CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 16/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato le istanze di riesame proposte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale il giorno 18 novembre 2022 in relazione ai delitti di cui agli artt. 416- bis cod. pen. (partecipazione al clan camorristico dei Casalesi- fazione Schiavone) - capo 1-; artt. 110, 512-bis e 416-bis.1. cod. pen. - capo 2-, artt. 110, 648-bis, 648-ter e 416-bis.1. cod. pen. -capo 3 -; per tali imputazioni è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dello Schiavone (indagato per tutti i reati in questione) e quella degli arresti domiciliari per l'Ucciero (indagato per i reati sub 2 e 3). Le suddette misure cautelari sono state confermate in sede di riesame dal medesimo Tribunale con ordinanza del 20 dicembre 2022. 1.1. Il decreto di sequestro aveva ad oggetto le cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato, e in particolare: documenti, appunti, corrispondenza epistolare, dispositivi informatici e telefonici, denaro contante e ulteriori titoli di pagamento, armi e munizionamento che costituiranno l'ulteriore riscontro oggettivo delle evidenze investigative emerse dalle attività tecniche, ma anche la prova della responsabilità soggettiva degli indagati. 1.2. Nel disporre il sequestro probatorio di personal computers fissi o portatili, telefoni cellulari, tablets ed ogni altro supporto informatico nella disponibilità degli indagati, il Pubblico ministero aveva precisato che il sequestro dei dispositivi sarebbe stato compiuto solo qualora non fosse stato possibile procedere, anche per la mole dei dati, all'estrapolazione in sede di perquisizione e che esso era finalizzato al compimento di una copia forense su cui operare la selezione dei dati utili secondo il canone della pertinenza e proporzionalità rispetto alla natura dei reati iscritti, al fine di trattenere solo i dati utili alle indagini, restituendo il dispositivo ed omettendo ogni trattenimento di dati non utili. 1.3. Alla udienza tenutasi avanti il Tribunale del riesame il difensore dei ricorrenti aveva precisato di limitare il riesame al solo sequestro dei supporti informatici. 1.4. Il Tribunale del riesame, con l'ordinanza sopra indicata, ha respinto le impugnazioni ritenendo infondate le doglianze e verificata la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto di perquisizione e sequestro. Con riferimento alla sussistenza del c.d 'fumus' esso è stato desunto dall'avvenuta conferma dell'ordinanza con la quale erano state disposte le misure cautelari nei riguardi dei due indagati; inoltre, ha escluso la dedotta genericità del decreto di perquisizione e sequestro atteso che il P.m. aveva indicato in modo esauriente e circostanziato le norme violate, i fatti-reato oggetto della imputazione provvisoria, gli oggetti da ricercare e le finalità probatorie dell'atto stesso. Infine, il Tribunale ha ritenuto rispettati anche i principi di adeguatezza e di proporzionalità della misura reale, atteso che la pubblica accusa aveva rappresentato la pertinenza degli strumenti telematici rispetto ai reati contestati e che, comunque, era stato disposto il trattenimento unicamente dei dati utili alle indagini, nonché la restituzione di quanto sequestrato una volta compiute le operazioni di estrazione ed il non trattenimento di quanto non necessario ai fini investigativi. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorsi per cassazione ai sensi dell'art.325 cod. proc. pen., affidati ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. I ricorrenti lamentato, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) , c) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.324, 256 e 247 cod. proc. pen. ed il relativo vizio di motivazione; osservano, in particolare, che nel caso in esame vi sarebbe stata una indiscriminata estensione del mezzo di ricerca della prova, che avrebbe lasciato in ombra sia l'esigenza di una preventiva indicazione della cosa da acquisire a scopo probatorio, sia quella di una chiara e precisa indicazione dello stretto collegamento tra le cose oggetto di apprensione ed i reati per i quali si procede. Secondo i ricorrenti, quindi, il Tribunale di Napoli non avrebbe spiegato le ragioni di un sequestro totale ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali, perché la possibilità di verificare il nesso di pertinenza dovesse essere conformata in modo contratto rispetto ai terzi, perché fosse necessario qualitativamente e quantitativamente procedere al sequestro rispetto agli indagati, quali fossero le ragioni in base alle quali ritenere che tutta quella documentazione fosse pertinente rispetto alle esigenze probatorie, come potesse essere conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità un sequestro a seguito del quale la copia integrale dei dati dovesse essere portata a conoscenza della polizia giudiziaria per un esame preliminare e perché la copia integrale effettuata non dovesse essere restituita, nonché quale fosse la funzione di detto esame, se la selezione del materiale rilevante sarebbe dovuta avvenire, nel contraddittorio, a mezzo di consulenza.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti. 2.Anzitutto, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, Rv. 278542). Orbene, il Tribunale del riesame non si è discostato da tale insegnamento e ha evidenziato, in modo adeguato e non contraddittorio, che quanto al c.d. 'fumus' viVerastata la conferma della ordinanza che aveva disposto le misure cautelari nei confronti degli odierni ricorrenti in ordine ai reati oggetto della imputazione provvisoria nei loro confronti. Inoltre, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose oggetto del vincolo, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con il reato (Sez. 6, n. 33229 del 2/4/2014, Rv. 260339). Anche rispetto a tale profilo il provvedimento impugnato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha dato conto del fatto che nel decreto di sequestro erano stati correttamente indicati i beni oggetto di eventuale sequestro; pertanto, considerato che i reati ipotizzati erano quelli di associazione di stampo mafioso, trasferimento fraudolento di beni, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita (tutti con l'aggravante del metodo mafioso), è stato ritenuto ragionevolmente configurabile un rapporto tra le cose sequestrate con i reati medesimi sia rispetto alle connunicazioni tra gli indagati, sia con riguardo agli strumenti utilizzati per la commissione dei reati ipotizzati. Pertanto, il Tribunale del riesame ha spiegato sempre in nnodo sufficiente ed esente da vizi logici che - tenuto conto dell'oggetto delle contestazioni - quanto sequestrato era finalizzato all'accertamento sotto il profilo probatorio dei fatti di cui alla imputazione provvisoria e che, comunque, l'acquisizione riguardava esclusivamente i dati rilevanti ai fini delle indagini, mentre rispetto a quelli estranei all'oggetto del procedimento non doveva essere estratta alcuna copia forense.Infine , risultano generiche le censure relative alla eccessiva durata delle operazioni di estrazione dei dati, poiché le stesse non risultano fondate su alcun elemento concreto rispetto a quale dovrebbe essere tale durata e, comunque, non tengono conto della natura dei reati oggetto di imputazione provvisoria, della complessità dei relativi accertamenti investigativi e, comunque, del non eccessivo lasso temporale intercorso tra il sequestro e l'ordinanza impugnata (circa due mesi). In conclusione, con i ricorsi si vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali, coerentemente esaminati da parte del Tribunale per confermare il sequestro. 3. I ricorsi, pertanto, devono essere respinti con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta