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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 17045/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Latina. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. ZACCARELLI Carmine ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina, in data 5 ottobre 2021, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Latina in data 29 luglio 2021 avente ad oggetto cose pertinenti al reato di ricettazione di due falsi certificati di frequentazione di un corso di formazione professionale contestato al ricorrente.

2. Il Tribunale del Riesame di Latina ha ritenuto, nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato innanzi a questa Corte, la sussistenza del fumus commíssi delicti sulla base degli inequivoci elementi di fatto indicati nel provvedimento ablatorio emesso dal Pubblico Ministero.

3. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 253 cod. proc. pen. e 42 Cost. con particolare riferimento alla superfluità ed irragionevolezza del sequestro stante l'assoluta completezza del compendio indiziario (in considerazione del sequestro dei falsi attestati di formazione e l'escussione di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda delittuosa) e la conseguente inesistenza di qualsivoglia esigenza probatoria che potesse fondare il sequestro disposto dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] contesta, inoltre, la manifesta illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza del Tribunale del Riesame nella parte in cui confonde la sussistenza -non contestata dal ricorrente- del fumus commissí delicti con la necessità probatoria di sottoporre a sequestro í beni di proprietà dello ZACCARELLI.

4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che, per quanto sintetica, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548), trattandosi di prerogativa del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale.

5. Nella specie il provvedimento del Pubblico Ministero e la decisione del Tribunale del Riesame non contengono alcuna reale indicazione in ordine all'esistenza di un vincolo pertinenziale tra i beni sequestrati ed il reato provvisoriamente contestato, come pure in relazione alla necessità dell'apprensione ai fini di prova dei delitti in fase di accertamento.

La decisione del Tribunale del Riesame è stata, in particolare, assunta con una motivazione gravemente carente in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra í beni sottoposti a sequestro ed il delitto di ricettazione, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti.

Vertendosi in ipotesi di radicale mancanza della motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, si impone l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 5 ottobre 2021 dal Tribunale del Riesame con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Latina, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così deciso in data 17 marzo 2022.

Sentenza a motivaz)one semplificata. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente /Emanu rsosimo PIO ) [OSCURATO:PERSONA]Agostini --[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Latina. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. ZACCARELLI Carmine ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina, in data 5 ottobre 2021, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica di Latina in data 29 luglio 2021 avente ad oggetto cose pertinenti al reato di ricettazione di due falsi certificati di frequentazione di un corso di formazione professionale contestato al ricorrente. 2. Il Tribunale del Riesame di Latina ha ritenuto, nel corpo della motivazione del provvedimento impugnato innanzi a questa Corte, la sussistenza del fumus commíssi delicti sulla base degli inequivoci elementi di fatto indicati nel provvedimento ablatorio emesso dal Pubblico Ministero. 3. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 253 cod. proc. pen. e 42 Cost. con particolare riferimento alla superfluità ed irragionevolezza del sequestro stante l'assoluta completezza del compendio indiziario (in considerazione del sequestro dei falsi attestati di formazione e l'escussione di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda delittuosa) e la conseguente inesistenza di qualsivoglia esigenza probatoria che potesse fondare il sequestro disposto dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] contesta, inoltre, la manifesta illogicità e contraddittorietà dell'ordinanza del Tribunale del Riesame nella parte in cui confonde la sussistenza -non contestata dal ricorrente- del fumus commissí delicti con la necessità probatoria di sottoporre a sequestro í beni di proprietà dello ZACCARELLI. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che, per quanto sintetica, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548), trattandosi di prerogativa del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale. 5. Nella specie il provvedimento del Pubblico Ministero e la decisione del Tribunale del Riesame non contengono alcuna reale indicazione in ordine all'esistenza di un vincolo pertinenziale tra i beni sequestrati ed il reato provvisoriamente contestato, come pure in relazione alla necessità dell'apprensione ai fini di prova dei delitti in fase di accertamento. La decisione del Tribunale del Riesame è stata, in particolare, assunta con una motivazione gravemente carente in ordine al nesso di derivazione, o di pertinenza, tra í beni sottoposti a sequestro ed il delitto di ricettazione, ed alla sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti. Vertendosi in ipotesi di radicale mancanza della motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita, si impone l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 5 ottobre 2021 dal Tribunale del Riesame con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Latina, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso in data 17 marzo 2022. Sentenza a motivaz)one semplificata. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il Presidente /Emanu rsosimo PIO ) [OSCURATO:PERSONA]Agostini --[OSCURATO:PERSONA]
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