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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 13329/2023

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depositata in data 12.11.2021, N.R.G. 7501/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05.05.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; FATTO

1. La Corte di Appello di Bologna ha respinto il gravame principale proposto dal Comune di Parma e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Parma con la quale era stata disattesa la domanda proposta all’ente e volta alrecupero delle somme erogate in favore del lavoratore a titolo di diritti di rogito per gli atti pubblici curati dal medesimo in sostituzione del segretario comunale deglianni dal 2002 al 2004 ed era stata accolta la domanda riconvenzionale del Papotti volta ad ottenere il pagamento di compensi per diritti di rogito non ancora corrisposti per gli anni 2005 e 2006 con compensazione delle spese di lite; la Corte di Appello di Bologna ha inoltre rigettato il gravame incidentale intentato sul punto dal Papotti, con compensazione anche delle spese di secondo grado.

La Corte territoriale riteneva che fosse mal richiamato il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in quanto operava solo rispetto ai compiti ricompresi nell’incarico lavorativo, mentre il rogito degli atti e la funzione di vice segretario erano privi di tale collegamento, sicché era dovuto un compenso ad hoc, risultando altrimenti paradossale il fatto che il CCNL del 22.2.2006 avesse previsto quel compenso, che tuttavia non avrebbe trovato applicazione per il biennio di riferimento (2002-2003) di quello stesso CCNL.

2. Avverso tale sentenza il Comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria, e resistito da controricorso del Papotti, contenente anche un motivo di ricorso incidentale.

3. Con ordinanza n. 34080/2021, questa Corte accoglieva il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, assistito da memoria, per la revocazione della suddetta ordinanza.

5. Il Comune di Parma resisteva con controricorso.

DIRITTO

1. Con un unico motivo, il ricorso per revocazione lamenta che l’ordinanza n. 34080/2021di questa Corte è stata effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, rilevabile ai sensi degli artt. 391 bise 395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., e costituito dal mancato rilievo del giudicato interno relativo all’esclusione dei due contratti a tempo determinato relativi al servizio prestato dal Papotti negli anni dal 2004 al 2006 dal campo di applicazione del CCNL della dirigenza degli enti locali del 23.12.1999.

2. Il ricorso è inammissibile.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione(Cass. n. 442/2018).

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, questa Corte ha precisatoche la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, configurabileove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle medesime (Cass. n.17179/2020; Cass. n. 29365/2017; Cass. n. 22080/2013; Cass. n. 19071/2012; Cass. n. 14608/2007, Cass. n. 13915/2005; Cass. n. 3317/1998,tutte richiamate da Cass. n. 10040/2022 ).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è dunque inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per omessa percezione di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto (Cass. n. 30245/2011 e Cass. n. 13761/2014, entrambe richiamate da Cass. n.15346/2017).

3. Nella fattispecie la sussistenza di tale errore di diritto va comunque esclusa.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che non si può formare giudicato su un segmento fattuale, atteso che si tratta di accertamento di fatto che non integra in sé quella "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno".

Con tale locuzione giurisprudenziale è individuata la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (cfr. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217;Cass. 16 maggio 2017, n. 12202; Cass. 26 giugno 2018, n. 16853, tutte richiamate da Cass.n.35111/2022).La mancata impugnazione in appello di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. 15/12/2021 n. 40276 ed anche Cass. n. 21566 del 2017 e n. 7024 del 1997, richiamate da Cass. n. 35111/2022).Con sentenza n. 16084/2021, le Sezioni Unite di questa Cortehanno precisato che il giudicato si può formare solo in relazione ai capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione, perché fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva, anche se gli altri vengono meno.

La suddetta autonomia non ricorre rispetto ai meri passaggi motivazionali, oppure qualora venga in rilievo un presupposto necessario di fatto o di diritto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (hanno sul punto richiamato Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 27560/2020; Cass. n. 5552/2020; Cass. n. 16836/2019, Cass. n. 24358/2018, Cass. n.21566/2017, Cass. n. 726/2006).

Va inoltre ricordato che in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione dellaquestione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio" ( Cass.n. 7499/2019; Cass. n. 11322/2003).

In base ai suddetti principi è pertanto da escludere che nelcaso di specie si sia formato il giudicatosull’esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti nel periodo dal 2004 al 2006 dal campo di applicazione del CCNL della Dirigenza degli [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di appello ha infatti evidenziato che il Comune aveva considerato nulli tali contratti in quanto non potevano derogare alla disciplina generale; osserva il Collegio che il Comune aveva dunque impugnato la statuizione del giudice di primo gradorelativa all’esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti nel periodo dal 2004 al 2006 dal campo di applicazione del CCNL della Dirigenza degli [OSCURATO:PERSONA] e che la suddetta impugnativaesclude la sussistenza di un giudicato .

3. Inoltre negli atti del giudizio di cassazione non si rinviene alcun riferimento ad un ipotetico passaggio in giudicato della parte della sentenza di primo grado in relazione al fatto chetali contratti non rientrassero nell’ambito applicativo del CCNL.

Consideratoche nell’atto di appello vi era la deduzione di nullità , non sembra possa ravvisarsi un giudicato interno ; sarebbe stato a tal fine necessario che l’interessatoavesse dedotto la forma zione de l giudicato e che - per il principio di autosufficienza –avesse indicatoelementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio”.

4. In applicazione di tali principi il ricorso per la revocazione ex artt. 391 bis e 395 n.4 cod. proc civ. dell’ordinanza di questa Corte n. 34080/2021, fondato sul mancato rilievo del giudicato interno relativo all’esclusione dei due contratti a tempo determinato relativi al servizio prestato dal Papotti negli anni dal 2004 al 2006 dal campo di applicazione del CCNL della dirigenza degli enti locali del 23.12.1999, va dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
depositata in data 12.11.2021, N.R.G. 7501/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05.05.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna ha respinto il gravame principale proposto dal Comune di Parma e quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Parma con la quale era stata disattesa la domanda proposta all’ente e volta alrecupero delle somme erogate in favore del lavoratore a titolo di diritti di rogito per gli atti pubblici curati dal medesimo in sostituzione del segretario comunale deglianni dal 2002 al 2004 ed era stata accolta la domanda riconvenzionale del Papotti volta ad ottenere il pagamento di compensi per diritti di rogito non ancora corrisposti per gli anni 2005 e 2006 con compensazione delle spese di lite; la Corte di Appello di Bologna ha inoltre rigettato il gravame incidentale intentato sul punto dal Papotti, con compensazione anche delle spese di secondo grado. La Corte territoriale riteneva che fosse mal richiamato il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in quanto operava solo rispetto ai compiti ricompresi nell’incarico lavorativo, mentre il rogito degli atti e la funzione di vice segretario erano privi di tale collegamento, sicché era dovuto un compenso ad hoc, risultando altrimenti paradossale il fatto che il CCNL del 22.2.2006 avesse previsto quel compenso, che tuttavia non avrebbe trovato applicazione per il biennio di riferimento (2002-2003) di quello stesso CCNL. 2. Avverso tale sentenza il Comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo illustrato da memoria, e resistito da controricorso del Papotti, contenente anche un motivo di ricorso incidentale. 3. Con ordinanza n. 34080/2021, questa Corte accoglieva il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, assistito da memoria, per la revocazione della suddetta ordinanza. 5. Il Comune di Parma resisteva con controricorso. DIRITTO 1. Con un unico motivo, il ricorso per revocazione lamenta che l’ordinanza n. 34080/2021di questa Corte è stata effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, rilevabile ai sensi degli artt. 391 bise 395, comma 1, n.4 cod. proc. civ., e costituito dal mancato rilievo del giudicato interno relativo all’esclusione dei due contratti a tempo determinato relativi al servizio prestato dal Papotti negli anni dal 2004 al 2006 dal campo di applicazione del CCNL della dirigenza degli enti locali del 23.12.1999. 2. Il ricorso è inammissibile. Secondo l’insegnamento di questa Corte, l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione(Cass. n. 442/2018). In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, questa Corte ha precisatoche la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, configurabileove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle medesime (Cass. n.17179/2020; Cass. n. 29365/2017; Cass. n. 22080/2013; Cass. n. 19071/2012; Cass. n. 14608/2007, Cass. n. 13915/2005; Cass. n. 3317/1998,tutte richiamate da Cass. n. 10040/2022 ). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è dunque inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per omessa percezione di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma, semmai, un errore di diritto (Cass. n. 30245/2011 e Cass. n. 13761/2014, entrambe richiamate da Cass. n.15346/2017). 3. Nella fattispecie la sussistenza di tale errore di diritto va comunque esclusa. Questa Corte ha ripetutamente affermato che non si può formare giudicato su un segmento fattuale, atteso che si tratta di accertamento di fatto che non integra in sé quella "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno". Con tale locuzione giurisprudenziale è individuata la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (cfr. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217;Cass. 16 maggio 2017, n. 12202; Cass. 26 giugno 2018, n. 16853, tutte richiamate da Cass.n.35111/2022).La mancata impugnazione in appello di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. 15/12/2021 n. 40276 ed anche Cass. n. 21566 del 2017 e n. 7024 del 1997, richiamate da Cass. n. 35111/2022).Con sentenza n. 16084/2021, le Sezioni Unite di questa Cortehanno precisato che il giudicato si può formare solo in relazione ai capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione, perché fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva, anche se gli altri vengono meno. La suddetta autonomia non ricorre rispetto ai meri passaggi motivazionali, oppure qualora venga in rilievo un presupposto necessario di fatto o di diritto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (hanno sul punto richiamato Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 27560/2020; Cass. n. 5552/2020; Cass. n. 16836/2019, Cass. n. 24358/2018, Cass. n.21566/2017, Cass. n. 726/2006). Va inoltre ricordato che in tema di giudicato interno, ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione, o meno, di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, la S.C. non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione dellaquestione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa purché il ricorrente non solo deduca di aver ritualmente impugnato la statuizione, ma - per il principio di autosufficienza - indichi elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio" ( Cass.n. 7499/2019; Cass. n. 11322/2003). In base ai suddetti principi è pertanto da escludere che nelcaso di specie si sia formato il giudicatosull’esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti nel periodo dal 2004 al 2006 dal campo di applicazione del CCNL della Dirigenza degli [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di appello ha infatti evidenziato che il Comune aveva considerato nulli tali contratti in quanto non potevano derogare alla disciplina generale; osserva il Collegio che il Comune aveva dunque impugnato la statuizione del giudice di primo gradorelativa all’esclusione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti nel periodo dal 2004 al 2006 dal campo di applicazione del CCNL della Dirigenza degli [OSCURATO:PERSONA] e che la suddetta impugnativaesclude la sussistenza di un giudicato . 3. Inoltre negli atti del giudizio di cassazione non si rinviene alcun riferimento ad un ipotetico passaggio in giudicato della parte della sentenza di primo grado in relazione al fatto chetali contratti non rientrassero nell’ambito applicativo del CCNL. Consideratoche nell’atto di appello vi era la deduzione di nullità , non sembra possa ravvisarsi un giudicato interno ; sarebbe stato a tal fine necessario che l’interessatoavesse dedotto la forma zione de l giudicato e che - per il principio di autosufficienza –avesse indicatoelementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto dell’atto di appello a questo preciso proposito, non essendo tale vizio rilevabile "ex officio”. 4. In applicazione di tali principi il ricorso per la revocazione ex artt. 391 bis e 395 n.4 cod. proc civ. dell’ordinanza di questa Corte n. 34080/2021, fondato sul mancato rilievo del giudicato interno relativo all’esclusione dei due contratti a tempo determinato relativi al servizio prestato dal Papotti negli anni dal 2004 al 2006 dal campo di applicazione del CCNL della dirigenza degli enti locali del 23.12.1999, va dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di
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