CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 1963
Cassazione n. 23519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1963; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1114/09/1983; 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1993; avverso la sentenza del 21/02/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; uditi i difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato - per quanto qui rileva - la sentenza del Gup del Tribunale di Bari, del 12 giugno 2020, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale gli imputati odierni ricorrenti erano stati condannati — [OSCURATO:PERSONA], alla pena di 19 anni di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 anni e 2 mesi di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione — per i seguenti reati: 1) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 della legge n. 203 del 1991), perché si associavano tra loro ed altri soggetti (in numero superiore a dieci), allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero trasporto, occultamento e detenzione, con finalità di cessione a terzi, nonché cessione di diversi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana, che compivano in concorso tra loro ed altri soggetti in corso di identificazione ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ricoprendo ciascuno i seguenti ruoli: [OSCURATO:PERSONA] promuoveva, dirigendo e organizzando l'associazione e le correlate attività illecite; [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe, garantiva un costante appoggio logistico all'organizzazione, partecipando attivamente alle condotte criminose del gruppo di appartenenza; 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen, 73, commi 1 e 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché, agendo in concorso tra loro e con altri, senza le autorizzazioni di cui all'art 17, occultavano ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, destinati alla vendita; 3) [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altri, per il delitto di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen, 73, co. 1 e 4, e 80, co. 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, poiché agendo in concorso tra loro e con terzi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, senza le autorizzazioni di cui all'ad 17, trasportava, occultava e forniva ai vari spacciatori al dettaglio ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; 4) [OSCURATO:PERSONA] unitamente ad altri, per il delitto di cui agli artt. 81, 110 e 61, n. 2), cod. pen, 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, 23 della legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen., poiché in concorso, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico armi di provenienza delittuosa; 6) [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, per essersi recato in più /i occasioni a Cerignola, [OSCURATO:PERSONA] e Peschici (fuori del Comune di Vieste), 1\) nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di Vieste. 2. La sentenza è stata impugnata dagli imputati. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione. 3.1. Il primo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in sedici motivi.3.1.1 Con un primo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alle eccezioni difensive circa la nullità parziale della sentenza di primo grado, per violazione degli artt. 521 e 546 cod. proc. pen., con riferimento all'art 416-bis 1 cod. pen. La difesa lamenta che la Corte di appello di Bari non ha preso posizione in ordine al motivo presentato in sede di appello in ordine all'aggravante del metodo mafioso, in quanto il giudice di primo grado, ledendo il diritto di difesa del ricorrente, sarebbe incorso nel vizio di assenza di motivazione o di motivazione apparente, utilizzando la tecnica del copia-incolla, poiché avrebbe riportato le osservazioni del Tribunale del riesame di Bari del 20 settembre 2018, non confrontandosi con le argomentazioni difensive. 3.1.2. In secondo luogo, si lamentano la violazione dell'ad 603 cod. proc. pen. e la mancata assunzione di una prova decisiva. La Corte di appello, secondo la ricostruzione difensiva, avrebbe omesso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, necessaria al fine di superare i dubbi sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'aggravante della mafiosità, non accogliendo la richiesta della difesa in merito all'escussione del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva reso già dichiarazioni, presenti agli atti, contrastanti con quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, assume rilievo il fatto che Surano abbia dichiarato che i Della Malva formavano un gruppo autonomo, diversamente da quanto dichiarato da Della Malva, il quale ha affermato di commettere reati singolarmente prima del 2016, senza fare parte di nessun gruppo. 3.1.3. Con una terza doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 14 Cost. e 8 CEDU, in ordine all'utilizzabilità delle foto-trappole e delle immagini acquisite. Secondo la difesa, la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato che vi sarebbe il consenso dei proprietari del terreno e che le foto-trappole ivi collocate non erano rivolte verso l'abitazione, ma verso l'esterno del fondo e potevano anche, in virtù della recinzione a maglie larghe, inquadrare la strada, così disattendendo le doglianze difensive, in cui si contestava la legittimità delle immagini acquisite mediante foto-trappole, poiché collocate in luoghi di privata dimora, in quanto si consentiva la ripresa del fondo recintato. 3.1.4. Si deduce, poi, la violazione degli artt. 195 e 210 cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta che i giudici di merito, con riferimento alle dichiarazioni di Della Malva in danno del ricorrente, su fatti appresi dallo stesso Raduano, le abbiano ritenute utilizzabili, così non applicando quanto disposto dall'art. 195 cod. proc. pen. L'impostazione seguita dai giudici di merito si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha affermato che alla chiamata in correità si applica l'art. 195 cod. proc. pen. anche quando la fonte diretta sia un imputato di un procedimento connesso, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., o un teste assistito, ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen. (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255142). 3.1.5. Con un quinto motivo, si denunciano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., vizi della motivazione e il travisamento della prova, relativamente alla credibilità del collaboratore di giustizia Della Malva. La motivazione sulla credibilità resa dai giudici di merito risulterebbe essere illogica, perché la Corte di appello: pur riconoscendo che egli operava nel clan ad alto livello, poi non gli riconosce ruoli apicali; è eccessiva la rilevanza data al presunto ruolo di Della Malva nel settore estorsioni, dal momento che non vi è alcuna imputazione in questo procedimento per tale titolo di reato; nel periodo, oggetto dell'imputazione, era latitante. Si lamenta anche che i giudici di merito omettono di confrontarsi con i motivi di astio che vi erano tra il ricorrente e il Della Malva, essendoci stati propositi omicidiari ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di cui non si è esclusa la possibilità che provenissero dalla famiglia del collaboratore o dal collaboratore stesso. Infine, sarebbe stata omessa qualsiasi considerazione in merito al fatto che Della Malva conosceva il fascicolo delle indagini, in quanto indagato per questi fatti, e che le dichiarazioni da lui rese in altro procedimento, da cui emergono una serie di propalazioni nei confronti del ricorrente, sono inverosimili, in quanto dichiara che Raduano, da latitante, andasse a dormire nella sua abitazione, nonostante Della Malva all'epoca era agli arresti domiciliari, per cui era controllato. 3.1.6. Con la sesta censura, si lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché il connesso vizio di motivazione e travisamento della prova, relativamente al ruolo assunto da Raduano nell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui al capo di imputazione 1. La difesa contesta la qualifica di promotore, organizzatore e finanziatore in capo a [OSCURATO:PERSONA], in quanto, anche sulla base di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia, egli era un partecipe dell'associazione, reclutato dallo stesso Della Malva dal clan Romito. Si sostiene che non è promotore, in quanto non trovava nuovi adepti, e non è organizzatore perché non impartiva direttive inerenti allo spaccio o all'attività organizzativa del presunto gruppo. Da ultimo, sarebbe da escludere una partecipazione qualificata del ricorrente all'ipotizzata associazione, in quanto non era presente all'incontro del 28 aprile 2018 e, dalle intercettazioni effettuate nel corso di quella riunione, non emerge alcuna dichiarazione che testimoni il ruolo apicale dell'imputato.3.1.7. Si censurano, inoltre, la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, l'illogicità della motivazione e il travisamento della prova, in ordine alla sussistenza dell'associazione. La Corte di appello avrebbe applicato in modo errato i principi inerenti alla partecipazione all'associazione, richiamandoli anche per dimostrare l'esistenza della stessa, basandosi sulla captazione della riunione del 28 aprile 2019, in cui, nella realtà, è rappresentata solo una trattativa tra offerente ed acquirenti, ognuno in autonomia rispetto agli altri. Inoltre, anche il giudice di merito evidenzia che vi è una differenza nei prezzi di vendita applicati, per cui ciò confermerebbe che si tratta di singole vendite. Ulteriormente, la difesa evidenzia come manchino gli indici probatori dell'esistenza di un'associazione, in quanto non vi è una cassa comune e una mutua assistenza fra associati, come si evincerebbe da una conversazione di Della Malva, che lamenta l'assenza di guadagni per tre mesi. Da ultimo - sempre per la difesa - l'assenza di affectio societatis e di una struttura associativa è confermata da quanto detto da Della Malva, da cui si evince che il danno o il pregiudizio conseguente alla perdita della sostanza stupefacente incide solo sul depositario e non viene ripartito e distribuito tra tutti coloro i quali eventualmente partecipano alla iniziativa, che in ogni caso non sono sodali, ma imprenditori che assumono su di sé il rischio delle loro singole attività alle quali di volta in volta partecipano. 3.1.8. Con l'ottava censura, si lamenta la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, in ordine alla mancata qualificazione del fatto alla luce dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa asserisce che i giudici di merito avrebbero errato nella mancata qualificazione della fattispecie nella forma attenuata, prevista dall'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto i quantitativi di sostanza, riferiti da Della Malva, sono compatibili con l'interpretazione che la giurisprudenza fornisce dell'attenuante in esame, non avendo rilievo in senso contrario la pluralità degli episodi di spaccio, né la pluralità di sostanze. Ulteriormente, l'associazione avrebbe un ambito operativo territorialmente limitato e una struttura di tipo rudimentale. 3.1.9. Con la nona doglianza, si censurano la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione, in ordine al capo di imputazione 2). La difesa lamenta, in primo luogo, che l'argomentazione dei giudici di merito si fondi su una conversazione di [OSCURATO:PERSONA], che non è univocamente indiziante della responsabilità del ricorrente, potendo avere spiegazioni alternative rispetto a quelle adottate nella sentenza; in secondo luogo, vi sarebbe stato travisamento della prova, in quanto Azzarone, rivolgendosi a Masella, afferma che la droga era sua, per cui risulterebbe illogica la sentenza nella parte in cui non considera tale affermazione; in terzo luogo, quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Della Malva risulta essere contraddittorio, così risultando violato lo standard probatorio di cui all'art. 192 cod. proc. pen., in quanto egli afferma che l'imputato gli avrebbe riferito di essersi impossessato della droga del clan Perna, ma non riferisce nulla in merito a come Raduano abbia trasportato 150 kg di ma rj ua na 3.1.10. Con il decimo motivo, si contesta la violazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per travisamento della prova, in ordine al capo di imputazione 3). La Corte di appello sarebbe incorsa nei seguenti errori: avrebbe omesso di considerare le dichiarazione di Masella, che afferma che la cocaina trovata era sua; mancherebbe la prova della disponibilità della sostanza stupefacente da parte dell'imputato, in quanto quest'ultimo non viene avvisato da nessuno del sequestro avvenuto, il suo riconoscimento da parte degli operanti non può ritenersi una individuazione certa e la circostanza che Raduano si recasse a Cerignola per l'acquisto della sostanza stupefacente non è indiziante del fatto che quella sequestrata fosse di sua pertinenza. 3.1.11. Con l'undicesimo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 59 cod. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione, in ordine all'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità per i reati-scopo. La difesa censura l'omessa motivazione dei giudici di merito, asserendo che questi non si confrontano con gli indici indicati dalla giurisprudenza di legittimità (2 kg di principio attivo per le droghe leggere e 1,5 kg di principio attivo per la cocaina), così non spiegando le ragioni per cui si ritengono messi in pericolo o lesi gravemente i beni tutelati, ovvero la salute e l'ordine pubblico. 3.1.12. Con il dodicesimo motivo, si contestano la violazione degli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967, 23 della legge 110 del 1975, 648, 74, comma 3, 61, n. 2), e 59 cod. pen., nonché il connesso vizio di motivazione, in ordine alla responsabilità per il capo di imputazione 4). La Corte di appello avrebbe omesso qualsiasi motivazione sul punto, mentre il giudice di primo grado avrebbe fondato il giudizio di responsabilità sulle progressive n. 2158, 978 e 149, da cui non emerge alcun riferimento a Raduano, per cui quest'ultimo risponderebbe per questi reati per mera responsabilità di posizione, in violazione dell'art. 27 Cost. Per la difesa, le conversazioni non dimostrano il contributo morale dell'imputato, mancando la prova anche della consapevolezza della disponibilità delle armi e della loro finalizzazione agli scopi associativi. Sarebbe inoltre omessa la motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2), cod. pen., la quale non potrebbe essere in ogni caso applicata, perché coincidente con la continuazione. 3.1.13. Con il tredicesimo motivo, si deduce la violazione degli artt. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011 e 192 cod. proc. pen, nonché il connesso vizio di motivazione, in ordine alla responsabilità per il delitto di cui al capo di imputazione 6). La difesa evidenzia che Raduano, ogni volta che si è allontanato da Vieste, si è recato, munito di autorizzazione, nel Comune di Cerignola per interloquire con il proprio difensore: si tratta di una circostanza che integra il presupposto di una causa di giustificazione, che non sarebbe sconfessata dall'argomento adoperato dai giudici di merito per cui vi sarebbe violazione in quanto in queste occasioni avrebbe deviato in luoghi dove si sarebbe rifornito di stupefacente. Ulteriormente — secondo la prospettazione difensiva — il riferimento alle "pietre", riportato nella sentenza di primo grado, è relativo a un frammento di conversazione, che non ha valore indiziante, in quanto generico; e non sarebbero individuabili né il soggetto che ha pronunciato la frase né il soggetto destinatario della stessa. 3.1.14. Con la quattordicesima censura, si contesta la violazione dell'art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Corte di appello ricomprende nel numero dei coimputati, rilevante per la sussistenza della ritenuta circostanza aggravante, anche soggetti non ancora condannati in via definitiva per tale titolo di reato, sulla base dell'acquisizione da parte del Gup del Tribunale di Bari dell'ordinanza cautelare emessa nell'ambito del procedimento RGNR n. 7245/2017 per la prova del fatto storico. La difesa lamenta che, qualora gli imputati del predetto procedimento fossero tutti assolti, si imporrebbe al ricorrente di richiedere la revisione del processo, non sussistendo l'aggravante contestata, in contrasto con il principio di economia processuale. 3.1.15. Con il penultimo motivo, si denunciano la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e vizi della motivazione, sul rilievo che gli episodi di violenza richiamati dalla motivazione della Corte di appello non sono compatibili con il metodo mafioso, il quale presupporrebbe un agire i cui effetti si riverberano, oltre che sulla vittima, anche sul contesto sociale: cosa che non accade nel caso di specie, in quanto il ricorso alla violenza non coincide con la forza di intimidazione esercitata. Tale aggravante non sarebbe suffragata neanche dall'elenco degli episodi delittuosi avvenuti in Vieste, tra cui compaiono sia il tentato omicidio ai danni del ricorrente, sia l'omicidio di un altro soggetto ritenuto dagli inquirenti vicino al gruppo criminale. Da ultimo, l'inesistenza del metodo mafioso sarebbe confermata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], cugino del ricorrente, era vittima di estorsione, per cui non era percepito come mafioso; né era comunque posta in essere un'attività paragonabile al metodo di cui all'art. 416-bis I. cod. pen. 3.1.16. Con l'ultima doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 69 cod. pen., con riferimento agli artt. 62 -bis e 61, n. 2), cod. pen., 74, commi 3 e 4, e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché il vizio di motivazione, con riferimento alla pericolosità dell'associazione, tratta da vicende non attribuite a Raduano o ai sodali, e alla personalità dell'imputato, il quale avrebbe tenuto un comportamento processuale reale e non avrebbe precedenti penali di reato associativo. 3.2. Il secondo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è articolato in cinque motivi. 3.2.1. Con un primo motivo, si contesta la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, lettera e), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza di appello non accoglie la doglianza in merito all'eccepita nullità della sentenza di primo grado (pag. 12 della sentenza impugnata), non apparendo la motivazione coerente. 3.2.2. Con un secondo motivo, si denunciano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni esposte nei motivi di appello circa il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa evidenzia come la mancanza di prova del vincolo associativo, il contenuto della conversazione captata il 28 aprile 2018, la mancanza di risultati a seguito di servizi di appostamento e di osservazione e i risultati delle intercettazioni dimostrano che non vi sarebbe alcun accordo stabile, o controllo del territorio, o basi logistiche, la cui assenza non renderebbe plausibile la contestazione della fattispecie associativa. 3.2.3. Con una terza censura, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'evidente mancanza di elementi a sostegno dell'ipotizzata qualifica di promotore od organizzatore in capo al ricorrente, in quanto la sentenza di secondo grado non offre alcuna spiegazione in ordine agli elementi che hanno fatto ritenere configurata la suindicata qualifica. 3.2.4. In quarto luogo, si contesta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza di concreti elementi a sostegno della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto erroneamente la Corte di appello avrebbe richiamato circostanze che non sono correlate né all'attività di spaccio, né al metodo mafioso, non dimostrando che i momenti tipici della condotta associativa fossero connotati da tale metodo, al più in presenza della contrapposizione tra due clan che si contendevano il territorio. 3.2.5. Infine, si denunciano la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze e al trattamento sanzionatorio, nonché la violazione del divieto di reformatio in peius.L'impugnata sentenza, secondo la ricostruzione difensiva, offrirebbe una motivazione solo apparente e in parte contraddittoria, in quanto non avrebbe valutato le puntuali osservazioni contenute nell'atto di appello, limitandosi a riferirsi alla straordinaria pericolosità dell'organizzazione e alla particolare gravità dei reati in materia di armi e di detenzione di stupefacenti. In ordine all'entità della sanzione, l'impugnata sentenza (pag. 72) ha definito le singole sanzioni dei reati satelliti, con la conseguenza che potrebbe essere incorsa nel divieto di reformatio in peius, in quanto erano state omesse dal giudice di primo grado. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 4.1. Con un primo motivo, si contestano la violazione dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 e il connesso vizio di motivazione. La difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe desunto l'esistenza del reato associativo in capo al ricorrente da elementi assolutamente inidonei a dimostrare l'esistenza di un vincolo associativo tra quest'ultimo e gli altri sodali, in quanto consistenti: da un lato, in un unico episodio di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana in concorso, quello di cui al capo n. 2) dell'imputazione, per il quale il ricorrente ha riportato condanna; dall'altro in una serie di condotte sporadiche e limitate che nulla determinano ai fini dell'inserimento stabile, né del rafforzamento e dell'esistenza del sodalizio ipotizzato. Inoltre, la motivazione risulterebbe carente in ordine al ruolo ricoperto dal Troiano, visto che si riferisce ad altri soggetti, con i quali l'imputato non ha mai avuto alcun contatto. Si sostiene che i giudici di merito evidenziano solo i rapporti con Raduano, in quanto le risultanze processuali consentono di affermare che egli fosse in contatto solo con quest'ultimo e che da lui ricevesse gli ordini di servizio in quell'incontro del 28 gennaio 2018 e che a lui portò la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre si sarebbe omesso di sottoporre tali risultanze a valutazione critica, allo scopo di verificare se gli accertati rapporti tra il ricorrente, il Raduano ed eventuali altri soggetti, al di là delle petizioni di principio riscontrabili in motivazione, avessero una consistenza tale da configurare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l'esistenza del vincolo associativo necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 4.2. Con un secondo motivo, si lamentano la violazione della legge penale in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e i connessi vizi di motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante de qua sulla base di condotte punitive prettamente interne e senza ricercare e motivare un effettivo ricorso alla forza di intimidazione esterna, tale da provocare una condizione di assoggettamento ed omertà nella comunità territoriale di riferimento. La difesa ricorda che il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua effettiva esteriorizzazione, che è del tutto assente nel caso del gruppo criminale di cui si tratta, a proposito del quale consta unicamente la capacità di porre in essere azioni violente nella contrapposizione con un gruppo rivale al fine della contesa avente ad oggetto il mercato di spaccio. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in data 14 gennaio 2023, sono stati presentati motivi nuovi. 5.1. Con una prima censura, si denunciano la violazione dell'art. 416-bís.1 cod. pen. e l'assenza di motivazione quanto all'elemento soggettivo del reato. 5.2. In secondo luogo, si lamentano la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, l'omessa applicazione dell'ad 378 cod. pen., nonché l'omessa motivazione, in quanto la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con i motivi di appello in ordine alla qualificazione delle condotte del ricorrente nell'ambito del delitto di favoreggiamento di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte di appello avrebbe valorizzato una serie di elementi, quali il mantenimento in carcere del ricorrente e la consegna di schede telefoniche, senza valutare quanto dedotto nell'atto di appello, in cui si era evidenziato che il primo elemento non sarebbe sussistente, in quanto la somma di euro 500,00 era dovuta a un debito pregresso, e non vi era alcuna certezza del secondo, data la mancata individuazione di chi riceveva le predette schede. 6. All'odierna udienza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'estensione alla posizione del ricorrente dei motivi formulati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 7. Avverso la sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando, con un unico motivo di doglianza, la violazione di legge, nonché la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto i giudici di merito avrebbe omesso qualsiasi valutazione critica delle argomentazioni difensive sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che le censure sono inammissibili perché dirette, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Nella maggior parte dei casi, a fronte della ricostruzione e della valutazione della Corte di appello, i ricorrenti non offrono la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. 1.1. Inoltre, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Rv. 281112). Ne consegue che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518). Inoltre, deve ricordarsi, che la mancanza di specificità del motivo va ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancata correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/08/2014, Rv. 260608; Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011). 1.2. Nell'approcciarsi alla disamina che seguirà, deve infine richiamarsi il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). 1.2.1. A questo proposito, occorre ulteriormente rilevare - basandosi tutti i ricorsi, in misura più o meno estesa, su una richiesta di nuova valutazione delle risultanze probatorie - che l'interpretazione e la valutazione del contenuto di queste costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Con specifico riferimento all'interpretazione delle risultanze delle intercettazioni delle conversazioni ambientali e telefoniche, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine indica altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Inoltre, deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. E tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020). 1.2.2. Con particolare riferimento al caso di conversazioni intercorse tra l'imputato e altri soggetti intranei alla medesima associazione, inconsapevoli della captazione in corso, le stesse non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, ma hanno valore di prova diretta, in quanto i loro contenuti sono frutto di un patrimonio condiviso, derivante dalla circolazione, all'interno del sodalizio, di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati (ex plurimis, Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Rv. 274808). E va esclusa la necessità di riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nel caso di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (ex plurimis, Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414). Infine, va rilevato che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714). 2. Fatta questa premessa, deve rilevarsi che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2.1. La prima censura, formulata in entrambi i ricorsi in modo analogo, in ordine alla nullità della sentenza di primo grado, è inammissibile, in quanto priva di specificità. Sul punto, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato, evidenziando, in primo luogo, come il giudice di primo grado abbia trattato ogni aspetto della sua decisione dopo il riepilogo degli esiti investigativi (pagg. 179 e ss.), mostrando piena condivisione dell'architettura dimostrativa tracciata dalle indagini; e, in secondo luogo, chiarendo, sulla base della giurisprudenza di legittimità che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non comunque rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Rv. 271735). 2.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Si deve evidenziare che, in sede di appello, il riascolto di un teste costituisce un'eccezione, in quanto l'assunzione di tale prova è legata al criterio della assoluta necessità ai fini della decisione; ipotesi che non è stata prospettata dal ricorrente né in sede di appello né compiutamente con il ricorso per cassazione. Infatti, la previsione di cui all'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. non impone la rinnovazione di tutte le prove dichiarative ma solo di quelle che sono state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e che sono considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna" (ex plurimis, Sez. 1, n. 35696 del 27/03/2019, Rv. 276825). Ulteriormente, è doveroso ricordare, che trattandosi di procedimento svoltosi nelle forme del rito abbreviato, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti, e dei collaboratori di giustizia sono state acquisite nel fascicolo del processo, per cui sono state oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito. Né, in ogni caso, la difesa chiarisce con il ricorso per cassazione quale sia l'effettiva rilevanza delle ipotizzate contraddizioni ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, limitandosi a riportare brani dell'istruttoria svolta al fine di sottolineare contrasti nelle deposizioni fra i due soggetti relative all'esistenza di un gruppo organizzato di cui Della Malva faceva parte. 2.3. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e, comunque, formulato in modo non specifico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U., n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando che le riprese eseguite non sono rivolte verso l'area interna del terreno o in direzione del fabbricato-deposito, non andando a toccare la vita privata dei proprietari, ma verso l'esterno della stessa proprietà, per un campo visivo di un prato di pochi metri, fino alla delimitazione perimetrale, in direzione di un punto della recinzione che, essendo costituita da una retina non fitta ma a trame di ferro incrociate, estremamente sottili e molto larghe, permetteva di osservare liberamente anche dalla strada quella piccola area calpestabile. Ne deriva che devono considerarsi legittime le videoriprese di detto spazio limitato, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, mediante telecamera, trattandosi di un luogo esposto al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibile liberamente da più persone. In ogni caso, deve evidenziarsi l'irrilevanza della questione, in quanto i giudici di merito affermano che tale dato probatorio può essere tralasciato, senza che comporti alcuna modifica del giudizio di condanna (pag. 50 della sentenza impugnata); affermazione non compiutamente contestata dalla difesa. 2.4. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché è formulato in modo non specifico. L'analisi della doglianza può prescindere dalla ricostruzione del quadro della disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 cod. proc. pen. e dalla soluzione della questione se la stessa possa o non possa trovare applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da soggetto che riveste la qualità di imputato, anche in procedimento separato (ex mulbs, Sez. 2, n. 40256 del 11/05/2017, Rv. 271165; Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263705; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Rv. 255142). Risulta infatti assorbente il dato rappresentato dal fatto che la difesa omette qualsiasi distinzione tra quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] e quanto conosciuto direttamente dal Della Malva e omette altresì di evidenziare quale sia la rilevanza delle dichiarazioni di Della Malva nell'economia motivazionale ai fini della ritenuta responsabilità penale dell'imputato, così formulando una doglianza priva di specificità. Né emerge dagli atti che la stessa difesa abbia chiesto di sentire Raduano ai sensi dell'art. 195 comma 1, cod. proc. pen.; così che la sua censura risulta anche ipotetica. 2.5. Il quinto motivo, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, in quanto richiede una rivalutazione del fatto, che in sede di legittimità non è ammissibile, sulla base di quanto già rilevato sub 1 e ss. del "considerato in diritto". Anche a prescindere da tale dirimente considerazione, deve comunque rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata circa la credibilità di Della Malva appare pienamente logica e coerente, laddove evidenzia che egli ha ammesso la propria partecipazione all'associazione con larghi profitti e anche con l'assunzione di responsabilità per gravi reati, fornendo informazioni ampiamente riscontrate da altri elementi di prova, tra cui: gli esiti del sequestro a casa di Surano, l'effettiva attività svolta dal gruppo quale emerge dall'intercettazione del 28 aprile 2018, la riscontrata posizione di estraneità di [OSCURATO:PERSONA], il dimostrato uso di un'auto identificata da parte del gruppo, l'esistenza di canali di rifornimento per la cocaina, il sequestro della marijuana in località Molinella, la corrispondenza della struttura del clan a quanto descritto e l'esatta individuazione dei ruoli dei singoli partecipanti. Inoltre, la Corte d'appello descrive con sufficiente dettaglio (pagg. 36-37) il ruolo di Della Malva rispetto agli imputati e risponde adeguatamente alle obiezioni difensive circa pretese difficoltà di conoscenza dei fatti legate alla sua latitanza circa la pretesa inverosimiglianza di alcuni dati di contorno. 2.6. La sesta doglianza del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e la terza di quello a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - riferite al ruolo assunto da Raduano nell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di cui al capo di imputazione 1 - sono inammissibili. Raduano svolge un ruolo principale nell'associazione, come si evince dalla sentenza impugnata, in cui si ricostruisce in modo chiaro e coerente l'intera vita dell'associazione stessa. Il ruolo di organizzatore, promotore e finanziatore si palesa con evidenza: dal timore manifestato da [OSCURATO:PERSONA], nella conversazione del 12 febbraio 2018, a Azzarone, perché l'imputato era infuriato con lui per non aver trovato una autovettura per andare ad un appuntamento; dalla presenza di Raduano nei luoghi in cui vi è stato il sequestro4tstanza stupefacente di tipo cocaina; dagli ordini impartiti al nipote Azzarone e dalla loro pianificazione di una reazione armata all'attentato subito. Ulteriormente, dalla captazione del 28 aprile 2018, si apprende che Raduano fosse rappresentato da Azzarone, che sapeva di dover sottostare ai suoi dettami, e che tutto doveva protrarsi come prima del suo arresto (motivo per cui non era presente alla riunione), nonostante le difficoltà dovute al conflitto armato con il clan Perna. La lettura delle intercettazioni disvela come l'imputato impartisse ordini anche in merito ai prezzi da applicare nell'ingranaggio interno e ai profitti da lui percepiti, che venivano riscossi anche tramite la moglie. 2.7. La settima censura del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, in quanto rappresenta il tentativo di offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, a fronte della visione completa e coerente offerta dalla Corte di appello circa l'organizzazione dell'associazione. Questa si apprende in modo nitido dalla captazione del 28 aprile 2018, da cui si evincono la compattezza del gruppo, le linee operative, la composizione verticistica, le modalità di trattazione degli affari e le dinamiche delinquenziali in corso: infatti, una volta affidata la droga alle articolazioni, ciascuno dei possessori assumeva il rischio della successiva perdita in autonomia, ma ciò non oblitera l'esistenza di una struttura reticolare alquanto complessa e compartimentale, basata su una condivisione delle procedure di acquisto, di fatto centralizzate nelle mani del catalizzatore Raduano, sul rispetto delle regole interne di distribuzione e sull'accollo diretto della responsabilità della tenuta del clan di fronte ai tentativi di espansione della compagine avversaria, coagulata attorno alla figura del Perna.Risulta evidente da tale intercettazione che la griglia associativa fosse composta: da Raduano, che curava gli acquisti per tutti (senza puntualizzare esattamente, in quanto al vertice, la portata dei rapporti con i fornitori e l'ammontare del profitto personale, non confidato nemmeno al nipote Azzarone) e dirigeva il gruppo centrale che lo affiancava nell'apparato piramidale; dai soggetti appartenenti alla cerchia privilegiata dell'imputato, tra cui quelli ammessi al summit dopo la sua cattura, che assumevano compiti di alto profilo operativo nel gruppo, gestivano il flusso successivo degli stupefacenti, custodivano collettivamente armi e droga nella prima fase, regolavano i rapporti con le plurime articolazioni di smercio sul territorio, alle quali smistavano quantitativi inferiori trattenendo i loro margini di guadagno, ed agivano direttamente nell'azione di contrasto armato nei confronti del clan Perna, cercando di mantenere al massimo livello la fidelizzazione delle squadre di spaccio al minuto; dalla manovalanza assicurata dalle varie singole squadre di spaccio, impegnate sul campo per la finalizzazione capillare dell'attività collettiva, capeggiate da singoli referenti ben individuati. 2.8. L'ottavo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, Rv. 270803). È sufficiente richiamare, sul punto, quanto già evidenziato sub 2.7., nel senso che i giudici di merito hanno correttamente individuato la fattispecie associativa come caratterizzata da un livello elevato di organizzazione e di incidenza sul territorio, così come dalla disponibilità di grandi quantitativi di stupefacenti di diverse tipologie. 2.9. Il nono motivo di ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - riferito al capo di imputazione 2) - è inammissibile, in quanto propone una rivalutazione fattuale, che non è consentita in sede di legittimità. Dalla lettura della doglianza emerge che la stessa mette in dubbio l'interpretazione di una conversazione di Azzarone, asserendo che la stessa potrebbe essere interpretata in modo diverso e ponendosi così in contrasto con i principi già enunciati sub 1.2.1. e 1.2.2., circa l'ambito di applicazione dell'art. 606 cod. proc. pen. La motivazione della sentenza di appello sul punto (pag. 41) risulta, in ogni caso, pienamente logica e coerente, perché fa dettagliato riferimento anche a plurimi elementi di riscontro. 2.10. Il decimo motivo di ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - riferito al capo di imputazione 3) - è inammissibile, in quanto non contiene alcun riferimento critico che possa evidenziare una illogicità della ricostruzione effettuata dalla Corte di appello. La difesa tenta di mettere in dubbio - attraverso un'arbitraria illazione oltre che attraverso il richiamo di pretese dichiarazioni autoaccusatorie di Masella, di cui non precisa il contesto - l'affidabilità del riconoscimento di Raduano e Azzarone direttamente effettuata dalla polizia giudiziaria sulla base della diretta conoscenza delle loro sembianze, oltre ad altri elementi univoci, quali la tipologia del barattolo che conteneva lo stupefacente e l'irrilevanza del fatto che non risulti un'intercettazione da cui emerga che Raduano era stato messo al corrente del sequestro, essendo possibili altre forme di comunicazione, nonché la prova certa del fatto che Raduano si era recato a Cerignola per l'acquisto di droga. 2.11. L'undicesimo motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - riferito all'aggravante dell'ingente quantità per i reati-scopo dei capi 2) e 3) - è inammissibile. In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012 (Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005). Il superamento di tali valori limite - che risulta dirimente, in presenza di un'organizzazione quale quella dell'imputato, dotata di ampi mezzi di intimidazione e di un sostanziale controllo del territorio e del mercato, oltre che di canali di approvvigionamento e di spaccio ampi e consolidati - emerge dalla lettura dell'imputazione e dalla stessa prospettazione difensiva. La censura formulata in appello si riferiva esclusivamente alla droga leggera di cui al capo 2), in relazione alla quale vi sono oltre 20 kg di principio attivo, e alla droga pesante di cui al capo 3), in relazione alla quale vi è l'ampio superamento del limite di 1,5 kg di principio attivo, non essendo confutabile sul piano logico l'affermazione di Azzarrone, secondo cui vi erano cinque pacchi uguali di cocaina. 2.12. Il dodicesimo motivo di ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - relativo alla ritenuta responsabilità penale per il capo 4) dell'imputazione - è inammissibile, basandosi su una mera contestazione dell'interpretazione di conversazioni intercettate, per la quale può essere richiamato quanto già osservato sub 1.2.2. La difesa contrappone una sua ipotetica ricostruzione, tesa a sminuire la forza intimidatoria del gruppo e ad escludere la riconducibilità delle armi alla persona di Raduano, alla coerente argomentazione dei giudici di merito, secondo cui la disponibilità di armi trova conferma: nella volontà di uccidere Perna con un'azione armata, nella conversazione tra a Azzarone e Masella che conferma tale ricostruzione, nelle espressioni usate da Surano e nelle armi materialmente rinvenute presso di lui, nell'argomento logico derivante dalla collocazione di Raduano al vertice del gruppo e dal suo stretto legame con il nipote Azzarone. Quanto all'aggravante della connessione, va premesso, in punto di diritto, che non sussiste un'incompatibilità logico-giuridica - salva la necessità di una specifica verifica in relazione alle concrete caratteristiche della fattispecie - tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (ex plurimis, Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 16/04/2018, Rv. 273117). Venendo al procedimento in esame, la relativa doglianza è formulata in modo aspecifico con il ricorso per cassazione, essendo basata su astratte considerazioni di diritto. In ogni caso, essa non era stata oggetto dell'atto di appello, con la conseguenza che la Corte territoriale non aveva l'onere di statuire sul punto. 2.13. La tredicesima doglianza, contenuta nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e relativa al capo 6), è inammissibile, in quanto diretta, ancora una volta, a confutare le risultanze istruttorie, sulla base di una loro interpretazione alternativa. La difesa non riesce a scardinare, sul piano logico, la rilevanza correttamente attribuita dai giudici di merito alla circostanza che la ricostruzione degli spostamenti dell'imputato è documentata dal GPS, il quale ha mostrato come lo stesso andasse a Cerignola, ma anche in altre cittadine, prevalentemente per rifornirsi di droga, non recandosi esclusivamente dal proprio difensore. Ciò risulta comprovato anche dalle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura di Raduano - la cui portata probatoria viene arbitrariamente sminuita dalla difesa - da cui si apprende il richiamo alle "pietre", la cui interpretazione dei giudici di merito risulta essere coerente, nonché dalle chiare indicazioni emerse nel corso della riunione del 28 aprile 2018. 2.14. La quattordicesima censura del ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - riferita all'aggravante del numero dei partecipanti all'associazione - è inammissibile, in quanto generica.Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 74, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, del numero degli associati (dieci o più) possono essere inclusi sia i condannati con sentenza irrevocabile emessa in diverso procedimento, sia i soggetti non ancora giudicati ma coimputati in separati procedimenti (ex plurimis, Sez. 6, n. 22091 del 25/02/2021, Rv. 281517; Sez. 3, n. 19212 del 12/03/2019, Rv. 275758). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ricostruito la struttura dell'organizzazione sulla base delle intercettazioni, dei contributi resi dai soggetti costantemente impegnati nel gruppo e delle dichiarazioni del collaboratore Della Malva, da cui risulta evidente che la consistenza del gruppo superi il numero di dieci persone. Nessuna rilevanza può essere attribuita in senso contrario al fatto che i procedimenti penali nei confronti di alcuni dei sodali siano pendenti, perché il numero degli stessi è comunque elevato; né la difesa fornisce — anche solo in via di prospettazione — conteggi specifici, allo scopo di dimostrare la rilevanza di un'eventuale prova di resistenza, per il caso di assoluzione dal reato associativo di imputati in diversi procedimenti. 2.15. Il quindicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Come ben evidenziato dalla Corte d'appello, l'aggravante di cui all'art. 416- bis 1 cod. pen. è confermata da una serie di elementi, non contestati adeguatamente dalla difesa: a) era in atto una sanguinaria contrapposizione armata tra due clan che si contendevano il territorio in modo sfrenato e che programmavano con continuità attentati alla vita o all'incolumità personale; b) coloro che si spostavano nella fazione nemica erano reputati traditori e puniti selvaggiamente con un pestaggio per strada in pieno giorno o con la morte; c) coloro che, senza farne parte, collaboravano con l'altro clan erano sottoposti a durissime reazioni ed era tenuti addirittura anche alla riparazione del "danno morale" procurato al clan; d) gli spacciatori erano terrorizzati e mostravano rispetto nei confronti del vertice del clan anche nei momenti di difficoltà e di fibrillazione armata; e) vi era, dunque, un assoggettamento dell'intero territorio alla fortissima pressione minatoria del clan Raduano; f) traspare una capacità del clan di incunearsi nel tessuto sociale in modo estremamente pervasivo e capillare, senza incontrare una reale resistenza da parte della popolazione, evidentemente sopraffatta dalla pericolosità concreta manifestata dagli associati; g) il carisma di Raduano, proprio per la sua posizione al comando del pericoloso clan viestano, era riconosciuto anche in ambiente carcerario, come dimostrato dall'atteggiamento di rispetto e di riverenza dimostrato dal detenuto Sepe in occasione dei colloqui con parenti; h) il clan era collegato anche a forti ambienti criminali di altre cittadine, come attestato dagli spostamenti del Raduano con l'autovettura del sodalizio per i vari intrecci illeciti creati nel territorio foggiano. Pertanto, ci si trova dinanzi ad un sodalizio che operava con modalità evocanti, alla mente ed alla sensibilità dei terzi, l'estrinsecazione di una straordinaria forza di intimidazione, confermata dalla estrema violenza fisica e verbale usate ad attuazione dei propositi di vendetta e di ritorsione, e da una corrispondente condizione di assoggettamento degli elementi di contorno della sfera criminale e della popolazione locale, oltre che da una diffusa omertà, dimostrata dalla totale assenza di contributi nelle indagini, pur di fronte a crimini, anche efferati, di ogni genere. Di conseguenza, non ha sufficiente specificità la ricostruzione difensiva - puramente alternativa e ipotetica - per cui non vi sarebbe alcun effetto che si riverbera sul contesto sociale, essendo per contro evidente la forza di intimidazione esercitata dall'organizzazione del ricorrente. 2.16. L'ultimo motivo di ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e il quinto motivo del ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili, dovendosi richiamare sul punto i principi enunciati sub 1.2.1. e ss. del "considerato in diritto", in quanto i giudici di merito hanno correttamente valorizzato - a fronte di generiche asserzioni difensive di segno contrario, meramente reiterate con il ricorso per cassazione - sulla base della rappresentazione dei fatti oggetti di processo, sia la pericolosità dell'organizzazione sia l'allarmante personalità di Raduano, che ricopriva ruoli apicali e impartiva direttive sulle modalità di organizzazione e condotta degli altri partecipi. In ordine alla violazione del divieto di reformatio in peius, la censura mossa dalla difesa risulta essere perplessa, in quanto si pone come mera eventualità, senza evidenziare i passaggi in cui tale violazione sarebbe avvenuta nella motivazione della sentenza di secondo grado: violazione, che in ogni caso non si sarebbe potuta verificare in quanto nella sentenza impugnata, come dà atto la difesa stessa, la pena è equivalente a quella inflitta dalla sentenza di primo grado, che è stata confermata. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di doglianza è inammissibile. In ordine alla sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, è sufficiente richiamare quanto già osservato sub 2.7. In ordine al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'associazione, si deve evidenziare come, attraverso le intercettazioni, emergono in capo allo stesso non solo la sua posizione alle dirette dipendenze del capo Raduano, ma anche la gestione congiunta di telefoni in seno al gruppo criminale, la condivisione delle informazioni relative alle strategie per eludere le intercettazioni e, di conseguenza, il suo pieno inserimento nelle dinamiche associative (compendiato alle pagg. 30- 31 della sentenza). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, potendosi richiamare sul punto le considerazioni svolte sub 2.15. del "considerato in diritto". 3.3. I motivi nuovi sono inammissibili, in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di esaminare il motivo nuovo, in base a quanto disposto dall'art. 585, co. 4, cod. proc. pen., (Sez. 3, n. 23929 del 25/02/2021, Rv. 282021). In altri termini, l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850). Del pari inammissibile è la richiesta, formulata in udienza, di estensione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] dei motivi formulati dalla difesa di Raduano. La difesa non precisa, infatti, quali siano le doglianze a carattere oggettivo astrattamente riferibili anche alla posizione di Troiano. Ma anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve rilevarsi che le doglianze formulate dalla difesa di Raduano sono tutte inammissibili, con la conseguenza che la loro eventuale estensione alla posizione di Troiano non gioverebbe comunque alla stessa. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto l'unica doglianza proposta è formulata in modo non specifico. Si richiamano sul punto i rilievi sub 1. e ss. del "considerato in diritto", in presenza di un rilievo difensivo che non individua, neanche in via di mera prospettazione, gli elementi positivi di giudizio che sarebbero stati pretermessi o scorrettamente valutati dai giudici d'appello ai fini delle circostanze attenuanti generiche. 5. In forza delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2