CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12457/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCOROSSI;- controricorrenti - ricorrenti incidentali -Numero registro generale 17560/2022Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12457/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza n. 61/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,depositata il 09/03/2022 R.G.N. 630/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già lavoratori socialmente utili,poi impiegati a tempo determinato presso l’Agenzia del territorio a fardata dal 2001, quindi stabilizzati presso la medesima Agenzia conassunzione in ruolo nel 2007 (ex art. 1, commi 519 e 521, L. n. 296/2006)e inquadramento in area seconda F3, infine trasferiti nel 2012 all’[OSCURATO:PERSONA] a seguito di procedura di mobilità intercompartimentaleconseguente alla soppressione della Agenzia del Territorio, impugnavanola loro esclusione da due procedure di progressione (da F3 a F4) indettedall’Agenzia delle Dogane nel 2014 e nel 2016. Quanto alla prima erastato ritenuto insussistente il requisito dei 4 anni in F3 alla data del 2010.Quanto alla seconda era stato ritenuto insussistente il requisito degli 8anni in F3 (il tutto, nonostante i predetti avessero riportato in entrambe leprocedure un punteggio superiore a quello ottenuto da altri colleghi che sierano aggiudicati le progressioni).2. Il Tribunale di Venezia, pur affermando che i ricorrenti, in ragionedella direttiva comunitaria 99/70, avevano diritto di vedersi riconosceresia ai fini economici sia giuridici, l’anzianità maturata nei rapporti atermine stipulati in data 2/5/2001 con l’Agenzia del Territorio, fino allastabilizzazione e assunzione in ruolo avvenuta in data 1/10/2007, coninquadramento in area seconda F3, tuttavia rigettava le domandeproposte dai medesimi ritenendo che se i predetti potevano essereconsiderati inquadrati in F3 già alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (in virtù deicontratti a termine) tuttavia non sussisteva il requisito dell’essere imedesimi in ruolo presso l’Agenzia delle Dogane alla data del 30/12/2010RGN 17560/2022Pag.2Numero registro generale 17560/2022Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12457/2026Data pubblicazione 04/05/2026(essendo stati ivi trasferiti nel 2012). Non sussisteva, quindi, il requisitodegli 8 anni in F3 all’epoca del 31/12/14 (seconda procedura).3. Proponevano impugnazione i dipendenti (solo quanto alla secondaprocedura).4. La Corte territoriale non condivideva la tesi del Tribunale e ritenevache la circostanza che i due dipendenti avessero operato a termine perl’Agenzia del Territorio prima dell’assunzione a tempo indeterminato aseguito di procedura di stabilizzazione, non consentiva di considerareirrilevante l’anzianità maturata durante il servizio reso.Né risultava decisiva, ai fini della differenziazione, la circostanza checon la stabilizzazione i medesimi fossero stati assunti in ruolo senzasuperare procedure concorsuali o selettive in quanto le modalità diassunzione non costituiscono valide ragioni oggettive ai fini delladifferenziazione. [OSCURATO:PERSONA]. n. 4195/20 secondo cui: “In tema dipubblico impiego privatizzato, a/lavoratore collocato in ruolo a seguitodella procedura di stabilizzazione prevista dalla l. n. 296 del 2006, deveessere riconosciuta l’anzianità di servizio maturata, in virtù di contratti atermine, precedentemente all’acquisizione dello ‘‘status" di lavoratore atempo indeterminato, se le funzioni svolte siano identiche a quelleprecedentemente esercitate, non potendo ritenersi, in applicazione delprincipio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazionedifferente a causa del mancato superamento del concorso pubblico perl’accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissateda/legislatore proprio a consentire l’assunzione dei soli lavoratori a tempodeterminato la cui situazione poteva essere assimilata a quella deidipendenti di ruolo; per accertare la sussistenza dell’eventualediscriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadroallegato alla direttiva n. 99/70/CEE, è necessario operare la verifica non inastratto bensì in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio,potendo eventuali diversità di trattamento essere ritenute discriminatorieRGN 17560/2022Pag.3Numero registro generale 17560/2022Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12457/2026Data pubblicazione 04/05/2026in un caso e non nell’altro, in dipendenza di condizioni specifiche delsingolo rapporto".Dava atto che i ricorrenti avevano allegato lo svolgimento di mansionidel tutto analoghe come contenuto a quelle del personale di ruolo,allegazioni confermate dalla documentazione versata in atti, e che laconvenuta, nulla aveva opposto sul punto.Aggiungeva che la soppressa Agenzia del Territorio avevaspontaneamente riconosciuto all’atto della stabilizzazione e immissione inruolo degli interessati in data 1/10/2007 l’anzianità maturata sia ai finieconomici che giuridici, a far data dal 2/5/2001 (e non dallastabilizzazione del 2007).Evidenziava, inoltre, che il riferimento al ‘ruolo’ era presente soltantonella prima parte del comma 3 dell’art. 1 del bando, che identificava laplatea dei destinatari delle progressioni orizzontali con il personale "diruolo" al momento della domanda. Il medesimo bando, nelle disposizionisuccessive, ed in particolare nell’art. 3, si limitava a prevedere, tra i titolivalutabili ai fini del punteggio finale, solo una differenziazione a secondache l’esperienza professionale fosse stata realizzata in fascia inferioreeconomica presso l’Agenzia delle Dogane o in altre Amministrazioni.Quanto poi al diritto o meno ad essere inquadrati nella fasciaeconomica superiore con decorrenza 1/1/2016, in applicazione dei criteridi valutazione indicati nel bando, secondo le simulazioni operate nelricorso dai dipendenti, ad avviso della Corte territoriale risultava provatoche se avessero partecipato avrebbero ottenuto un punteggio idoneo aconsentire loro il passaggio. Né si sarebbe posto un problema di capienzapoiché, secondo le allegazioni documentate dalle parti private e noncontestate, rispetto alle 261 posizioni poste a concorso, la graduatoriafinale contava un numero di vincitori ben inferiore (108 unità), riservandocon ciò la progressione al solo personale in servizio a tempo indeterminatoal momento della domanda.RGN 17560/2022Pag.4Numero registro generale 17560/2022Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12457/2026Data pubblicazione 04/05/2026Riteneva pertanto fondata la domanda risarcitoria e quantificava ildanno con riferimento alle differenze retributive tra la fascia F4 cuiavrebbero avuto diritto e quella F3 posseduta, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] finoall’inquadramento in F4.5. Ha chiesto la cassazione della sentenza, in via principale, l’Agenziacon ricorso affidato ad un motivo.6. I lavoratori hanno resistito con controricorso e formulato altresìricorso incidentale affidato ad un unico motivo.7. I controricorrenti hanno, altresì, depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il ricorso principale l’Agenzia denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 97 Cost., del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 4 Accordoquadro allegato alla Dir. 99/70/CE, dell’art. 78, comma 32, L. n.388/2000, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.Ripropone la tesi secondo cui il bando avrebbe riservato lapartecipazione alla selezione ai soli dipendenti in possesso di un’anzianitàmaturata nei ruoli dell’amministrazione, ossia a seguito di assunzione atempo indeterminato e sostiene, altresì, la legittimità dell’esclusione degliassunti a tempo determinato in ragione della non equiparabilità con idipendenti a tempo indeterminato.2. Il motivo è inammissibile.Come riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha fondato ladecisione su due rationes decidendi, entrambe sufficienti a reggere ilriconosciuto diritto a partecipare alla procedura: da un lato ha ritenuto chel’anzianità di servizio dovesse essere riconosciuta sulla base del principiodi non discriminazione; dall’altro ha interpretato il bando nel senso che lostesso, nel richiedere il requisito alla data del 31/12/2004 dellapermanenza minima di 8 anni nella fascia F3 della seconda area, nonlimitava il riconoscimento al rapporto di ruolo e all’altra attività prestatapresso l’Agenzia delle Dogane.RGN 17560/2022Pag.5Numero registro generale 17560/2022Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12457/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il motivo censura entrambe le rationes ma quanto a quest’ultima silimita a prospettare una diversa interpretazione del bando, senzaassolvere agli oneri di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., senzadenunciare la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, limitandosia proporre un’interpretazione diversa da quella censurata e sollecitando insostanza un accertamento di fatto, come tale inammissibile in sede dilegittimità.Come è noto, l’interpretazione degli atti unilaterali, quale è il bandoche indice la procedura selettiva, è attività riservata al giudice del merito,che non può essere sindacata in sede di legittimità se non per violazionedei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenticod. civ., applicabili in forza del rinvio operato dall’art. 1324 cod. civ., main tal caso il ricorso non può limitarsi a prospettare un’interpretazionedifforme rispetto a quella contenuta nella sentenza gravata, dovendo,invece, individuare le norme asseritamene violate e i principi in essecontenuti e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lostesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede dilegittimità (cfr. Cass. n. 6594/2018 e Cass. n. 15350/2017).Una volta consolidata l’autonoma ratio decidendi anche le altreconsiderazioni divengono inammissibili tanto più che le stesse, nellasostanza si risolvono anch’esse, più che nella denuncia di una erroneainterpretazione del principio di non discriminazione, nella prospettazione dicircostanze di fatto diverse da quelle valorizzate dalla Corte territorialedalle quali l’Agenzia pretende di desumere la non comparabilità deidipendenti assunti a tempo determinato con quelli stabilmente immessinei ruoli.3. Il ricorso incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.RGN 17560/2022Pag.6Numero registro generale 17560/2022Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12457/2026Data pubblicazione 04/05/20264. Esso, che “prudenzialmente” denuncia il vizio di omessa pronunciain relazione alla mancata statuizione sulla domanda di inquadramento, èinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, della quale hannodato atto i ricorrenti incidentali nella memoria, nella quale si legge: “Si dàincidentale (avvenuto il 5.08.2022), in data 8.09.2022 la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale che erastata proposta dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ha quindidisposto con ordinanza la correzione della sentenza qui ex adversoimpugnata, stabilendo che al punto 1 del dispositivo, dopo l’espressione“con decreto del direttore centrale del 12.09.16”, fosse inserita laseguente frase “e a essere inquadrati in area II fascia retributiva F4dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]” (la si produce qui sub doc. 5). La sentenza non è stata exadverso impugnata nella parte corretta”.Come affermato da questa Corte (v. Cass. n. 11204/2017),all’accoglimento dell’istanza di correzione dell’errore materiale contenutonella sentenza impugnata con ricorso per cassazione che determini lacessazione della materia del contendere consegue l’inammissibilitàdel ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse adagire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solonel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche almomento della decisione.5. Da tanto consegue che vanno dichiarati inammissibili tanto il ricorsoprincipale quanto il ricorso incidentale (quest’ultimo per sopravvenutacarenza di interesse).6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.7. Occorre dare atto, quanto alla sola ricorrente principale, ai fini e pergli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza dellecondizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002.RGN 17560/2022Pag.7Numero registro generale 17560/2022Numero sezionale 1117/2026Numero di raccolta generale 12457/2026Data pubblicazione 04/05/2026Quanto alla posizione dei ricorrenti incidentali si richiama, al fine diritenere insussistenti i presupposti per imporre il pagamento del cd.doppio contributo unificato, Cass., S.U., n. 19976/2024. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inammissibile persopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale; condanna laricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti, dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 peresborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori dilegge e rimborso forfetario delle spese al 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della sola ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, del 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 17560/2022Pag.8