da un unico precedente penale risalente nel tempo, è stato a sua volta usurato e che il danno economico si è sostanziato nella somma di 20.000 C che corrisponde a circa il 33% del capitale mutuato a distanza di un anno dall'erogazione del prestito ed è quindi di poco superiore al tasso soglia di interesse che all'epoca era pari a circa il 20% su base annua. [OSCURATO:PERSONA] 1.Solo i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti che verranno esposti, mentre le altre impugnazioni sono inammissibili o perché generiche, o poiché si risolvono in censure di fatto e finiscono con il richiedere a questa Corte di legittimità di prendere posizione tra diverse ricostruzioni della vicenda oggetto del giudizio. Deve essere ricordato come non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi dell'errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova e, pertanto, non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica fondata sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie ed esposta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un ricorso che invoca un riesame nel merito deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art.606 c.p.p., sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali, con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). 2.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile.2.111 tribunale a pagina 51 della sentenza di primo grado evidenza gli elementi emersi dal compendio delle intercettazioni e dalla documentazione sequestrata che dimostrano il ruolo di intermediario svolto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] per due volte a [OSCURATO:PERSONA], una prima volta per presentarlo ai finanziatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così agevolando l'instaurazione del rapporto usurario, e una seconda volta per garantire la solvibilità della persona offesa in occasione della novazione del debito. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto il medesimo ruolo nell'usura in danno di Gianassi, trattata dal tribunale a pagina 139 della sentenza di primo grado. Anche in questo caso il ricorrente, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], accompagnò la persona offesa dai due finanziatori. Inoltre a pagina 176 il tribunale ha evidenziato le conversazioni intercettate da cui emerge il ruolo rivestito dal predetto e l'interesse personale che lo stesso persegue. La Corte di Appello, con succinta ma sufficiente motivazione, ha ribadito che l'imputato ha operato come intermediario nelle usure contestate e che dal compendio delle intercettazioni emerge il suo ruolo di agevolazione del delitto di usura, consistito nel mettere in contatto gli usurati con i finanziatori. La circostanza sottolineata nel ricorso che l'imputato sia stato a sua volta un soggetto usurato non esclude la sua responsabilità, ed anzi conferma la sua piena consapevolezza in ordine all'illiceità della condotta che ha agevolato e la volontà di perseguire un vantaggio e un interesse personale, derivante da eventuali sconti o trattamenti di favore. 2.2 La seconda censura è manifestamente infondata, alla luce dell'avvenuto accertamento, non contestato neppure in questa sede dalla difesa, che la persona offesa è pacificamente un imprenditore, e del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui "in tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività" (sez 2, Sentenza n. 31803 del 04/07/2018 Ud. (dep. 12/07/2018) Rv. 273242 - 0) Il ricorrente sostiene che ignorava la qualità soggettiva delle persone da lui presentate ai finanziatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma trascura di considerare che in ordine alle circostanze aggravanti oggettive, quale appunto quella in oggetto, si applicano i criteri previsti dall'art. 59 secondo comma cod.pen. e l'aggravante viene riconosciuta anche nei confronti del coimputato che abbia per colpa ignorato la detta qualità, che integra l'aggravante. 2.3 Proprio in ragione del ruolo chiave di intermediario riconosciuto all'imputato la corte ha escluso l'attenuante del minimo contributo previsto dall'articolo 114 codice Il penale, osservando che con la sua attività ha contribuito ad inserire nuove vittime in un circuito di usurai. Per le medesime ragioni non ha ritenuto il soggetto meritevole delle circostanze attenuanti generiche. Trattasi di motivazione corretta che risulta immune dai vizi dedotti. 3.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.1 n primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico poiché non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La giurisprudenza ha da tempo affermato che la nullità della sentenza prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. ricorre nel solo caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest'ultimo sia meramente apparente. (Fattispecie di sentenza di primo grado mancante di una pagina, nella quale la S.C. ha ritenuto che la lacuna non avesse inficiato l'apparato motivazionale, tanto da consentire la compiuta articolazione della impugnazione in grado d'appello). Sez. 3, Sentenza n. 36388 del 07/07/2016 Ud. (dep. 02/09/2016 ) Rv. 267762 - 01 Anche di recente è' stato precisato che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento che manchi di una delle pagine che lo compongono quando la motivazione, a fronte di detta incompletezza materiale, non sia idonea a rendere conto dell'iter logico-giuridico della decisione. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di vizio non emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., in quanto rimedio che presuppone l'insussistenza di vizi di nullità dell'atto processuale). (Sez. 6 - , Sentenza n. 31392 del 07/10/2020 Ud. (dep. 10/11/2020 ) Rv. 279888 - 01) Nel caso in esame la corte, facendo corretta applicazione di questi principi, ha respinto l'eccezione difensiva di nullità osservando che la mancanza di una sola pagina in una sentenza che ne consta ben 260 costituisce un evidente errore materiale, che non comporta alcuna conseguenza di carattere sostanziale, in quanto non pregiudica la comprensione del complessivo iter motivazionale a sostegno del giudizio di colpevolezza, anche perché la mancanza si riferisce ad un passaggio della motivazione relativo ad una imputazione comune a diverse persone, per le quali vengono in considerazione le medesime conversazioni telefoniche. In sostanza le argomentazioni a sostegno del giudizio di colpevolezza vengono reiterate in altre parti della sentenza e l'iter motivazionale è pienamente comprensibile. A fronte di questa motivazione il ricorrente si limita a reiterare la medesima censura già proposta in appello, senza neppure precisare su quale specifica imputazione incida l'assenza della pagina e, soprattutto, quale pregiudizio alla comprensione dell'iter motivazionale abbia cagionato, così incorrendo nel vizio di genericità. La correttezza dell'argomentazione della corte è confermata dalla costatazione che il ricorrente ha avanzato censure nel merito dell'imputazione confrontandosi con la decisione della Corte. Il collegio di secondo grado ha, inoltre, sottolineato che in pendenza del giudizio si è provveduto alla correzione materiale. Va detto che dagli atti allegati emerge che l'ordinanza del 12 dicembre 2017 con cui il tribunale aveva provveduto alla correzione dell'errore materiale con l'inserimento della pagina mancante nella sentenza è stata annullata da questa Corte di cassazione senza rinvio, poiché la correzione deve essere disposta dal giudice competente a conoscere della impugnazione e quindi la corte di appello di Firenze. La corte territoriale all'udienza del 14 gennaio 2019 ha poi dichiarato non luogo a provvedere e nel giudizio di merito ha respinto l'eccezione ritenendo non integrata alcuna nullità, con decisione corretta e condivisibile. 3.2 Con il secondo motivo vengono articolate doglianze relative al giudizio di colpevolezza in ordine ai diversi reati di usura, che reiterano in maniera pedissequa i motivi di appello e lamentano la assenza di adeguata motivazione da parte della corte che non avrebbe fornito idonea risposta alle censure sollevate. Il motivo è manifestamente infondato poiché la corte ha reso sintetica ma sufficiente motivazione in ordine a ciascuna imputazione, formulando osservazioni specifiche in relazione a ciascun reato, dopo avere richiamato e condiviso il tenore ben più ampio e dettagliato della sentenza di primo grado, con argomentazioni succinte ma efficaci e immuni dai vizi dedotti. E' noto che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività. (La Corte, nell'enunciare tale principio, ha ritenuto che la genericità dei rilievi in fatto oggetto delle allegazioni contenute nell'atto di appello in ordine all'inattendibilità di un riconoscimento fotografico, perché non preceduto dall'individuazione delle caratteristiche fisiche tipiche dell'interessato, escludesse la decisività degli stessi e, quindi, l'invalidità della pronuncia che aveva omesso ogni analisi sul punto). (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 - dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 26772301) Mentre nel caso in esame il ricorrente si limita a riportare le osservazioni formulate con il gravame non si confronta con la motivazione della corte bollandola in modo apodittico come carente e non argomenta sul carattere dirimente della censura asseritamente trascurata dalla corte. 3.3 Il terzo motivo di ricorso è in parte fondato. Le doglianze relative alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sono manifestamente infondate poiché la corte ha respinto motivatamente la richiesta di audizione di [OSCURATO:PERSONA] quale teste de relato, sul rilievo che le circostanze più significative riferite dai collaboratori erano state apprese direttamente e non da tale fonte. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica che esula quindi dal sindacato di questa corte. La censura in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è invece fondata. Giova premettere che ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella forma dell'agevolazione mafiosa, quando la continuativa erogazione di danaro a una consorteria di tal tipo da parte di un imprenditore sia finalizzata a ottenere "protezione" e sostegno nell'acquisizione di commesse economiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la circostanza in relazione al reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo questo finalizzato a procurare, in modo occulto, la provvista necessaria all'anzidetta erogazione). (Sez. 3 - , Sentenza n. 23335 del 28/01/2021 Ud. (dep. 15/06/2021 ) Rv. 281589 - 02 Il tribunale a pag. 258 della sentenza ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gestivano le sale scommesse anche in società con soggetti camorristi e nell'interesse della associazione, poiché parte degli introiti venivano dirottati nella casse del clan; aggiungeva che le risorse utilizzate nella sala giochi erano alimentate anche dalla parallela attività di usura, esercitata in occasione dell'esercizio delle scommesse nei confronti dei giocatori o di soggetti a loro volta introdotti dai giocatori; ha osservato che non è possibile distinguere tra i due flussi di denaro e di conseguenza non può escludersi che anche i proventi dell'usura finissero nelle casse del clan; tali proventi, comunque, supportavano l'attività della sala scommesse, funzionale alla sopravvivenza del clan. A sostegno di tale ricostruzione, in effetti piuttosto congetturale, ha richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], riportate a pagina 219 della medesima sentenza. Questi, nella veste di teste assistito, ha dichiarato che aveva agito come prestanome di D'[OSCURATO:PERSONA], rivestendo la carica di amministratore unico di alcune società, e aveva saputo da quest'ultimo che lo stesso aveva ricevuto la somma di 1 milione e mezzo di euro da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti vicini o contigui all'associazione camorristica. Per quanto emerge dalla sentenza di primo grado, l'attività di usura non viene presa direttamente in considerazione, né dai collaboratori, nè dal [OSCURATO:PERSONA] e il tribunale fornisce una motivazione congetturale, ipotizzando una connessione della attività di usura rispetto a quella di gestione delle scommesse, poiché esercitata per lo più in favore di soggetti scommettitori, e una probabile confusione dei flussi di denaro che costituiscono provento delle attività illecite svolte dai due soci finanziatori.Dopo avere valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori e indicato come riscontro le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], conclude che alla stregua di tali elementi non si può escludere la detta volontà di agevolare l'associazione agevolazione, mentre la volontà in questione deve essere positivamente dimostrata. Per respingere le specifiche e articolate doglianze difensive, la corte ha premesso che l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dall'accusa di partecipazione all'associazione camorristica dei Casalesi non risulta dirimente ai fini della sussistenza della detta aggravante, poiché la stessa non richiede né presuppone la qualifica di affiliato, ma sussiste quando emerge la volontà di agevolare con la propria condotta il sodalizio; ha poi richiamato sinteticamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in particolare ha valorizzato l'apporto di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come soggetti che versavano un contributo mensile all'associazione camorristica, accusa che ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e di altri collaboratori, che hanno descritto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non come vittime ma come soggetti legati all'associazione. Così facendo la corte non ha reso adeguata motivazione poiché ha omesso di confrontarsi con le censure difensive, secondo cui invece i collaboratori hanno concordemente riferito del consapevole contributo versato dagli imputati in relazione all'attività di gioco scommesse svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non hanno mai fatto specifico riferimento all'attività di usura dagli stessi svolta. In sostanza deve convenirsi con i ricorrenti che la corte rende una motivazione parzialmente diversa da quella resa dal tribunale e si limita a valorizzare il contributo mensile che i due imputati versavano al Diana, trascurando di considerare che tale contributo era relativo però solo all'attività di gioco scommesse. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata per i diversi reati di usura contestati ai capi 1, 2, 3,4,5, 6, 7, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze che valuterà la sussistenza di elementi di fatto idonei a comprovare che la condotta di usura fosse posta in essere dai due imputati con la volontà di agevolare e rafforzare l'associazione camorristica o, quantomeno, con la consapevolezza della volontà dei correi. Alla data odierna, anche escludendo la detta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., considerate le sospensioni intervenute nel giudizio, i termini di prescrizione dei reati suindicati (pari a 12 anni e sei mesi per i reati di usura semplice e ad oltre 15 anni per l'usura aggravata dalla qualità di imprenditore) non sono ancora maturati. Pertanto poiché le censure in ordine al giudizio di colpevolezza sono inammissibili, l'accertamento di responsabilità deve ritenersi irrevocabile. Le argomentazioni del ricorrente non contengono alcun riferimento specifico all'aggravante di cui all'art. 7 cit., contestata in relazione al reato di cui al capo 15, che è stata correttamente riconosciuta in quanto la fittizia intestazione aveva lo scopo di agevolare il reimpiego di fondi provenienti da esponenti dell'associazione camorristica, con conseguente vantaggio per l'associazione. 3.4 La quarta censura potrebbe ritenersi assorbita dall'accoglimento di quella relativa all'aggravante dell'agevolazione mafiosa e tuttavia va osservato che la stessa nel caso in esame è inconducente poiché la corte ha ritenuto di determinare la pena base in relazione al reato di usura contestato al capo B della rubrica, che ha ritenuto più grave sebbene non risulti aggravato dal comma quinto dell'articolo 644 cod.pen., e sulla pena base, determinata in misura prossima al minimo edittale, ha applicato un unico aumento nella misura di 1/3 per l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'articolo 7 citato. 3.5 La censura avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio è inammissibile. L'attenuante dell'art. 62 n.4 cod.pen. non è stata invocata con i motivi di appello e la censura in ordine alla mancata motivazione sul punto è inammissibile. La corte di appello ha esplicitamente respinto la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. in ragione del ruolo assunto dall'imputato, socio e sostenitore del [OSCURATO:PERSONA], e delle attenuanti generiche, per l'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato che le giustifichino, sicchè la censura sul punto è inammissibile perché generica in quanto non si confronta con la motivazione resa dalla corte e reitera il motivo di appello. 4.Ricorso Caracciolo 4.1 La prima censura del ricorso è manifestamente infondata poiché, sia nel capo di imputazione che in motivazione, si addebita al Caracciolo di avere formulato gravi minacce anche di morte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto da lui usurato, anche con parole che evocano contesti malavitosi di spicco, notoriamente operanti sul territorio. La vicenda viene ricostruita nel dettaglio a pagina 78 della sentenza di primo grado in cui si espone che dal robusto compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di usura in danno del [OSCURATO:PERSONA] e dalle intercettazioni, emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto un prestito a condizioni usurarie da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il suo debito era poi passato a [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva sollecitato il pagamento anche minacciandolo di morte, e lo aveva poi indotto a firmare altre cambiali maggiorate degli interessi per far fronte al suo debito. La corte fornisce motivazione succinta ma esaustiva e respinge implicitamente l'assunto difensivo della truffa vessatoria, poiché ribadisce che il tenore delle conversazioni dimostra che Caracciolo ha formulato minacce gravi di morte che hanno provocato grave turbamento nella persona offesa e nulla hanno di immaginario, il che esclude la invocata diversa qualificazione giuridica della condotta. La corte non formula alcuna specifica motivazione in ordine alla richiesta difensiva di qualificare la condotta come tentativo, ma la censura formulata con il motivo di appello deve ritenersi inammissibile perché generica, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado, da cui emerge che il Caracciolo tramite le minacce suindicate aveva ottenuto la consegna di diverse cambiali maggiorate degli interessi, così procurandosi l'ingiusto profitto. È di tutta evidenza che nel caso in esame non ricorre un'ipotesi di tentativo ma una fattispecie consumata in quanto questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di delitto di estorsione, l'elemento dell'"altrui danno", può essere rappresentato dalla mera emissione di cambiali che, in quanto atti di assunzione di obbligazioni, implicano una già avvenuta "deminutio patrimonii", indipendentemente dal successivo adempimento. (Sez. 2, Sentenza n. 4691 del 22/11/2013 Ud. (dep. 31/01/2014 ) Rv. 258742 - 01) 4.2 Il collegio di appello con motivazione immune dai vizi dedotti, ha respinto l'istanza difensiva di riqualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'articolo 393 codice penale, sottolineando che il prestito, avendo carattere usurario, non risultava esigibile in giudizio e peraltro non era neppure certo nel suo ammontare. Caracciolo, peraltro, non poteva ignorare la natura usuraria del credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], a lui ceduto dai suoi finanziatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la corte ha escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi di valutazione, che il difensore neppure espone nell'atto di appello, con cui si limita ad invocare la concessione delle attenuanti generiche per meglio adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, utilizzando una formula del tutto aspecifica che destina il motivo di gravame all'inammissibilità. Peraltro va osservato che l'estremo turbamento cagionato alla persona offesa dal colloquio con Caracciolo, a riprova della gravità della condotta ascritta e della spregiudicatezza dell'imputato, si desume non soltanto dall'intercettazione richiamata in sentenza, in cui secondo la difesa l'imputato avrebbe fornito una versione esagerata dell'accaduto, ma anche dalle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito al riguardo. 5.[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] 5.1 La prima censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] al par. 2.1. 5.2 La seconda censura è manifestamente infondata poiché la corte ha sottolineato che l'aggravante è stata contestata solo in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 3 in danno degli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e secondo giurisprudenza consolidata "in tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività" (sez 2, Sentenza n. 31803 del 04/07/2018 Ud. (dep. 12/07/2018) Rv. 273242 - 0),Inoltre, nel caso de quo trattandosi di concorso di persone nel reato si applica la regola di cui all'art. 59 cod.pen. secondo cui le aggravanti si applicano al correo anche se non conosciute per colpa. Va detto peraltro che tale circostanza aggravante di fatto non ha inciso sulla determinazione dell'aumento sanzionatorio per i reati satellite, determinati tutti in eguale misura, e neppure sul giudizio di bilanciamento che è stato effettuato con riferimento al reato contestato sub 2 , che risulta aggravato solo dall'art. 71.203/91 sicchè dubbi sorgono circa la sussistenza di un effettivo interesse del ricorrente a sollevare la censura in oggetto. Poiché il [OSCURATO:PERSONA] si trova nella medesima posizione del [OSCURATO:PERSONA] la corte ha correttamente richiamato le motivazioni già rese in ordine al detto coimputato. 5.3 La censura in ordine alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere Alfiero è manifestamente infondata poiché la corte ha espressamente respinto la richiesta istruttoria, sottolineando che i collaboratori hanno riferito notizie apprese direttamente e non de relato; il ricorrente non si confronta con questa motivazione e incorre nel vizio di genericità. Fondata è invece la censura in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata in relazione ai reati di usura per le ragioni già esposte in ordine alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] al par.3.3. Si impone di conseguenza l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen. in ordine ai reati contestati ai capi 1, 2, 3,4,5, 6, 7, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio. Alla data odierna, anche escludendo la detta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., considerate le sospensioni intervenute nel giudizio, i termini di prescrizione dei reati suindicati (pari a 12 anni e sei mesi per i reati di usura semplice e ad oltre 15 anni per l'usura aggravata) non sono ancora maturati. Pertanto poiché le censure in ordine al giudizio di colpevolezza sono inammissibili, l'accertamento di responsabilità deve ritenersi irrevocabile. 5.4 Il quarto motivo è inammissibile perché in parte tende ad introdurre censure di merito, confrontandosi direttamente con le fonti di prova, come si desume dal fatto che riporta in ricorso ampi stralci di conversazioni intercettate, censure che esulano dalla competenza di questa Corte; in parte perché manifestamente infondato. Ed infatti il collegio ritiene di aderire all'orientamento maggioritario che richiamando il tenore della disposizione di legge ritiene che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissinnulatorie volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni, in quanto tale delitto tutela, in via residuale rispetto a quelli di riciclaggio e autoriciclaggio, la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'utilizzo di beni di provenienza illecita. (Sez. 2 - , Sentenza n. 24273 del 18/02/2021 Ud. (dep. 21/06/2021 ) Rv. 281626 - 01 Va osservato inoltre che il tenore attuale dell'art. 648 ter cod.pen., che prevede come reato presupposto qualsiasi delitto, è stato introdotto dall'art. 5 della legge 9 agosto 1993 n. 328 entrato in vigore il 29 agosto 1993. Nel merito la corte di appello ha trattato la posizione di [OSCURATO:PERSONA] unitamente a quella di D'[OSCURATO:PERSONA] e ha spiegato che il D'[OSCURATO:PERSONA] in almeno due conversazioni riconosce di avere ricevuto 1 milione e mezzo di euro da soggetti camorristi, per investirli nel settore dell'edilizia ; tali intercettazioni offrono inequivoco riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; a ciò si aggiunga che nessuno degli imputati ha un lavoro né un reddito ufficiale che , come sottolineato dalla Corte di Appello, possa giustificare altrimenti la provvista investita. In conclusione le somme di provenienza illecita che i giudici di merito ritengono essere stati investiti dal D'[OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto dell'hotel non si riferiscono ai reati di estorsione contestati ai capi 10, 11 e 12 della originaria rubrica. Il ricorso non propone censure specifiche in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, pur indicata nel titoletto introduttivo. 5.5 La censura è manifestamente infondata per le ragioni già esposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto il reato di usura contestato al capo 2, e indicato dalla corte come reato più grave, non risulta aggravato se non dall'art. 7 cit.. 5.6 La corte ha negato le attenuanti generiche osservando che non emergono validi motivi per concedere il detto beneficio e che la correttezza del comportamento processuale, unico elemento evidenziato nell'atto di appello per sollecitarne la concessione, è un atto dovuto, mentre non va trascurato che l'imputato ha comunque mantenuto un atteggiamento diretto alla totale negazione dei fatti. Tale ultima considerazione non è stata contestata dal ricorrente che si limita a reiterare quanto già evidenziato nel motivo di gravame e cioè che l'imputato si era sottoposto a due interrogatori fornendo ampie informazioni, così incorrendo nel vizio di genericità. 6.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 6.1 La prima censura è manifestamente infondata per i motivi già esposti nel paragrafo 2.2 relativo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, non dimostra l'essenzialità della pagina mancante per la comprensione delle ragioni poste a fondamento della decisione di condanna emessa dal Tribunale. 6.2 La seconda censura è inammissibile poiché la mancata correzione da parte della corte d'appello della sentenza di primo grado tramite l'inserimento della pagina non risulta necessaria poiché la corte ha ritenuto che tale mancanza non abbia inficiato la comprensione dell'iter motivazionale e, nel respingere l'eccezione di nullità della sentenza, ha reso propria autonoma motivazione nel merito . 6.3 La censura in ordine al giudizio di colpevolezza è manifestamente infondata poiché la corte ha reso al riguardo una motivazione sintetica ma non manifestamente illogica che pertanto esula dal sindacato di questa corte, mentre il ricorrente mira ad ottenere una diversa interpretazione delle risultanze probatorie a lui più favorevole che i giudici di merito hanno concordemente ritenuto inverosimile. 6.4 La quarta censura è inammissibile perché aspecifica in quanto non consente di comprendere la ragioni a suo sostegno e tende ad introdurre generiche censure di merito tramite una motivazione per relationem ai motivi di appello. 6.5 La quinta censura presuppone una diversa ricostruzione in punto di fatto della complessiva vicenda da cui è scaturita l'imputazione di estorsione e introduce censure di fatto che risultano sganciate dal compendio probatorio ed esulano dalla competenza di questa Corte. 6.6 La sesta censura è manifestamente infondata poiché il tempo decorso dal momento in cui è stata avanzata la richiesta estorsiva a quello in cui la stessa è stata soddisfatta non è sintomo della efficacia scarsamente intimidatrice della condotta esercitata dall'imputato, ma è dipeso dalle difficoltà obiettive della persona offesa a soddisfare e adempiere alla sua obbligazione. La qualificazione giuridica della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] è corretta in quanto le violenze e minacce miravano ad ottenere un ingiusto profitto, con danno economico a carico della persona offesa, sicchè non ricorrono gli estremi dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, trattandosi di un credito all'evidenza di natura usuraria. 6.7 La settima censura è manifestamente infondata poiché in ordine al diniego delle attenuanti generiche la corte fornisce motivazione succinta ma esaustiva; di contro, il ricorrente sottolinea che l'imputato è gravato da un solo precedente, quando è noto che anche la condizione di incensurato non giustifica la concessione delle attenuanti generiche, e sostiene che il danno patrimoniale fosse limitato alla somma di 20.000 C, cifra che, anche a volere accedere alla ricostruzione difensiva, certamente non può non ritenersi di rilevante gravità per la persona offesa. 7. Alla luce delle predette considerazioni i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Caracciolo e D'[OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili con le statuizioni conseguenti. P.Q.M. Annulla la sente
Sentenza Cassazione n. 06532/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris