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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09006/2026

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controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINA2026GIANNICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1309- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 71/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con l’impugnata sentenza n. 49 del 2020, la Corte di apNupmeerlolo re gistro generale 13342/2021Numero sezionale 1309/2026di Potenza ha accolto il gravame, proposto dall’I.N.P.S., aNvuvmeerros doi r accolta generale 9006/2026la sentenza n. 466 del 2018 del Tribunale di Matera, che avevDaat a pubblicazione 10/04/2026accolto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, volta adottenere l’accertamento del diritto all’esatta riliquidazione dellapensione, in conseguenza dell’intervenuto riconoscimento deldiritto alla rivalutazione contributiva, ai sensi dell’art. 13 dellalegge n. 257 del 1992, per effetto del precedente definitivoaccertamento giudiziario, di cui alla sentenza del medesimoTribunale n. 519 del 2015.In particolare, la Corte territoriale si è pronunciata sullaprescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva,valutando, come dies a quo di decorrenza del termine, la datadel pensionamento e, dunque, ha ritenuto estinto il diritto allarivalutazione, essendo il lavoratore andato in pensione il1.9.1994 ed avendo presentato la domanda amministrativa soloil 12.7.2014.

Per conseguenza, la medesima Corte ha accoltol’appello dell’I.N.P.S. e rigettato la domanda proposta dalpensionato.2.

Il signor D’Ambrosio propone ricorso per cassazione avversotale sentenza, articolando sette motivi di ricorso.

L’I.N.P.S. harilasciato procura speciale in calce alla copia notificata delricorso.3.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo, il ricorrente censura la pronuncia indicata,per violazione e falsa applicazione - ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c. - dell’art. 112 c.p.c., per avere lamedesima ritenuto prescritto il diritto alla rivalutazionecontributiva, per pregressa esposizione all’amianto Npuemre ro rie gistro generale 13342/2021Numero sezionale 1309/2026soggetti già pensionati, pur non essendo stata soNlluemverao tdai r accolta generale 9006/2026dall’I.N.P.S. la relativa eccezione.

Data pubblicazione 10/04/20262.Il motivo è fondato.3.

Preliminarmente, deve darsi atto che l’atto di ricorso soddisfai requisiti di specificità ed autosufficienza, secondo i canonichiariti da Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950, in quantoriporta esaustivamente tutti i passaggi rilevanti della sentenzaimpugnata e di quella di primo grado ed il contenuto e leconclusioni testuali dell’atto di gravame e degli altri attiprocessuali rilevanti, col corredo dei necessari riferimentitopografici e di un completo fascicolo documentale, ai sensidell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.4.

La vicenda processuale, come specificamente dedotto nelricorso e come risultante dagli atti di causa, può esserericostruita nei termini che seguono.4.1.

Il signor [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio aveva inizialmente agito perottenere l’accertamento del suo diritto alla rivalutazionecontributiva, conseguente all’esposizione all’amianto, e dettadomanda era stata accolta dal Tribunale di Matera, per il periododal 1.8.1966 al 31.7.1990, con sentenza n. 519 del 2015, nonimpugnata.4.2.

Nel successivo provvedimento di riliquidazione dellapensione, l’I.N.P.S., dando spontanea attuazione a tale dictum,ha provveduto a riconoscere i ratei arretrati, ma solo condecorrenza dal 31.10.2015.4.3.

Pertanto, il sig.

D’Ambrosio ha presentato un ulteriorericorso, nel quale, sul presupposto dell’accertato diritto allarivalutazione contributiva, ha chiesto accertarsi il suo diritto allariliquidazione della pensione, invocando l’applicazione deltermine di prescrizione quinquennale - dal 13.5.2013 (data delladomanda amministrativa) sino al 6.7.2011 - e decennaNleum edroa rle gistro generale 13342/2021Numero sezionale 1309/20265.7.2011 a ritroso.

Numero di raccolta generale 9006/20264.4.

L’I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha rilevato di averDeat a pubblicazione 10/04/2026liquidato i ratei nei limiti della prescrizione decennale,decorrente dal 28.6.2015, data dell’istanza del D’Ambrosio diesecuzione della sentenza n. 519/2015 ed ha sollevatol’eccezione di prescrizione del diritto alle differenze sui ratei dipensione come ricalcolati.4.5.

Il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 466 del 2018, haaccolto la domanda, riconoscendo il diritto del pensionato allariliquidazione dei ratei di pensione dal 12.7.2004, oltre accessoridal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa del13.5.2013.4.6.

Avverso detta sentenza, l’I.N.P.S. ha proposto appello,deducendo che tale ultima domanda amministrativa era riferitasolo alla rivalutazione contributiva e non alla ricostituzione dellapensione e non poteva essere, quindi, idonea ad interromperela prescrizione del diritto alla riliquidazione dei ratei, essendoquesto diritto insorto dopo la sentenza del 2015, dichiarativa deldiritto alla rivalutazione contributiva; riproponeva, quindi,l’eccezione di prescrizione dei diritti pensionistici, già sollevatanel precedente grado di giudizio.In particolare, l’Istituto appellante rassegnava le seguenticonclusioni, testualmente riportate in ricorso ed aventi adoggetto la richiesta di riforma della sentenza n. 466/18,«dichiarando il diritto del sig.

D’Ambrosio ad ottenere lariliquidazione dei ratei della pensione solo a far data dallapresentazione della domanda di ricostituzione pensionistica del28.6.2015 e dunque nei limiti della prescrizionale quinquennalea partire dal 1.7.2010…In via gradata, nella denegata ipotesi diriconoscimento dell’idoneità interruttiva della prescrizione delladomanda presentata il 13.5.2013, dichiarare il dNuimrietrtoo re gistro generale 13342/2021Numero sezionale 1309/2026dell’appellato a percepire la maggiorazione pensionistica Neunmterroo d i ir accolta generale 9006/2026limiti della prescrizione quinquennale dei ratei arretrati..

Daat a pubblicazione 10/04/2026partire dal 1.6.2008».4.7.

All’esito del giudizio, la Corte territoriale, dopo avere datopreliminarmente atto che «l’Istituto appellante ha ripropostol’eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato», haaccolto l’appello, dichiarando estinto per prescrizione il dirittoalla stessa rivalutazione contributiva, ritenendo decorrente iltermine decennale dalla data del pensionamento (1.9.1994) econsiderando, quindi la domanda amministrativa intervenutatardivamente.5.

Ora, in primo luogo, va tenuto fermo che il diritto allamaggiorazione contributiva, in conseguenza della esposizioneall’amianto costituisce, nell’interpretazione di questa Corte, undiritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla pensione, chesorge in conseguenza della esposizione ad amianto e determinauna maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modonatura risarcitoria (lo ribadisce, da ultimo, la sent. n. 27149 del2024, ivi richiamando le pronunce nn. 2351 del 2015, 2856 del2017, 14599del 2022; cfr. anche n. 29624 del 2024).5.1.

Come di recente ribadito (n. 34943/2024), «ciò che si favalere nelle controversie ex articolo 13 legge 257/1992 non è ildiritto al ricalcolo della prestazione pensionistica ovvero allarivalutazione dei singoli ratei, bensì il diritto ad un beneficio che,seppure previsto ai fini pensionistici, è dotato di una suaspecifica individualità ed autonomia; il beneficio dellarivalutazione contributiva è riconosciuto dalla legge in presenzadi condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazionedi pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie».5.2.

In via del tutto consequenziale, secondo l’orientamenNtuom eproiù re gistro generale 13342/2021Numero sezionale 1309/2026volte espresso in sede di legittimità, «alla diversità deiN udmierroit dti ir accolta generale 9006/2026corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto allDaat a pubblicazione 10/04/2026rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 8, della legge nr.257 del 992 è soggetto alla prescrizione decennale, condecorrenza dal momento in cui l'interessato ha avutoconoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere statoesposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni(Cass. nr. 29635 del 2018, punto 3.2, con richiamo a Cass. n.2856 del 2017 e a Cass. nr. 2351 del 2015)» (n. 27149/2024).Il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all'esattamisura della pensione») è, invece, imprescrittibile (tra le tante,Cass. nr. 35706 del 2023), mentre sono prescrittibili i singoliratei: la prescrizione è quinquennale, a decorrere dalla legge n.111 del 2011 (art. 38) e si computa dalla maturazione delsingolo rateo (Cass. nr. 27829 del 2021).5.3.

Ciò posto, nel caso di specie, alla luce degli elementiprocessuali acquisiti, poiché la Corte potentina si è pronunciatasull’estinzione per prescrizione del diritto stipite allarivalutazione contributiva, mentre questa eccezione nonrisultava in alcun modo sollevata, è effettivamente riscontrabilela violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, affermato dall’art. 112 c.p.c., e che, tra l’altro,vieta al giudice di pronunciarsi «d'ufficio su eccezioni, chepossono essere proposte soltanto dalle parti».5.4.

In particolare, la stessa sentenza impugnata, nellepremesse (pag. 2), ribadisce che nel giudizio - nel quale sifaceva questione solo del diverso ed autonomo diritto allariliquidazione della pensione e al ricalcolo dei ratei arretrati - erastata sollevata dall’I.N.P.S. (solo) l’eccezione di prescrizionequinquennale del diritto alla riliquidazione della pensione ed alNumero registro generale 13342/2021ricalcolo dei ratei pensionistici.

Pur tuttavia e nonostante taleN umero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 9006/2026premessa, rispondente esattamente al contenuto delDleat a pubblicazione 10/04/2026allegazioni ed eccezioni delle parti, la Corte potentina (punto 3di pag. 5) si è, poi, pronunciata sulla prescrizione del diversodiritto alla rivalutazione contributiva, pur in difetto della relativaeccezione.6.

D’altra parte, se è vero che, in tema di prescrizione estintiva,elemento costitutivo della relativa eccezione (in senso stretto)è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, sicchéla riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implicache ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionatoelemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare diquell'effetto, non anche di indicare direttamente oindirettamente le norme applicabili al caso di specie e, inparticolare, il termine di prescrizione previsto dalla legge (Cass.,sez. un., 10955/2002), è tuttavia indispensabile, già in base allaregola fondamentale del contraddittorio, oltre che in forza dellospecifico precetto dettato dagli artt. 414, primo comma, num. 4e 416, terzo comma, c.p.c., che sia adeguatamente specificatoil detto elemento costitutivo, con l'indicazione del diritto e delfatto cui l’eccezione si riferisce (cfr. Cass. 4668/2004).

Non è,dunque, qui ipotizzabile il richiamo al canone del iura novitcuria, poiché esso può riferirsi soltanto a norme positive didiritto e non anche a situazioni di fatto, alle quali è riconducibilela prescrizione.6.1.

È, peraltro, in relazione a queste necessarie indicazioni chesi determina il contenuto minimo dell'onere di sollevarel’eccezione di prescrizione e, per conseguenza, di specificarel’eventuale motivo di appello.7.

Dovendosi, quindi escludere che l’I.N.P.S. avesse maisollevato, nel giudizio, l’eccezione di prescrizione del dirittoNumero registro generale 13342/2021stipite e dovendosi anche escludere che, per le ragionNi umero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 9006/2026anzidette, l’eccezione sollevata con riferimento al diritto alDlaat a pubblicazione 10/04/2026riliquidazione del trattamento ed ai ratei di pensione potesse epossa ritenersi estesa all’autonomo diritto alla rivalutazionecontributiva, è, dunque, evidente l’errore in cui è incorsa lasentenza impugnata.Invero, la Corte potentina, in violazione degli artt. 2938 c.c. e112 c.p.c. e del principio dispositivo (art. 2697 c.c.), hadisatteso la regola fondamentale per cui la prescrizione, ingenerale, non opera automaticamente, ma deve essere eccepitadalla parte che vi abbia interesse, in forza del principio secondocui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno delfatto prescrizionale già compiuto.8.

In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, va cassata con rinvioalla Corte territoriale indicata in parte dispositiva che, in diversacomposizione, riesaminerà la fattispecie concreta, alla luce diquanto sopra esposto e provvederà anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbitigli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINA2026GIANNICO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1309- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 71/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con l’impugnata sentenza n. 49 del 2020, la Corte di apNupmeerlolo re gistro generale 13342/2021Numero sezionale 1309/2026di Potenza ha accolto il gravame, proposto dall’I.N.P.S., aNvuvmeerros doi r accolta generale 9006/2026la sentenza n. 466 del 2018 del Tribunale di Matera, che avevDaat a pubblicazione 10/04/2026accolto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, volta adottenere l’accertamento del diritto all’esatta riliquidazione dellapensione, in conseguenza dell’intervenuto riconoscimento deldiritto alla rivalutazione contributiva, ai sensi dell’art. 13 dellalegge n. 257 del 1992, per effetto del precedente definitivoaccertamento giudiziario, di cui alla sentenza del medesimoTribunale n. 519 del 2015.In particolare, la Corte territoriale si è pronunciata sullaprescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva,valutando, come dies a quo di decorrenza del termine, la datadel pensionamento e, dunque, ha ritenuto estinto il diritto allarivalutazione, essendo il lavoratore andato in pensione il1.9.1994 ed avendo presentato la domanda amministrativa soloil 12.7.2014. Per conseguenza, la medesima Corte ha accoltol’appello dell’I.N.P.S. e rigettato la domanda proposta dalpensionato.2. Il signor D’Ambrosio propone ricorso per cassazione avversotale sentenza, articolando sette motivi di ricorso. L’I.N.P.S. harilasciato procura speciale in calce alla copia notificata delricorso.3. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Col primo motivo, il ricorrente censura la pronuncia indicata,per violazione e falsa applicazione - ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3 c.p.c. - dell’art. 112 c.p.c., per avere lamedesima ritenuto prescritto il diritto alla rivalutazionecontributiva, per pregressa esposizione all’amianto Npuemre ro rie gistro generale 13342/2021Numero sezionale 1309/2026soggetti già pensionati, pur non essendo stata soNlluemverao tdai r accolta generale 9006/2026dall’I.N.P.S. la relativa eccezione. Data pubblicazione 10/04/20262.Il motivo è fondato.3. Preliminarmente, deve darsi atto che l’atto di ricorso soddisfai requisiti di specificità ed autosufficienza, secondo i canonichiariti da Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950, in quantoriporta esaustivamente tutti i passaggi rilevanti della sentenzaimpugnata e di quella di primo grado ed il contenuto e leconclusioni testuali dell’atto di gravame e degli altri attiprocessuali rilevanti, col corredo dei necessari riferimentitopografici e di un completo fascicolo documentale, ai sensidell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.4. La vicenda processuale, come specificamente dedotto nelricorso e come risultante dagli atti di causa, può esserericostruita nei termini che seguono.4.1. Il signor [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio aveva inizialmente agito perottenere l’accertamento del suo diritto alla rivalutazionecontributiva, conseguente all’esposizione all’amianto, e dettadomanda era stata accolta dal Tribunale di Matera, per il periododal 1.8.1966 al 31.7.1990, con sentenza n. 519 del 2015, nonimpugnata.4.2. Nel successivo provvedimento di riliquidazione dellapensione, l’I.N.P.S., dando spontanea attuazione a tale dictum,ha provveduto a riconoscere i ratei arretrati, ma solo condecorrenza dal 31.10.2015.4.3. Pertanto, il sig. D’Ambrosio ha presentato un ulteriorericorso, nel quale, sul presupposto dell’accertato diritto allarivalutazione contributiva, ha chiesto accertarsi il suo diritto allariliquidazione della pensione, invocando l’applicazione deltermine di prescrizione quinquennale - dal 13.5.2013 (data delladomanda amministrativa) sino al 6.7.2011 - e decennaNleum edroa rle gistro generale 13342/2021Numero sezionale 1309/20265.7.2011 a ritroso. Numero di raccolta generale 9006/20264.4. L’I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha rilevato di averDeat a pubblicazione 10/04/2026liquidato i ratei nei limiti della prescrizione decennale,decorrente dal 28.6.2015, data dell’istanza del D’Ambrosio diesecuzione della sentenza n. 519/2015 ed ha sollevatol’eccezione di prescrizione del diritto alle differenze sui ratei dipensione come ricalcolati.4.5. Il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 466 del 2018, haaccolto la domanda, riconoscendo il diritto del pensionato allariliquidazione dei ratei di pensione dal 12.7.2004, oltre accessoridal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa del13.5.2013.4.6. Avverso detta sentenza, l’I.N.P.S. ha proposto appello,deducendo che tale ultima domanda amministrativa era riferitasolo alla rivalutazione contributiva e non alla ricostituzione dellapensione e non poteva essere, quindi, idonea ad interromperela prescrizione del diritto alla riliquidazione dei ratei, essendoquesto diritto insorto dopo la sentenza del 2015, dichiarativa deldiritto alla rivalutazione contributiva; riproponeva, quindi,l’eccezione di prescrizione dei diritti pensionistici, già sollevatanel precedente grado di giudizio.In particolare, l’Istituto appellante rassegnava le seguenticonclusioni, testualmente riportate in ricorso ed aventi adoggetto la richiesta di riforma della sentenza n. 466/18,«dichiarando il diritto del sig. D’Ambrosio ad ottenere lariliquidazione dei ratei della pensione solo a far data dallapresentazione della domanda di ricostituzione pensionistica del28.6.2015 e dunque nei limiti della prescrizionale quinquennalea partire dal 1.7.2010…In via gradata, nella denegata ipotesi diriconoscimento dell’idoneità interruttiva della prescrizione delladomanda presentata il 13.5.2013, dichiarare il dNuimrietrtoo re gistro generale 13342/2021Numero sezionale 1309/2026dell’appellato a percepire la maggiorazione pensionistica Neunmterroo d i ir accolta generale 9006/2026limiti della prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.. Daat a pubblicazione 10/04/2026partire dal 1.6.2008».4.7. All’esito del giudizio, la Corte territoriale, dopo avere datopreliminarmente atto che «l’Istituto appellante ha ripropostol’eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato», haaccolto l’appello, dichiarando estinto per prescrizione il dirittoalla stessa rivalutazione contributiva, ritenendo decorrente iltermine decennale dalla data del pensionamento (1.9.1994) econsiderando, quindi la domanda amministrativa intervenutatardivamente.5. Ora, in primo luogo, va tenuto fermo che il diritto allamaggiorazione contributiva, in conseguenza della esposizioneall’amianto costituisce, nell’interpretazione di questa Corte, undiritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla pensione, chesorge in conseguenza della esposizione ad amianto e determinauna maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modonatura risarcitoria (lo ribadisce, da ultimo, la sent. n. 27149 del2024, ivi richiamando le pronunce nn. 2351 del 2015, 2856 del2017, 14599del 2022; cfr. anche n. 29624 del 2024).5.1. Come di recente ribadito (n. 34943/2024), «ciò che si favalere nelle controversie ex articolo 13 legge 257/1992 non è ildiritto al ricalcolo della prestazione pensionistica ovvero allarivalutazione dei singoli ratei, bensì il diritto ad un beneficio che,seppure previsto ai fini pensionistici, è dotato di una suaspecifica individualità ed autonomia; il beneficio dellarivalutazione contributiva è riconosciuto dalla legge in presenzadi condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazionedi pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie».5.2. In via del tutto consequenziale, secondo l’orientamenNtuom eproiù re gistro generale 13342/2021Numero sezionale 1309/2026volte espresso in sede di legittimità, «alla diversità deiN udmierroit dti ir accolta generale 9006/2026corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto allDaat a pubblicazione 10/04/2026rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 8, della legge nr.257 del 992 è soggetto alla prescrizione decennale, condecorrenza dal momento in cui l'interessato ha avutoconoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere statoesposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni(Cass. nr. 29635 del 2018, punto 3.2, con richiamo a Cass. n.2856 del 2017 e a Cass. nr. 2351 del 2015)» (n. 27149/2024).Il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all'esattamisura della pensione») è, invece, imprescrittibile (tra le tante,Cass. nr. 35706 del 2023), mentre sono prescrittibili i singoliratei: la prescrizione è quinquennale, a decorrere dalla legge n.111 del 2011 (art. 38) e si computa dalla maturazione delsingolo rateo (Cass. nr. 27829 del 2021).5.3. Ciò posto, nel caso di specie, alla luce degli elementiprocessuali acquisiti, poiché la Corte potentina si è pronunciatasull’estinzione per prescrizione del diritto stipite allarivalutazione contributiva, mentre questa eccezione nonrisultava in alcun modo sollevata, è effettivamente riscontrabilela violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, affermato dall’art. 112 c.p.c., e che, tra l’altro,vieta al giudice di pronunciarsi «d'ufficio su eccezioni, chepossono essere proposte soltanto dalle parti».5.4. In particolare, la stessa sentenza impugnata, nellepremesse (pag. 2), ribadisce che nel giudizio - nel quale sifaceva questione solo del diverso ed autonomo diritto allariliquidazione della pensione e al ricalcolo dei ratei arretrati - erastata sollevata dall’I.N.P.S. (solo) l’eccezione di prescrizionequinquennale del diritto alla riliquidazione della pensione ed alNumero registro generale 13342/2021ricalcolo dei ratei pensionistici. Pur tuttavia e nonostante taleN umero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 9006/2026premessa, rispondente esattamente al contenuto delDleat a pubblicazione 10/04/2026allegazioni ed eccezioni delle parti, la Corte potentina (punto 3di pag. 5) si è, poi, pronunciata sulla prescrizione del diversodiritto alla rivalutazione contributiva, pur in difetto della relativaeccezione.6. D’altra parte, se è vero che, in tema di prescrizione estintiva,elemento costitutivo della relativa eccezione (in senso stretto)è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, sicchéla riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implicache ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionatoelemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare diquell'effetto, non anche di indicare direttamente oindirettamente le norme applicabili al caso di specie e, inparticolare, il termine di prescrizione previsto dalla legge (Cass.,sez. un., 10955/2002), è tuttavia indispensabile, già in base allaregola fondamentale del contraddittorio, oltre che in forza dellospecifico precetto dettato dagli artt. 414, primo comma, num. 4e 416, terzo comma, c.p.c., che sia adeguatamente specificatoil detto elemento costitutivo, con l'indicazione del diritto e delfatto cui l’eccezione si riferisce (cfr. Cass. 4668/2004). Non è,dunque, qui ipotizzabile il richiamo al canone del iura novitcuria, poiché esso può riferirsi soltanto a norme positive didiritto e non anche a situazioni di fatto, alle quali è riconducibilela prescrizione.6.1. È, peraltro, in relazione a queste necessarie indicazioni chesi determina il contenuto minimo dell'onere di sollevarel’eccezione di prescrizione e, per conseguenza, di specificarel’eventuale motivo di appello.7. Dovendosi, quindi escludere che l’I.N.P.S. avesse maisollevato, nel giudizio, l’eccezione di prescrizione del dirittoNumero registro generale 13342/2021stipite e dovendosi anche escludere che, per le ragionNi umero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 9006/2026anzidette, l’eccezione sollevata con riferimento al diritto alDlaat a pubblicazione 10/04/2026riliquidazione del trattamento ed ai ratei di pensione potesse epossa ritenersi estesa all’autonomo diritto alla rivalutazionecontributiva, è, dunque, evidente l’errore in cui è incorsa lasentenza impugnata.Invero, la Corte potentina, in violazione degli artt. 2938 c.c. e112 c.p.c. e del principio dispositivo (art. 2697 c.c.), hadisatteso la regola fondamentale per cui la prescrizione, ingenerale, non opera automaticamente, ma deve essere eccepitadalla parte che vi abbia interesse, in forza del principio secondocui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno delfatto prescrizionale già compiuto.8. In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, va cassata con rinvioalla Corte territoriale indicata in parte dispositiva che, in diversacomposizione, riesaminerà la fattispecie concreta, alla luce diquanto sopra esposto e provvederà anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbitigli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 09006/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris