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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14149/2026

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UGLIESE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimato-Numero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026avverso la sentenza n. 48/2023 della Corte di Appello di Genova, pubblicata inData pubblicazione 14/05/2026data 16.03.2023, N.R.G. 299/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Iacono avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva respintol’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza ingiunzione a luinotificata dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro il quale, a seguito di unaccertamento ispettivo, gli aveva contestato la mancata regolarizzazione dellaposizione di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva lavorato senza alcunaregolarizzazione dal 11.4.2012 al 27.6.2014.2.

La Corte territoriale ha evidenziato la pacifica circostanza che lo Iaconoall’epoca dei fatti era Presidente e legale rappresentante dell’Associazione“Volontari del Soccorso” ed ha condiviso la decisione del primo giudice, in quantonella sua qualità lo Iacono aveva ogni più ampio potere di amministrazione, checoncerneva quindi anche la assunzione e gestione del personale.3.

Ha inoltre osservato che l’omissione del controllo da parte del prepostoequivale alla commissione dell’illecito, le decisioni riguardanti le assunzioni el’inquadramento del personale ricadevano sul legale rappresentante, né era statafornita una prova contraria; era peraltro emerso che lo Iacono era stato partesituazione occupazionale dell’associazione ed i capitoli di prova articolati nelricorso non elidevano tale responsabilità.4.

Il giudice di appello non ha ritenuto applicabile il cumulo giuridico previstodall’articolo 8, secondo comma, della legge n. 689/1981 in quanto nel caso dispecie erano state poste in essere diverse omissioni che avevano comportato laviolazione di diverse norme di legislazione sociale e di vigilanza degliadempimenti datoriali, che esulano dalla materia previdenziale ed assistenziale.5.

Ha infine ritenuto che in materia di sanzioni amministrative operi il generaleprincipio di irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle Preleggi eNumero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026Data pubblicazione 14/05/2026riaffermato dall’art. 1della legge n. 689/1981 ed ha sul punto richiamatopronunce di legittimità e della Corte costituzionale.6.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria.7.

L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Genova ha resistito concontroricorso.8.

L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e/o mancata applicazionedell’art. 3 della legge n. 689/1981; violazione dell’art. 2697, primo e secondocomma, cod. civ.; violazione e/o mancata applicazione dell’art. 115, primocomma, cod. proc. civ.; violazione e/o mancata applicazione dell’art. 24,secondo comma, Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto legittime lesanzioni irrogate, pur essendo stata la condotta violativa posta in essere da altrisoggetti.Deduce che solo la persona fisica alla quale è riferibile l’azione materiale ol’omissione che integra la violazione è responsabile della violazione,Amministratore di una società o associazione, per il solo fatto di rivestire quellacarica, spesso assegnata a titolo meramente onorifico.Evidenzia che le affermazioni contenute nella sentenza impugnatapresuppongono l’avvenuta violazione di legge da parte di un soggetto diversodallo Iacono.

Aggiunge che allo Iacono non era stata contestata l’inosservanzadi specifici obblighi di vigilanza e di verifica.Lamenta che la Corte territoriale aveva dato per scontata la correttezza delleosservazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], senza nemmeno ammettere i capitoli di prova.Contesta che esso Iacono era stato parte attiva nel reclutamento del personalee dunque pienamente a conoscenza della situazione occupazionaledell’associazione.2.

Il motivo deve essere respinto.La Corte territoriale ha ritenuto che la decisione di assumere il personale edi inquadrarlo non può che ricadere sul soggetto che agisce in nome e per contoNumero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’associazione e quindi sul suo legale rappresentante, tra i cui compiti vi èquello di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni di legge concernentil’attività sociale con una responsabilità diretta per le violazioni amministrativeoggetto della contestazione.Ha inoltre evidenziato che i profili della colpa sussistono anche nella condottaomissiva, caratterizzata dal non aver vigilato sulla corretta gestione dell’attivitàsvolta dall’Associazione, controllo del quale era investito stante la posizione dilegale rappresentante; ha pertanto ritenuto la responsabilità dello Iaconodiscendesse direttamente dagli obblighi di controllo e vigilanza connaturatiall’esercizio della rappresentanza legale dell’Associazione.Ha rilevato che lo Iacono aveva ogni più ampio potere di amministrazione edha richiamato le dichiarazioni raccolte dall’organo di vigilanza secondo cui loIacono era stato parte attiva nel reclutamento del personale e dunquepienamente a conoscenza della situazione occupazionale dell’Associazione.Il giudice di appello ha dunque ritenuto lo Iacono direttamente responsabiledelle violazioni contestate e sulla base delle dichiarazioni raccolte dall’organo divigilanza ed ha ritenuto che il suddetto era pienamente a conoscenza dellasituazione occupazionale dell’Associazione.

Tale accertamento e la responsabilitàconnessa alla posizione rivestita dallo Iacono non sono validamente incrinatidalle deduzioni dell’odierno ricorrente che si sostanziano in un mero dissensovalutativo rispetto alle conclusioni attinte dalla Corte distrettuale la quale, oltrea ravvisare gli estremi di una condotta colposa omissiva connessa alla posizionerivestita nell’ambito dell’Associazione, ha comunque concretamente accertatoche lo Iacono aveva una parte attiva nel reclutamento del personale e eradunque pienamente a conoscenza della situazione occupazionaledell’Associazione.

Tale accertamento, sorretto da doppia conforme, ex art. 360,comma 4 c.p.c. ., non è più rivedibile in questa sede .Infine, in ordine alla censura di mancata ammissione dei capitoli di prova, larelativa critica non si confronta specificamente con la sentenza impugnata,secondo cui lo Iacono era stato parte attiva nel reclutamento del personale edunque pienamente a conoscenza della situazione occupazionaleNumero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’associazione, e secondo cui i capitoli di prova articolati nel ricorso nonelidevano tale responsabilità.3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia mancata applicazione dell’art. 22d.lgs. n. 151/2015 e dell’art. 2, secondo e terzo comma, c.p.; violazione degliartt. 3 e 117, primo comma, Cost., dell’art. 15, comma 1, terzo periodo, delPatto internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 16dicembre 1966- ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881-dell’art. 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione Europea, degli artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei dirittidell’uomo.Lamenta la mancata applicazione del principio di retroattività alle sanzioniamministrative.Evidenzia che in forza della normativa in vigore fino al 23.9.2015, e dunqueanche nel periodo del rapporto intercorso tra la lavoratrice e l’Associazione, lasanzione prevista nel caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventivacomunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoroprivato, la sanzione era prevista per una parte in cifra fissa e per un’ulterioreparte in somma variabile di € 195 di maggiorazione per ogni giornata di “lavoronero”), mentre il sistema sanzionatorio vigente al momento dell’accertamentoaveva reintrodotto la possibilità di avvalersi dell’istituto della diffida ex art. 13d. lgs. n. 124/2004, soppressa dall’art. 14 d.l. n. 145/2013 ed aveva previstoun alleggerimento degli importi, con l’introduzione dell’ulteriore meccanismo delcosiddetto scaglionamento, a seguito del quale era scomparsa la sanzione“mobile”.Lamenta che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva applicato il regime introdotto dal d.l. n.12/2002, conv. con mod. dalla legge n. 72/2002, come modificato dal d.l. n.145/2013, conv. con mod. dalla legge n. 9/2014, anteriore all’entrata in vigoredel d.lgs. n. 151/2015.Sostiene che la sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002,conv. con mod. dalla legge n. 72/2002, come modificato dal d.l. n. 145/2013,conv. con mod. dalla legge n. 9/2014, ha natura punitiva e soggiace pertantoalle garanzie che la Costituzione ed il diritto internazionale assicurano allaNumero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026materia penale, ivi compresa la garanzia della irretroattività della legge piùData pubblicazione 14/05/2026favorevole.Richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 193/2016 e n. 63/201.4.

Il motivo è fondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte Cass.Sez.

L., 18/05/2025, n. 13182), secondo cui la sanzione amministrativa per ilc.d. lavoro irregolare, prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv.con modif. nella l. n. 73 del 2002, in ragione della sua eccedenza rispetto alvalore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall'autore dell'illecito,ha natura afflittiva e quindi "sostanzialmente penale", con conseguenteapplicabilità del regime di retroattività della lex mitior.Non è conforme a tali principi la sentenza impugnata, che non ha applicatoalla sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare, prevista dall'art. 3,comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 73 del 2002, ilprincipio di retroattività della norma più favorevole.5.

In conclusione va accolto il secondo motivo e va dichiarato inammissibile ilprimo; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, anche per ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo e cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte diAppello di Genova in diversa composizione, anche per il regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026Data pubblicazione 14/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UGLIESE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimato-Numero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026avverso la sentenza n. 48/2023 della Corte di Appello di Genova, pubblicata inData pubblicazione 14/05/2026data 16.03.2023, N.R.G. 299/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Iacono avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva respintol’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza ingiunzione a luinotificata dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro il quale, a seguito di unaccertamento ispettivo, gli aveva contestato la mancata regolarizzazione dellaposizione di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva lavorato senza alcunaregolarizzazione dal 11.4.2012 al 27.6.2014.2. La Corte territoriale ha evidenziato la pacifica circostanza che lo Iaconoall’epoca dei fatti era Presidente e legale rappresentante dell’Associazione“Volontari del Soccorso” ed ha condiviso la decisione del primo giudice, in quantonella sua qualità lo Iacono aveva ogni più ampio potere di amministrazione, checoncerneva quindi anche la assunzione e gestione del personale.3. Ha inoltre osservato che l’omissione del controllo da parte del prepostoequivale alla commissione dell’illecito, le decisioni riguardanti le assunzioni el’inquadramento del personale ricadevano sul legale rappresentante, né era statafornita una prova contraria; era peraltro emerso che lo Iacono era stato partesituazione occupazionale dell’associazione ed i capitoli di prova articolati nelricorso non elidevano tale responsabilità.4. Il giudice di appello non ha ritenuto applicabile il cumulo giuridico previstodall’articolo 8, secondo comma, della legge n. 689/1981 in quanto nel caso dispecie erano state poste in essere diverse omissioni che avevano comportato laviolazione di diverse norme di legislazione sociale e di vigilanza degliadempimenti datoriali, che esulano dalla materia previdenziale ed assistenziale.5. Ha infine ritenuto che in materia di sanzioni amministrative operi il generaleprincipio di irretroattività della legge sancito dall’art. 11 delle Preleggi eNumero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026Data pubblicazione 14/05/2026riaffermato dall’art. 1della legge n. 689/1981 ed ha sul punto richiamatopronunce di legittimità e della Corte costituzionale.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria.7. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Genova ha resistito concontroricorso.8. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e/o mancata applicazionedell’art. 3 della legge n. 689/1981; violazione dell’art. 2697, primo e secondocomma, cod. civ.; violazione e/o mancata applicazione dell’art. 115, primocomma, cod. proc. civ.; violazione e/o mancata applicazione dell’art. 24,secondo comma, Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto legittime lesanzioni irrogate, pur essendo stata la condotta violativa posta in essere da altrisoggetti.Deduce che solo la persona fisica alla quale è riferibile l’azione materiale ol’omissione che integra la violazione è responsabile della violazione,Amministratore di una società o associazione, per il solo fatto di rivestire quellacarica, spesso assegnata a titolo meramente onorifico.Evidenzia che le affermazioni contenute nella sentenza impugnatapresuppongono l’avvenuta violazione di legge da parte di un soggetto diversodallo Iacono. Aggiunge che allo Iacono non era stata contestata l’inosservanzadi specifici obblighi di vigilanza e di verifica.Lamenta che la Corte territoriale aveva dato per scontata la correttezza delleosservazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], senza nemmeno ammettere i capitoli di prova.Contesta che esso Iacono era stato parte attiva nel reclutamento del personalee dunque pienamente a conoscenza della situazione occupazionaledell’associazione.2. Il motivo deve essere respinto.La Corte territoriale ha ritenuto che la decisione di assumere il personale edi inquadrarlo non può che ricadere sul soggetto che agisce in nome e per contoNumero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’associazione e quindi sul suo legale rappresentante, tra i cui compiti vi èquello di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni di legge concernentil’attività sociale con una responsabilità diretta per le violazioni amministrativeoggetto della contestazione.Ha inoltre evidenziato che i profili della colpa sussistono anche nella condottaomissiva, caratterizzata dal non aver vigilato sulla corretta gestione dell’attivitàsvolta dall’Associazione, controllo del quale era investito stante la posizione dilegale rappresentante; ha pertanto ritenuto la responsabilità dello Iaconodiscendesse direttamente dagli obblighi di controllo e vigilanza connaturatiall’esercizio della rappresentanza legale dell’Associazione.Ha rilevato che lo Iacono aveva ogni più ampio potere di amministrazione edha richiamato le dichiarazioni raccolte dall’organo di vigilanza secondo cui loIacono era stato parte attiva nel reclutamento del personale e dunquepienamente a conoscenza della situazione occupazionale dell’Associazione.Il giudice di appello ha dunque ritenuto lo Iacono direttamente responsabiledelle violazioni contestate e sulla base delle dichiarazioni raccolte dall’organo divigilanza ed ha ritenuto che il suddetto era pienamente a conoscenza dellasituazione occupazionale dell’Associazione. Tale accertamento e la responsabilitàconnessa alla posizione rivestita dallo Iacono non sono validamente incrinatidalle deduzioni dell’odierno ricorrente che si sostanziano in un mero dissensovalutativo rispetto alle conclusioni attinte dalla Corte distrettuale la quale, oltrea ravvisare gli estremi di una condotta colposa omissiva connessa alla posizionerivestita nell’ambito dell’Associazione, ha comunque concretamente accertatoche lo Iacono aveva una parte attiva nel reclutamento del personale e eradunque pienamente a conoscenza della situazione occupazionaledell’Associazione. Tale accertamento, sorretto da doppia conforme, ex art. 360,comma 4 c.p.c. ., non è più rivedibile in questa sede .Infine, in ordine alla censura di mancata ammissione dei capitoli di prova, larelativa critica non si confronta specificamente con la sentenza impugnata,secondo cui lo Iacono era stato parte attiva nel reclutamento del personale edunque pienamente a conoscenza della situazione occupazionaleNumero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’associazione, e secondo cui i capitoli di prova articolati nel ricorso nonelidevano tale responsabilità.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia mancata applicazione dell’art. 22d.lgs. n. 151/2015 e dell’art. 2, secondo e terzo comma, c.p.; violazione degliartt. 3 e 117, primo comma, Cost., dell’art. 15, comma 1, terzo periodo, delPatto internazionale relativo ai diritti civili e politici, concluso a [OSCURATO:PERSONA] il 16dicembre 1966- ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881-dell’art. 49, paragrafo 1, terzo periodo, della Carta dei diritti fondamentalidell’Unione Europea, degli artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei dirittidell’uomo.Lamenta la mancata applicazione del principio di retroattività alle sanzioniamministrative.Evidenzia che in forza della normativa in vigore fino al 23.9.2015, e dunqueanche nel periodo del rapporto intercorso tra la lavoratrice e l’Associazione, lasanzione prevista nel caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventivacomunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoroprivato, la sanzione era prevista per una parte in cifra fissa e per un’ulterioreparte in somma variabile di € 195 di maggiorazione per ogni giornata di “lavoronero”), mentre il sistema sanzionatorio vigente al momento dell’accertamentoaveva reintrodotto la possibilità di avvalersi dell’istituto della diffida ex art. 13d. lgs. n. 124/2004, soppressa dall’art. 14 d.l. n. 145/2013 ed aveva previstoun alleggerimento degli importi, con l’introduzione dell’ulteriore meccanismo delcosiddetto scaglionamento, a seguito del quale era scomparsa la sanzione“mobile”.Lamenta che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva applicato il regime introdotto dal d.l. n.12/2002, conv. con mod. dalla legge n. 72/2002, come modificato dal d.l. n.145/2013, conv. con mod. dalla legge n. 9/2014, anteriore all’entrata in vigoredel d.lgs. n. 151/2015.Sostiene che la sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/2002,conv. con mod. dalla legge n. 72/2002, come modificato dal d.l. n. 145/2013,conv. con mod. dalla legge n. 9/2014, ha natura punitiva e soggiace pertantoalle garanzie che la Costituzione ed il diritto internazionale assicurano allaNumero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026materia penale, ivi compresa la garanzia della irretroattività della legge piùData pubblicazione 14/05/2026favorevole.Richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 193/2016 e n. 63/201.4. Il motivo è fondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte Cass.Sez. L., 18/05/2025, n. 13182), secondo cui la sanzione amministrativa per ilc.d. lavoro irregolare, prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv.con modif. nella l. n. 73 del 2002, in ragione della sua eccedenza rispetto alvalore del profitto in concreto conseguito o conseguibile dall'autore dell'illecito,ha natura afflittiva e quindi "sostanzialmente penale", con conseguenteapplicabilità del regime di retroattività della lex mitior.Non è conforme a tali principi la sentenza impugnata, che non ha applicatoalla sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolare, prevista dall'art. 3,comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 73 del 2002, ilprincipio di retroattività della norma più favorevole.5. In conclusione va accolto il secondo motivo e va dichiarato inammissibile ilprimo; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, anche per ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo e cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte diAppello di Genova in diversa composizione, anche per il regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 19083/2023Numero sezionale 1577/2026Numero di raccolta generale 14149/2026Data pubblicazione 14/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14149/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris