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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32473/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24452/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati– avverso la sentenza n. 1452/12/2024 pubblicata in data 19 /02/ 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarò inammissibile l’appello Processo tributario - Termine cd. lungo per la proposizione dell’appello - Giudizi ante 4 luglio 2009. proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinc iale di Trapani, contro la sentenza n. 314/2020 pubblicata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapaniin data 24/02/2020, in quanto tardivo; evidenziò infatti che, operando il termine lungo per l’ appello , esso scadeva in data 27/11/2020, tenendo conto anche dell’emergenza Covid, laddove l’appello era stato consegnatoper la notifica solo in data 15/05/2021.

2. Contro tale decisionel’Agenzia delle Entrate ha propo sto ricorso affidato a un motivo.

Non hanno svoltoattività difensiva gli intimati, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 20/11/2024 presso il difensore di primo grado nonché in pari data a mezzo p.e.c. alla società.

Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c per l ’adunanza cameraledel 7 novembre 2025 . [OSCURATO:PERSONA]

1. Conl’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. , censurando la decisione ove , nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’ufficio per asserita tardività, evidentemente non ha tenuto conto del fatto che, essendo stato instaurato il giudizio di primo grado prima del 4 luglio 2009, doveva trovare applicazione nella fattispecie il termine « lungo » di impugnazione annuale e non quello semestrale.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di appello tributario rinvia, ove nessuna delle parti abbia provveduto alla notificazione della sentenza, all’art. 327, primo comma, c.p.c.

Tale disposizione, in origine, prevedeva per le impugnazioni il termine cd. lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza; a seguito della novella di cui all’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, il termine lungo è divenuto di sei mesi ma la nuova previsione è applicabile solo ove i giudizi di primo grado siano stati instaurati dal 4/07/2009,ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge (Cass. n. 37750/2021 e per il processo tributario Cass. n. 21473/2025; Cass. n. 18053/2025).

Nel caso di specie, accertata in fatto dalla CTR la mancata notifica della sentenza di primo grado, pubblicata in data 24/02/2020, nonché dimostrata l’introduzione del giudizio di primo grado nel 2008, comprovata dalla ricevuta di deposito del ricorso introduttivo e dalla epigrafe della sentenza di primo grado, ne consegue la durata annuale del termine per impugnare, che, unitamente alla sospensione dei termini per l’emergenza Covid19, determinava che il termine per l’appello scadesse in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’appello, notificato in data 15/05/2021, era quindi tempestivo.

3. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda di provvedere sulle spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24452/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; - r icorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati– avverso la sentenza n. 1452/12/2024 pubblicata in data 19 /02/ 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarò inammissibile l’appello Processo tributario - Termine cd. lungo per la proposizione dell’appello - Giudizi ante 4 luglio 2009. proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinc iale di Trapani, contro la sentenza n. 314/2020 pubblicata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapaniin data 24/02/2020, in quanto tardivo; evidenziò infatti che, operando il termine lungo per l’ appello , esso scadeva in data 27/11/2020, tenendo conto anche dell’emergenza Covid, laddove l’appello era stato consegnatoper la notifica solo in data 15/05/2021. 2. Contro tale decisionel’Agenzia delle Entrate ha propo sto ricorso affidato a un motivo. Non hanno svoltoattività difensiva gli intimati, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 20/11/2024 presso il difensore di primo grado nonché in pari data a mezzo p.e.c. alla società. Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c per l ’adunanza cameraledel 7 novembre 2025 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Conl’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. , censurando la decisione ove , nel dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’ufficio per asserita tardività, evidentemente non ha tenuto conto del fatto che, essendo stato instaurato il giudizio di primo grado prima del 4 luglio 2009, doveva trovare applicazione nella fattispecie il termine « lungo » di impugnazione annuale e non quello semestrale. 2. Il ricorso è fondato. L’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di appello tributario rinvia, ove nessuna delle parti abbia provveduto alla notificazione della sentenza, all’art. 327, primo comma, c.p.c. Tale disposizione, in origine, prevedeva per le impugnazioni il termine cd. lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza; a seguito della novella di cui all’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, il termine lungo è divenuto di sei mesi ma la nuova previsione è applicabile solo ove i giudizi di primo grado siano stati instaurati dal 4/07/2009,ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge (Cass. n. 37750/2021 e per il processo tributario Cass. n. 21473/2025; Cass. n. 18053/2025). Nel caso di specie, accertata in fatto dalla CTR la mancata notifica della sentenza di primo grado, pubblicata in data 24/02/2020, nonché dimostrata l’introduzione del giudizio di primo grado nel 2008, comprovata dalla ricevuta di deposito del ricorso introduttivo e dalla epigrafe della sentenza di primo grado, ne consegue la durata annuale del termine per impugnare, che, unitamente alla sospensione dei termini per l’emergenza Covid19, determinava che il termine per l’appello scadesse in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’appello, notificato in data 15/05/2021, era quindi tempestivo. 3. Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda di provvedere sulle spese de