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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29106/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza d 27/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. che ha concluso chiedendo Lette le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. tRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ca-tanzaro che ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 Dpr 115/2002, per avere esposto falsi dati reddituàli nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio de-positata in data 1 giugno 2017 presso la cahcelleria del Tribunale di Catanzaro e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giu-stizia.

In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] era contestato di non avere riportato nella richiesta di ammissione al beneficio, contrariamente al vero, che nell'anno fiscale di riferi-mento (2015) risultava con lui convivente anche altro familiare che pure aveva conseguito redditi e che in relazione alla madre del [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata inserita tra i conviventi, erano stati omesse talune voci reddituali e rendite immo-biliari.

2. La Corte di Appello, richiamando la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], escludeva che il mancato superamento della soglia indicata dalla normativa spe- ciale per il conseguimento del beneficio, potesse elidere l'antigiuridicità della con- i e e dotta ,atteso che la norma incriminatrice~ le dichiarazioni infedeli, parziali ed inesatte a prescindere dal fatto che le stesse ~determinanti per il consegui-mento del beneficio, ipotesi questa che integrajasemmai una circostanza aggra-vante.

3. Il ricorrente/con un primo motivo di ricorso/deduce che il giudice di appello aveva omesso di dichiarare la prescrizione del reato in quanto, in assenza di atti interruttivi e di sospensione del dibattimento, il termine necessario a prescrivere era maturato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.

Con una seconda articolazione assume che la Corte di appello aveva omesso di emendare l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel computare, ai fini del Calcolo del reddito familiare nell'anno di riferimento, le indennità percepite dalla madre a titolo di accompagnamento, trattandosi di voci di matrice assisten-ziale connesse alla condizione di invalidità che non assolvevano alcuna funzione retributiva o corrispettiva.

Con una terza articolazione assume vizio motivazionale della sentenza impu-gnata nella parte in cui ha ravvisato l'elemento psicologico del reato in presenzadi errore scusabile, riconducibile ad una errata interpretazione dei dati fiscali con-cernenti un proprio familiare, in presenza di autocertificazione delegata ad un pro-prio legale e ad un difetto di controllo non imputabile al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che i motivi sopra richiamati siano inammissibili in quanto volti ad ottenere una rilettura degli elementi di prova, già adeguatamente valutati dai giudici di merito, che non è consentita in questa sede.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale della fattispecie e dell'attribuzione dello stesso alla per-sona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura motivazionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro proba-torio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta appieno con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

2. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi proposte, evidenziando che la richiesta di ammissione t riportava dati reddituali incompleti, dovendo gli stessi estendersi a tutti i compo-nenti del nucleo familiare, stante la chiara dizione degli art.76 e 79 DPR 115/2002 e che pertanto anche qualora si fosse trattato di errore sulla norma extra penale, nondimeno lo stesso non sarebbe mai potuto essere ritenuto un errore scusabile, in ragione dell'assoluta carenza di un quid pluris idoneo a trarre in inganno il prevenuto.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omis-sioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza 'delle condizioni di reddito per l'ammissione - al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez.4, n.3714 del 5706/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277129; n.7192 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zappia, 272129).

Il giudice di appello con motivazione coerente e logica ha invero escluso nella specie la ricorrenza di un difetto di controllo, laddove le dichiarazioni false e in-complete attengono a circostanze che rientrano nella sfera di gestione del preve-nuto, afferendo alla omessa inclusione nella autocertificazione di familiare convi-vente, percettore di reddito, il quale contribuiva a concorrere ai bisogni e alle esi-genze di sostentamento della famiglia, nonché alla mancata indicazione di ulteriori voci reddituali riferibili al proprio genitore, che pure era stato inserito nei familiari conviventi.

3. D'altro canto il ricorrente non ha allegato alcun elemento impeditivo che possa avere influito sulla sua sfera soggettiva e decisionale, tale da indurlo in errore in relazione al contenuto della dichiarazione allegata a sostegno della ri-chiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato (Sez.4, n.47760 del 11/07/2018, Fiore, Rv.274354).

A fronte delle logiche argomentazioni del giudice di appello il ricorrente si è limitato a sostenere che la falsa attestazione era dipesa da una incolpevole dimen-ticanza, la quale, peraltro, si traduce in ignoranza inescusabile sulla relativa disci-plina, laddove ai fini del gratuito patrocinio, ai sensi dell'art.76 citato, vanno ripor-tati i redditi del nucleo familiare convivente (comma 2).

La responsabilità del pre-venuto pertanto non deriva dal fatto di essersi dichiarato consapevole delle con-seguenze anche penali della falsità eventualmente contenute nella propria dichia-razione, bensì dalla violazione dell'art.95 D.Lgs 115/2002 che collega la sanzione penale alla falsità totale ovvero soltanto parziale, nonché alle omissioni nella di-chiarazione sostitutiva della certificazione (Sez.4, n.14011 del 12/02/2015, Bucca, 263013; Sez.6, n. 25491 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv.263808).

4. In relazione poi al computo della indennità di accompagnamento, la Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado affermando, con argomento non specificamente contestato dalla difesa del ricorrente, che sebbene l'ufficio finan-ziario interpellato avesse indicato tale voce (pari ad euro 6.148,08) tra gli emo-lumenti percepiti della madre convivente del ricorrente, il giudice di primo grado non l'aveva considerata ai fini della verifica del superamento della soglia di am-missibilità dell'istanza, peraltro rilevante ai soli fini dell'accertamento della circo-stanza aggravante dell'intervenuta ammissione al beneficio. 5.Quanto, infine, al compimento del termine prescrizionale il ricorrente omette di considerare che il termine indicato dall'art.157, commi 1 e 2 cod. pen. deve considerare anche la riconosciuta recidiva specifica e reiterata e, pertanto, risente dell'aumento di pena indicato dall'art.99, comma 4, cod. pen. nella misura dei due terzi.

Il termine prescrizionale pertanto (a fronte di pena prevista nel massimo in anni cinque di reclusione) risulta pari a otto anni e quattro mesi, ai sensi degli art.157 comma 2 e 99 comma 3 cod. pen. cod. pen. trattandosi di circostanza a 4effetto speciale e a tale termine va aggiunto l'aumento previsto per gli atti inter-ruttivi, ai sensi dell'art.161 comma 2 cod. pen. che, in presenza di recidiva speci-fica e reiterata, comporta un ulteriore aumento pari a due terzi.

Di talchè il termine necessario a prescrivere è superiore ai dieci anni e sei mesi e quindi non risulta ancora esaurito neppure alla udienza di decisione del presente ricorso. \

6. In conclusione, il ricorso va fr--iaungsibire e il ricorrente deve essere condan--nato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento di una somma, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., in favore della Cassa delle Ammende, che si determina come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza d 27/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. che ha concluso chiedendo Lette le conclusioni di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato memoria difensiva insistendo nell'accoglimento del ricorso. tRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ca-tanzaro che ha confermato la decisione del Tribunale di Catanzaro che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 Dpr 115/2002, per avere esposto falsi dati reddituàli nella istanza di ammissione al gratuito patrocinio de-positata in data 1 giugno 2017 presso la cahcelleria del Tribunale di Catanzaro e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla circostanza aggravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giu-stizia. In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] era contestato di non avere riportato nella richiesta di ammissione al beneficio, contrariamente al vero, che nell'anno fiscale di riferi-mento (2015) risultava con lui convivente anche altro familiare che pure aveva conseguito redditi e che in relazione alla madre del [OSCURATO:PERSONA], che pure era stata inserita tra i conviventi, erano stati omesse talune voci reddituali e rendite immo-biliari. 2. La Corte di Appello, richiamando la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], escludeva che il mancato superamento della soglia indicata dalla normativa spe- ciale per il conseguimento del beneficio, potesse elidere l'antigiuridicità della con- i e e dotta ,atteso che la norma incriminatrice~ le dichiarazioni infedeli, parziali ed inesatte a prescindere dal fatto che le stesse ~determinanti per il consegui-mento del beneficio, ipotesi questa che integrajasemmai una circostanza aggra-vante. 3. Il ricorrente/con un primo motivo di ricorso/deduce che il giudice di appello aveva omesso di dichiarare la prescrizione del reato in quanto, in assenza di atti interruttivi e di sospensione del dibattimento, il termine necessario a prescrivere era maturato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. Con una seconda articolazione assume che la Corte di appello aveva omesso di emendare l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel computare, ai fini del Calcolo del reddito familiare nell'anno di riferimento, le indennità percepite dalla madre a titolo di accompagnamento, trattandosi di voci di matrice assisten-ziale connesse alla condizione di invalidità che non assolvevano alcuna funzione retributiva o corrispettiva. Con una terza articolazione assume vizio motivazionale della sentenza impu-gnata nella parte in cui ha ravvisato l'elemento psicologico del reato in presenzadi errore scusabile, riconducibile ad una errata interpretazione dei dati fiscali con-cernenti un proprio familiare, in presenza di autocertificazione delegata ad un pro-prio legale e ad un difetto di controllo non imputabile al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che i motivi sopra richiamati siano inammissibili in quanto volti ad ottenere una rilettura degli elementi di prova, già adeguatamente valutati dai giudici di merito, che non è consentita in questa sede. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale della fattispecie e dell'attribuzione dello stesso alla per-sona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura motivazionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro proba-torio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta appieno con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. 2. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi proposte, evidenziando che la richiesta di ammissione t riportava dati reddituali incompleti, dovendo gli stessi estendersi a tutti i compo-nenti del nucleo familiare, stante la chiara dizione degli art.76 e 79 DPR 115/2002 e che pertanto anche qualora si fosse trattato di errore sulla norma extra penale, nondimeno lo stesso non sarebbe mai potuto essere ritenuto un errore scusabile, in ragione dell'assoluta carenza di un quid pluris idoneo a trarre in inganno il prevenuto. In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omis-sioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza 'delle condizioni di reddito per l'ammissione - al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez.4, n.3714 del 5706/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277129; n.7192 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Zappia, 272129). Il giudice di appello con motivazione coerente e logica ha invero escluso nella specie la ricorrenza di un difetto di controllo, laddove le dichiarazioni false e in-complete attengono a circostanze che rientrano nella sfera di gestione del preve-nuto, afferendo alla omessa inclusione nella autocertificazione di familiare convi-vente, percettore di reddito, il quale contribuiva a concorrere ai bisogni e alle esi-genze di sostentamento della famiglia, nonché alla mancata indicazione di ulteriori voci reddituali riferibili al proprio genitore, che pure era stato inserito nei familiari conviventi. 3. D'altro canto il ricorrente non ha allegato alcun elemento impeditivo che possa avere influito sulla sua sfera soggettiva e decisionale, tale da indurlo in errore in relazione al contenuto della dichiarazione allegata a sostegno della ri-chiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato (Sez.4, n.47760 del 11/07/2018, Fiore, Rv.274354). A fronte delle logiche argomentazioni del giudice di appello il ricorrente si è limitato a sostenere che la falsa attestazione era dipesa da una incolpevole dimen-ticanza, la quale, peraltro, si traduce in ignoranza inescusabile sulla relativa disci-plina, laddove ai fini del gratuito patrocinio, ai sensi dell'art.76 citato, vanno ripor-tati i redditi del nucleo familiare convivente (comma 2). La responsabilità del pre-venuto pertanto non deriva dal fatto di essersi dichiarato consapevole delle con-seguenze anche penali della falsità eventualmente contenute nella propria dichia-razione, bensì dalla violazione dell'art.95 D.Lgs 115/2002 che collega la sanzione penale alla falsità totale ovvero soltanto parziale, nonché alle omissioni nella di-chiarazione sostitutiva della certificazione (Sez.4, n.14011 del 12/02/2015, Bucca, 263013; Sez.6, n. 25491 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv.263808). 4. In relazione poi al computo della indennità di accompagnamento, la Corte di appello ha richiamato la sentenza di primo grado affermando, con argomento non specificamente contestato dalla difesa del ricorrente, che sebbene l'ufficio finan-ziario interpellato avesse indicato tale voce (pari ad euro 6.148,08) tra gli emo-lumenti percepiti della madre convivente del ricorrente, il giudice di primo grado non l'aveva considerata ai fini della verifica del superamento della soglia di am-missibilità dell'istanza, peraltro rilevante ai soli fini dell'accertamento della circo-stanza aggravante dell'intervenuta ammissione al beneficio. 5.Quanto, infine, al compimento del termine prescrizionale il ricorrente omette di considerare che il termine indicato dall'art.157, commi 1 e 2 cod. pen. deve considerare anche la riconosciuta recidiva specifica e reiterata e, pertanto, risente dell'aumento di pena indicato dall'art.99, comma 4, cod. pen. nella misura dei due terzi. Il termine prescrizionale pertanto (a fronte di pena prevista nel massimo in anni cinque di reclusione) risulta pari a otto anni e quattro mesi, ai sensi degli art.157 comma 2 e 99 comma 3 cod. pen. cod. pen. trattandosi di circostanza a 4effetto speciale e a tale termine va aggiunto l'aumento previsto per gli atti inter-ruttivi, ai sensi dell'art.161 comma 2 cod. pen. che, in presenza di recidiva speci-fica e reiterata, comporta un ulteriore aumento pari a due terzi. Di talchè il termine necessario a prescrivere è superiore ai dieci anni e sei mesi e quindi non risulta ancora esaurito neppure alla udienza di decisione del presente ricorso. \ 6. In conclusione, il ricorso va fr--iaungsibire e il ricorrente deve essere condan--nato al pagamento delle spese processuali nonché, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento di una somma, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., in favore della Cassa delle Ammende, che si determina come da dispositivo. P.Q.M Dichiara P.Q.M
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