CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 21688/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sentenza di primo grado per i reati di cui ai capi e), f) e g) dell'imputazione, condannandolo alla pena di anni due e mesi di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge per l'omessa verifica circa la ricorrenza di cause di non punibilità giustificative del proscioglimento - è inammissibile in quanto motivo inedito, inerente a violazioni di legge e vizi di motivazione deducibili e non dedotti in precedenza; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione - è anch'esso inammissibile in quanto costituito da doglianze particolarmente generiche, che non si confrontano con le ragioni rese dai giudici del merito. E, infatti, con congrua motivazione, la Corte territoriale ha evidenziato come l'aumento per la continuazione sia stato particolarmente contenuto, ove si consideri che sono stati posti in continuazione due reati con pena base minima pari ad anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno; del tutto ragionevolmente, quindi, la Corte d'appello ha ritenuto non potersi ulteriormente ridurre la pena così complessivamente determinata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il co