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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 31251/2026

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o in OLANDA il 09/12/1966avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;Letta la memoria del difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con provvedimento del 27 gennaio 2026, il Tribunale di Roma, in sede diriesame, ha annullato il provvedimento di sequestro emesso dalla Procura nellaRepubblica di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzionedel telefono cellulare e relativa scheda telefonica.Il Tribunale ha ritenuto che il decreto di sequestro adottato nei confrontidell’indagato - per i reati di cui agli artt. 110, 353, 416-bis.1., 512-bis e 629 cod.pen.- abbia violato il principio di proporzionalità avendo fatto riferimento ad uncontenuto molto esteso di atti da acquisire, lasciando un ampio margine divalutazione discrezionale agli operanti in ordine ai criteri di ricerca del materialeda sottoporre a sequestro ed omettendo l’indicazione di parole chiave perindirizzare l'attività dei medesimi.Il provvedimento avrebbe, altresì, assunto connotazioni meramenteesplorative, avendo disposto “l'acquisizione di documenti attinenti ai fatti di reatoandando a ritroso di 8 anni” ove ritenuti utili anche al fine di “ricostruire eventualiulteriori fattispecie di reato sinora non emerse ma comunque connesse ai fatti”compendiati nei capi di incolpazione provvisoria.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Roma chiedendone l'annullamento.2.1.

Con primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art.125 cod. proc. pen.

Deduce che il provvedimento impugnato - nel configurarel'inserimento di parole chiave quale requisito di legittimità dei decreti diperquisizione e sequestro – avrebbe fatto riferimento ad un elemento nonprevisto dalla legge neppure indicato come indispensabile dai giudici di legittimitànon essendo necessario che la selezione per argomenti venga affidata allaindicazione di parole chiave ed essendo possibile il richiamo di altri criteriselettivi; limitare la ricerca sulla base di singole parole chiave potrebbeneutralizzare l'impiego delle stesse perquisizioni informatiche come mezzo diricerca della prova, soprattutto nel caso di indagini particolarmente complesse,per la possibilità che gli indagati utilizzino nel corso delle loro conversazioni ecomunicazioni anche pseudonimi, nickname o simboli.

Nel caso in esame, i criteridi selezione del materiale informatico, cui la polizia giudiziaria avrebbe dovutodettagliata dei fatti enunciati nei capi di imputazione provvisoria così da escludereil rischio di un'acquisizione di documenti riconducibili alla sfera privatadell'indagato; anche il richiamo ai rapporti intercorsi con i coindagati, o con i loroprestanomi, nonché ai dati comunque relativi alla gestione dei beni oggetto ditrasferimento fraudolento, avrebbe avuto la funzione di individuare i criteri diselezione nell'acquisizione dei documenti; l'interpretazione fatta proprio dalTribunale del riesame rischierebbe di tradursi in una demolizione dei poteriinvestigativi riconosciuti al pubblico ministero in materia di perquisizioni dall'art.247, comma 1-bis, cod. proc. pen.Il provvedimento del pubblico ministero, inoltre – attraverso l’individuazionedi misure tecniche atte ad assicurare la conservazione dei dati originali e adimpedirne l'alterazione, tramite predisposizione di copie forensi (copie-mezzo) edi successivi ulteriori supporti in cui far confluire i dati acquisiti (cd. copie-fine) -risulta avere dato l'indicazione di prescrizioni adeguate affinché nel fascicolo diindagine confluiscano soltanto dati informatici congruenti rispetto alle finalitàinvestigative, con esclusione dei dati personali dell'indagato.Sulle prescrizioni ulteriori volte a garantire una perimetrazione temporaledell'analisi forense, l'indicazione di estendere l'analisi a ritroso di 8 anni, a partiredalla data della stessa perquisizione, dovrebbe ritenersi correlata alla data dicommissione delle condotte contestate, risalenti all'anno 2016, e alla necessitàdi consentire un incrocio dei dati più recenti con quelli più risalenti anche su unpiano logico; il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente individuato il termine diprescrizione dei reati, ipotizzati in sede di contestazione provvisoria, senzaconsiderare che all'indagato era stata contestata anche la recidiva reiterataspecifica, idonea ad incidere sulla determinazione del termine di prescrizione.2.2.

Con secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degliartt. 112 Cost., 125 cod. proc. pen.

Contesta l'affermazione del Tribunale inordine alla ritenuta natura esplorativa del decreto di sequestro, nella parte in cuisi è fatto riferimento ad altre ipotesi di reato connesse e ad altri soggetti a variotitolo collegati, in quanto tali valutazioni sarebbero frutto di una lettura parzialedel medesimo.L'autorizzazione alla polizia giudiziaria a svolgere ulteriori approfondimentisui dati informatici in sequestro nell'ipotesi di emersione di traccia dellaconsumazione di altri reati eventualmente connessi a quelli in contestazione,ovvero in ordine al coinvolgimento di ulteriori soggetti, costituisce direttaapplicazione del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale di cuiall'art. 112 Cost.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto, previa scissione del contenuto del provvedimento, annullarsi ilprovvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’indicazionedi “parole-chiave”, come unico mezzo che consenta l’adeguata circoscrizione dellaperquisizione informatica e del connesso sequestro.

Il rigetto del ricorso nellaparte in cui censura il provvedimento impugnato per la sua ritenuta naturaesplorativa in considerazione dell’indicata estensione temporale della ricerca “aritroso di otto anni” oltre che nella parte in cui si fa riferimento ad “eventuali edulteriori fattispecie di reato sinora non emerse”.Il difensore dell’indagato ha depositato memoria con la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.1.Occorre, innanzitutto, ricordare che, secondo l'ormai consolidatoorientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emessein materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o inprocedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneoa rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932del 29/5/2008, Ivanov; Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv.269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).Inoltre, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenereuna motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalitàperseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.U., n. 36072 del 19/4/2018, Rv.273548).

L'obbligo di motivazione - che, a pena di nullità, deve sorreggere ildecreto di sequestro probatorio anche relativamente alla ragione per la quale ibeni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti- deveessere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato,nonché tenendo conto della natura del bene che si intende sequestrare, nonessendo sufficiente il mero richiamo ad articoli di legge, senza alcuna descrizionedei fatti, ipotizzati come reato (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 –01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007).Le superiori indicazioni devono anche consentire di valutare il rispetto delrequisito di proporzionalità della misura adottata, in un corretto bilanciamentodei diversi interessi coinvolti in quanto l’applicazione del vincolo postula che ogniinterferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra idivergenti interessi in gioco.1.1.Questa Corte, con insegnamento consolidato, ha ritenuto applicabilianche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza egradualità, dettati dall'art. 275 cod.proc.pen. per le misure cautelari personali,che devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da partedel giudice, al fine di evitare una esasperata compressione del diritto di proprietàe di libera iniziativa economica privata.L'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delledeterminazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio,non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito edeve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l'effettività, sirivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli dipari tutela.1.2.

Anche nella giurisprudenza europea si è precisato che il bilanciamentotra i diversi interessi in gioco non può dirsi soddisfatto se la persona interessataha subito un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà.Il principio di proporzionalità, sancito a livello sovranazionale dalle fonti deldiritto dell'Unione (art. 5, par. 2 e 4, TUE; art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, dellaCarta dei diritti fondamentali) e dagli artt. 7 e 8 della Convenzione Europea deidiritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu ( ex multis Corte EDU,23 gennaio 2025, Reznik c.

Ucraina; Id., Corte Edu, 19 dicembre 2024, GrandeOriente d'Italia c.

Italia; Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.c.

Romania; Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN Ve TIC.

A.S. c.

Bulgaria), assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela deidiritti individuali in ambito processuale penale, individuandone anche il fine inquanto parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel casoconcreto.2.

In applicazione delle superiori indicazioni ermeneutiche, questa Corte, conparticolare riferimento al sequestro di materiale informatico, ha ritenuto che, alfine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sianella fase genetica che in quella esecutiva, il provvedimento cautelare debbaillustrare: le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eomnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo; lagiustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interessesoprattutto quando non sovrapponibili, e più estesi, rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria; i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, conconseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez.6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv.286358-01; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020,dep. 2021, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rv. 264092).Nell'adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informatico,pertanto, il Pubblico Ministero non solo deve motivare sulla impossibilità diconseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenticautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile - in manieratale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale,anche oltre le effettive necessità; il vincolo cautelare deve, dunque, essereconformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cuiesercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria e cautelareperseguita.2.1.Il sequestro di dispositivi informatici, per la sua intrusività e invadenza,è in grado di offrire «un'esaustiva profilazione basata sulla personalità e suimovimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su lorocomportamenti, inclinazioni personali e idee» (Sez. 6, n 17677 del 29/01/2025,Rv. 288139).

Ne deriva che è illegittimo, perché viola il principio di proporzionalitàed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico ─ quale èun personal computer ─ che conduca, in mancanza di specifiche ragioni e senzauna previa individuazione del tempo ragionevolmente necessario per gliaccertamenti, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivicontenute (Sez. 6, n. 24617 del 10/06/2015, cit.).2.2.

Con specifico riferimento al tema sollecitato dal ricorso, deve, tuttavia,considerarsi che non è necessario che la selezione del materiale da sottoporre avincolo si fondi esclusivamente sull’indicazione di parole-chiave, perché anchealtri criteri selettivi possono assicurare il rispetto del principio di proporzionalità.Sul punto appare corretta l’osservazione del ricorrente che un criterio di selezionefondato su parole-chiave potrebbe risultare non efficace in ipotesi di indaginicomplesse e in presenza di particolare vastità del materiale informatico dasequestrare.La definizione dei poteri di accertamento rimessi alla polizia giudiziaria puòrisultare effettuata anche attraverso un rinvio ai fatti ricostruiti nel capo diimputazione provvisoria così da limitare l’imposizione del vincolo soltanto a queglielementi che risultino collegabili al tema di indagine, per come scolpitonell’incolpazione, imponendo comunque limiti congruenti al rispetto del principiodi proporzionalità immanente al sistema processuale penale, in un’ottica di tuteladella riservatezza del medesimo indagato.2.3.

Nella fattispecie in esame la descrizione dettagliata dei fatti oggettod’incolpazione provvisoria ha definito in maniera esaustiva il fumus boni iurisipotizzate come realizzate attraverso l’attribuzione fittizia di una pluralità di beniimmobili, specificamente individuati, da parte dell'indagato al fine di eludere, infavore di altri soggetti, le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzionepatrimoniale.L’individuazione preliminare da parte del pubblico ministero di parole chiave,ai fini della selezione del materiale informatico da sottoporre a sequestro, deveessere configurata come un elemento alternativo e non necessario quando levicende descritte nell’incolpazione provvisoria presentino un dettaglio tale dacircoscrivere soggettivamente e oggettivamente il contenuto della ricerca, così danon rimetterlo alle valutazioni discrezionali degli operanti.

Appaiono, pertanto,fondate le deduzioni del ricorrente volte a confutare la ritenuta natura esplorativadel provvedimento di sequestro essendo stato il vincolo probatorio impresso subeni e documenti sulla base di una preliminare delimitazione dei criteri dimateriale individuazione, effettuata a monte dallo stesso Pubblico MinisteroMuovendo da tali rilievi, il Collegio ritiene che nel decreto impugnato ladefinizione oggettiva e temporale delle operazioni di estrapolazione e analisi deidati informatici acquisiti sia stata delineata dal Pubblico Ministero in termini nonapparenti, ma effettivi e rispettosi del canone di proporzionalità temporale delvincolo.

Il Pubblico Ministero, infatti, pur senza indicare “parole chiave”, hadettato una stringente perimetrazione delle fasi di estrapolazione e di analisi deidati appresi sui dispositivi elettronici in sequestro.2.4.Inoltre, colgono nel segno anche le ulteriori doglianze del ricorrente voltea censurare le critiche espresse nel provvedimento impugnato rispetto alleindicazioni temporali contenute nel provvedimento di sequestro in quantodirettamente collegate al tempus commissi delicti dei fatti oggetto di imputazioneprovvisoria.A tale proposito, pertanto, la motivazione espressa nel provvedimentoimpugnato, in quanto frutto di una errata individuazione del termine diprescrizione del reato per effetto dell’obliterazione della configurabilità di unarecidiva reiterata specifica nei confronti dell’indagato, già delineata, tale dadeterminare uno spostamento significativo del termine di prescrizione del reato,deve ritenersi censurabile nella presente sede.3.

Risulta, invece, infondato il secondo motivo con cui il ricorrente deducel’erroneità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenutanatura esplorativa del provvedimento di sequestro per il richiamo effettuato adaltre “vicende eventualmente connesse” e ad “ulteriori eventuali complici”.In tema di sequestro probatorio, deve escludersi che la misura sia illegittima,e presenti connotazioni esplorative, tutte le volte in cui si sia in presenza di unanotizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimentiistruttori (Sez. 6, n. 3187 del 07/01/2015, Boselli, Rv. 262084 - 01).Pur dovendo ricordarsi che l'ispezione e il sequestro probatorio sonoricompresi tra i "mezzi di ricerca della prova", trattandosi di strumentifisiologicamente proiettati in vista della acquisizione di elementi probatori, è,tuttavia, illegittima l'adozione della misura cautelare reale che risulti volta adacquisire la stessa "notitia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancoraindividuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale(Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Rv. 268774 – 01; Sez. 1, n. 29933 del11/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229250).Al fine di individuare il momento in cui lo strumento cautelare reale finiscecon l’ammantarsi di contenuti “esplorativi” si può ricorrere alla plastica definizioneadottata da questa Corte che ha qualificato come "esplorativo" il mezzo quandolo "scandaglio" probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare "fondalifattuali" non emersi in precedenza (Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, Rv. 252767– 01).La natura esplorativa deve essere esclusa, quando, viceversa, l'azioneinvestigativa del pubblico ministero si fondi su fatti che la giustifichino sul pianorazionale e sui quali siano state plasmate ipotesi di lavoro ( ovvero notizie direato) la cui effettiva sussistenza e consistenza possa essere definitivamenteaccertata solo attraverso atti invasivi (ispezioni, perquisizioni e sequestri)espressamente e funzionalmente destinati a darvi sostanza.3.1.Nella fattispecie in esame, non è censurabile, pertanto, la motivazionefornita dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha annullato ildecreto di sequestro, in quanto a contenuto esplorativo, nella parte in cui ha fattoriferimento a documenti connessi ad “eventuali ulteriori fattispecie di reato sinoranon emerse ma comunque connesse ai fatti” compendiati nei capi di incolpazioneprovvisoria.4.In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione che sirichiamati.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledel riesame di Roma in diversa composizione.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o in OLANDA il 09/12/1966avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;Letta la memoria del difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con provvedimento del 27 gennaio 2026, il Tribunale di Roma, in sede diriesame, ha annullato il provvedimento di sequestro emesso dalla Procura nellaRepubblica di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzionedel telefono cellulare e relativa scheda telefonica.Il Tribunale ha ritenuto che il decreto di sequestro adottato nei confrontidell’indagato - per i reati di cui agli artt. 110, 353, 416-bis.1., 512-bis e 629 cod.pen.- abbia violato il principio di proporzionalità avendo fatto riferimento ad uncontenuto molto esteso di atti da acquisire, lasciando un ampio margine divalutazione discrezionale agli operanti in ordine ai criteri di ricerca del materialeda sottoporre a sequestro ed omettendo l’indicazione di parole chiave perindirizzare l'attività dei medesimi.Il provvedimento avrebbe, altresì, assunto connotazioni meramenteesplorative, avendo disposto “l'acquisizione di documenti attinenti ai fatti di reatoandando a ritroso di 8 anni” ove ritenuti utili anche al fine di “ricostruire eventualiulteriori fattispecie di reato sinora non emerse ma comunque connesse ai fatti”compendiati nei capi di incolpazione provvisoria.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di Roma chiedendone l'annullamento.2.1. Con primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art.125 cod. proc. pen. Deduce che il provvedimento impugnato - nel configurarel'inserimento di parole chiave quale requisito di legittimità dei decreti diperquisizione e sequestro – avrebbe fatto riferimento ad un elemento nonprevisto dalla legge neppure indicato come indispensabile dai giudici di legittimitànon essendo necessario che la selezione per argomenti venga affidata allaindicazione di parole chiave ed essendo possibile il richiamo di altri criteriselettivi; limitare la ricerca sulla base di singole parole chiave potrebbeneutralizzare l'impiego delle stesse perquisizioni informatiche come mezzo diricerca della prova, soprattutto nel caso di indagini particolarmente complesse,per la possibilità che gli indagati utilizzino nel corso delle loro conversazioni ecomunicazioni anche pseudonimi, nickname o simboli. Nel caso in esame, i criteridi selezione del materiale informatico, cui la polizia giudiziaria avrebbe dovutodettagliata dei fatti enunciati nei capi di imputazione provvisoria così da escludereil rischio di un'acquisizione di documenti riconducibili alla sfera privatadell'indagato; anche il richiamo ai rapporti intercorsi con i coindagati, o con i loroprestanomi, nonché ai dati comunque relativi alla gestione dei beni oggetto ditrasferimento fraudolento, avrebbe avuto la funzione di individuare i criteri diselezione nell'acquisizione dei documenti; l'interpretazione fatta proprio dalTribunale del riesame rischierebbe di tradursi in una demolizione dei poteriinvestigativi riconosciuti al pubblico ministero in materia di perquisizioni dall'art.247, comma 1-bis, cod. proc. pen.Il provvedimento del pubblico ministero, inoltre – attraverso l’individuazionedi misure tecniche atte ad assicurare la conservazione dei dati originali e adimpedirne l'alterazione, tramite predisposizione di copie forensi (copie-mezzo) edi successivi ulteriori supporti in cui far confluire i dati acquisiti (cd. copie-fine) -risulta avere dato l'indicazione di prescrizioni adeguate affinché nel fascicolo diindagine confluiscano soltanto dati informatici congruenti rispetto alle finalitàinvestigative, con esclusione dei dati personali dell'indagato.Sulle prescrizioni ulteriori volte a garantire una perimetrazione temporaledell'analisi forense, l'indicazione di estendere l'analisi a ritroso di 8 anni, a partiredalla data della stessa perquisizione, dovrebbe ritenersi correlata alla data dicommissione delle condotte contestate, risalenti all'anno 2016, e alla necessitàdi consentire un incrocio dei dati più recenti con quelli più risalenti anche su unpiano logico; il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente individuato il termine diprescrizione dei reati, ipotizzati in sede di contestazione provvisoria, senzaconsiderare che all'indagato era stata contestata anche la recidiva reiterataspecifica, idonea ad incidere sulla determinazione del termine di prescrizione.2.2. Con secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degliartt. 112 Cost., 125 cod. proc. pen. Contesta l'affermazione del Tribunale inordine alla ritenuta natura esplorativa del decreto di sequestro, nella parte in cuisi è fatto riferimento ad altre ipotesi di reato connesse e ad altri soggetti a variotitolo collegati, in quanto tali valutazioni sarebbero frutto di una lettura parzialedel medesimo.L'autorizzazione alla polizia giudiziaria a svolgere ulteriori approfondimentisui dati informatici in sequestro nell'ipotesi di emersione di traccia dellaconsumazione di altri reati eventualmente connessi a quelli in contestazione,ovvero in ordine al coinvolgimento di ulteriori soggetti, costituisce direttaapplicazione del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale di cuiall'art. 112 Cost.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali hachiesto, previa scissione del contenuto del provvedimento, annullarsi ilprovvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’indicazionedi “parole-chiave”, come unico mezzo che consenta l’adeguata circoscrizione dellaperquisizione informatica e del connesso sequestro. Il rigetto del ricorso nellaparte in cui censura il provvedimento impugnato per la sua ritenuta naturaesplorativa in considerazione dell’indicata estensione temporale della ricerca “aritroso di otto anni” oltre che nella parte in cui si fa riferimento ad “eventuali edulteriori fattispecie di reato sinora non emerse”.Il difensore dell’indagato ha depositato memoria con la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.1.Occorre, innanzitutto, ricordare che, secondo l'ormai consolidatoorientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emessein materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o inprocedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparatoargomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privodei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneoa rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932del 29/5/2008, Ivanov; Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv.269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).Inoltre, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida- anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenereuna motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalitàperseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.U., n. 36072 del 19/4/2018, Rv.273548). L'obbligo di motivazione - che, a pena di nullità, deve sorreggere ildecreto di sequestro probatorio anche relativamente alla ragione per la quale ibeni possano considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti- deveessere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato,nonché tenendo conto della natura del bene che si intende sequestrare, nonessendo sufficiente il mero richiamo ad articoli di legge, senza alcuna descrizionedei fatti, ipotizzati come reato (Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Rv. 285348 –01; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007).Le superiori indicazioni devono anche consentire di valutare il rispetto delrequisito di proporzionalità della misura adottata, in un corretto bilanciamentodei diversi interessi coinvolti in quanto l’applicazione del vincolo postula che ogniinterferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra idivergenti interessi in gioco.1.1.Questa Corte, con insegnamento consolidato, ha ritenuto applicabilianche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza egradualità, dettati dall'art. 275 cod.proc.pen. per le misure cautelari personali,che devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da partedel giudice, al fine di evitare una esasperata compressione del diritto di proprietàe di libera iniziativa economica privata.L'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delledeterminazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio,non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito edeve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l'effettività, sirivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli dipari tutela.1.2. Anche nella giurisprudenza europea si è precisato che il bilanciamentotra i diversi interessi in gioco non può dirsi soddisfatto se la persona interessataha subito un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà.Il principio di proporzionalità, sancito a livello sovranazionale dalle fonti deldiritto dell'Unione (art. 5, par. 2 e 4, TUE; art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, dellaCarta dei diritti fondamentali) e dagli artt. 7 e 8 della Convenzione Europea deidiritti dell'uomo, così come interpretata dalla Corte Edu ( ex multis Corte EDU,23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina; Id., Corte Edu, 19 dicembre 2024, GrandeOriente d'Italia c. Italia; Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.c. Romania; Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN Ve TIC. A.S. c. Bulgaria), assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela deidiritti individuali in ambito processuale penale, individuandone anche il fine inquanto parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel casoconcreto.2. In applicazione delle superiori indicazioni ermeneutiche, questa Corte, conparticolare riferimento al sequestro di materiale informatico, ha ritenuto che, alfine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sianella fase genetica che in quella esecutiva, il provvedimento cautelare debbaillustrare: le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eomnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca;i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo; lagiustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interessesoprattutto quando non sovrapponibili, e più estesi, rispetto ai confini temporalidell'imputazione provvisoria; i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, conconseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez.6, n. 17312 del 15/02/2024, Rv.286358-01; Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020,dep. 2021, Rv. 280838; Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rv. 264092).Nell'adottare il decreto di sequestro probatorio di uno strumento informatico,pertanto, il Pubblico Ministero non solo deve motivare sulla impossibilità diconseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenticautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibile - in manieratale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale,anche oltre le effettive necessità; il vincolo cautelare deve, dunque, essereconformato in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cuiesercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria e cautelareperseguita.2.1.Il sequestro di dispositivi informatici, per la sua intrusività e invadenza,è in grado di offrire «un'esaustiva profilazione basata sulla personalità e suimovimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su lorocomportamenti, inclinazioni personali e idee» (Sez. 6, n 17677 del 29/01/2025,Rv. 288139). Ne deriva che è illegittimo, perché viola il principio di proporzionalitàed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico ─ quale èun personal computer ─ che conduca, in mancanza di specifiche ragioni e senzauna previa individuazione del tempo ragionevolmente necessario per gliaccertamenti, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivicontenute (Sez. 6, n. 24617 del 10/06/2015, cit.).2.2. Con specifico riferimento al tema sollecitato dal ricorso, deve, tuttavia,considerarsi che non è necessario che la selezione del materiale da sottoporre avincolo si fondi esclusivamente sull’indicazione di parole-chiave, perché anchealtri criteri selettivi possono assicurare il rispetto del principio di proporzionalità.Sul punto appare corretta l’osservazione del ricorrente che un criterio di selezionefondato su parole-chiave potrebbe risultare non efficace in ipotesi di indaginicomplesse e in presenza di particolare vastità del materiale informatico dasequestrare.La definizione dei poteri di accertamento rimessi alla polizia giudiziaria puòrisultare effettuata anche attraverso un rinvio ai fatti ricostruiti nel capo diimputazione provvisoria così da limitare l’imposizione del vincolo soltanto a queglielementi che risultino collegabili al tema di indagine, per come scolpitonell’incolpazione, imponendo comunque limiti congruenti al rispetto del principiodi proporzionalità immanente al sistema processuale penale, in un’ottica di tuteladella riservatezza del medesimo indagato.2.3. Nella fattispecie in esame la descrizione dettagliata dei fatti oggettod’incolpazione provvisoria ha definito in maniera esaustiva il fumus boni iurisipotizzate come realizzate attraverso l’attribuzione fittizia di una pluralità di beniimmobili, specificamente individuati, da parte dell'indagato al fine di eludere, infavore di altri soggetti, le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzionepatrimoniale.L’individuazione preliminare da parte del pubblico ministero di parole chiave,ai fini della selezione del materiale informatico da sottoporre a sequestro, deveessere configurata come un elemento alternativo e non necessario quando levicende descritte nell’incolpazione provvisoria presentino un dettaglio tale dacircoscrivere soggettivamente e oggettivamente il contenuto della ricerca, così danon rimetterlo alle valutazioni discrezionali degli operanti. Appaiono, pertanto,fondate le deduzioni del ricorrente volte a confutare la ritenuta natura esplorativadel provvedimento di sequestro essendo stato il vincolo probatorio impresso subeni e documenti sulla base di una preliminare delimitazione dei criteri dimateriale individuazione, effettuata a monte dallo stesso Pubblico MinisteroMuovendo da tali rilievi, il Collegio ritiene che nel decreto impugnato ladefinizione oggettiva e temporale delle operazioni di estrapolazione e analisi deidati informatici acquisiti sia stata delineata dal Pubblico Ministero in termini nonapparenti, ma effettivi e rispettosi del canone di proporzionalità temporale delvincolo. Il Pubblico Ministero, infatti, pur senza indicare “parole chiave”, hadettato una stringente perimetrazione delle fasi di estrapolazione e di analisi deidati appresi sui dispositivi elettronici in sequestro.2.4.Inoltre, colgono nel segno anche le ulteriori doglianze del ricorrente voltea censurare le critiche espresse nel provvedimento impugnato rispetto alleindicazioni temporali contenute nel provvedimento di sequestro in quantodirettamente collegate al tempus commissi delicti dei fatti oggetto di imputazioneprovvisoria.A tale proposito, pertanto, la motivazione espressa nel provvedimentoimpugnato, in quanto frutto di una errata individuazione del termine diprescrizione del reato per effetto dell’obliterazione della configurabilità di unarecidiva reiterata specifica nei confronti dell’indagato, già delineata, tale dadeterminare uno spostamento significativo del termine di prescrizione del reato,deve ritenersi censurabile nella presente sede.3. Risulta, invece, infondato il secondo motivo con cui il ricorrente deducel’erroneità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenutanatura esplorativa del provvedimento di sequestro per il richiamo effettuato adaltre “vicende eventualmente connesse” e ad “ulteriori eventuali complici”.In tema di sequestro probatorio, deve escludersi che la misura sia illegittima,e presenti connotazioni esplorative, tutte le volte in cui si sia in presenza di unanotizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimentiistruttori (Sez. 6, n. 3187 del 07/01/2015, Boselli, Rv. 262084 - 01).Pur dovendo ricordarsi che l'ispezione e il sequestro probatorio sonoricompresi tra i "mezzi di ricerca della prova", trattandosi di strumentifisiologicamente proiettati in vista della acquisizione di elementi probatori, è,tuttavia, illegittima l'adozione della misura cautelare reale che risulti volta adacquisire la stessa "notitia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancoraindividuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale(Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Rv. 268774 – 01; Sez. 1, n. 29933 del11/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229250).Al fine di individuare il momento in cui lo strumento cautelare reale finiscecon l’ammantarsi di contenuti “esplorativi” si può ricorrere alla plastica definizioneadottata da questa Corte che ha qualificato come "esplorativo" il mezzo quandolo "scandaglio" probatorio insito nel mezzo stesso abbia a riguardare "fondalifattuali" non emersi in precedenza (Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, Rv. 252767– 01).La natura esplorativa deve essere esclusa, quando, viceversa, l'azioneinvestigativa del pubblico ministero si fondi su fatti che la giustifichino sul pianorazionale e sui quali siano state plasmate ipotesi di lavoro ( ovvero notizie direato) la cui effettiva sussistenza e consistenza possa essere definitivamenteaccertata solo attraverso atti invasivi (ispezioni, perquisizioni e sequestri)espressamente e funzionalmente destinati a darvi sostanza.3.1.Nella fattispecie in esame, non è censurabile, pertanto, la motivazionefornita dal Tribunale nell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha annullato ildecreto di sequestro, in quanto a contenuto esplorativo, nella parte in cui ha fattoriferimento a documenti connessi ad “eventuali ulteriori fattispecie di reato sinoranon emerse ma comunque connesse ai fatti” compendiati nei capi di incolpazioneprovvisoria.4.In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma in diversa composizione che sirichiamati. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledel riesame di Roma in diversa composizione.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31251/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris