CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25643/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -resistente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso l’ORDINANZA delGIUDICE [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANI n. 196/2021 depositata il 03/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], egiziano, ricorre per cassazione contro l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Trapani ne ha respinto l’opposizione al decreto di espulsione adottato dal prefetto della stessa città il 29-6-2021; l’avvocatura dello Stato ha depositato un semplice foglio di costituzione. Considerato che: il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., essendo stata omessa l’esposizione dei fatti di causa; va data ulteriore continuità al principio per cui il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile e tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U n. 11308-14, Cass. Sez. 1 n. 24432-20, Cass. Sez. 1 n. 6611 - 22) ; l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali; non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibileil ricorso.Deciso in Roma, n