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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17039/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4/04/1979Pisana [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Hysa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sallaku [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 17/03/2025 della Corte d'appello di Bresciavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost.

Procuratore Generale G.B.

Bertolini ha concluso per ilrigetto dei ricorsi;lette le memorie trasmesse nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto emesso in data 15 dicembre 2023 il Tribunale di Brescia – inprocedimento di prevenzione personale e patrimoniale – ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] lamisura personale della sorveglianza speciale ed ha disposto la confisca di numerosi beni(indicati nel dispositivo della predetta decisione da pagina 47 a pagina 51) intestati almedesimo ed a soggetti terzi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).2.

Il decreto di primo grado propone un inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] nellacategoria tipica di pericolosità di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011(d’ora innanzi, anche citato come Cod.

Ant.), per attività delittuose ricorrenti, con produzionedi reddito illecito destinato almeno in parte al sostentamento del proprio tenore di vita.Quanto al precedente rigetto di proposta applicativa di misura personale - del 20 aprile2017 - il Tribunale rileva che vi sono numerose sopravvenienze in fatto, anche di elementipreesistenti ma non presi in considerazione, che autorizzano la rivalutazione globale dellacondizione soggettiva di pericolosità.

In particolare, si compie riferimento ai plurimi procedimenti pendenti (e ad una sentenzadi patteggiamento) nel cui ambito sono contestati (in un arco temporale ricompreso tra il2005 e il 2014, con titolo cautelare emesso nel 2015) i reati di associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di reati tributari, bancarotta, intestazione fittizia di beni.

A ciò siaggiungono fatti di ricettazione di autovetture commessi sul finire degli anni novanta e altriprocedimenti per reati di truffa e riciclaggio (pur se conclusi con decreto di archiviazione osentenza di assoluzione) nonché il verosimile coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in unaorganizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (per fatti oggetto di indagine erisalenti al 2014).Ancora, si compie riferimento ad una complessa vicenda di presunto riciclaggio didenaro correlata al transito sul conto corrente albanese del [OSCURATO:PERSONA] – nel 2014 - di unaingente somma (circa 500mila euro) proveniente da una società panamense riconducibile aPoiatti [OSCURATO:PERSONA] e si indicano procedimenti per evasione fiscale definiti anche nellaRepubblica di Albania.Nel corso del 2014 risulta peraltro registrata una conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e taleautovetture, attività che gli consentiva di guadagnare anche “trecento milioni al mese”.Nel corso del 2021 si è accertata – da ultimo – la intestazione fittizia di una società (laVicolo 52 srl) con cui il [OSCURATO:PERSONA] gestiva l’azienda denominata [OSCURATO:PERSONA] srl.Il Tribunale in base a detti elementi – qui rievocati in sintesi – ritiene sussistente lacondizione soggettiva di pericolosità alla attualità, con sottoposizione alla misura personale.3.

Quanto agli aspetti patrimoniali il Tribunale afferma che tra il 1997 e il 2020 vi è statacostante sproporzione tra redditività del nucleo familiare e valore degli investimenti, percomplessivi 6 milioni di euro circa (v. tabelle riportate alle pagine 23 e ss.).

Vengonoconfutate le tesi difensive circa l’avvenuta produzione – nel periodo - di redditi leciti inAlbania, con particolare riguardo alla attività agricola e di allevamento del bestiame, nonchévengono ritenute inattendibili le ulteriori prospettazioni difensive (somme ricevute da familiariper vendite immobiliari) tese a determinare un riequilibrio dei valori prima ricordati.I beni oggetto di confisca sono pertanto individuati da pag. 34 in avanti del decreto diprimo grado.Si tratta di acquisti immobiliari o costituzione di società avvenuti tra l’anno 2000 e l’anno2014, nonché della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], da ultimo acquistata da [OSCURATO:PERSONA] (la totalitàdelle quote, in data 16 luglio 2021).

4. La Corte di Appello di Brescia con decreto del 17 marzo 2025 ha confermato laprima decisione.4.1 Il provvedimento di secondo grado contiene alcune specificazioni, correlate allequestioni poste con i motivi di appello, che vanno sinteticamente evidenziate.In particolare, la Corte di secondo grado esplicita le circostanze di fatto che – in tesi –consentono di superare la preclusione correlata alla decisione di rigetto del 2017 (decisione icui motivi vengono indicati con maggiore chiarezza), con complessiva rivalutazione dellacondizione di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA].Viene evidenziato, in riferimento ai fatti posti a base dell’inquadramento soggettivo,oltre a quelli sfociati nel titolo cautelare del 2015 (per lo più reati fiscali e intestazione fittizia),che:- vanno ricondotti alla persona di [OSCURATO:PERSONA] numerosi alias (tra cui quello di DemaGezim) che consentono l’attribuzione al medesimo di alcune condotte di rilevo, tra cui laricettazione di alcune autovetture di grossa cilindrata oggetto di furto di cui veniva trovato inpossesso negli anni 1997 e 1999 (fatti del 18 giugno 1997, 29 agosto 1997, 26 settembre1997, 9 gennaio 1999, 24 dicembre 1999, sintetizzati alla nota n.6);-vi è condanna per ricettazione continuata, riciclaggio ed estorsione per fatti commessinel 2001;- le attività illecite svolte dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’anno 2010 non si limitano ai fatti percui costui è stato assolto dal Tribunale di Mantova ma consistono in diverse altre condottesostanzialmente coeve, poi oggetto di decisione di applicazione della pena emessa in data21 aprile 2016 dal Tribunale di Brescia e consistenti in delitti di bancarotta fraudolenta,intestazione fittizia, turbativa d’asta, reati tributari;- [OSCURATO:PERSONA], secondo la Corte di Appello, è certamente coinvolto anche nel trafficointernazionale di stupefacenti (procedimento in attesa di fissazione della udienzapreliminare), come è dimostrato da una serie di conversazioni oggetto di intercettazionenell’anno 2014 che la Corte di secondo grado analizza autonomamente, da pag. 28 in avantidel decreto;-il rapporto intervenuto con la Poiatti (agosto 2014) va qualificato in termini diriciclaggio, essendovi alle spalle del trasferimento dei valori il reato fiscale commesso dallaPoiatti;- dal 1997 sino al 2016 è stata dunque accertata la commissione, in Italia e in Albania,di condotte delittuose tipiche e produttive di reddito illecito in maniera consistente;-a ciò si aggiunge la vicenda più recente della intestazione fittizia delle quote dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].4.2 Quanto agli aspetti patrimoniali, si ritiene rispettato il principio della necessariacorrelazione temporale tra la condizione soggettiva di pericolosità e gli incrementipatrimoniali confiscabili.Viene esaminata la consistenza economica dei singoli impieghi che hanno dato luogoagli incrementi patrimoniali oggetto di confisca, con riaffermazione della esistenza dellasproporzione e della riferibilità degli investimenti finanziari al [OSCURATO:PERSONA] (v. da pag. 44 a pag. 68del decreto), e ciò anche in riferimento al tempo e alle modalità dei singoli acquisti.Particolare approfondimento si realizza in riferimento alla posizione del terzointestatario [OSCURATO:PERSONA] ed alla vicenda dell’impiego di capitali ottenuti da costui tramitemutuo per l’acquisto – in data 16 luglio 2021 - delle quote della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].L’operazione economica viene ritenuta funzionale agli interessi del [OSCURATO:PERSONA], con «sostanzialericonducibilità» al proposto del bene.

5. I ricorsi.5.1 [OSCURATO:PERSONA] introduce due atti di ricorso per cassazione.5.1.1 Il primo atto è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge sotto il profilo della violazionedel bis in idem.Si contesta, in sostanza, l’avvenuta rivalutazione della condizione soggettiva dipericolosità a fronte del provvedimento favorevole datato 20 aprile 2017, pur se lo stesso eramotivato in riferimento alla ‘prevalenza’ del sequestro penale ed alla esistenza di misuracoercitiva allora in atto.Secondo la difesa il Tribunale - all’epoca - non ha ritenuto confiscabili gli investimentirealizzati in [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2000 ed alcuni beni aziendali della GSA, posto che lecondotte illecite ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA] si collocano temporalmente dall’anno 2001 (fatticommessi tra settembre e ottobre del 2001 oggetto di giudizio penale definitivo).

Non vi erapertanto alcun nesso di derivazione dei suddetti beni dalle condotte illecite ascritte – in sedepenale – al [OSCURATO:PERSONA].Si contesta, rispetto a tali affermazioni, la esistenza e la valenza dei pretesi nova.Non potrebbero essere ritenuti tali né i procedimenti in cui compare l’alias [OSCURATO:PERSONA] quelli definiti in Albania, già evocati nella procedura del 2017.

Anche la conversazioneoggetto di intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era già evocata nei materiali oggetto divalutazione nel 2017.Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento allaricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità di cui all’art.1 comma 1 lett. b deld.lgs. n.159 del 2011.Si contesta l’avvenuta valutazione di fatti che non integrano il presupposto di legge, percome interpretato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità e dalla Cortecostituzionale nella sentenza n.24 del 2019.In particolare, si rappresentano i seguenti aspetti:a) non rientra nel plafond di sostenibilità della misura di prevenzione da delittuositàlucrogenetica il reato di rientro abusivo nel territorio nazionale, pur citato nelle decisioni dimerito;b) non sarebbe congrua la rivalutazione di fatti oggetto di indagini archiviate, cosìcome di fatti oggetto della sentenza di assoluzione del Tribunale di Mantova, in riferimentoalle condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 e nel 2010, con violazione di consolidatiorientamenti giurisprudenziali;c) la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia, che pure riguardaipotesi di intestazione fittizia, turbata libertà degli incanti e bancarotta fraudolenta (tra il 2009e il 2015), non è idonea a sostenere il cd. giudizio constatativo perché non vi è accertamentosulla effettiva produzione di reddito causalmente collegato alle condotte illecite, lì dove laparte dell’originario procedimento che concerne i reati tributari è ancora sub iudice presso ilTribunale di Bergamo;d) nessun concreto elemento spendibile per la ricostruzione di condotte delittuoseproduttive di reddito deriva dall’esame del certificato penale albanese;e) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono generiche e inidonee a confluirenel giudizio di pericolosità soggettiva, così come del tutto generica ed irrilevante è laconversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla cui base non è stato nemmeno iniziato unprocedimento penale.

Si contesta, in ogni caso, la valutazione autonoma degli indizi a carico del Sallakuin ordine al preteso coinvolgimento nella attività di narcotraffico (cd. procedimentoRefresh), per come realizzata dalla Corte di Appello, valutazione che si ritiene del tuttoinidonea a contrastare la valutazione di assenza della gravità indiziaria emersa in ambitopenale (ferma restando la attuale pendenza del procedimento).Analogamente, si contesta che la vicenda Poiatti possa rappresentare un episodioricollegabile alla piattaforma ricostruttiva della condizione soggettiva di pericolosità delSallaku.

Si ribadisce che la Poiatti non era passibile di incriminazione (voluntarydisclosure e mancato superamento della soglia di punibilità dell’imposta evasa) edunque il trasferimento di fondi non costituisce episodio delittuoso valutabile a fini diprevenzione, trattandosi di un contratto di mutuo, successivamente oggetto dicontenzioso per la restituzione solo parziale del finanziamento, con giudizio ancora incorso in Albania.In sostanza si ritiene che la Corte di secondo grado abbia motivato in modomeramente apparente sulle doglianze poste nei motivi di appello per quanto riguardal’intera ricostruzione del periodo di pericolosità e l’inquadramento soggettivo del Sallakunella categoria tipizzata di cui all’art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.Quanto alla attualità della pericolosità si rappresenta che l’unico episodio diintestazione fittizia risalente al 2021 (la società [OSCURATO:SOCIETA]) non sarebbe particolarmentesignificativo, anche perché la provvista economica per l’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] è diorigine lecita (in ragione, si assume, dell’intervento del [OSCURATO:PERSONA]).Al terzo motivo si deduce violazione di legge in riferimento agli aspetti patrimoniali ealla confisca dei beni intestati al proposto.Si deduce l’omesso esame dei profili riguardanti la correlazione temporale tral’insorgenza della pericolosità e la formazione del patrimonio confiscabile.Non vi sarebbe stato, inoltre, il rispetto del parametro della proporzione traredditività illecita e valore dei beni confiscabili, essendo basata la confiscaesclusivamente sul parametro della sproporzione.

Le doglianze vengono replicate inriferimento ai singoli cespiti oggetto di confisca.5.1.2 Il secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].Si evidenziano in questa sede i soli aspetti di diversità rispetto alle doglianze giàillustrate, posto che il ricorso – in larga misura – ripropone i temi relativi alla formulazionedel giudizio di pericolosità con inclusione di elementi non congruamente verificati o conrielaborazioni meramente assertive di vicende che non hanno dato luogo a procedimentipenali o sono state ritenute non integranti responsabilità penale.In ciò sarebbero stati i violati i principi di diritto espressi nella più recentegiurisprudenza di legittimità, principi ulteriormente affermati nella decisione interpretativadi rigetto n. 24 del 2019 Corte cost.In particolare, oltre ai già segnalati punti di criticità della ricostruzione storica dellacondizione soggettiva di pericolosità, ed oltre alla pretesa violazione del precedentegiudicato, si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dei benidella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., posto che non vi sarebbe pertinenzialità con l’attivitàillecita né proiezione del valore dei pretesi profitti illeciti, i quali non vengono nemmenostimati in modo preciso dalla Corte di secondo grado.

Si afferma che in tal modo vienead essere disattesa la funzione «recuperatoria» della confisca di prevenzione italiana,ormai sancita anche nei più recenti arresti della Corte di Strasburgo (si cita Garofalocontro Italia del 13 febbraio 2025).Si deduce, inoltre, specifica violazione di legge in riferimento alla confisca dei beniimmobili situati in territorio albanese.

Secondo la difesa, la mera residenza dei coniugi inItalia – nel periodo interessato – non facoltizza l’azione di recupero di beni situati interritorio estero.

I beni confiscabili si riferiscono – di regola – a condotte pericolose svoltenel territorio italiano, aspetto che radica la giurisdizione, ma nel caso in esame lecondotte da cui sarebbero derivati i beni sono state poste in essere al di fuori delterritorio nazionale e manca la necessaria correlazione.

Si contesta inoltre la confisca disingoli cespiti in ragione della mancata dimostrazione della correlazione temporale.5.2 I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.2.1 [OSCURATO:PERSONA] introduce tre motivi.Al primo motivo deduce mera apparenza di motivazione in punto di riconducibilità aSallaku [OSCURATO:PERSONA] degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA].

Era stata prodotta documentazionerelativa alle modalità dell’acquisto che sarebbe stata, in sostanza, ignorata.

Non è statarispettata la regola in tema di ripartizione degli oneri dimostrativi, gravante sull’accusa.Al secondo motivo si deduce violazione del contraddittorio in sede di acquisizionedella prova.

Si contesta la utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] allaautorità delegate per le indagini, senza verifica dibattimentale della attendibilità.Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge sulla base della ritenutaapplicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011.5.2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce apparenza di motivazione in tema di attribuzionedell’investimento a [OSCURATO:PERSONA].Si riafferma, come nell’atto precedente che le considerazioni spese dalla Corte disecondo grado sono del tutto assertive e non offrono concreti elementi indiziari, tali dacontrastare il dato della intestazione formale.5.2.3 [OSCURATO:PERSONA] introduce analoghe doglianze.

Non vi sarebbe una concretaanalisi della autonoma capacità di produzione del reddito e la ricostruzione delladisponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe frutto di automatismi.5.3 Ha proposto ricorso, nelle forme di legge, [OSCURATO:PERSONA], in riferimento allaconfisca della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (titolare delle quote sociali nella misura del 100%).Il ricorso è affidato a sei motivi, con corpose allegazioni documentali.Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento a quanto avvenutoin udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado (15 dicembre 2023).Si ripropone la questione in rito oggetto di specifico motivo di appello.

Secondo ladifesa al sostituto del difensore del [OSCURATO:PERSONA] presente in udienza – avvocato Do - fuimpedito di esprimere le conclusioni.

Il verbale del 15 dicembre 2023 è stato travisato, posto che l’intervento (annotato)dell’avvocato Do non conteneva le conclusioni (data la qualità di sostituto processuale),ma la richiesta di differimento.

Non si spiega altrimenti perché subito dopo il Collegioprecisava – sempre a verbale – di non poter accogliere questo tipo di richiesta.

Vi èpertanto palese vizio di motivazione sia sotto il profilo del travisamento che sotto quellodella contraddittorietà della motivazione espressa dalla Corte di Appello.Al secondo motivo si deduce omessa motivazione circa il contenuto dei motivi diappello introdotti nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].Costui interviene nel procedimento esclusivamente nella veste di titolare dellequote sociali della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], bene assoggettato a sequestro e a successivaconfisca.Si era prospettata la assoluta ‘non riconducibilità’ della condizione giuridica delbene alla nozione di disponibilità in capo al proposto di cui all’art. 24, comma 1 del d.lgs.n. 159 del 2011, in ragione di più argomenti che tuttavia la Corte di secondo gradoavrebbe del tutto omesso di valutare.

Si contesta anche il metodo espositivo e laparcellizzazione dei momenti valutativi.Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e omessa motivazione inriferimento alla statuizione di confisca correlata alla pretesa fittizietà della intestazionedelle quote.Si ripercorrono le vicende relative al rapporto antecedente tra la Marinaccio e lasocietà GSA dei [OSCURATO:PERSONA].

Nella complessa vicenda il [OSCURATO:PERSONA] interviene pacificamentecon capitali propri (derivanti dal mutuo ottenuto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di suaproprietà) che utilizza per l’acquisto delle quote dalla Marinaccio.

Ed è principio giàaffermato in giurisprudenza che l’acquisto a titolo oneroso del bene rende inattaccabilela posizione del terzo.

Costui, in quanto utilizza capitali propri, non può in nessun casoessere ritenuto un prestanome del soggetto pericoloso.Da ciò la considerazione per cui la confisca di [OSCURATO:PERSONA] non è sostenuta da unosforzo argomentativo che sia capace di superare il dato oggettivo della ‘pienaautonomia’ del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai pretesi interessi di [OSCURATO:PERSONA].Al quarto motivo si deduce ulteriore profilo di violazione di legge, sul medesimotema.Si ripercorrono le complesse vicende di credito, debito, liberazione dellefideiussioni, che portano il [OSCURATO:PERSONA] a subentrare alla Marinaccio come titolare della totalitàdelle quote della società [OSCURATO:PERSONA], con prosecuzione dell’attività gestoria affidatadallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente venne stipulato il contrattopreliminare (del 27 aprile 2002) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cessione delle quote da pocoacquistate, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2023 e rimasto inseguito.

Con laesecuzione del preliminare il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rientrato dalle esposizioni (essenzialmenteil finanziamento soci attuato per tacitare le banche) e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbeperfezionato l’acquisto della società [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di gestione.

Il preliminare,tuttavia, è rimasto ineseguito perché dopo pochi mesi è stato eseguito il provvedimentodi sequestro.

La Corte tuttavia ha ritenuto, sulla base di conversazioni oggetto dicaptazione, che l’intera operazione fu di fatto gestita sin dall’inizio da [OSCURATO:PERSONA], cheutilizzava la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a rendersi temporaneo acquirente di un bene verso ilquale non manifesta alcun interesse o progettualità.La difesa del ricorrente evidenzia tuttavia che i pretesi indicatori di un previoaccordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non sono realmente tali, in violazione del principio intema di ripartizione degli oneri probatori. [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia gestisce l’albergo e ilristorante sin dal 2014 ed è sempre stato presente alle trattative di vendita del beneanche durante le amministrazioni giudiziarie.

Il mancato pagamento dei canoni da parte della società di gestione [OSCURATO:SOCIETA](riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]) non è indicativo di un accordo illecito perché, al fondo, ciòavrebbe potuto comportare la cessazione della locazione commerciale, aspetto chepoteva andar bene al nuovo proprietario dell’immobile [OSCURATO:PERSONA].La esecuzione del preliminare, come si è detto, avrebbe consentito al [OSCURATO:PERSONA] dirientrare nella temporanea esposizione finanziaria, sicché vi è la prova di un interesseesclusivamente imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA].Ulteriori profili di illegittimità e di assenza di motivazione sono denunziati al quinto eal sesto motivo.Si offre una lettura dei dati captativi citati nelle decisioni di merito, tesa a smentirel’assunto di accusa.

L’operazione è conveniente per il [OSCURATO:PERSONA] perché è garantita dalvalore dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] ha investito soldi propri, poi se [OSCURATO:PERSONA] rispettail preliminare, bene, altrimenti l’immobile resta al [OSCURATO:PERSONA] che lo può sfruttarecommercialmente.Non si comprende, pertanto, quale sia la nozione di disponibilità rilevante per laconfisca che la Corte ha sposato per confermare il provvedimento di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono infondati per le ragioni che seguono.Il primo aspetto da considerare è la ricognizione della condizione soggettiva «tipica» dipericolosità del [OSCURATO:PERSONA], aspetto su cui si appuntano i primi due atti di ricorso.2.

A tal proposito, va immediatamente precisato che la doglianza contenuta nei due attidi ricorso, ove si invoca l’avvenuta violazione del divieto di un secondo giudizio, èmanifestamente infondata.Per costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità la decisione definitivache abbia escluso la ricorrenza della condizione soggettiva di pericolosità è rivalutabile inrapporto a sopravvenienze fattuali tali da incidere sul precedente giudizio.

Sul punto come direcente ribadito da Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025, Morlando, Rv. 288407 - 01, occorrerichiamare quanto affermato dalle Sez.

U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 08/01/2010, Galdieri,Rv. 245176 – 01, per le quali il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nelprocedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e,pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di unanuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi algiudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolositàstessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.Nel caso in esame, peraltro, non appare neanche necessario soffermarsi sulla quantitào qualità dei nova (comunque sussistenti, come coerentemente argomentato nelle decisionidi merito), posto che la decisione emessa nel 2017, per come rievocata nella decisioneimpugnata e nel testo dei ricorsi, è una decisione francamente atipica e nemmenocatalogabile tra le decisioni favorevoli al proposto.Va rilevato infatti che la misura personale non venne applicata non già per assenza dipericolosità sociale (il che avrebbe comportato la necessità di nova di particolare pregnanza)ma perché all’epoca vi era misura coercitiva personale in corso in ambito penale (scelta,peraltro, altamente opinabile sul piano giuridico).Sostenere che ciò rappresenti una statuizione favorevole per il proposto è un errorepercettivo o, quantomeno, di qualificazione dell’atto.

Ciò posto, a nulla rileva la valutazionepatrimoniale operata all’epoca e limitata – peraltro – a taluni beni non oggetto di sequestro inambito penale, posto che si tratta di una opzione interpretativa non vincolante, che risentenon solo di una limitata valutazione degli atti all’epoca disponibili (in particolare per quantoriguarda le attività delittuose commesse tra il 1997 e il 1999) ma soprattutto di errori dimetodo circa l’inquadramento del parametro della sproporzione tra redditi e valore degliinvestimenti realizzati in periodo di pericolosità, aspetto che verrà ripreso in seguito.3.Tanto precisato, vanno affrontate le doglianze in punto di «inquadramentosoggettivo» di [OSCURATO:PERSONA].

I motivi di ricorso su questo punto della decisione sonoinfondati.I giudizi formulati in sede di merito – nel loro complesso e con le specificazionicontenute nella decisione di secondo grado – resistono alle critiche difensive.I punti di attacco, infatti, pur suggestivi, non hanno una reale portata di disarticolazione– in diritto – della ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA],più coerentemente elaborata proprio nella decisione di secondo grado.3.1 In premessa – ed in diritto – va brevemente ripercorso il contenuto essenziale delladecisione emessa da questa Corte nel 2018 (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R.,massimata su altro punto) richiamata, tra le altre, dalla Corte costituzionale nella decisionen. 24 del 2019 in tema di pericolosità semplice e rispetto del principio di tassatività.Si tratta di una decisione che consente di ricostruire la ratio del principio di tassativitànella sua dimensione applicativa al settore delle misure di prevenzione e con particolareriferimento alla pericolosità semplice.In detto precedente si è spiegato che lì dove nella fase preliminare della constatazionedelle condotte potenzialmente indicative della pericolosità sociale, si parla di proventi di‘attività delittuose’ s’intende che, pur senza indicare le fattispecie incriminatrici specifiche, illegislatore ha inteso prendere in esame la condizione di un soggetto che ha, in precedenza,commesso dei delittitipologicamente produttivi di reddito (provento di attività delittuose).In altre parole, va ribadita l’affermazione per cui, nella costruzione della fattispecielegale di pericolosità, l’aggettivo ‘delittuoso’ non è connotazione di disvalore generico dellacondotta pregressa ma attributo che la qualifica; dunque il giudice della misura diprevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condottepassate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamentirealizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che nonrisulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di leggepenalmente rilevante.Ciò impone di ritenere che nella ricognizione del contenuto delle disposizioni di cuiall’art. 1, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 l’interprete è tenuto ad aderire ad unalettura del contenuto prescrittivo che si fondi sull’apprezzamento di ripetute condotte di reatocorrispondenti ai tratti (e alle finalità) delineati dal legislatore.Si rievoca, nei citati arresti, la necessaria aderenza del momento cognitivo dellaprevenzione al contenuto tipico della previsione legale come - del resto - già evidenziatodalla nota decisione Corte cost. n. 177/1980: [..] decisivo è che anche per le misure diprevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o lecondotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizioprognostico, per ciò stesso rivolto all’avvenire [..].

In tale passaggio argomentativo, peraltro,si riconosce con chiarezza il fondamento di quella posizione concettuale che scinde ilgiudizio di prevenzione in due fasi, constatativa e prognostica (v.

Sez. 1, n. 23641 del11/02/2014, Mondini, Rv. 260104 - 01) con diversità degli standard probatori relativi a talidue segmenti dell’operazione valutativa (certezza processuale del fatto constatato +probabilità della sua riproduzione o della realizzazione di condotte dal disvalore omogeneo)con affermazione che appare opportuno riprendere.

In particolare, la scissione del giudizioprevenzionale in due fasi è ormai patrimonio comune sul piano interpretativo degli istituticoinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constatativa» (ossia di apprezzamentodi fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dallegislatore) può seguire la fase «prognostica» in senso stretto (ossia la valutazione delleprobabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati) fase logicamente influenzata dairisultati della prima, secondo il generale paradigma logico di cui all’art. 203 cod. pen.

Come è stato osservato in ulteriore arresto (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015,Scagliarini, Rv. 264320 - 01), nessuna misura di prevenzione (sia essa personale opatrimoniale) può essere, dunque, applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di«fatti» idonei a determinare l’inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto inuna delle «categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatoreall’art. 1 e all’art. 4 dell’attuale d. lgs. n. 159 del 2001.Solo l’avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche dipericolosità, derivante dall’apprezzamento di fatti (v.

Corte cost., sent. n. 23 del 1964 ove siè affermato che non è esatto che dette misure possano essere adottate sul fondamento disemplici sospetti; l’applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazionedi fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona..) consente, lì dovetale giudizio sia formulato in termini di attualità all’esito del giudizio di primo grado diapplicare la misura di prevenzione personale, se del caso ‘congiunta’ a misura patrimoniale,mentre in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più attuale (sempre al momentodella decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge,applicata la misura patrimoniale della confisca ‘disgiunta’ .In detti arresti si è evidenziato, altresì, che affermare la «condizione» di pericolositàsociale di un individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nelgiudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria «prognosi di probabile econcreta reiterabilità» di qualsivoglia condotta illecita - così come previsto in via generaledall’articolo 203 cod. pen. (norma che non distingue la natura della violazione commessa amonte e postula la semplice commissione di un reato) - ma implica il precedenteinquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore,sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di unaspecifica inclinazione mostrata dal soggetto (finanziamento sistematico dei bisogni di vitaalmeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica omorale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza adassociazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011) cui nonsiano seguiti segni consistenti di modifica comportamentale.Dunque, parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio diprevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura diprevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione dellapericolosità, dall’altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso deltutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche «categorie» dipericolosità.

Le indicazioni del legislatore, in quanto ‘tipizzanti’, determinano la esclusionedal settore in esame di quelle condotte che pur potendo percepirsi come manifestazione dipericolosità risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 d.lgs.n. 159 del 2011.

La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) di talepreliminare inquadramento e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili,che riducono la discrezionalità del giudice agli ‘ordinari’ compiti di interpretazione del valoredegli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da ‘quelle’risultanze probatorie è oggettivamente influenzato.La descrizione della ‘categoria criminologica’ di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del2011 ha, pertanto, il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla normaincriminatrice, ossia esprime la ‘previa’ selezione e connotazione, con fonte primaria, deiparametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesidi ‘indizio di commissione’ di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un ‘fasciodi condotte’ (le ipotesi di pericolosità generica).

Da tale premessa derivano una serie diconseguenze.La prima riguarda il modo di essere della cd.

«fase constatativa» del giudizio diprevenzione, rappresentata dalla iscrizione del soggetto proposto (attuale o pregressa) nellacategoria tipica di riferimento, base logica della prognosi.Se l’iscrizione nella categoria è una condizione della prognosi - non essendo tuttaviasufficiente per la formulazione della medesima, dovendo la pericolosità porsi come giudiziorivolto al futuro - è evidente che la base cognitiva deve essere processualmente certa,altrimenti la prognosi (giudizio ontologicamente probabilistico) nasce viziata in radice.Ove si tratti delle ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. 159 del 2011si è dettoche le precedenti condotte del soggetto vanno qualificate in termini di ricorrenti attivitàdelittuose (produttive di reddito) il che tendenzialmente esclude la possibilità di ritenere tali,in sede di prevenzione, quelle condotte che il giudice penale - nell’esercizio della suafunzione cognitiva - ha ritenuto non conformi al tipo o addirittura insussistenti nella lorodimensione fattuale o giuridica.Non è un caso, infatti, che l’origine giurisprudenziale (Sez.

U, n. 18 del 03/07/1996, P.g.in proc.

Simonelli ed altri, Rv. 205261 - 01) del principio della «autonoma valutazione»riguardi il settore della pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione mafiosa) nelcui ambito la descrizione normativa prevenzionale è operata in termini meno stringenti (sievoca l’indizio) rispetto a quelli prima evidenziati, il che rende sostenibile - in una con losviluppo autonomo dei dati informativi - l’approdo ad una diversità di esito dei due giudizi(penale e di prevenzione qualificata).Ma lì dove la parte constatativa del giudizio debba fondarsi sulla constatazione diprecedenti attività delittuose (art. 1 d.lgs. 159 del 2011) il sistema della pericolosità semplice- arricchito dalla previsione specifica di cui all’art. 28 dello stesso d.lgs. in tema direvocazione - non tollera la rielaborazione autonoma di un giudicato penale assolutorio - nelmerito- da parte del giudice della prevenzione, se non nella marginale ipotesi di unconsistente apporto di elementi informativi non valutati in sede penale.Tale riflessione è stata in più arresti elaborata da questa Corte di legittimità.Conviene rievocare, sul punto, la citata decisione Sez. 1, n. 31209/2015, ric.Scagliarini, ove si è affermato che :[...] tale inquadramento - art. 1, comma 1 lett. b, Cod.Ant. -presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa delgiudizio, le seguenti verifiche:a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica maalmeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precedesiano produttive di reddito illecito (il provento);c) la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni disostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.L’attività contra legem (importata da correlato procedimento penale o ricostruita in viaautonoma in sede di prevenzione) deve pertanto caratterizzarsi in termini di delitto -quantomeno ricorrente - produttivo di reddito.

In ciò la norma non eleva a presupposto di‘pericolosità generica rilevante’ la realizzazione di un qualsiasi illecito, per quanto si èaffermato in precedenza.Se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale - e ciò sia in rapportoall’elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere unasopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo - manca uno dei presupposti sucui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie.Di ciò il giudice della prevenzione ha l’obbligo di tener conto, pena la violazione delprincipio di tassatività e di quello, ancor più generale, di unitarietà dell’ordinamento e di noncontraddizione (in termini generali, nel settore delle impugnazioni, si veda già Sez. 6, n. 624del 14/02/1997, Capozzi, Rv. 208003 - 01).L’unica ipotesi - a ben vedere - di possibile valutazione autonoma dei ‘fatti accertati’ insede penale che in sede di giudizio non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, lì dovesi discuta dell’inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui all’art. 1, comma 1,lett. b, d. lgs. n. 159 del 2011 riguarda le ipotesi di proscioglimento per intervenutaprescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto) lì dove il fatto risulti delineato consufficiente chiarezza nella decisione di proscioglimento o sia comunque ricavabile in viaautonoma dagli atti [...].Il fatto coperto da giudicato penale assolutorio non può, pertanto contribuire allaelaborazione della condizione soggettiva di pericolosità, fermo restando che la stessa potràessere fondata, eventualmente, su altri fatti di analogo tipo non smentiti in sede penale.

Dunque, i principi emersi – tra le altre - in Sez. 1, n. 43826 del 2018 cit. ed ampiamenteripresi da Corte cost., sent. n.24 del 2019, possono essere sintetizzati nel modo che segue:a) nel giudizio cognitivo di prevenzione, l’applicazione delle previsioni di legge di cuiall’art.1 co.1 lett. b Cod.

Ant. richiede adeguata motivazione circa la esistenza pregressadelle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsioneastratta, declinata - quest’ultima - in termini tassativi, trattandosi della base logica enormativa del giudizio di pericolosità soggettiva;b) il giudice della misura di prevenzione può fare riferimento, in tale parte dellamotivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in viaprovvisoria) la ricorrenza di concreti indizi circa i delitti in questione, esprimendoargomentata condivisione e confrontandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa;c) il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gliepisodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato o in caso diarchiviazione - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonomadi prevenzione (art. 29 Cod.

Ant.);d) il giudice della misura di prevenzione è tuttavia vincolato a recepire l’eventuale esitoassolutorio non dipendente dall’applicazione di cause estintive - sul fatto posto a base delgiudizio di pericolosità - prodottosi nel correlato giudizio penale con le sole eccezioni cheseguono : 1) il segmento fattuale oggetto dell’esito assolutorio del giudizio penale si ponecome ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storicirimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basasu elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) laconformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modosensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto delgiudizio penale (ciò accade ipotesi di pericolosità qualificata) [..] .3.2 Ora, va affermato che, sia pure con lievi oscillazioni, il percorso interpretativonomofilattico seguito negli anni successivi (alimentato in larga misura dai contenuti di Cortecost., sent. n.24 del 2019 che proprio sul recupero del principio di tassatività ha motivato laragione della mancata declaratoria di incostituzionalità della fattispecie di cui all’art. 1,comma 1, lett. b del d. lgs. n. 159 del 2011) è conforme ai contenuti sin qui rievocati (insenso conforme, tra le altre, da ultimo Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 -01; l’orientamento in parte contrario che era stato espresso in alcuni arresti dalla Sezione II –a far data da Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225 – 05 – risulta recessivo inragione di quanto affermato da Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 - 01).Nel caso in esame, peraltro, vi è una corretta applicazione dei principi di diritto sin quiaffermati, in ragione del fatto che è la stessa Corte di Appello ad affermare che la condizionedi pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] non può essere desunta dai fatti oggetto di sentenza diassoluzione (quella emessa del Tribunale di Mantova in data 28 marzo 2022), fatti chetuttavia sono coevi ad altre vicende che testimoniano ampiamente la abitualità delittuosa diSallaku [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, viene citato il procedimento che ha visto il [OSCURATO:PERSONA] destinatariodi titolo cautelare nell’anno 2015 e che ha visto emessa una decisione applicativa di penanell’anno 2016 per reati certamente lucrogenetici commessi in un ampio arco temporale (dal2009 al 2015), oltre che per il delitto di intestazione fittizia commesso in più occasioni (delittoche, a tacer d’altro, concretizza una ipotesi di pericolosità qualificata, pur se i giudici delmerito non hanno valorizzato il dato).

Il fatto che la sentenza di cui si parla sia dipatteggiamento non ne diminuisce la valenza storica ed il supporto cognitivo, in ragione delfatto che: a) nel procedimento era stato emesso un titolo cautelare (con accurato vaglio digravità indiziaria anche in riferimento ai reati tributari poi stralciati e trasmessi percompetenza ad altro giudice); b) la decisione di patteggiamento si basa su un profilo di noncontestazione della valenza storica dell’addebito, il che consente di assumere i fatti oggettodell’accordo come attribuiti validamente al soggetto portatore di pericolosità.Né il fatto che sulle altre contestazioni tributarie (oggetto dell’originario titolo cautelare)non sia ancora intervenuto il giudicato può rappresentare un ostacolo, posto che il giudicedella prevenzione ha mutuato l’accertamento incidentale operato in sede cautelare senzaincontrare effettive contestazioni fattuali e di merito.Per il resto la Corte di Appello ha realizzato operazioni valutative che non si pongono insenso contrario ai principi di diritto prima esposti e che consentono di delineare il profilosoggettivo di [OSCURATO:PERSONA] senza vizi rilevabili in questa sede.Ciò perché di notevole interesse risultano essere le plurime condotte di ricettazione diautovetture di lusso che sono descritte alle pagine 22 e 23 del decreto impugnato, attribuitecon motivazione esistente (e dunque insindacabile) a [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un punto essenziale della ricostruzione, non sufficientemente contrastatonegli atti di ricorso.

Ciò perché le plurime condotte di ricettazione di autovetture da un latoconsentono – per l’epoca di consumazione – di aggredire beni acquisiti dal [OSCURATO:PERSONA] nei primianni 2000 (con rispetto del principio della correlazione temporale) e dall’altro consentono diutilizzare la intercettazione con [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta molti anni dopo) non certo come elemento“a se’ stante” ma come dato di ulteriore conferma (perché proveniente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA])della redditività dell’attività illecita che ha rappresentato il ‘punto di partenza’ dellapericolosità del [OSCURATO:PERSONA].

Sotto tale profilo le doglianze difensive sono infondate.Operati tali chiarimenti, va anche rilevato che non vi sono vizi in diritto nelle ulteriorivalutazioni autonome operate dalla Corte di Appello e ciò sia sul tema del coinvolgimento delSallaku nel traffico di sostanze stupefacenti che in riferimento alla ricezione del denaro dalconto estero riferibile alla Poiatti.

Ciò perché in entrambe le vicende in questione non vi èl’ostacolo rappresentato – come si è detto – da una decisione assolutoria emessa in ambitopenale (aspetto che renderebbe rilevabile la deviazione dai criteri prima enunciati).

Nel casodel traffico di stupefacenti vi è un rinvio a giudizio il che rende possibile la valutazioneautonoma dei dati investigativi, valutazione su cui la Corte di merito esprime unconvincimento ampio e articolato (non sindacabile in questa sede per i noti limiti del ricorsoper cassazione in tema di prevenzione, cui si unisce la essenza fattuale della doglianza)mentre nel caso del trasferimento di valori non vi è mai stata una verifica in ambito penaletale da precluderne la rilevanza.Le ulteriori doglianze vertono su aspetti del tutto marginali che non inficiano ilcomplessivo giudizio in tema di pericolosità, la cui estensione alla attualità (con applicazionedella sorveglianza speciale) va ovviamente rapportata al momento della decisione di primogrado (dicembre 2023).

Si tratta di una valutazione anche in tal caso ampiamente motivatain ragione del recente, ulteriore episodio di intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:SOCIETA],risalente al 2021.4.

Sempre in riferimento al contenuto dei due atti di ricorso proposti nell’interesse diSallaku [OSCURATO:PERSONA], alcune considerazioni appaiono necessarie in ragione dei contenuti difensiviintrodotti sul tema della confisca.Si assume che i giudici del merito non avrebbero quantificato il profitto nascente dallespecifiche condotte illecite e ciò renderebbe viziata la decisione.

Sul tema vi è negli atti di ricorso una tendenza ad interpretare alcuni arresti di questaCorte di legittimità – e della stessa Corte costituzionale nonché della Corte Edu – attraversouna lente che finisce con il ridurre la confisca di prevenzione italiana ad una sorte di«duplicato» della confisca per equivalente, in modo non del tutto conforme alle stessematrici decisorie del ragionamento teorico.

Sostenere, in particolare, che la confisca diprevenzione debba costruirsi – nello spazio cronologico caratterizzato dalla constatazione dipericolosità – attraverso la ricognizione del profitto delle condotte illecite che hannoconsentito la iscrizione del proposto nella categoria tipica e della successiva «proiezione»del valore in tal modo ottenuto sulle consistenze patrimoniali riferibili al proposto, significamal interpretare il parametro della «proporzionalità» della misura di prevenzione.Ciò perché, a differenza della confisca per equivalente (che si basa sulla individuazionedel profitto di ogni singolo reato su cui vi è prova), la confisca di prevenzione è confisca «persproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dallaindividuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizioconstatativo b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il chedetermina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotteillecite produttive di reddito; c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzioneaccertata.Nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodicensiti (quelli che hanno consentito l’iscrizione del proposto nella categoria tipizzata dipericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sullabase dell’analisi patrimoniale.La confisca di prevenzione, ove si rispetti il procedimento qui descritto può, per suanatura, colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei singoli reatiaccertati durante la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità (appare orientatain senso contrario, almeno nel tenore della massima, Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023,Valenti, Rv. 285039 - 02, lì dove si rapporta il profitto dei reati accertati al possibile valore, inmodo congruente, della confisca, opzione da cui si dissente per ciò che si dirà in seguito).Questo ragionamento è frutto della evoluzione giurisprudenziale interna (vedi tra lemolte Sez. 1, n. 15954 del 10/11/2021, dep. 2022, ric.

Mellea, n.m.; Sez. 5, n. 18837 del01/02/2024, Martinelli, Rv. 286518 - 02) e non appare contrastato dai contenuti delladecisione Garofalo contro Italia citata dalla difesa, per le ragioni che seguono.La confisca di prevenzione italiana, per sua natura e conformazione legislativa, non puòessere ritenuta ‘pertinenziale’ ma appartiene alla categoria della confisca ‘recuperatoria’ delragionevolmenteprobabile incremento patrimoniale correlato alla condizione di pericolosità.Come si è detto, la constatazione della condizione soggettiva di pericolosità (qualificatao semplice ma per abitualità delittuosa lucrogenetica) consente di aprire la verificapatrimoniale, nel rispetto del principio della ‘correlazione temporale’.

Da ciò deriva che laconfisca, sul piano normativo, tende al recupero della ‘ricchezza ingiustificata’essenzialmente attraverso le due ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011: a) laesistenza di prova diretta della derivazione del patrimonio dalla attività illecita; b) la esistenzadi una ragionevole presunzione di derivazione, basata sulla riconosciuta sproporzione traentrate lecite e valore degli investimenti.

La maggior parte delle applicazioni pratiche dell’istituto si basano proprio sull’analisieconomica della sproporzione, che, con onere probatorio gravante sull’accusa, assume ilvalore di prova indiziaria della derivazione illecita del patrimonio, come ribadito dalla stessaCorte cost. nella decisione n. 24 del 2019: « [..] la circostanza che la sproporzione del valoredei beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita deibeni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, arequisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, nonmodifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti,continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativaall’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa dicolui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti dellaconfisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] ».Non può, pertanto, affermarsi – in chiave di equilibrio dei poteri delle parti – che laprocedura di prevenzione trasferisca sull’interessato un onere eccessivo di dimostrazionedella liceità del patrimonio, posto che – come si è detto – la verifica del parametro dellasproporzione di valori è sostenuta dall’accusa.Peraltro, la giurisprudenza ha più volte affermato che l’onere gravante sul proposto osul terzo è di mera allegazione e va parametrato anche al tempo in cui si sono verificati gliacquisti: non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto dellarichiesta di confisca, l’onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria capacità produttivadi reddito in tempi molto remoti, che eccedano la ragionevole indicazione dell’attività svoltaall’epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate,spettando all’accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il redditoe il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggettoportatore di pericolosità(v.

Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, Rv. 283979 - 02).Dunque in presenza di una ragionata ricostruzione di un periodo di pericolositàsoggettiva (caratterizzato dalla adesione a una associazione criminale di stampo mafioso odalla dedizione abituale ad attività delittuose lucrogenetiche) l’analisi della sproporzione traredditività lecita e valore degli investimenti, all’esito del contraddittorio e delle eventualiallegazioni difensive, è al tempo stesso: a) il parametro probatorio che consente di ritenere ibeni come «frutto» di attività illecite compiute nel periodo dal proposto (anche ulterioririspetto a quelle espressamente censite); b) il limite di valore della confisca.Andare oltre il periodo di correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquistodei beni o oltre il valore economico della sproporzione significherebbe violare la logicagiuridica dello strumento recuperatorio/preventivo e imboccare la strada della sanzione, coninevitabile attribuzione di una etichetta penalistica all’istituto.Ed è questo l’assetto, descritto in estrema sintesi, che ha consentito alla Corte Edu diaffermare, con la invocata decisione del 13 febbraio 2025 Garofalo contro Italia, la natura«non penale» della confisca di prevenzione per ritenuta pericolosità semplice (aspetto maideciso in precedenza da Strasburgo), pur evidenziandosi che non si tratta di uno strumentopreventivo ‘in senso proprio’, dato che, in caso di confisca disgiunta (così come in caso diconfisca post mortem), l’ablazione non ha lo scopo di inibire la prosecuzione dell’attivitàpericolosa del soggetto che si trova nella disponibilità dei beni.

Le considerazioni che permeano il ragionamento della Corte Edu possono esseresintetizzate nel modo che segue.[OSCURATO:PERSONA] ha applicato icriteriposti, sul tema, dalla giurisprudenzaWelch-[OSCURATO:SOCIETA].: a)se la misura è imposta all’esito di una condanna nel quadro di un procedimento penale; b)quale sia la qualificazione giuridica a livello nazionale; c) la natura e lo scopo della misura; d)la gravità della misura; e) le procedure per l’adozione e l’applicazione della misura.Nel caso concreto, la Corte ha ribadito che, in assenza di un riconoscimento a livellonazionale della natura penale della misura, il criterio determinante è quello della natura edello scopo della stessa.

A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che nel corso degli anni, e in particolare inseguito alla riforma del 2008-2009, la natura della confisca abbia perso il suo originalecarattere preventivo(in senso stretto del termine), per acquisire quello di misuraripristinatoria, in particolare, rispondendo al principio secondo il quale il "crimine non devepagare".La Corte ha richiamato i principi che permettono di considerare una misura"preventiva”: nella sua giurisprudenza, la Corte ha spesso sottolineato, sebbene in contestidiversi, che la caratteristica principale delle misure preventive è che devono essere basatesu elementi concreti che siano realmente indicativi del persistere del rischio che tali misurecercano di scongiurare (si veda, mutatis mutandis, Labitacontro Italia [GC], n. 26772/95, §193, CEDU 2000-IV; Vlasov e Benyash c.

Russia, nn. 51279/09 e 32098/13, § 34, 20settembre 2016; e Pagerie c.

Francia, n. 24203/16, § 194, 19 gennaio 2023, tutti relativi arestrizioni alla libertà di circolazione).

La Corte ha inoltre sottolineato che le misurepreventive applicate nei confronti dei singoli devono essere adottate tenendo conto delcomportamento o delle azioni della persona interessata, a seguito di una valutazioneindividuale e dettagliata del rischio in questione (vedi Domenjoud c.

Francia, nn. 34749/16 e79607/17, § 104, 16 maggio 2024; vedi anche Advisory opinion as to whether an individualmay be denied authorisation to work as a security guard or officer on account of being closeto or belonging to a religious movement [GC], richiesta n.

P16-2023-001, Consiglio di Statobelga, §§ 97-98 e 100-01, 14 dicembre 2023).stretto della confisca (di prevenzione) italiana in quanto:- può essere imposta indipendentemente dalla “pericolosità attuale” del proposto inquanto l’imposizione della misura di confisca preventiva non richiede necessariamentel’accertamento dell’attualità del pericolo e, quindi, del rischio che vengano commessi ulteriorireati che la misura in questione mirerebbe a prevenire;- può essere applicata anche in caso di decesso di quest’ultima, anche quando ibeni in questione sono di proprietà di persone che non rappresentano, e non hanno mairappresentato, un pericolo per la società.A questo proposito, la Corte ha inoltre sottolineato che: "nella sua formulazioneoriginale, [la misura] si basava su una valutazione prognostica: l’esame della presunzioneche l’individuo commettesse reati aveva come obiettivo una valutazione del rischio che infuturo ne venissero commessi di ulteriori.

Nella sua formulazione attuale, invece, la misura sibasa su una valutazione diagnostica: le autorità nazionali devono accertare se, durante undeterminato periodo di tempo, si possa presumere che l’individuo in questione abbiacommesso reati e se, durante tale periodo, abbia acquisito beni e proprietà la cui originelecita non possa essere dimostrata.

Nessuna ulteriore valutazione di “pericolosità” o“rischio”, volta a determinare se l’individuo in questione commetterà ulteriori reati in futuro, ènella giurisprudenza nazionale."Sono affermazioni del tutto condivisibili e rispondenti all’assetto normativo.

Aspettocentrale della decisione risulta quindi essere la valutazione dello scopo ripristinatorio dellaconfisca.

La Corte ha concluso che la misura persegua tale finalità, nella misura in cui:- l’ambito di applicazione della misura è limitato dal suo scopo diimpedirel’ingiusto arricchimento: fondandosi anche sulla giurisprudenza della Cortecostituzionale interna, il carattere non penale può giustificarsi solo se i reatipresumibilmente commessi dall’individuo siano fonte di profitti illeciti, in un importoragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare;- il provvedimento può essere applicato solo in relazione ai beni acquisitidall’individuo interessato durante il periodo in cui egli aveva presumibilmentecommesso reati che comportavano profitti illeciti, dimostrando così che questoprovvedimento mira a prevenire l’arricchimento ingiusto sulla base dellacommissione di reati;- la confisca è limitata ai soli profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmentecommessi dall’individuo (a differenza ad es. della confisca per la lottizzazioneabusiva esaminata nel caso [OSCURATO:SOCIETA]. e altri, § 227, in cui la Corte ha ritenutoche il fatto che il provvedimento potesse essere applicato indiscriminatamente eindipendentemente dal terreno sul quale era stato commesso il reato di lottizzazionefosse un fattore che deponeva a favore della sua finalità punitiva) e, anche sullabase della stessa giurisprudenza costituzionale, non si estende anche al prodottodel reato, dato che ciò produrrebbe effetti pregiudizievoli sulla sfera personaledell ’ individuo interessato che andrebbero oltre la semplice privazionedell ’arricchimento ingiusto derivante dal reato.Come può notarsi, le valutazioni espresse dalla Corte Edu nel caso Garofalo simodellano, essenzialmente sul percorso interpretativo realizzato dalla giurisprudenzainterna (e culminato nella decisione Corte cost. n. 24 del 2019) in punto di sistemazioneconcettuale della confisca di prevenzione come strumento di recupero coattivo eautoritativo di profitti illeciti basato su una seria ricognizione di tipo «constatativo» dellapericolosità soggettiva (con parametri probatori che per rispettare il principio ditassatività devono posizionarsi in una soglia necessariamente elevata, pur non essendorichiesta necessariamente la condanna irrevocabile) cui faccia seguito, nell’ambito delperimetro temporale interessato, l’analisi della sproporzione tra reddito e investimentinon contraddetta da allegazioni difensive contrarie.

In simile cornice va sottolineato in particolare che il parametro della «congruità», inuna corretta lettura della decisione e delle sue matrici, non va rapportato al profitto dei«soli» reati accertati, ma – come si è detto sopra – alla redditività della intera attivitàillecita presumibilmente svolta nel periodo interessato.Ciò significa, in altre parole, ancorare il limite di ragionevolezza della confisca alvalore della effettiva e misurata sproporzione di valori tra reddito e investimenti (percome risulta all’esito del contraddittorio processuale), posto che in quel valore va aconfluire – secondo un procedimento logico-deduttivo – tanto il profitto dei reatiespressamente censiti che di quelli ritenuti probabili.

Dunque, la lettura qui ribadita lega -senza strappi o distonìe - il ragionamento interno e quello sovranazionale.Da ciò deriva che pure a fronte di un provvedimento come quello impugnato – chenon indica il valore concreto del profitto dei singoli reati accertati ma si limita a indicarnela serie e le modalità – le critiche difensive non possono trovare accoglimento.Ciò perché una volta censita – in sede constatativa, come si è detto in precedenza– l’attività illecita produttiva di reddito in modo conforme al principio di tassatività, edunque delimitato il range temporale di pericolosità, ciò che rileva è essenzialmente lacorrettezza del calcolo storico/matematico della sproporzione (nel periodo) tra redditi evalore degli investimenti.Dal reddito va detratta la quota destinata al soddisfacimento dei bisogni essenziali,e ciò che resta è la quota ideale disponibile per gli investimenti.

Il «disavanzo» è lamisura del confiscabile, proprio perché si ritiene in tal modo stimato il ragionevole profittoillecito complessivo (dei reati censiti e degli altri similari).Dunque, lì dove la doglianza si dirige – come nel caso in esame – alla mancataindicazione del profitto dei reati ‘accertati’ non è accoglibile, perché coglie un punto nondecisivo del complesso percorso che porta alla individuazione dei beni confiscabili.

Lacritica accoglibile, in detto ambito, è solo quella che punta – eventualmente – allaricostruzione della sproporzione, ma si tratta di un tema su cui le doglianze, nel caso inesame, sono assenti o comunque generiche.

Parimenti infondata è la doglianza relativa alla pretesa estraneità ai poteri dellagiurisdizione italiana di disporre la confisca degli immobili situati in territorio albanese.

Lacondizione soggettiva di pericolosità è stata espressa dal [OSCURATO:PERSONA] principalmente,se non esclusivamente, in territorio italiano (ove costui abitualmente dimora dal finiredegli anni novanta dello scorso secolo) e ciò si riflette sul potere cognitivo e valutativodel giudice italiano.

La globalità della verifica patrimoniale include investimenti realizzatiall’estero di cui risulta possibile disporre – in sede cognitiva – la confisca, ferma restandola necessaria collaborazione internazionale pattizia per quanto riguarda la faseesecutiva.5.

I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.Le doglianze, per il vero, rasentano la genericità, posto che la Corte di secondo gradoha ampiamente argomentato circa la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei singoli investimenti, alcontempo confutando la tesi della autonoma percezione di reddito da parte dei suddettiricorrenti in modo parametrato al valore degli acquisti.Né può accogliersi la domanda di inutilizzabilità dei contributi dichiarativi raccolti insede di verifica investigativa, posto che nel procedimento di prevenzione è utilizzabile per ladecisione il contenuto delle indagini, unitamente ai contributi raccolti in contraddittorio.6.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato.6.1 Il motivo di carattere processuale è infondato.

La esistenza di una sostituzioneprocessuale rendeva possibile la precisazione delle conclusioni già alla udienza del 15dicembre 2023, non essendovi un obbligo di disporre il differimento per il pretesoimpedimento del difensore del terzo (neanche formalizzato).

Peraltro, la difesa non chiarisceperché non ha ritenuto di chiedere la parola alla udienza successiva fissata per eventualirepliche.6.2 Tutti gli ulteriori motivi contestano – con diverse modalità e nella parte valutabile indiritto – la considerazione di ‘disponibilità’ del bene (quote e beni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) incapo a [OSCURATO:PERSONA], visto che pacificamente l’operazione di acquisto delle quote dellas.r.l. e – soprattutto – lo svincolo delle fideiussioni sottoscritte dalla precedente proprietaria èavvenuto con risorse “proprie” di [OSCURATO:PERSONA], in quanto derivanti da un mutuo contratto(in data 14 luglio 2021) da una società a lui integralmente riferibile.Il punto controverso della decisione sta, essenzialmente, nella circostanza di fattocorrelata alla esistenza di un contratto preliminare di vendita delle quote intervenuto alcunimesi prima del sequestro (in data 27 aprile del 2022, lì dove il sequestro è stato eseguito il 6ottobre dello stesso anno) tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], contratto non perfezionatosi per viadel sequestro.

Nell’ottica del ricorrente da tale contratto – e dagli altri indicatori utilizzati daigiudici del merito per sostenere la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dell’intera operazione – nonpotrebbe derivare la affermazione della ‘disponibilità’ del bene in capo al proposto perché ilsequestro ha interrotto la progettualità di cessione di un bene che – in quel momento – erafrutto di un investimento lecito, a titolo oneroso, del [OSCURATO:PERSONA].Sul punto vanno operate alcune precisazioni in diritto.È esatto ritenere che la nozione di «disponibilità», quale presupposto della confisca,specie dopo il noto arresto Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 –01, in tema di necessaria correlazione temporale va apprezzata essenzialmente in chiaveeconomica, sotto il profilo del «trasferimento nel bene» di risorse provenienti dal soggettoportatore di pericolosità.

Ciò è in linea, peraltro, con la ormai conclamata natura«recuperatoria» e non sanzionatoria della confisca di prevenzione, di cui si è diffusamenteparlato al paragrafo 4 della presente sentenza.

Questa Corte ha affermato simile principio,tra l’altro, nell’arresto rappresentato da Sez. 1, n. 33893 del 12/02/2021, ric.

Mallardo, n.m.,lì dove si è precisato che: [..] ad essere colpita dalla misura di prevenzione patrimoniale dellaconfisca – come chiaramente espresso anche dalla Corte Costituzionale nella notadecisione n. 24 del 2019 – è l’accumulazione patrimoniale illecita, derivante dalla constatatapericolosità storica del soggetto proposto (o nei cui confronti si realizza, come nel caso inesame, una valutazione incidentale di pericolosità).

Lì dove detta accumulazione illecita sisia tradotta in investimenti, l’ablazione del bene che li incorpora ristabilisce – con funzioneessenzialmente recuperatoria – l’ordine economico e funge da deterrente alla riproduzionedelle condotte illecite.Si veda, il passaggio espresso dal giudice delle leggi in tema di confisca nella citatadecisione n. 24 del 2019 :[…] la presunzione relativa di origine illecita dei beni, che negiustifica l’ablazione in favore della collettività, non conduce necessariamente – cometalvolta si sostiene – a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva dellemisure in questione; e non comporta, pertanto, la sottoposizione delle misure medesime allostatuto costituzionale e convenzionale delle pene.

In effetti, nell’ottica del sistema,l’ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturaleconseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina – come ben evidenziatodalla recente pronuncia, già menzionata, delle sezioni unite della Corte di cassazione – unvizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbiaacquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale dellaproprietà privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il suo acquistosia conforme alle regole dell’ordinamento giuridico.

Non può, dunque, ritenersi compatibilecon quella funzione l’acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell’ordinamentostatuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità» (Cass., sez. un., n.4880 del 2015).

In presenza, insomma, di una ragionevole presunzione che il bene, di cui ilsoggetto risulti titolare o abbia la materiale disponibilità, sia stato acquistato attraverso unacondotta illecita – presunzione a sua volta fondata sul puntuale riscontro, da parte delgiudice, dei requisiti dettati dalla normativa in esame –, o a fortiori in presenza di provedirette di tale origine illecita, il sequestro e la confisca del bene medesimo non hanno loscopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello di farvenir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si ècostituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico, o comunque di far sì(eventualmente attraverso la confisca per equivalente) che venga neutralizzatoquell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosapresupposta, non potrebbe godere.

In assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalitàdell’ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio dellasituazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene.

Quest’ultimopotrà, così, essere sottratto al circuito criminale, ed essere invece destinato – quanto menoove non sia possibile restituirlo a un precedente titolare, che ne fosse stato illegittimamentespogliato – a finalità di pubblico interesse, come quelle istituzionalmente perseguitedall’Agenzia nazionale dei beni confiscati […].

Anche nella giurisprudenza delle sezionisemplici di questa Corte, si è pertanto venuta ad affermare una nozione di «disponibilità»rilevante a fini di confisca più restrittiva (rispetto alle opzioni interpretative basate sulla merarelazione materiale tra il soggetto ed il bene) ed essenzialmente correlata alla dimostrazione– ovviamente anche indiziaria – dell’avvenuta provenienza delle risorse economichenecessarie per l’acquisto del bene «da parte» del soggetto pericoloso.Si veda quanto affermato già da Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, ric.

Mancuso ed altri,(n.m. sul punto) secondo cui [… ] la attuale caratterizzazione delle misure di prevenzionepatrimoniale (v.

Sez.

U. 2015 Spinelli’) come strumento di inibizione della pericolosità«trasferita» al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua ‘genesi illecita’ (ilbene entra nel patrimonio occulto del soggetto pericoloso e rappresenta una proiezione dellasua pericolosità sociale, se ed in quanto immobilizza delle risorse di provenienza illecita,correlate alle attività contra legem del proposto) impone di riempire di ulteriore significato laespressione legislativa «disponibilità», nel senso che impone di dimostrare, in chiave diconfisca, che ‘quel bene’ rappresenta un impiego di risorse provenienti dal soggettopericoloso e non dall’intestatario formale.

Dunque, a fronte del dato rappresentato dallaformale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessariocomprendere - quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternativesostenibili - se l’impiego delle risorse economiche, per l’acquisto, la realizzazione, lemigliorìe, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, dellaconfisca) o meno (con dovere di restituzione)[..].Il principio di diritto in questione è stato di recente ribadito da Sez. 6, n. 19767 del27/05/2020, Pg, Rv. 279266 - 01, ove si è affermato che la confisca di prevenzione dei beni,nei connotati strutturali dell’istituto disegnati dal legislatore e via via approfonditi epuntualizzati nella giurisprudenza di legittimità e in quella costituzionale, si fonda sulpresupposto che il bene che ne costituisce l’oggetto sia stato acquistato con i proventi disoggetto pericoloso ed il bene è un semplice indizio di possibile «derivazione» del bene daun investimento di risorse illecite operato dal portatore di pericolosità, non idoneo adeterminare la confisca ove contrastato da emergenze fattuali di segno diverso [..].Proprio in ragione di simili considerazioni, questa Corte, come evidenziato dalricorrente, ha ritenuto che – in via generale – l’avvenuto acquisto di un bene a titolo oneroso,anche se avviene ‘dal’ soggetto portatore di pericolosità è atto idoneo a rendere il bene nonconfiscabile.

Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un benesottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi adallegare circostanze di fatto tese a dimostrare l’effettivo impiego di risorse economicheproprie nell’acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell’onere di allegazione gravantesul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell’acquisto; cosìSez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270974 – 01, ove si è ribadito che il titolareformale non è soggetto su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momentodell’acquisto, non essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma puòlimitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tral’intestazione formale e l’impiego di risorse proprie o comunque ‘diverse’ da quelleprovenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell’acquisto).

L’impiego di risorse«proprie» del soggetto terzo per l’acquisto del bene rende – alfine - il bene stesso immuneda provvedimento di confisca perchè tale condizione (l’acquisto reale a titolo oneroso)spezza il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa.

Si tratta di principi che vanno di certo ribaditi ma che non consentono l’accoglimento delricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].Ciò perché nel caso concreto il «tasso di informazioni disponibili», ampiamente evocatenelle decisioni di merito, ha consentito di accertare che l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] avvenne abinitio allo scopo di evitare – ad esclusivo vantaggio del [OSCURATO:PERSONA] – che il patrimonio della s.r.l.[OSCURATO:PERSONA], gestito di fatto dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] fin dal 214, fosse aggredito dal cetobancario.

L’intervento economico consente essenzialmente nella liberazione dellefideiussioni ed il [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle captazioni di conversazioni contenute nelladecisione di merito, funge da ‘finanziatore privato’ del [OSCURATO:PERSONA], in luogo della banca.

Inquesto consiste il ‘piacere’ di cui il [OSCURATO:PERSONA] parla nelle captazioni, fatto al [OSCURATO:PERSONA] per unvecchio debito di riconoscenza, come del resto è dimostrato dall’accordo espresso dalpreliminare.Dunque, nel caso particolare oggetto di verifica, è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuninteresse per l’effettivo acquisto della società proprietaria dell’immobile ma si è posto adisposizione temporanea del [OSCURATO:PERSONA], il che consente di ritenere (al di là della esecuzione delcontratto preliminare) il bene già caduto nella disponibilità del soggetto pericoloso.

Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/04/1979Pisana [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Hysa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Sallaku [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 17/03/2025 della Corte d'appello di Bresciavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale G.B. Bertolini ha concluso per ilrigetto dei ricorsi;lette le memorie trasmesse nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 15 dicembre 2023 il Tribunale di Brescia – inprocedimento di prevenzione personale e patrimoniale – ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] lamisura personale della sorveglianza speciale ed ha disposto la confisca di numerosi beni(indicati nel dispositivo della predetta decisione da pagina 47 a pagina 51) intestati almedesimo ed a soggetti terzi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).2. Il decreto di primo grado propone un inquadramento del [OSCURATO:PERSONA] nellacategoria tipica di pericolosità di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011(d’ora innanzi, anche citato come Cod. Ant.), per attività delittuose ricorrenti, con produzionedi reddito illecito destinato almeno in parte al sostentamento del proprio tenore di vita.Quanto al precedente rigetto di proposta applicativa di misura personale - del 20 aprile2017 - il Tribunale rileva che vi sono numerose sopravvenienze in fatto, anche di elementipreesistenti ma non presi in considerazione, che autorizzano la rivalutazione globale dellacondizione soggettiva di pericolosità. In particolare, si compie riferimento ai plurimi procedimenti pendenti (e ad una sentenzadi patteggiamento) nel cui ambito sono contestati (in un arco temporale ricompreso tra il2005 e il 2014, con titolo cautelare emesso nel 2015) i reati di associazione per delinquerefinalizzata alla commissione di reati tributari, bancarotta, intestazione fittizia di beni. A ciò siaggiungono fatti di ricettazione di autovetture commessi sul finire degli anni novanta e altriprocedimenti per reati di truffa e riciclaggio (pur se conclusi con decreto di archiviazione osentenza di assoluzione) nonché il verosimile coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in unaorganizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (per fatti oggetto di indagine erisalenti al 2014).Ancora, si compie riferimento ad una complessa vicenda di presunto riciclaggio didenaro correlata al transito sul conto corrente albanese del [OSCURATO:PERSONA] – nel 2014 - di unaingente somma (circa 500mila euro) proveniente da una società panamense riconducibile aPoiatti [OSCURATO:PERSONA] e si indicano procedimenti per evasione fiscale definiti anche nellaRepubblica di Albania.Nel corso del 2014 risulta peraltro registrata una conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e taleautovetture, attività che gli consentiva di guadagnare anche “trecento milioni al mese”.Nel corso del 2021 si è accertata – da ultimo – la intestazione fittizia di una società (laVicolo 52 srl) con cui il [OSCURATO:PERSONA] gestiva l’azienda denominata [OSCURATO:PERSONA] srl.Il Tribunale in base a detti elementi – qui rievocati in sintesi – ritiene sussistente lacondizione soggettiva di pericolosità alla attualità, con sottoposizione alla misura personale.3. Quanto agli aspetti patrimoniali il Tribunale afferma che tra il 1997 e il 2020 vi è statacostante sproporzione tra redditività del nucleo familiare e valore degli investimenti, percomplessivi 6 milioni di euro circa (v. tabelle riportate alle pagine 23 e ss.). Vengonoconfutate le tesi difensive circa l’avvenuta produzione – nel periodo - di redditi leciti inAlbania, con particolare riguardo alla attività agricola e di allevamento del bestiame, nonchévengono ritenute inattendibili le ulteriori prospettazioni difensive (somme ricevute da familiariper vendite immobiliari) tese a determinare un riequilibrio dei valori prima ricordati.I beni oggetto di confisca sono pertanto individuati da pag. 34 in avanti del decreto diprimo grado.Si tratta di acquisti immobiliari o costituzione di società avvenuti tra l’anno 2000 e l’anno2014, nonché della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], da ultimo acquistata da [OSCURATO:PERSONA] (la totalitàdelle quote, in data 16 luglio 2021). 4. La Corte di Appello di Brescia con decreto del 17 marzo 2025 ha confermato laprima decisione.4.1 Il provvedimento di secondo grado contiene alcune specificazioni, correlate allequestioni poste con i motivi di appello, che vanno sinteticamente evidenziate.In particolare, la Corte di secondo grado esplicita le circostanze di fatto che – in tesi –consentono di superare la preclusione correlata alla decisione di rigetto del 2017 (decisione icui motivi vengono indicati con maggiore chiarezza), con complessiva rivalutazione dellacondizione di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA].Viene evidenziato, in riferimento ai fatti posti a base dell’inquadramento soggettivo,oltre a quelli sfociati nel titolo cautelare del 2015 (per lo più reati fiscali e intestazione fittizia),che:- vanno ricondotti alla persona di [OSCURATO:PERSONA] numerosi alias (tra cui quello di DemaGezim) che consentono l’attribuzione al medesimo di alcune condotte di rilevo, tra cui laricettazione di alcune autovetture di grossa cilindrata oggetto di furto di cui veniva trovato inpossesso negli anni 1997 e 1999 (fatti del 18 giugno 1997, 29 agosto 1997, 26 settembre1997, 9 gennaio 1999, 24 dicembre 1999, sintetizzati alla nota n.6);-vi è condanna per ricettazione continuata, riciclaggio ed estorsione per fatti commessinel 2001;- le attività illecite svolte dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’anno 2010 non si limitano ai fatti percui costui è stato assolto dal Tribunale di Mantova ma consistono in diverse altre condottesostanzialmente coeve, poi oggetto di decisione di applicazione della pena emessa in data21 aprile 2016 dal Tribunale di Brescia e consistenti in delitti di bancarotta fraudolenta,intestazione fittizia, turbativa d’asta, reati tributari;- [OSCURATO:PERSONA], secondo la Corte di Appello, è certamente coinvolto anche nel trafficointernazionale di stupefacenti (procedimento in attesa di fissazione della udienzapreliminare), come è dimostrato da una serie di conversazioni oggetto di intercettazionenell’anno 2014 che la Corte di secondo grado analizza autonomamente, da pag. 28 in avantidel decreto;-il rapporto intervenuto con la Poiatti (agosto 2014) va qualificato in termini diriciclaggio, essendovi alle spalle del trasferimento dei valori il reato fiscale commesso dallaPoiatti;- dal 1997 sino al 2016 è stata dunque accertata la commissione, in Italia e in Albania,di condotte delittuose tipiche e produttive di reddito illecito in maniera consistente;-a ciò si aggiunge la vicenda più recente della intestazione fittizia delle quote dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].4.2 Quanto agli aspetti patrimoniali, si ritiene rispettato il principio della necessariacorrelazione temporale tra la condizione soggettiva di pericolosità e gli incrementipatrimoniali confiscabili.Viene esaminata la consistenza economica dei singoli impieghi che hanno dato luogoagli incrementi patrimoniali oggetto di confisca, con riaffermazione della esistenza dellasproporzione e della riferibilità degli investimenti finanziari al [OSCURATO:PERSONA] (v. da pag. 44 a pag. 68del decreto), e ciò anche in riferimento al tempo e alle modalità dei singoli acquisti.Particolare approfondimento si realizza in riferimento alla posizione del terzointestatario [OSCURATO:PERSONA] ed alla vicenda dell’impiego di capitali ottenuti da costui tramitemutuo per l’acquisto – in data 16 luglio 2021 - delle quote della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA].L’operazione economica viene ritenuta funzionale agli interessi del [OSCURATO:PERSONA], con «sostanzialericonducibilità» al proposto del bene. 5. I ricorsi.5.1 [OSCURATO:PERSONA] introduce due atti di ricorso per cassazione.5.1.1 Il primo atto è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge sotto il profilo della violazionedel bis in idem.Si contesta, in sostanza, l’avvenuta rivalutazione della condizione soggettiva dipericolosità a fronte del provvedimento favorevole datato 20 aprile 2017, pur se lo stesso eramotivato in riferimento alla ‘prevalenza’ del sequestro penale ed alla esistenza di misuracoercitiva allora in atto.Secondo la difesa il Tribunale - all’epoca - non ha ritenuto confiscabili gli investimentirealizzati in [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2000 ed alcuni beni aziendali della GSA, posto che lecondotte illecite ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA] si collocano temporalmente dall’anno 2001 (fatticommessi tra settembre e ottobre del 2001 oggetto di giudizio penale definitivo). Non vi erapertanto alcun nesso di derivazione dei suddetti beni dalle condotte illecite ascritte – in sedepenale – al [OSCURATO:PERSONA].Si contesta, rispetto a tali affermazioni, la esistenza e la valenza dei pretesi nova.Non potrebbero essere ritenuti tali né i procedimenti in cui compare l’alias [OSCURATO:PERSONA] quelli definiti in Albania, già evocati nella procedura del 2017. Anche la conversazioneoggetto di intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era già evocata nei materiali oggetto divalutazione nel 2017.Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento allaricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità di cui all’art.1 comma 1 lett. b deld.lgs. n.159 del 2011.Si contesta l’avvenuta valutazione di fatti che non integrano il presupposto di legge, percome interpretato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità e dalla Cortecostituzionale nella sentenza n.24 del 2019.In particolare, si rappresentano i seguenti aspetti:a) non rientra nel plafond di sostenibilità della misura di prevenzione da delittuositàlucrogenetica il reato di rientro abusivo nel territorio nazionale, pur citato nelle decisioni dimerito;b) non sarebbe congrua la rivalutazione di fatti oggetto di indagini archiviate, cosìcome di fatti oggetto della sentenza di assoluzione del Tribunale di Mantova, in riferimentoalle condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] nel 2006 e nel 2010, con violazione di consolidatiorientamenti giurisprudenziali;c) la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia, che pure riguardaipotesi di intestazione fittizia, turbata libertà degli incanti e bancarotta fraudolenta (tra il 2009e il 2015), non è idonea a sostenere il cd. giudizio constatativo perché non vi è accertamentosulla effettiva produzione di reddito causalmente collegato alle condotte illecite, lì dove laparte dell’originario procedimento che concerne i reati tributari è ancora sub iudice presso ilTribunale di Bergamo;d) nessun concreto elemento spendibile per la ricostruzione di condotte delittuoseproduttive di reddito deriva dall’esame del certificato penale albanese;e) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono generiche e inidonee a confluirenel giudizio di pericolosità soggettiva, così come del tutto generica ed irrilevante è laconversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla cui base non è stato nemmeno iniziato unprocedimento penale. Si contesta, in ogni caso, la valutazione autonoma degli indizi a carico del Sallakuin ordine al preteso coinvolgimento nella attività di narcotraffico (cd. procedimentoRefresh), per come realizzata dalla Corte di Appello, valutazione che si ritiene del tuttoinidonea a contrastare la valutazione di assenza della gravità indiziaria emersa in ambitopenale (ferma restando la attuale pendenza del procedimento).Analogamente, si contesta che la vicenda Poiatti possa rappresentare un episodioricollegabile alla piattaforma ricostruttiva della condizione soggettiva di pericolosità delSallaku. Si ribadisce che la Poiatti non era passibile di incriminazione (voluntarydisclosure e mancato superamento della soglia di punibilità dell’imposta evasa) edunque il trasferimento di fondi non costituisce episodio delittuoso valutabile a fini diprevenzione, trattandosi di un contratto di mutuo, successivamente oggetto dicontenzioso per la restituzione solo parziale del finanziamento, con giudizio ancora incorso in Albania.In sostanza si ritiene che la Corte di secondo grado abbia motivato in modomeramente apparente sulle doglianze poste nei motivi di appello per quanto riguardal’intera ricostruzione del periodo di pericolosità e l’inquadramento soggettivo del Sallakunella categoria tipizzata di cui all’art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.Quanto alla attualità della pericolosità si rappresenta che l’unico episodio diintestazione fittizia risalente al 2021 (la società [OSCURATO:SOCIETA]) non sarebbe particolarmentesignificativo, anche perché la provvista economica per l’acquisto della [OSCURATO:PERSONA] è diorigine lecita (in ragione, si assume, dell’intervento del [OSCURATO:PERSONA]).Al terzo motivo si deduce violazione di legge in riferimento agli aspetti patrimoniali ealla confisca dei beni intestati al proposto.Si deduce l’omesso esame dei profili riguardanti la correlazione temporale tral’insorgenza della pericolosità e la formazione del patrimonio confiscabile.Non vi sarebbe stato, inoltre, il rispetto del parametro della proporzione traredditività illecita e valore dei beni confiscabili, essendo basata la confiscaesclusivamente sul parametro della sproporzione. Le doglianze vengono replicate inriferimento ai singoli cespiti oggetto di confisca.5.1.2 Il secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].Si evidenziano in questa sede i soli aspetti di diversità rispetto alle doglianze giàillustrate, posto che il ricorso – in larga misura – ripropone i temi relativi alla formulazionedel giudizio di pericolosità con inclusione di elementi non congruamente verificati o conrielaborazioni meramente assertive di vicende che non hanno dato luogo a procedimentipenali o sono state ritenute non integranti responsabilità penale.In ciò sarebbero stati i violati i principi di diritto espressi nella più recentegiurisprudenza di legittimità, principi ulteriormente affermati nella decisione interpretativadi rigetto n. 24 del 2019 Corte cost.In particolare, oltre ai già segnalati punti di criticità della ricostruzione storica dellacondizione soggettiva di pericolosità, ed oltre alla pretesa violazione del precedentegiudicato, si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla confisca dei benidella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., posto che non vi sarebbe pertinenzialità con l’attivitàillecita né proiezione del valore dei pretesi profitti illeciti, i quali non vengono nemmenostimati in modo preciso dalla Corte di secondo grado. Si afferma che in tal modo vienead essere disattesa la funzione «recuperatoria» della confisca di prevenzione italiana,ormai sancita anche nei più recenti arresti della Corte di Strasburgo (si cita Garofalocontro Italia del 13 febbraio 2025).Si deduce, inoltre, specifica violazione di legge in riferimento alla confisca dei beniimmobili situati in territorio albanese. Secondo la difesa, la mera residenza dei coniugi inItalia – nel periodo interessato – non facoltizza l’azione di recupero di beni situati interritorio estero. I beni confiscabili si riferiscono – di regola – a condotte pericolose svoltenel territorio italiano, aspetto che radica la giurisdizione, ma nel caso in esame lecondotte da cui sarebbero derivati i beni sono state poste in essere al di fuori delterritorio nazionale e manca la necessaria correlazione. Si contesta inoltre la confisca disingoli cespiti in ragione della mancata dimostrazione della correlazione temporale.5.2 I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].5.2.1 [OSCURATO:PERSONA] introduce tre motivi.Al primo motivo deduce mera apparenza di motivazione in punto di riconducibilità aSallaku [OSCURATO:PERSONA] degli immobili siti in [OSCURATO:PERSONA]. Era stata prodotta documentazionerelativa alle modalità dell’acquisto che sarebbe stata, in sostanza, ignorata. Non è statarispettata la regola in tema di ripartizione degli oneri dimostrativi, gravante sull’accusa.Al secondo motivo si deduce violazione del contraddittorio in sede di acquisizionedella prova. Si contesta la utilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] allaautorità delegate per le indagini, senza verifica dibattimentale della attendibilità.Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge sulla base della ritenutaapplicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 159 del 2011.5.2.2 [OSCURATO:PERSONA] deduce apparenza di motivazione in tema di attribuzionedell’investimento a [OSCURATO:PERSONA].Si riafferma, come nell’atto precedente che le considerazioni spese dalla Corte disecondo grado sono del tutto assertive e non offrono concreti elementi indiziari, tali dacontrastare il dato della intestazione formale.5.2.3 [OSCURATO:PERSONA] introduce analoghe doglianze. Non vi sarebbe una concretaanalisi della autonoma capacità di produzione del reddito e la ricostruzione delladisponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe frutto di automatismi.5.3 Ha proposto ricorso, nelle forme di legge, [OSCURATO:PERSONA], in riferimento allaconfisca della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (titolare delle quote sociali nella misura del 100%).Il ricorso è affidato a sei motivi, con corpose allegazioni documentali.Al primo motivo si deduce vizio del procedimento in riferimento a quanto avvenutoin udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado (15 dicembre 2023).Si ripropone la questione in rito oggetto di specifico motivo di appello. Secondo ladifesa al sostituto del difensore del [OSCURATO:PERSONA] presente in udienza – avvocato Do - fuimpedito di esprimere le conclusioni. Il verbale del 15 dicembre 2023 è stato travisato, posto che l’intervento (annotato)dell’avvocato Do non conteneva le conclusioni (data la qualità di sostituto processuale),ma la richiesta di differimento. Non si spiega altrimenti perché subito dopo il Collegioprecisava – sempre a verbale – di non poter accogliere questo tipo di richiesta. Vi èpertanto palese vizio di motivazione sia sotto il profilo del travisamento che sotto quellodella contraddittorietà della motivazione espressa dalla Corte di Appello.Al secondo motivo si deduce omessa motivazione circa il contenuto dei motivi diappello introdotti nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].Costui interviene nel procedimento esclusivamente nella veste di titolare dellequote sociali della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], bene assoggettato a sequestro e a successivaconfisca.Si era prospettata la assoluta ‘non riconducibilità’ della condizione giuridica delbene alla nozione di disponibilità in capo al proposto di cui all’art. 24, comma 1 del d.lgs.n. 159 del 2011, in ragione di più argomenti che tuttavia la Corte di secondo gradoavrebbe del tutto omesso di valutare. Si contesta anche il metodo espositivo e laparcellizzazione dei momenti valutativi.Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e omessa motivazione inriferimento alla statuizione di confisca correlata alla pretesa fittizietà della intestazionedelle quote.Si ripercorrono le vicende relative al rapporto antecedente tra la Marinaccio e lasocietà GSA dei [OSCURATO:PERSONA]. Nella complessa vicenda il [OSCURATO:PERSONA] interviene pacificamentecon capitali propri (derivanti dal mutuo ottenuto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di suaproprietà) che utilizza per l’acquisto delle quote dalla Marinaccio. Ed è principio giàaffermato in giurisprudenza che l’acquisto a titolo oneroso del bene rende inattaccabilela posizione del terzo. Costui, in quanto utilizza capitali propri, non può in nessun casoessere ritenuto un prestanome del soggetto pericoloso.Da ciò la considerazione per cui la confisca di [OSCURATO:PERSONA] non è sostenuta da unosforzo argomentativo che sia capace di superare il dato oggettivo della ‘pienaautonomia’ del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai pretesi interessi di [OSCURATO:PERSONA].Al quarto motivo si deduce ulteriore profilo di violazione di legge, sul medesimotema.Si ripercorrono le complesse vicende di credito, debito, liberazione dellefideiussioni, che portano il [OSCURATO:PERSONA] a subentrare alla Marinaccio come titolare della totalitàdelle quote della società [OSCURATO:PERSONA], con prosecuzione dell’attività gestoria affidatadallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente venne stipulato il contrattopreliminare (del 27 aprile 2002) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cessione delle quote da pocoacquistate, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2023 e rimasto inseguito. Con laesecuzione del preliminare il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rientrato dalle esposizioni (essenzialmenteil finanziamento soci attuato per tacitare le banche) e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbeperfezionato l’acquisto della società [OSCURATO:PERSONA], già oggetto di gestione. Il preliminare,tuttavia, è rimasto ineseguito perché dopo pochi mesi è stato eseguito il provvedimentodi sequestro. La Corte tuttavia ha ritenuto, sulla base di conversazioni oggetto dicaptazione, che l’intera operazione fu di fatto gestita sin dall’inizio da [OSCURATO:PERSONA], cheutilizzava la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a rendersi temporaneo acquirente di un bene verso ilquale non manifesta alcun interesse o progettualità.La difesa del ricorrente evidenzia tuttavia che i pretesi indicatori di un previoaccordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non sono realmente tali, in violazione del principio intema di ripartizione degli oneri probatori. [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia gestisce l’albergo e ilristorante sin dal 2014 ed è sempre stato presente alle trattative di vendita del beneanche durante le amministrazioni giudiziarie. Il mancato pagamento dei canoni da parte della società di gestione [OSCURATO:SOCIETA](riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]) non è indicativo di un accordo illecito perché, al fondo, ciòavrebbe potuto comportare la cessazione della locazione commerciale, aspetto chepoteva andar bene al nuovo proprietario dell’immobile [OSCURATO:PERSONA].La esecuzione del preliminare, come si è detto, avrebbe consentito al [OSCURATO:PERSONA] dirientrare nella temporanea esposizione finanziaria, sicché vi è la prova di un interesseesclusivamente imprenditoriale del [OSCURATO:PERSONA].Ulteriori profili di illegittimità e di assenza di motivazione sono denunziati al quinto eal sesto motivo.Si offre una lettura dei dati captativi citati nelle decisioni di merito, tesa a smentirel’assunto di accusa. L’operazione è conveniente per il [OSCURATO:PERSONA] perché è garantita dalvalore dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] ha investito soldi propri, poi se [OSCURATO:PERSONA] rispettail preliminare, bene, altrimenti l’immobile resta al [OSCURATO:PERSONA] che lo può sfruttarecommercialmente.Non si comprende, pertanto, quale sia la nozione di disponibilità rilevante per laconfisca che la Corte ha sposato per confermare il provvedimento di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono infondati per le ragioni che seguono.Il primo aspetto da considerare è la ricognizione della condizione soggettiva «tipica» dipericolosità del [OSCURATO:PERSONA], aspetto su cui si appuntano i primi due atti di ricorso.2. A tal proposito, va immediatamente precisato che la doglianza contenuta nei due attidi ricorso, ove si invoca l’avvenuta violazione del divieto di un secondo giudizio, èmanifestamente infondata.Per costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità la decisione definitivache abbia escluso la ricorrenza della condizione soggettiva di pericolosità è rivalutabile inrapporto a sopravvenienze fattuali tali da incidere sul precedente giudizio. Sul punto come direcente ribadito da Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025, Morlando, Rv. 288407 - 01, occorrerichiamare quanto affermato dalle Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 08/01/2010, Galdieri,Rv. 245176 – 01, per le quali il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nelprocedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e,pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di unanuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi algiudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolositàstessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.Nel caso in esame, peraltro, non appare neanche necessario soffermarsi sulla quantitào qualità dei nova (comunque sussistenti, come coerentemente argomentato nelle decisionidi merito), posto che la decisione emessa nel 2017, per come rievocata nella decisioneimpugnata e nel testo dei ricorsi, è una decisione francamente atipica e nemmenocatalogabile tra le decisioni favorevoli al proposto.Va rilevato infatti che la misura personale non venne applicata non già per assenza dipericolosità sociale (il che avrebbe comportato la necessità di nova di particolare pregnanza)ma perché all’epoca vi era misura coercitiva personale in corso in ambito penale (scelta,peraltro, altamente opinabile sul piano giuridico).Sostenere che ciò rappresenti una statuizione favorevole per il proposto è un errorepercettivo o, quantomeno, di qualificazione dell’atto. Ciò posto, a nulla rileva la valutazionepatrimoniale operata all’epoca e limitata – peraltro – a taluni beni non oggetto di sequestro inambito penale, posto che si tratta di una opzione interpretativa non vincolante, che risentenon solo di una limitata valutazione degli atti all’epoca disponibili (in particolare per quantoriguarda le attività delittuose commesse tra il 1997 e il 1999) ma soprattutto di errori dimetodo circa l’inquadramento del parametro della sproporzione tra redditi e valore degliinvestimenti realizzati in periodo di pericolosità, aspetto che verrà ripreso in seguito.3.Tanto precisato, vanno affrontate le doglianze in punto di «inquadramentosoggettivo» di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi di ricorso su questo punto della decisione sonoinfondati.I giudizi formulati in sede di merito – nel loro complesso e con le specificazionicontenute nella decisione di secondo grado – resistono alle critiche difensive.I punti di attacco, infatti, pur suggestivi, non hanno una reale portata di disarticolazione– in diritto – della ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA],più coerentemente elaborata proprio nella decisione di secondo grado.3.1 In premessa – ed in diritto – va brevemente ripercorso il contenuto essenziale delladecisione emessa da questa Corte nel 2018 (Sez. 1, n. 43826 del 19/04/2018, R.,massimata su altro punto) richiamata, tra le altre, dalla Corte costituzionale nella decisionen. 24 del 2019 in tema di pericolosità semplice e rispetto del principio di tassatività.Si tratta di una decisione che consente di ricostruire la ratio del principio di tassativitànella sua dimensione applicativa al settore delle misure di prevenzione e con particolareriferimento alla pericolosità semplice.In detto precedente si è spiegato che lì dove nella fase preliminare della constatazionedelle condotte potenzialmente indicative della pericolosità sociale, si parla di proventi di‘attività delittuose’ s’intende che, pur senza indicare le fattispecie incriminatrici specifiche, illegislatore ha inteso prendere in esame la condizione di un soggetto che ha, in precedenza,commesso dei delittitipologicamente produttivi di reddito (provento di attività delittuose).In altre parole, va ribadita l’affermazione per cui, nella costruzione della fattispecielegale di pericolosità, l’aggettivo ‘delittuoso’ non è connotazione di disvalore generico dellacondotta pregressa ma attributo che la qualifica; dunque il giudice della misura diprevenzione deve, preliminarmente, attribuire al soggetto proposto una pluralità di condottepassate (dato il riferimento alla abitualità) che - vuoi facendosi riferimento ad accertamentirealizzati in sede penale, vuoi attraverso una autonoma ricostruzione incidentale che nonrisulti contraddetta da esiti assolutori - siano rispondenti al tipo di una previsione di leggepenalmente rilevante.Ciò impone di ritenere che nella ricognizione del contenuto delle disposizioni di cuiall’art. 1, comma 1 lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 l’interprete è tenuto ad aderire ad unalettura del contenuto prescrittivo che si fondi sull’apprezzamento di ripetute condotte di reatocorrispondenti ai tratti (e alle finalità) delineati dal legislatore.Si rievoca, nei citati arresti, la necessaria aderenza del momento cognitivo dellaprevenzione al contenuto tipico della previsione legale come - del resto - già evidenziatodalla nota decisione Corte cost. n. 177/1980: [..] decisivo è che anche per le misure diprevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o lecondotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizioprognostico, per ciò stesso rivolto all’avvenire [..]. In tale passaggio argomentativo, peraltro,si riconosce con chiarezza il fondamento di quella posizione concettuale che scinde ilgiudizio di prevenzione in due fasi, constatativa e prognostica (v. Sez. 1, n. 23641 del11/02/2014, Mondini, Rv. 260104 - 01) con diversità degli standard probatori relativi a talidue segmenti dell’operazione valutativa (certezza processuale del fatto constatato +probabilità della sua riproduzione o della realizzazione di condotte dal disvalore omogeneo)con affermazione che appare opportuno riprendere. In particolare, la scissione del giudizioprevenzionale in due fasi è ormai patrimonio comune sul piano interpretativo degli istituticoinvolti, atteso che solo a seguito di una prima fase «constatativa» (ossia di apprezzamentodi fatti idonei ad iscrivere il soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dallegislatore) può seguire la fase «prognostica» in senso stretto (ossia la valutazione delleprobabili, future condotte, in chiave di offesa ai beni tutelati) fase logicamente influenzata dairisultati della prima, secondo il generale paradigma logico di cui all’art. 203 cod. pen. Come è stato osservato in ulteriore arresto (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015,Scagliarini, Rv. 264320 - 01), nessuna misura di prevenzione (sia essa personale opatrimoniale) può essere, dunque, applicata lì dove manchi una congrua ricostruzione di«fatti» idonei a determinare l’inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto inuna delle «categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatoreall’art. 1 e all’art. 4 dell’attuale d. lgs. n. 159 del 2001.Solo l’avvenuto inquadramento del proposto in una delle categorie tipiche dipericolosità, derivante dall’apprezzamento di fatti (v. Corte cost., sent. n. 23 del 1964 ove siè affermato che non è esatto che dette misure possano essere adottate sul fondamento disemplici sospetti; l’applicazione di quelle norme, invece, richiede una oggettiva valutazionedi fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona..) consente, lì dovetale giudizio sia formulato in termini di attualità all’esito del giudizio di primo grado diapplicare la misura di prevenzione personale, se del caso ‘congiunta’ a misura patrimoniale,mentre in ipotesi di pericolosità tipica sussistente ma non più attuale (sempre al momentodella decisione di primo grado) può essere, in presenza degli ulteriori presupposti di legge,applicata la misura patrimoniale della confisca ‘disgiunta’ .In detti arresti si è evidenziato, altresì, che affermare la «condizione» di pericolositàsociale di un individuo (in un dato momento storico) è peraltro operazione complessa che nelgiudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria «prognosi di probabile econcreta reiterabilità» di qualsivoglia condotta illecita - così come previsto in via generaledall’articolo 203 cod. pen. (norma che non distingue la natura della violazione commessa amonte e postula la semplice commissione di un reato) - ma implica il precedenteinquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore,sicché la espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di unaspecifica inclinazione mostrata dal soggetto (finanziamento sistematico dei bisogni di vitaalmeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica omorale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza adassociazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all’art. 4 d.lgs. n. 159 del 2011) cui nonsiano seguiti segni consistenti di modifica comportamentale.Dunque, parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio diprevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura diprevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione dellapericolosità, dall’altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso deltutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche «categorie» dipericolosità. Le indicazioni del legislatore, in quanto ‘tipizzanti’, determinano la esclusionedal settore in esame di quelle condotte che pur potendo percepirsi come manifestazione dipericolosità risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 d.lgs.n. 159 del 2011. La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) di talepreliminare inquadramento e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili,che riducono la discrezionalità del giudice agli ‘ordinari’ compiti di interpretazione del valoredegli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da ‘quelle’risultanze probatorie è oggettivamente influenzato.La descrizione della ‘categoria criminologica’ di cui agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n.159 del2011 ha, pertanto, il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla normaincriminatrice, ossia esprime la ‘previa’ selezione e connotazione, con fonte primaria, deiparametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesidi ‘indizio di commissione’ di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un ‘fasciodi condotte’ (le ipotesi di pericolosità generica). Da tale premessa derivano una serie diconseguenze.La prima riguarda il modo di essere della cd. «fase constatativa» del giudizio diprevenzione, rappresentata dalla iscrizione del soggetto proposto (attuale o pregressa) nellacategoria tipica di riferimento, base logica della prognosi.Se l’iscrizione nella categoria è una condizione della prognosi - non essendo tuttaviasufficiente per la formulazione della medesima, dovendo la pericolosità porsi come giudiziorivolto al futuro - è evidente che la base cognitiva deve essere processualmente certa,altrimenti la prognosi (giudizio ontologicamente probabilistico) nasce viziata in radice.Ove si tratti delle ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. 159 del 2011si è dettoche le precedenti condotte del soggetto vanno qualificate in termini di ricorrenti attivitàdelittuose (produttive di reddito) il che tendenzialmente esclude la possibilità di ritenere tali,in sede di prevenzione, quelle condotte che il giudice penale - nell’esercizio della suafunzione cognitiva - ha ritenuto non conformi al tipo o addirittura insussistenti nella lorodimensione fattuale o giuridica.Non è un caso, infatti, che l’origine giurisprudenziale (Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, P.g.in proc. Simonelli ed altri, Rv. 205261 - 01) del principio della «autonoma valutazione»riguardi il settore della pericolosità qualificata (appartenenza ad associazione mafiosa) nelcui ambito la descrizione normativa prevenzionale è operata in termini meno stringenti (sievoca l’indizio) rispetto a quelli prima evidenziati, il che rende sostenibile - in una con losviluppo autonomo dei dati informativi - l’approdo ad una diversità di esito dei due giudizi(penale e di prevenzione qualificata).Ma lì dove la parte constatativa del giudizio debba fondarsi sulla constatazione diprecedenti attività delittuose (art. 1 d.lgs. 159 del 2011) il sistema della pericolosità semplice- arricchito dalla previsione specifica di cui all’art. 28 dello stesso d.lgs. in tema direvocazione - non tollera la rielaborazione autonoma di un giudicato penale assolutorio - nelmerito- da parte del giudice della prevenzione, se non nella marginale ipotesi di unconsistente apporto di elementi informativi non valutati in sede penale.Tale riflessione è stata in più arresti elaborata da questa Corte di legittimità.Conviene rievocare, sul punto, la citata decisione Sez. 1, n. 31209/2015, ric.Scagliarini, ove si è affermato che :[...] tale inquadramento - art. 1, comma 1 lett. b, Cod.Ant. -presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa delgiudizio, le seguenti verifiche:a) la realizzazione di attività delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica maalmeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto;b) la realizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precedesiano produttive di reddito illecito (il provento);c) la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni disostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare.L’attività contra legem (importata da correlato procedimento penale o ricostruita in viaautonoma in sede di prevenzione) deve pertanto caratterizzarsi in termini di delitto -quantomeno ricorrente - produttivo di reddito. In ciò la norma non eleva a presupposto di‘pericolosità generica rilevante’ la realizzazione di un qualsiasi illecito, per quanto si èaffermato in precedenza.Se la realizzazione del delitto è esclusa in sede penale - e ciò sia in rapportoall’elemento materiale che a quello psicologico, non potendosi certo sostenere unasopravvivenza del disvalore di un delitto in assenza di dolo - manca uno dei presupposti sucui lo stesso legislatore articola la costruzione della fattispecie.Di ciò il giudice della prevenzione ha l’obbligo di tener conto, pena la violazione delprincipio di tassatività e di quello, ancor più generale, di unitarietà dell’ordinamento e di noncontraddizione (in termini generali, nel settore delle impugnazioni, si veda già Sez. 6, n. 624del 14/02/1997, Capozzi, Rv. 208003 - 01).L’unica ipotesi - a ben vedere - di possibile valutazione autonoma dei ‘fatti accertati’ insede penale che in sede di giudizio non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, lì dovesi discuta dell’inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui all’art. 1, comma 1,lett. b, d. lgs. n. 159 del 2011 riguarda le ipotesi di proscioglimento per intervenutaprescrizione (limite esterno alla punibilità del fatto) lì dove il fatto risulti delineato consufficiente chiarezza nella decisione di proscioglimento o sia comunque ricavabile in viaautonoma dagli atti [...].Il fatto coperto da giudicato penale assolutorio non può, pertanto contribuire allaelaborazione della condizione soggettiva di pericolosità, fermo restando che la stessa potràessere fondata, eventualmente, su altri fatti di analogo tipo non smentiti in sede penale. Dunque, i principi emersi – tra le altre - in Sez. 1, n. 43826 del 2018 cit. ed ampiamenteripresi da Corte cost., sent. n.24 del 2019, possono essere sintetizzati nel modo che segue:a) nel giudizio cognitivo di prevenzione, l’applicazione delle previsioni di legge di cuiall’art.1 co.1 lett. b Cod. Ant. richiede adeguata motivazione circa la esistenza pregressadelle condotte delittuose commesse dal proposto, aderenti ai contenuti della previsioneastratta, declinata - quest’ultima - in termini tassativi, trattandosi della base logica enormativa del giudizio di pericolosità soggettiva;b) il giudice della misura di prevenzione può fare riferimento, in tale parte dellamotivazione, a provvedimenti emessi in sede penale che abbiano affermato (anche in viaprovvisoria) la ricorrenza di concreti indizi circa i delitti in questione, esprimendoargomentata condivisione e confrontandosi con gli argomenti contrari introdotti dalla difesa;c) il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalmente autonoma gliepisodi storici in questione - anche in assenza di procedimento penale correlato o in caso diarchiviazione - in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonomadi prevenzione (art. 29 Cod. Ant.);d) il giudice della misura di prevenzione è tuttavia vincolato a recepire l’eventuale esitoassolutorio non dipendente dall’applicazione di cause estintive - sul fatto posto a base delgiudizio di pericolosità - prodottosi nel correlato giudizio penale con le sole eccezioni cheseguono : 1) il segmento fattuale oggetto dell’esito assolutorio del giudizio penale si ponecome ingrediente fattuale solo concorrente e minusvalente rispetto ad altri episodi storicirimasti confermati (o non presi in esame in sede penale); 2) il giudizio di prevenzione si basasu elementi cognitivi autonomi e diversi rispetto a quelli acquisiti in sede penale; 3) laconformazione legislativa del tipo di pericolosità prevenzionale è descritta in modosensibilmente diverso rispetto ai contenuti della disposizione incriminatrice oggetto delgiudizio penale (ciò accade ipotesi di pericolosità qualificata) [..] .3.2 Ora, va affermato che, sia pure con lievi oscillazioni, il percorso interpretativonomofilattico seguito negli anni successivi (alimentato in larga misura dai contenuti di Cortecost., sent. n.24 del 2019 che proprio sul recupero del principio di tassatività ha motivato laragione della mancata declaratoria di incostituzionalità della fattispecie di cui all’art. 1,comma 1, lett. b del d. lgs. n. 159 del 2011) è conforme ai contenuti sin qui rievocati (insenso conforme, tra le altre, da ultimo Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, Curci, Rv. 287312 -01; l’orientamento in parte contrario che era stato espresso in alcuni arresti dalla Sezione II –a far data da Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply, Rv. 277225 – 05 – risulta recessivo inragione di quanto affermato da Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 - 01).Nel caso in esame, peraltro, vi è una corretta applicazione dei principi di diritto sin quiaffermati, in ragione del fatto che è la stessa Corte di Appello ad affermare che la condizionedi pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] non può essere desunta dai fatti oggetto di sentenza diassoluzione (quella emessa del Tribunale di Mantova in data 28 marzo 2022), fatti chetuttavia sono coevi ad altre vicende che testimoniano ampiamente la abitualità delittuosa diSallaku [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, viene citato il procedimento che ha visto il [OSCURATO:PERSONA] destinatariodi titolo cautelare nell’anno 2015 e che ha visto emessa una decisione applicativa di penanell’anno 2016 per reati certamente lucrogenetici commessi in un ampio arco temporale (dal2009 al 2015), oltre che per il delitto di intestazione fittizia commesso in più occasioni (delittoche, a tacer d’altro, concretizza una ipotesi di pericolosità qualificata, pur se i giudici delmerito non hanno valorizzato il dato). Il fatto che la sentenza di cui si parla sia dipatteggiamento non ne diminuisce la valenza storica ed il supporto cognitivo, in ragione delfatto che: a) nel procedimento era stato emesso un titolo cautelare (con accurato vaglio digravità indiziaria anche in riferimento ai reati tributari poi stralciati e trasmessi percompetenza ad altro giudice); b) la decisione di patteggiamento si basa su un profilo di noncontestazione della valenza storica dell’addebito, il che consente di assumere i fatti oggettodell’accordo come attribuiti validamente al soggetto portatore di pericolosità.Né il fatto che sulle altre contestazioni tributarie (oggetto dell’originario titolo cautelare)non sia ancora intervenuto il giudicato può rappresentare un ostacolo, posto che il giudicedella prevenzione ha mutuato l’accertamento incidentale operato in sede cautelare senzaincontrare effettive contestazioni fattuali e di merito.Per il resto la Corte di Appello ha realizzato operazioni valutative che non si pongono insenso contrario ai principi di diritto prima esposti e che consentono di delineare il profilosoggettivo di [OSCURATO:PERSONA] senza vizi rilevabili in questa sede.Ciò perché di notevole interesse risultano essere le plurime condotte di ricettazione diautovetture di lusso che sono descritte alle pagine 22 e 23 del decreto impugnato, attribuitecon motivazione esistente (e dunque insindacabile) a [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di un punto essenziale della ricostruzione, non sufficientemente contrastatonegli atti di ricorso. Ciò perché le plurime condotte di ricettazione di autovetture da un latoconsentono – per l’epoca di consumazione – di aggredire beni acquisiti dal [OSCURATO:PERSONA] nei primianni 2000 (con rispetto del principio della correlazione temporale) e dall’altro consentono diutilizzare la intercettazione con [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta molti anni dopo) non certo come elemento“a se’ stante” ma come dato di ulteriore conferma (perché proveniente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA])della redditività dell’attività illecita che ha rappresentato il ‘punto di partenza’ dellapericolosità del [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo le doglianze difensive sono infondate.Operati tali chiarimenti, va anche rilevato che non vi sono vizi in diritto nelle ulteriorivalutazioni autonome operate dalla Corte di Appello e ciò sia sul tema del coinvolgimento delSallaku nel traffico di sostanze stupefacenti che in riferimento alla ricezione del denaro dalconto estero riferibile alla Poiatti. Ciò perché in entrambe le vicende in questione non vi èl’ostacolo rappresentato – come si è detto – da una decisione assolutoria emessa in ambitopenale (aspetto che renderebbe rilevabile la deviazione dai criteri prima enunciati). Nel casodel traffico di stupefacenti vi è un rinvio a giudizio il che rende possibile la valutazioneautonoma dei dati investigativi, valutazione su cui la Corte di merito esprime unconvincimento ampio e articolato (non sindacabile in questa sede per i noti limiti del ricorsoper cassazione in tema di prevenzione, cui si unisce la essenza fattuale della doglianza)mentre nel caso del trasferimento di valori non vi è mai stata una verifica in ambito penaletale da precluderne la rilevanza.Le ulteriori doglianze vertono su aspetti del tutto marginali che non inficiano ilcomplessivo giudizio in tema di pericolosità, la cui estensione alla attualità (con applicazionedella sorveglianza speciale) va ovviamente rapportata al momento della decisione di primogrado (dicembre 2023). Si tratta di una valutazione anche in tal caso ampiamente motivatain ragione del recente, ulteriore episodio di intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:SOCIETA],risalente al 2021.4. Sempre in riferimento al contenuto dei due atti di ricorso proposti nell’interesse diSallaku [OSCURATO:PERSONA], alcune considerazioni appaiono necessarie in ragione dei contenuti difensiviintrodotti sul tema della confisca.Si assume che i giudici del merito non avrebbero quantificato il profitto nascente dallespecifiche condotte illecite e ciò renderebbe viziata la decisione. Sul tema vi è negli atti di ricorso una tendenza ad interpretare alcuni arresti di questaCorte di legittimità – e della stessa Corte costituzionale nonché della Corte Edu – attraversouna lente che finisce con il ridurre la confisca di prevenzione italiana ad una sorte di«duplicato» della confisca per equivalente, in modo non del tutto conforme alle stessematrici decisorie del ragionamento teorico. Sostenere, in particolare, che la confisca diprevenzione debba costruirsi – nello spazio cronologico caratterizzato dalla constatazione dipericolosità – attraverso la ricognizione del profitto delle condotte illecite che hannoconsentito la iscrizione del proposto nella categoria tipica e della successiva «proiezione»del valore in tal modo ottenuto sulle consistenze patrimoniali riferibili al proposto, significamal interpretare il parametro della «proporzionalità» della misura di prevenzione.Ciò perché, a differenza della confisca per equivalente (che si basa sulla individuazionedel profitto di ogni singolo reato su cui vi è prova), la confisca di prevenzione è confisca «persproporzione» caratterizzata dal fatto che le basi cognitive sono rappresentate: a) dallaindividuazione di condotte ricorrenti, produttive di reddito illecito, tali da comportare il giudizioconstatativo b) dalla verifica della sproporzione tra redditi e investimenti nel periodo, il chedetermina, in caso positivo, il ragionevole convincimento della esistenza di ulteriori condotteillecite produttive di reddito; c) dalla confisca di ciò che rientra nel limite della sproporzioneaccertata.Nella sproporzione, per essere chiari, va a finire tanto la redditività illecita degli episodicensiti (quelli che hanno consentito l’iscrizione del proposto nella categoria tipizzata dipericolosità) che la redditività aggiuntiva degli episodi ulteriori, ricostruiti in via indiziaria sullabase dell’analisi patrimoniale.La confisca di prevenzione, ove si rispetti il procedimento qui descritto può, per suanatura, colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei singoli reatiaccertati durante la ricostruzione della condizione soggettiva di pericolosità (appare orientatain senso contrario, almeno nel tenore della massima, Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023,Valenti, Rv. 285039 - 02, lì dove si rapporta il profitto dei reati accertati al possibile valore, inmodo congruente, della confisca, opzione da cui si dissente per ciò che si dirà in seguito).Questo ragionamento è frutto della evoluzione giurisprudenziale interna (vedi tra lemolte Sez. 1, n. 15954 del 10/11/2021, dep. 2022, ric. Mellea, n.m.; Sez. 5, n. 18837 del01/02/2024, Martinelli, Rv. 286518 - 02) e non appare contrastato dai contenuti delladecisione Garofalo contro Italia citata dalla difesa, per le ragioni che seguono.La confisca di prevenzione italiana, per sua natura e conformazione legislativa, non puòessere ritenuta ‘pertinenziale’ ma appartiene alla categoria della confisca ‘recuperatoria’ delragionevolmenteprobabile incremento patrimoniale correlato alla condizione di pericolosità.Come si è detto, la constatazione della condizione soggettiva di pericolosità (qualificatao semplice ma per abitualità delittuosa lucrogenetica) consente di aprire la verificapatrimoniale, nel rispetto del principio della ‘correlazione temporale’. Da ciò deriva che laconfisca, sul piano normativo, tende al recupero della ‘ricchezza ingiustificata’essenzialmente attraverso le due ipotesi di cui all’art. 24, comma 1, d.lgs. 159 del 2011: a) laesistenza di prova diretta della derivazione del patrimonio dalla attività illecita; b) la esistenzadi una ragionevole presunzione di derivazione, basata sulla riconosciuta sproporzione traentrate lecite e valore degli investimenti. La maggior parte delle applicazioni pratiche dell’istituto si basano proprio sull’analisieconomica della sproporzione, che, con onere probatorio gravante sull’accusa, assume ilvalore di prova indiziaria della derivazione illecita del patrimonio, come ribadito dalla stessaCorte cost. nella decisione n. 24 del 2019: « [..] la circostanza che la sproporzione del valoredei beni rispetto al reddito o all’attività economica, da mero indicatore dell’origine illecita deibeni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, arequisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell’origine illecita stessa, nonmodifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti,continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativaall’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa dicolui il quale abbia la disponibilità del bene e – in sede di valutazione dei presupposti dellaconfisca – non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] ».Non può, pertanto, affermarsi – in chiave di equilibrio dei poteri delle parti – che laprocedura di prevenzione trasferisca sull’interessato un onere eccessivo di dimostrazionedella liceità del patrimonio, posto che – come si è detto – la verifica del parametro dellasproporzione di valori è sostenuta dall’accusa.Peraltro, la giurisprudenza ha più volte affermato che l’onere gravante sul proposto osul terzo è di mera allegazione e va parametrato anche al tempo in cui si sono verificati gliacquisti: non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto dellarichiesta di confisca, l’onere di fornire allegazioni specifiche sulla propria capacità produttivadi reddito in tempi molto remoti, che eccedano la ragionevole indicazione dell’attività svoltaall’epoca o di eventi specifici che abbiano determinato un incremento delle entrate,spettando all’accusa la produzione degli elementi dimostrativi della sproporzione tra il redditoe il patrimonio e della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti dal soggettoportatore di pericolosità(v. Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, Celentano, Rv. 283979 - 02).Dunque in presenza di una ragionata ricostruzione di un periodo di pericolositàsoggettiva (caratterizzato dalla adesione a una associazione criminale di stampo mafioso odalla dedizione abituale ad attività delittuose lucrogenetiche) l’analisi della sproporzione traredditività lecita e valore degli investimenti, all’esito del contraddittorio e delle eventualiallegazioni difensive, è al tempo stesso: a) il parametro probatorio che consente di ritenere ibeni come «frutto» di attività illecite compiute nel periodo dal proposto (anche ulterioririspetto a quelle espressamente censite); b) il limite di valore della confisca.Andare oltre il periodo di correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquistodei beni o oltre il valore economico della sproporzione significherebbe violare la logicagiuridica dello strumento recuperatorio/preventivo e imboccare la strada della sanzione, coninevitabile attribuzione di una etichetta penalistica all’istituto.Ed è questo l’assetto, descritto in estrema sintesi, che ha consentito alla Corte Edu diaffermare, con la invocata decisione del 13 febbraio 2025 Garofalo contro Italia, la natura«non penale» della confisca di prevenzione per ritenuta pericolosità semplice (aspetto maideciso in precedenza da Strasburgo), pur evidenziandosi che non si tratta di uno strumentopreventivo ‘in senso proprio’, dato che, in caso di confisca disgiunta (così come in caso diconfisca post mortem), l’ablazione non ha lo scopo di inibire la prosecuzione dell’attivitàpericolosa del soggetto che si trova nella disponibilità dei beni. Le considerazioni che permeano il ragionamento della Corte Edu possono esseresintetizzate nel modo che segue.[OSCURATO:PERSONA] ha applicato icriteriposti, sul tema, dalla giurisprudenzaWelch-[OSCURATO:SOCIETA].: a)se la misura è imposta all’esito di una condanna nel quadro di un procedimento penale; b)quale sia la qualificazione giuridica a livello nazionale; c) la natura e lo scopo della misura; d)la gravità della misura; e) le procedure per l’adozione e l’applicazione della misura.Nel caso concreto, la Corte ha ribadito che, in assenza di un riconoscimento a livellonazionale della natura penale della misura, il criterio determinante è quello della natura edello scopo della stessa. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che nel corso degli anni, e in particolare inseguito alla riforma del 2008-2009, la natura della confisca abbia perso il suo originalecarattere preventivo(in senso stretto del termine), per acquisire quello di misuraripristinatoria, in particolare, rispondendo al principio secondo il quale il "crimine non devepagare".La Corte ha richiamato i principi che permettono di considerare una misura"preventiva”: nella sua giurisprudenza, la Corte ha spesso sottolineato, sebbene in contestidiversi, che la caratteristica principale delle misure preventive è che devono essere basatesu elementi concreti che siano realmente indicativi del persistere del rischio che tali misurecercano di scongiurare (si veda, mutatis mutandis, Labitacontro Italia [GC], n. 26772/95, §193, CEDU 2000-IV; Vlasov e Benyash c. Russia, nn. 51279/09 e 32098/13, § 34, 20settembre 2016; e Pagerie c. Francia, n. 24203/16, § 194, 19 gennaio 2023, tutti relativi arestrizioni alla libertà di circolazione). La Corte ha inoltre sottolineato che le misurepreventive applicate nei confronti dei singoli devono essere adottate tenendo conto delcomportamento o delle azioni della persona interessata, a seguito di una valutazioneindividuale e dettagliata del rischio in questione (vedi Domenjoud c. Francia, nn. 34749/16 e79607/17, § 104, 16 maggio 2024; vedi anche Advisory opinion as to whether an individualmay be denied authorisation to work as a security guard or officer on account of being closeto or belonging to a religious movement [GC], richiesta n. P16-2023-001, Consiglio di Statobelga, §§ 97-98 e 100-01, 14 dicembre 2023).stretto della confisca (di prevenzione) italiana in quanto:- può essere imposta indipendentemente dalla “pericolosità attuale” del proposto inquanto l’imposizione della misura di confisca preventiva non richiede necessariamentel’accertamento dell’attualità del pericolo e, quindi, del rischio che vengano commessi ulteriorireati che la misura in questione mirerebbe a prevenire;- può essere applicata anche in caso di decesso di quest’ultima, anche quando ibeni in questione sono di proprietà di persone che non rappresentano, e non hanno mairappresentato, un pericolo per la società.A questo proposito, la Corte ha inoltre sottolineato che: "nella sua formulazioneoriginale, [la misura] si basava su una valutazione prognostica: l’esame della presunzioneche l’individuo commettesse reati aveva come obiettivo una valutazione del rischio che infuturo ne venissero commessi di ulteriori. Nella sua formulazione attuale, invece, la misura sibasa su una valutazione diagnostica: le autorità nazionali devono accertare se, durante undeterminato periodo di tempo, si possa presumere che l’individuo in questione abbiacommesso reati e se, durante tale periodo, abbia acquisito beni e proprietà la cui originelecita non possa essere dimostrata. Nessuna ulteriore valutazione di “pericolosità” o“rischio”, volta a determinare se l’individuo in questione commetterà ulteriori reati in futuro, ènella giurisprudenza nazionale."Sono affermazioni del tutto condivisibili e rispondenti all’assetto normativo. Aspettocentrale della decisione risulta quindi essere la valutazione dello scopo ripristinatorio dellaconfisca. La Corte ha concluso che la misura persegua tale finalità, nella misura in cui:- l’ambito di applicazione della misura è limitato dal suo scopo diimpedirel’ingiusto arricchimento: fondandosi anche sulla giurisprudenza della Cortecostituzionale interna, il carattere non penale può giustificarsi solo se i reatipresumibilmente commessi dall’individuo siano fonte di profitti illeciti, in un importoragionevolmente congruo con il valore dei beni da confiscare;- il provvedimento può essere applicato solo in relazione ai beni acquisitidall’individuo interessato durante il periodo in cui egli aveva presumibilmentecommesso reati che comportavano profitti illeciti, dimostrando così che questoprovvedimento mira a prevenire l’arricchimento ingiusto sulla base dellacommissione di reati;- la confisca è limitata ai soli profitti illeciti derivanti dai reati presumibilmentecommessi dall’individuo (a differenza ad es. della confisca per la lottizzazioneabusiva esaminata nel caso [OSCURATO:SOCIETA]. e altri, § 227, in cui la Corte ha ritenutoche il fatto che il provvedimento potesse essere applicato indiscriminatamente eindipendentemente dal terreno sul quale era stato commesso il reato di lottizzazionefosse un fattore che deponeva a favore della sua finalità punitiva) e, anche sullabase della stessa giurisprudenza costituzionale, non si estende anche al prodottodel reato, dato che ciò produrrebbe effetti pregiudizievoli sulla sfera personaledell ’ individuo interessato che andrebbero oltre la semplice privazionedell ’arricchimento ingiusto derivante dal reato.Come può notarsi, le valutazioni espresse dalla Corte Edu nel caso Garofalo simodellano, essenzialmente sul percorso interpretativo realizzato dalla giurisprudenzainterna (e culminato nella decisione Corte cost. n. 24 del 2019) in punto di sistemazioneconcettuale della confisca di prevenzione come strumento di recupero coattivo eautoritativo di profitti illeciti basato su una seria ricognizione di tipo «constatativo» dellapericolosità soggettiva (con parametri probatori che per rispettare il principio ditassatività devono posizionarsi in una soglia necessariamente elevata, pur non essendorichiesta necessariamente la condanna irrevocabile) cui faccia seguito, nell’ambito delperimetro temporale interessato, l’analisi della sproporzione tra reddito e investimentinon contraddetta da allegazioni difensive contrarie. In simile cornice va sottolineato in particolare che il parametro della «congruità», inuna corretta lettura della decisione e delle sue matrici, non va rapportato al profitto dei«soli» reati accertati, ma – come si è detto sopra – alla redditività della intera attivitàillecita presumibilmente svolta nel periodo interessato.Ciò significa, in altre parole, ancorare il limite di ragionevolezza della confisca alvalore della effettiva e misurata sproporzione di valori tra reddito e investimenti (percome risulta all’esito del contraddittorio processuale), posto che in quel valore va aconfluire – secondo un procedimento logico-deduttivo – tanto il profitto dei reatiespressamente censiti che di quelli ritenuti probabili. Dunque, la lettura qui ribadita lega -senza strappi o distonìe - il ragionamento interno e quello sovranazionale.Da ciò deriva che pure a fronte di un provvedimento come quello impugnato – chenon indica il valore concreto del profitto dei singoli reati accertati ma si limita a indicarnela serie e le modalità – le critiche difensive non possono trovare accoglimento.Ciò perché una volta censita – in sede constatativa, come si è detto in precedenza– l’attività illecita produttiva di reddito in modo conforme al principio di tassatività, edunque delimitato il range temporale di pericolosità, ciò che rileva è essenzialmente lacorrettezza del calcolo storico/matematico della sproporzione (nel periodo) tra redditi evalore degli investimenti.Dal reddito va detratta la quota destinata al soddisfacimento dei bisogni essenziali,e ciò che resta è la quota ideale disponibile per gli investimenti. Il «disavanzo» è lamisura del confiscabile, proprio perché si ritiene in tal modo stimato il ragionevole profittoillecito complessivo (dei reati censiti e degli altri similari).Dunque, lì dove la doglianza si dirige – come nel caso in esame – alla mancataindicazione del profitto dei reati ‘accertati’ non è accoglibile, perché coglie un punto nondecisivo del complesso percorso che porta alla individuazione dei beni confiscabili. Lacritica accoglibile, in detto ambito, è solo quella che punta – eventualmente – allaricostruzione della sproporzione, ma si tratta di un tema su cui le doglianze, nel caso inesame, sono assenti o comunque generiche. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla pretesa estraneità ai poteri dellagiurisdizione italiana di disporre la confisca degli immobili situati in territorio albanese. Lacondizione soggettiva di pericolosità è stata espressa dal [OSCURATO:PERSONA] principalmente,se non esclusivamente, in territorio italiano (ove costui abitualmente dimora dal finiredegli anni novanta dello scorso secolo) e ciò si riflette sul potere cognitivo e valutativodel giudice italiano. La globalità della verifica patrimoniale include investimenti realizzatiall’estero di cui risulta possibile disporre – in sede cognitiva – la confisca, ferma restandola necessaria collaborazione internazionale pattizia per quanto riguarda la faseesecutiva.5. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.Le doglianze, per il vero, rasentano la genericità, posto che la Corte di secondo gradoha ampiamente argomentato circa la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei singoli investimenti, alcontempo confutando la tesi della autonoma percezione di reddito da parte dei suddettiricorrenti in modo parametrato al valore degli acquisti.Né può accogliersi la domanda di inutilizzabilità dei contributi dichiarativi raccolti insede di verifica investigativa, posto che nel procedimento di prevenzione è utilizzabile per ladecisione il contenuto delle indagini, unitamente ai contributi raccolti in contraddittorio.6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato.6.1 Il motivo di carattere processuale è infondato. La esistenza di una sostituzioneprocessuale rendeva possibile la precisazione delle conclusioni già alla udienza del 15dicembre 2023, non essendovi un obbligo di disporre il differimento per il pretesoimpedimento del difensore del terzo (neanche formalizzato). Peraltro, la difesa non chiarisceperché non ha ritenuto di chiedere la parola alla udienza successiva fissata per eventualirepliche.6.2 Tutti gli ulteriori motivi contestano – con diverse modalità e nella parte valutabile indiritto – la considerazione di ‘disponibilità’ del bene (quote e beni di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) incapo a [OSCURATO:PERSONA], visto che pacificamente l’operazione di acquisto delle quote dellas.r.l. e – soprattutto – lo svincolo delle fideiussioni sottoscritte dalla precedente proprietaria èavvenuto con risorse “proprie” di [OSCURATO:PERSONA], in quanto derivanti da un mutuo contratto(in data 14 luglio 2021) da una società a lui integralmente riferibile.Il punto controverso della decisione sta, essenzialmente, nella circostanza di fattocorrelata alla esistenza di un contratto preliminare di vendita delle quote intervenuto alcunimesi prima del sequestro (in data 27 aprile del 2022, lì dove il sequestro è stato eseguito il 6ottobre dello stesso anno) tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], contratto non perfezionatosi per viadel sequestro. Nell’ottica del ricorrente da tale contratto – e dagli altri indicatori utilizzati daigiudici del merito per sostenere la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dell’intera operazione – nonpotrebbe derivare la affermazione della ‘disponibilità’ del bene in capo al proposto perché ilsequestro ha interrotto la progettualità di cessione di un bene che – in quel momento – erafrutto di un investimento lecito, a titolo oneroso, del [OSCURATO:PERSONA].Sul punto vanno operate alcune precisazioni in diritto.È esatto ritenere che la nozione di «disponibilità», quale presupposto della confisca,specie dopo il noto arresto Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606 –01, in tema di necessaria correlazione temporale va apprezzata essenzialmente in chiaveeconomica, sotto il profilo del «trasferimento nel bene» di risorse provenienti dal soggettoportatore di pericolosità. Ciò è in linea, peraltro, con la ormai conclamata natura«recuperatoria» e non sanzionatoria della confisca di prevenzione, di cui si è diffusamenteparlato al paragrafo 4 della presente sentenza. Questa Corte ha affermato simile principio,tra l’altro, nell’arresto rappresentato da Sez. 1, n. 33893 del 12/02/2021, ric. Mallardo, n.m.,lì dove si è precisato che: [..] ad essere colpita dalla misura di prevenzione patrimoniale dellaconfisca – come chiaramente espresso anche dalla Corte Costituzionale nella notadecisione n. 24 del 2019 – è l’accumulazione patrimoniale illecita, derivante dalla constatatapericolosità storica del soggetto proposto (o nei cui confronti si realizza, come nel caso inesame, una valutazione incidentale di pericolosità). Lì dove detta accumulazione illecita sisia tradotta in investimenti, l’ablazione del bene che li incorpora ristabilisce – con funzioneessenzialmente recuperatoria – l’ordine economico e funge da deterrente alla riproduzionedelle condotte illecite.Si veda, il passaggio espresso dal giudice delle leggi in tema di confisca nella citatadecisione n. 24 del 2019 :[…] la presunzione relativa di origine illecita dei beni, che negiustifica l’ablazione in favore della collettività, non conduce necessariamente – cometalvolta si sostiene – a riconoscere la natura sostanzialmente sanzionatorio-punitiva dellemisure in questione; e non comporta, pertanto, la sottoposizione delle misure medesime allostatuto costituzionale e convenzionale delle pene. In effetti, nell’ottica del sistema,l’ablazione di tali beni costituisce non già una sanzione, ma piuttosto la naturaleconseguenza della loro illecita acquisizione, la quale determina – come ben evidenziatodalla recente pronuncia, già menzionata, delle sezioni unite della Corte di cassazione – unvizio genetico nella costituzione dello stesso diritto di proprietà in capo a chi ne abbiaacquisito la materiale disponibilità, risultando «sin troppo ovvio che la funzione sociale dellaproprietà privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il suo acquistosia conforme alle regole dell’ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibilecon quella funzione l’acquisizione di beni contra legem, sicché nei confronti dell’ordinamentostatuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità» (Cass., sez. un., n.4880 del 2015). In presenza, insomma, di una ragionevole presunzione che il bene, di cui ilsoggetto risulti titolare o abbia la materiale disponibilità, sia stato acquistato attraverso unacondotta illecita – presunzione a sua volta fondata sul puntuale riscontro, da parte delgiudice, dei requisiti dettati dalla normativa in esame –, o a fortiori in presenza di provedirette di tale origine illecita, il sequestro e la confisca del bene medesimo non hanno loscopo di punire il soggetto per la propria condotta; bensì, più semplicemente, quello di farvenir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si ècostituito in maniera non conforme all’ordinamento giuridico, o comunque di far sì(eventualmente attraverso la confisca per equivalente) che venga neutralizzatoquell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosapresupposta, non potrebbe godere. In assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalitàdell’ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio dellasituazione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene. Quest’ultimopotrà, così, essere sottratto al circuito criminale, ed essere invece destinato – quanto menoove non sia possibile restituirlo a un precedente titolare, che ne fosse stato illegittimamentespogliato – a finalità di pubblico interesse, come quelle istituzionalmente perseguitedall’Agenzia nazionale dei beni confiscati […]. Anche nella giurisprudenza delle sezionisemplici di questa Corte, si è pertanto venuta ad affermare una nozione di «disponibilità»rilevante a fini di confisca più restrittiva (rispetto alle opzioni interpretative basate sulla merarelazione materiale tra il soggetto ed il bene) ed essenzialmente correlata alla dimostrazione– ovviamente anche indiziaria – dell’avvenuta provenienza delle risorse economichenecessarie per l’acquisto del bene «da parte» del soggetto pericoloso.Si veda quanto affermato già da Sez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, ric. Mancuso ed altri,(n.m. sul punto) secondo cui [… ] la attuale caratterizzazione delle misure di prevenzionepatrimoniale (v. Sez. U. 2015 Spinelli’) come strumento di inibizione della pericolosità«trasferita» al bene in forza della ragionevole constatazione di una sua ‘genesi illecita’ (ilbene entra nel patrimonio occulto del soggetto pericoloso e rappresenta una proiezione dellasua pericolosità sociale, se ed in quanto immobilizza delle risorse di provenienza illecita,correlate alle attività contra legem del proposto) impone di riempire di ulteriore significato laespressione legislativa «disponibilità», nel senso che impone di dimostrare, in chiave diconfisca, che ‘quel bene’ rappresenta un impiego di risorse provenienti dal soggettopericoloso e non dall’intestatario formale. Dunque, a fronte del dato rappresentato dallaformale intestazione del bene immobile e da un «sospetto» di fittizietà è necessariocomprendere - quantomeno con serietà probatoria tale da dissipare ipotesi alternativesostenibili - se l’impiego delle risorse economiche, per l’acquisto, la realizzazione, lemigliorìe, sia avvenuto ad opera del soggetto pericoloso (con legittimità, in tal caso, dellaconfisca) o meno (con dovere di restituzione)[..].Il principio di diritto in questione è stato di recente ribadito da Sez. 6, n. 19767 del27/05/2020, Pg, Rv. 279266 - 01, ove si è affermato che la confisca di prevenzione dei beni,nei connotati strutturali dell’istituto disegnati dal legislatore e via via approfonditi epuntualizzati nella giurisprudenza di legittimità e in quella costituzionale, si fonda sulpresupposto che il bene che ne costituisce l’oggetto sia stato acquistato con i proventi disoggetto pericoloso ed il bene è un semplice indizio di possibile «derivazione» del bene daun investimento di risorse illecite operato dal portatore di pericolosità, non idoneo adeterminare la confisca ove contrastato da emergenze fattuali di segno diverso [..].Proprio in ragione di simili considerazioni, questa Corte, come evidenziato dalricorrente, ha ritenuto che – in via generale – l’avvenuto acquisto di un bene a titolo oneroso,anche se avviene ‘dal’ soggetto portatore di pericolosità è atto idoneo a rendere il bene nonconfiscabile. Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo intestatario di un benesottoposto a confisca che intenda contestare il provvedimento applicativo può limitarsi adallegare circostanze di fatto tese a dimostrare l’effettivo impiego di risorse economicheproprie nell’acquisto del bene, non rilevando, a differenza dell’onere di allegazione gravantesul terzo creditore, la dimostrazione della sua buona fede al momento dell’acquisto; cosìSez. 1, n. 42238 del 18/05/2017, Mancuso, Rv. 270974 – 01, ove si è ribadito che il titolareformale non è soggetto su cui gravi un dovere di dimostrare la buona fede al momentodell’acquisto, non essendo un soggetto che invochi la tutela di un diritto di credito, ma puòlimitarsi ad allegare circostanze di fatto che appaiano tese a convalidare la «coincidenza» tral’intestazione formale e l’impiego di risorse proprie o comunque ‘diverse’ da quelleprovenienti dal soggetto pericoloso (dunque la «realtà» dell’acquisto). L’impiego di risorse«proprie» del soggetto terzo per l’acquisto del bene rende – alfine - il bene stesso immuneda provvedimento di confisca perchè tale condizione (l’acquisto reale a titolo oneroso)spezza il nesso di riferibilità del bene alla persona pericolosa. Si tratta di principi che vanno di certo ribaditi ma che non consentono l’accoglimento delricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA].Ciò perché nel caso concreto il «tasso di informazioni disponibili», ampiamente evocatenelle decisioni di merito, ha consentito di accertare che l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] avvenne abinitio allo scopo di evitare – ad esclusivo vantaggio del [OSCURATO:PERSONA] – che il patrimonio della s.r.l.[OSCURATO:PERSONA], gestito di fatto dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] fin dal 214, fosse aggredito dal cetobancario. L’intervento economico consente essenzialmente nella liberazione dellefideiussioni ed il [OSCURATO:PERSONA], come emerge dalle captazioni di conversazioni contenute nelladecisione di merito, funge da ‘finanziatore privato’ del [OSCURATO:PERSONA], in luogo della banca. Inquesto consiste il ‘piacere’ di cui il [OSCURATO:PERSONA] parla nelle captazioni, fatto al [OSCURATO:PERSONA] per unvecchio debito di riconoscenza, come del resto è dimostrato dall’accordo espresso dalpreliminare.Dunque, nel caso particolare oggetto di verifica, è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] non ha alcuninteresse per l’effettivo acquisto della società proprietaria dell’immobile ma si è posto adisposizione temporanea del [OSCURATO:PERSONA], il che consente di ritenere (al di là della esecuzione delcontratto preliminare) il bene già caduto nella disponibilità del soggetto pericoloso. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17039/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris