CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32358/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a ROMA il 03/08/1980 avverso la sentenza del 30/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, basata su elementi specificamente indicati ed insindacabili in questa sede. I motivi proposti sono eahlregtamehlèì inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. P.Q.ML" A S ST E NT 17;1 A Rì0 Doti ssu Kati ne