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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 1972

Cassazione n. 19410/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23 maggio 2025, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 3 aprile 2024 che lo aveva condannato, in assenza, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione.

2. Con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], Palermo ha impugnato l'ordinanza deducendo, in un unico motivo di ricorso, violazione della legge processuale e vizio di motivazione, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente rileva, innanzitutto, di non aver avuto conoscenza del processo penale a suo carico a causa unicamente della condotta tenuta dall'allora difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non lo aveva informato dell'evoluzione del procedimento, non aveva partecipato ad alcuna delle udienze, aveva notificato la rinuncia al mandato ad un indirizzo non più attuale e non alla PEC del proprio assistito mai modificata e a conoscenza del difensore.

Questi, inoltre, aveva erroneamente notificato detta rinuncia al mandato alla Procura della Repubblica, e non al GIP avanti al quale pendeva il procedimento, il quale dunque non ne era venuto a conoscenza.

Non vi era prova in atti che il ricorrente avesse avuto conoscenza della vocatio in iudicium, né della contestazione suppletiva mossa nel marzo 2024, pure notificata sempre al domicilio eletto presso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nessun profilo di colpa era ravvisabile in capo a Palermo, il quale aveva sempre inoltrato per conoscenza via PEC al legale di fiducia le comunicazioni intercorse con il curatore fallimentare nell'ambito del giudizio civile in corso, mentre non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte del difensore in ordine al procedimento penale.

La Corte di appello, nel rigettare l'istanza di rimessione in termini, avrebbe erroneamente dedotto che l'imputato avesse avuto conoscenza del processo a suo carico in virtù della nomina di un difensore di fiducia nella fase delle indagini preliminari e della elezione di domicilio presso lo studio del medesimo.

Tale conclusione si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso che dall'elezione di domicilio possa automaticamente discendere la conoscenza del processo.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Correttamente la Corte territoriale avrebbe ravvisato un profilo di colpa del ricorrente nel non essersi mai informato in merito all'esito del procedimento penale il cui avvio era a sua conoscenza.

Il difensore di fiducia aveva inviato al proprio assistito due raccomandate in occasione dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e poi della richiesta di rinvio a giudizio e contestuale emissione di avviso di fissazione dell'udienza preliminare, le quali erano pervenute al ricorrente, nell'un caso con perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza e nell'altro con rifiuto di ricevere l'atto.

Il ricorrente invece non aveva mai compulsato il difensore per informarsi dell'esito del procedimento penale.

4. Il difensore di Palermo ha depositato una memoria di replica, nella quale evidenzia che — come emerge dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen. dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] — il ricorrente non era stato mai informato 2dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, atteso che la raccomandata con cui il legale comunicava l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era notificata ad un indirizzo non più attuale ed era stata restituita al mittente in quanto rifiutata dal nuovo inquilino dell'immobile, mentre la raccomandata con cui si informava il ricorrente dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non conteneva la vocatio in iudicium. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rimessione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei seguenti elementi: - la mancata informazione del proprio assistito dell'esito del processo da parte del difensore di fiducia non costituiva caso fortuito né forza maggiore, ma al più un inadempimento del mandato difensivo ricollegabile, comunque, ad un comportamento negligente dell'imputato che avrebbe avuto l'onere di compulsare il difensore; - la circostanza di non essere notiziato dal difensore di fiducia era meramente allegata dal ricorrente ma non supportata da alcun elemento; - non era possibile escludere che l'imputato fosse stato effettivamente informato dell'esito del processo ovvero che il difensore avesse rinunciato al mandato comunicandolo all'imputato, sul quale gravava l'onere di informarsi dell'esito del processo o di nominare un nuovo difensore; - l'omessa denuncia del comportamento del difensore, integrante «quanto meno un illecito disciplinare», non consentiva di dare riscontro alle affermazioni del ricorrente.

3. La decisione non fa corretta applicazione delle disposizioni normative, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

4. Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato Palermo è stata pronunciata in data 3 aprile 2024, sicché in forza della previsione di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione l'art. 175 cod. proc. pen. così come novellato dal richiamato decreto, essendo la suddetta sentenza successiva all'entrata in vigore della riforma.

4.1. Nella specie viene in rilievo la disposizione recata dall'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., il quale stabilisce che l'imputato può essere restituito nel termine per impugnare la sentenza, qualora, nei casi previsti dall'art. 420-bis, 3commi 2 e 3, fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

La previsione normativa si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dal legislatore al fine di recepire gli approdi della giurisprudenza di legittimità e di adeguarsi alle indicazioni europee, ed in particolare alla direttiva (UE) 343/2016 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) in ordine al cd. processo in assenza, stabilendo che in tanto il processo può svolgersi in mancanza dell'imputato, in quanto vi sia la certezza, fondata su una valutazione operata in concreto e rifuggendo da presunzioni, che egli ne abbia effettiva conoscenza e che la sua mancata partecipazione sia frutto di una scelta volontaria.

L'art. 175, nell'approntare il rimedio della restituzione nel termine in favore della persona che alleghi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, esclude che esso possa essere negato in ragione di una generica consapevolezza della pendenza di un procedimento penale, richiedendo invece la conoscenza piena della pendenza di un «processo», di cui l'imputato deve avere specifica contezza con riguardo al fatto ascrittogli e al luogo e giorno in cui si celebrerà l'udienza.

Come già chiarito dalle Sezioni unite Innaro con riferimento alla restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 2014, l'effettiva conoscenza deve essere riferita «all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium», sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01).

4.2. Al fine di valutare l'effettività della conoscenza da operare in concreto e caso per caso, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica alcuni elementi che, lungi dal costituire delle presunzioni, sono indici meramente sintomatici e puramente esemplificativi e che il giudice può valutare ai fini dell'accertamento che è chiamato ad operare.

Tra tali indici viene indicato anche l'aver l'imputato nominato un difensore di fiducia.

Tuttavia, la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari e abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della vocatio in iudicium notificata presso il domiciliatario, né può essere di per sé 4determinante, in via astratta, per potere affermare la ricorrenza di una "sottrazione volontaria" al processo, in ragione di una negligenza informativa da parte dell'imputato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo affermato che «se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita» (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01, in motivazione).

5. Nel caso di specie risulta che il ricorrente aveva nominato il difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio al momento della conclusione delle indagini preliminari, nel 2015 e che l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato al difensore domiciliatario solo quattro anni dopo, nel 2019.

Le raccomandate inviate all'imputato dal difensore di fiducia risultano essere state restituite al mittente per compiuta giacenza o perché rifiutate da soggetto diverso dal destinatario.

Stessa sorte ha avuto la raccomandata con cui il difensore di fiducia informava il proprio assistito di rinunciare al mandato.

È inoltre emerso che l'imputato aveva mantenuto contatti con il proprio legale, inoltrandogli via pec per conoscenza le e-mail che inviava al curatore del fallimento della società in relazione al quale gli è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta oggetto del giudizio.

Ebbene, in tale quadro, la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari e abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della vocatio in iudicium notificata presso il domiciliatario, quando, come nella specie, il difensore non abbia avuto effettivi contatti con l'imputato.

5.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'insegnamento, decisamente maggioritario, di questa Corte secondo cui la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40489 del 26/11/2025, Cimpeanu, Rv. 289114 - 01; Sez. 5, n. 36553 del 26/09/2025, Battisti, Rv. 288900 - 01; Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digiola, Rv. 288660 - 01; Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209 - 01; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi; conf.

Sez. 2 n. 33417 del 12/09/2025, non mass.; Sez. 5, n. 31235 del 10/09/2025, non mass.).

55.2. Ne consegue che non può ritenersi sufficiente, neppure sul piano presuntivo, rispetto all'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, il fatto che questi abbia nominato un difensore di fiducia, configurando in tal caso una sorta di onere informativo che sarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all'evoluzione del procedimento a proprio carico.

Piuttosto, è necessario accertare caso per caso l'esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere, ma anche dimostrare la conoscenza del processo.

Quest'ultimo accertamento postula, invero, una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche di detta conoscenza, ma dovendosi piuttosto spiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell'interessato (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, cit. in motivazione).

5.3. Tale verifica nella specie è stata meramente apparente.

La Corte territoriale nella indagine sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato si è arrestata al rilievo della mancanza di diligenza informativa a fronte della nomina di un difensore di fiducia e della elezione di domicilio presso di questi, senza valutare i plurimi elementi concreti che deponevano in senso contrario.

6. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 maggio 2025, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 3 aprile 2024 che lo aveva condannato, in assenza, alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione. 2. Con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], Palermo ha impugnato l'ordinanza deducendo, in un unico motivo di ricorso, violazione della legge processuale e vizio di motivazione, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Il ricorrente rileva, innanzitutto, di non aver avuto conoscenza del processo penale a suo carico a causa unicamente della condotta tenuta dall'allora difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale non lo aveva informato dell'evoluzione del procedimento, non aveva partecipato ad alcuna delle udienze, aveva notificato la rinuncia al mandato ad un indirizzo non più attuale e non alla PEC del proprio assistito mai modificata e a conoscenza del difensore. Questi, inoltre, aveva erroneamente notificato detta rinuncia al mandato alla Procura della Repubblica, e non al GIP avanti al quale pendeva il procedimento, il quale dunque non ne era venuto a conoscenza. Non vi era prova in atti che il ricorrente avesse avuto conoscenza della vocatio in iudicium, né della contestazione suppletiva mossa nel marzo 2024, pure notificata sempre al domicilio eletto presso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nessun profilo di colpa era ravvisabile in capo a Palermo, il quale aveva sempre inoltrato per conoscenza via PEC al legale di fiducia le comunicazioni intercorse con il curatore fallimentare nell'ambito del giudizio civile in corso, mentre non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte del difensore in ordine al procedimento penale. La Corte di appello, nel rigettare l'istanza di rimessione in termini, avrebbe erroneamente dedotto che l'imputato avesse avuto conoscenza del processo a suo carico in virtù della nomina di un difensore di fiducia nella fase delle indagini preliminari e della elezione di domicilio presso lo studio del medesimo. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha escluso che dall'elezione di domicilio possa automaticamente discendere la conoscenza del processo. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Correttamente la Corte territoriale avrebbe ravvisato un profilo di colpa del ricorrente nel non essersi mai informato in merito all'esito del procedimento penale il cui avvio era a sua conoscenza. Il difensore di fiducia aveva inviato al proprio assistito due raccomandate in occasione dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e poi della richiesta di rinvio a giudizio e contestuale emissione di avviso di fissazione dell'udienza preliminare, le quali erano pervenute al ricorrente, nell'un caso con perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza e nell'altro con rifiuto di ricevere l'atto. Il ricorrente invece non aveva mai compulsato il difensore per informarsi dell'esito del procedimento penale. 4. Il difensore di Palermo ha depositato una memoria di replica, nella quale evidenzia che — come emerge dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. pen. dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] — il ricorrente non era stato mai informato 2dell'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti, atteso che la raccomandata con cui il legale comunicava l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare era notificata ad un indirizzo non più attuale ed era stata restituita al mittente in quanto rifiutata dal nuovo inquilino dell'immobile, mentre la raccomandata con cui si informava il ricorrente dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non conteneva la vocatio in iudicium. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rimessione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei seguenti elementi: - la mancata informazione del proprio assistito dell'esito del processo da parte del difensore di fiducia non costituiva caso fortuito né forza maggiore, ma al più un inadempimento del mandato difensivo ricollegabile, comunque, ad un comportamento negligente dell'imputato che avrebbe avuto l'onere di compulsare il difensore; - la circostanza di non essere notiziato dal difensore di fiducia era meramente allegata dal ricorrente ma non supportata da alcun elemento; - non era possibile escludere che l'imputato fosse stato effettivamente informato dell'esito del processo ovvero che il difensore avesse rinunciato al mandato comunicandolo all'imputato, sul quale gravava l'onere di informarsi dell'esito del processo o di nominare un nuovo difensore; - l'omessa denuncia del comportamento del difensore, integrante «quanto meno un illecito disciplinare», non consentiva di dare riscontro alle affermazioni del ricorrente. 3. La decisione non fa corretta applicazione delle disposizioni normative, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. 4. Occorre preliminarmente rilevare che la sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato Palermo è stata pronunciata in data 3 aprile 2024, sicché in forza della previsione di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 trova applicazione l'art. 175 cod. proc. pen. così come novellato dal richiamato decreto, essendo la suddetta sentenza successiva all'entrata in vigore della riforma. 4.1. Nella specie viene in rilievo la disposizione recata dall'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., il quale stabilisce che l'imputato può essere restituito nel termine per impugnare la sentenza, qualora, nei casi previsti dall'art. 420-bis, 3commi 2 e 3, fornisca la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. La previsione normativa si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dal legislatore al fine di recepire gli approdi della giurisprudenza di legittimità e di adeguarsi alle indicazioni europee, ed in particolare alla direttiva (UE) 343/2016 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali) in ordine al cd. processo in assenza, stabilendo che in tanto il processo può svolgersi in mancanza dell'imputato, in quanto vi sia la certezza, fondata su una valutazione operata in concreto e rifuggendo da presunzioni, che egli ne abbia effettiva conoscenza e che la sua mancata partecipazione sia frutto di una scelta volontaria. L'art. 175, nell'approntare il rimedio della restituzione nel termine in favore della persona che alleghi di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, esclude che esso possa essere negato in ragione di una generica consapevolezza della pendenza di un procedimento penale, richiedendo invece la conoscenza piena della pendenza di un «processo», di cui l'imputato deve avere specifica contezza con riguardo al fatto ascrittogli e al luogo e giorno in cui si celebrerà l'udienza. Come già chiarito dalle Sezioni unite Innaro con riferimento alla restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 2014, l'effettiva conoscenza deve essere riferita «all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium», sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01). 4.2. Al fine di valutare l'effettività della conoscenza da operare in concreto e caso per caso, l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. indica alcuni elementi che, lungi dal costituire delle presunzioni, sono indici meramente sintomatici e puramente esemplificativi e che il giudice può valutare ai fini dell'accertamento che è chiamato ad operare. Tra tali indici viene indicato anche l'aver l'imputato nominato un difensore di fiducia. Tuttavia, la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari e abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della vocatio in iudicium notificata presso il domiciliatario, né può essere di per sé 4determinante, in via astratta, per potere affermare la ricorrenza di una "sottrazione volontaria" al processo, in ragione di una negligenza informativa da parte dell'imputato. Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo affermato che «se si esaspera il concetto di "mancata diligenza" sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01, in motivazione). 5. Nel caso di specie risulta che il ricorrente aveva nominato il difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio al momento della conclusione delle indagini preliminari, nel 2015 e che l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato al difensore domiciliatario solo quattro anni dopo, nel 2019. Le raccomandate inviate all'imputato dal difensore di fiducia risultano essere state restituite al mittente per compiuta giacenza o perché rifiutate da soggetto diverso dal destinatario. Stessa sorte ha avuto la raccomandata con cui il difensore di fiducia informava il proprio assistito di rinunciare al mandato. È inoltre emerso che l'imputato aveva mantenuto contatti con il proprio legale, inoltrandogli via pec per conoscenza le e-mail che inviava al curatore del fallimento della società in relazione al quale gli è stato contestato il reato di bancarotta fraudolenta oggetto del giudizio. Ebbene, in tale quadro, la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari e abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della vocatio in iudicium notificata presso il domiciliatario, quando, come nella specie, il difensore non abbia avuto effettivi contatti con l'imputato. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'insegnamento, decisamente maggioritario, di questa Corte secondo cui la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40489 del 26/11/2025, Cimpeanu, Rv. 289114 - 01; Sez. 5, n. 36553 del 26/09/2025, Battisti, Rv. 288900 - 01; Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digiola, Rv. 288660 - 01; Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209 - 01; Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi; conf. Sez. 2 n. 33417 del 12/09/2025, non mass.; Sez. 5, n. 31235 del 10/09/2025, non mass.). 55.2. Ne consegue che non può ritenersi sufficiente, neppure sul piano presuntivo, rispetto all'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, il fatto che questi abbia nominato un difensore di fiducia, configurando in tal caso una sorta di onere informativo che sarebbe posto in capo al medesimo imputato in ordine all'evoluzione del procedimento a proprio carico. Piuttosto, è necessario accertare caso per caso l'esistenza di un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore dal quale sia possibile, non solo presumere, ma anche dimostrare la conoscenza del processo. Quest'ultimo accertamento postula, invero, una motivazione congrua in ordine alle ragioni sulle quali si fonda, non potendosi ritenere sufficiente la mera ricorrenza di una delle circostanze sintomatiche di detta conoscenza, ma dovendosi piuttosto spiegare perché da ciò si può desumere anche la volontaria assenza dell'interessato (Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, cit. in motivazione). 5.3. Tale verifica nella specie è stata meramente apparente. La Corte territoriale nella indagine sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato si è arrestata al rilievo della mancanza di diligenza informativa a fronte della nomina di un difensore di fiducia e della elezione di domicilio presso di questi, senza valutare i plurimi elementi concreti che deponevano in senso contrario. 6. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19410/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris