CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 1990
Cassazione n. 50024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/03/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1981 avverso l'ordinanza del 05/05/2023 del TRIB. del RIESAME di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 comma 8 d.lgs. 137/2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Torino in sede di rinvio, decidendo sull'appello proposto il 4 marzo 2022 dal pubblico ministero del Tribunale di Torino avverso il rigetto parziale di misure cautelari pronunciato in data 23 febbraio 2022 dal gip di Torino, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta sussistente nei confronti degli imputati l'ipotesi di associazione per delinquere, ha disposto l'applicazione nei loro confronti dell'obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria. 2. Per come sintetizzato nell'impugnato provvedimento il punto centrale della decisione, secondo quanto indicato dalla Suprema Corte a seguito dell'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale sede di appello cautelare da parte del Pubblico Ministero, è rappresentato dalla necessità, di "rivalutare gli atti e verificare la sussistenza dei requisiti ex articolo 273 c.p.p. relativi al delitto capo 1, soprattutto in ordine alla struttura organizzativa e all'eventuale divisione dei ruoli, onde evidenziare anche i caratteri di stabilità e le differenze I rispetto a mere ipotesi di concorso continuato tra i singoli reati fine". Ciò sulla premessa della inutilizzabilità di atti di indagine compiuti in epoca successiva al 13 gennaio 2021. 3. Per rispondere al quesito (sintetizzabile nella domanda: "sussiste l'associazione per delinquere diretta alla commissione di reati di resistenza e di disturbo sociale o vi è solamente una serie rilevantissima e pluriennale di reati commessi in concorso") il Tribunale fa le seguenti osservazioni/dichiarazioni preliminari: - non è più contestabile l'interpretazione dei dialoghi intercettati avendo la Suprema Corte condiviso la disamina fatta in precedenza dal Tribunale; - è coperto dal giudicato cautelare la circostanza che gli imputati dei reati si conoscano, frequentino e condividano lo stesso nucleo di ideologia socio-politica, il contesto sociale in attività socialmente e politicamente orientate; incontestato è altresì che tale attività porti sovente gli aderenti a commettere altresì reati perlopiù accomunati dal superamento dei limiti costituzionali imposti alla lecita protesta pubblica; - gli ambiti dell'impegno politico sono ampi (dalla lotta per la casa alla contestazione contro partiti tradizionali, alla opposizione alla realizzazione di opere pubbliche) ma tutti accomunati dalla ormai inesorabile elevata probabilità che durante tali proteste si verifichino scontri con le forze dell'ordine; - tali sviluppi criminali sono voluti ed alimentati da un gruppo ristretto nell'ambito del movimento. 4. A conclusione dell'analisi degli indizi a carico di ciascun indagato, il Tribunale ribadisce la sussistenza dei requisiti costitutivi il sodalizio contestato agli odierni indagati, potendosi ravvisare il numero minimo di persone, un programma indeterminato ed una struttura organizzativa stabile con suddivisione di ruoli nonché una "affectio societatis" specifica. Scontata la premessa sulla sussistenza del numero minimo di partecipanti necessari a costituire l'associazione, si identifica il programma criminoso nel succedersi di iniziative compiute nell'arco di diversi anni con modalità sempre più agguerrite, uso massiccio di armi improprie e strategie di travisamento da una massa di soggetti anche a seguito di nuovi e rinnovati suggerimenti della élite costituita dagli odierni indagati. Si evidenzia che il programma criminale si sia nel tempo rinnovato ed esteso in modo da ampliare le periodiche iniziative estive anche ad iniziative invernali con ricambio di giovani militanti a riscontro di una strategia di addestramento e coinvolgimento di nuove leve; nonostante la matrice anarcoide l'élite con funzioni di coordinamento del più ampio movimento distingueva al proprio interno incarichi apicali, sub-apicali e settoriali. I membri di tale gruppo ristretto sono gli ideatori delle strategie e gli istigatori del sodalizio e vanno intesi come organi sinergici e complementari di un complessivo organismo. Costoro si avvalevano per la loro attività di una struttura materiale di mezzi di comunicazione, di sedi e di articolazioni settoriali. Il fine dell'attività è da individuarsi nel "conflitto di parti" cioè "lotte sociali" alimentate grazie alle iniziative economiche comuni e realizzate con preordinate e sistematiche violenze ai pubblici ufficiali, provocazioni (esplosioni, battiture, falò e danneggiamenti) con resistenze attive contro le forze dell'ordine. Si tratta, si osserva nell'ordinanza, di una organizzazione rimasta stabile nonostante la crisi dovuta alle divisioni interne, alla emorragia di aderenti, al fallimento di alcune campagne, al timore di imminenti retate, alla pandemia ed alle restrizioni nonché agli arresti in capo ad alcuni sodali. Vengono infine smentite le perplessità difensive in ordine al numero degli aderenti, al nesso causale tra i sodalizio e reati fine, alla "geometria variabile del movimento", al fine politico degli indagati e ad altre tematiche dirette a confutare la ricostruzione in termini associativi. 5. Quanto alle esigenze cautelari veniva integralmente ribadito il giudizio in precedenza espresso con la trascrizione letterale della precedente ordinanza in relazione a tale aspetto, seppure con riferimento a misure cautelari meno afflittive secondo la rinnovata richiesta del pubblico ministero. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza basato su quattro motivi. 6.1 Con il primo motivo essi lamentano inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e violazione di legge ai sensi del combinato disposto degli articoli 627 comma 3 e 628 comma 2 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione all'utilizzazione da parte del tribunale, in spregio sostanziale delle prescrizioni fornite dalla suprema corte, della annotazione conclusiva redatta dalla Digos di Torino in data 26 marzo 2021, nonostante il tribunale del riesame avesse espressamente indicato nel 13 gennaio 2021 il termine massimo della durata delle indagini preliminari in relazione alla estinzione del reato associativo. L'annotazione non è utilizzabile in quanto non è mera riproduzione con ricognizione di atti di indagine autosufficienti e tempestivi; in ogni caso l'annotazione costituisce una rielaborazione che il tribunale non può utilizzare non essendovi in essa dati storici "depurati" dalla rielaborazione investigativa. Il presente procedimento si fonda principalmente sul contenuto di intercettazioni telefoniche raccolte nell'arco di decine di migliaia di ore di registrazione ed opportunamente selezionate perché altrimenti inutilizzabili in sé. L'annotazione conclusiva pertanto lungi dall'essere una mera collazione di atti di indagine autosufficienti costituisce la chiave con cui interpretare tutto il materiale indiziari. Quanto alle annotazioni redatte nel mese di maggio del 2022 (ve ne sono quattro), ossia in data anteriore rispetto a quella del decreto che dispone il giudizio emesso il 29 luglio 2022, esse sono inutilizzabili trattandosi di atti redatti nell'ambito di indagini integrative ai sensi dell'articolo 430 c.p.p.. Infine vi è totale mancanza di motivazione in ordine alla qualità e natura in relazione al motivo ora evocato. 6.2 Con il secondo motivo si lamentano tutti i vizi motivazionali sulla ricostruzione della gravità indiziaria in ordine al reato associativo osservando preliminarmente che l'ordinanza in esame ripropone inalterati gli stessi vizi motivazionali contenuti nella precedente, annullata dalla suprema corte. Pur partendo dalla premessa per cui a costituire un sodalizio di rilievo penale non era il centro sociale Askatasuna ma un gruppo criminale infiltrato al suo interno, il tribunale ha finito per identificare l'associazione criminosa con il centro sociale stesso e addirittura più in generale con il conflitto sociale prodottosi sul territorio metropolitano torinese. Gli indicatori sintomatici dati nell'ordinanza sono in larga parte indiziari e riguardano persone estranee all'associazione e fatti che non hanno direttamente a che fare con il suo programma criminoso. In tal senso l'ordinanza fa esattamente quel che in via teorica contesta, sovrapponendo il centro sociale e le manifestazioni legate alla conflittualità sociale, da un lato, al presunto sodalizio criminale, dall'altro. Così, i reati scopo dell'organizzazione vengono addebitati a soggetti in larga parte estranei all'associazione. Altrettanto priva di logica e congetturale è la derivazione dal ruolo ricoperto all'interno del centro sociale di corrispondenti ruoli dirigenziali nella compagine associativa. In particolare si evidenza che: - per discriminare tra associazione e concorso, il tribunale si sforza di addebitare alla organizzazione fatti che sono invece riferibili ad una estesa platea di soggetti che fanno parte di movimenti associazioni e gruppi politici eterogenei. È sufficiente la presenza di uno degli imputati nell'ambito di questa attività per "reclutarla" nell'ambito del programma criminoso della associazione; - il ricorso alle tabelle riepilogative non supera il deficit argomentativo rilevato dalla corte suprema nella sentenza in tema di "scarsa evidenza di una relativa struttura organizzativa stabile". Il dato ricavabile dalle due tabelle è che in diversi casi i ricorrenti si sono trovati a presenziare ed a partecipare insieme a numerosi degli eventi indicati, dato neutro ai fini che qui interessano; - la indicazione e definizione dei ruoli all'interno della organizzazione è priva di motivazione; - nel delineare l'affectio societatis del sodalizio vengono elencate attività che riguardano il centro sociale del suo complesso con sovrapposizione conseguente dei due piani. Le numerose intercettazioni richiamate a proposito della casa comune, dei sussidi, dei lavori presso le cooperative, dell'aiuto sul piano giudiziario non consentono di pervenire al distinguíshing operato dal tribunale, come dimostrato dalle telefonate ascritte alla Lauriola che trattano esclusivamente di temi attinente alla gestione economica del centro sociale. 6.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione della legge processuale giacché il tribunale è andato ultra petita nell'applicare la misura a Lauriola ed a Gentile che all'epoca dell'udienza 5 maggio 2023 non risultavano gravate da alcun vincolo cautelare. Il Pubblico ministero in udienza aveva chiesto che nell'emettere eventuali misure la corte non eccedesse nei confronti degli imputati la situazione cautelare all'epoca sussistente. 6.4 Con il quarto motivo si lamentano tutti i profili di vizio motivazionale poiché il tribunale non ha valutato le esigenze cautelari in relazione all'attualità ma al momento in cui è stato depositato l'appello cautelare del pubblico ministero. La motivazione in ogni caso carente perché operata per relationem ma senza individualizzazione né concretezza. Infine la motivazione è contraddittoria ed illogica perché a nessuna delle due imputate viene contestata la partecipazione ai reati scopo e nessuno dei tre ricorrenti ha subito procedimenti penali per reati associativi. Appare paradossale e irragionevole fondare il pericolo di recidiva associativa sulle tendenze processuali per reati scopo in relazione ai quali Lauriola e Gentile non risultano indagate. La correlazione di specificità deve intercorrere tra il reato per cui è stata emessa la misura ed i precedenti e le pendenze penali e non certo fra queste ultime e delitti che pur contestati nello stesso procedimento non coinvolgono in alcun modo le imputate. 7. Con memoria inviata a mezzo PEC il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi sui quali sono basati sono manifestamente infondati. 2. Il primo motivo, fondato sulla pretesa inutilizzabilità della maggior parte del materiale probatorio utilizzato dal tribunale del riesame in quanto tratto tel quel da una comunicazione di notizia di reato depositata in data successiva (26 marzo 2021) allo scadere del termine delle indagini (13 gennaio 2021), sconta un errore prospettico: la data cui fare riferimento per determinare la tempestività degli atti (e quindi la loro utilizzabilità) rispetto al termine di durata delle indagini preliminari è quello di compimento dell'atto e non quello inevitabilmente successivo in cui essi, una volta collazionati e compilati nella comunicazione di notizia di reato, sono resi disponibili alla lettura ed interpretazione dell'autorità giudiziaria (ex multis, Sez. 6, n. 12104 del 05/03/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 278726 - 01). Nel caso specifico la difesa ha solamente asserito, in maniera assiomatica, che dall'inserimento nella comunicazione di notizia di reato 'postuma' sarebbe derivata la rielaborazione del materiale raccolto, cosicché si dovrebbe piuttosto applicare quell'orientamento (non incompatibile con quello appena indicato) per cui sono inutilizzabili le informative di P.G. depositate dopo la scadenza del termine di durata delle indagini che non siano meramente ricognitive di atti già acquisiti, bensì contengano la rielaborazione di atti tempestivamente inseriti nel fascicolo del pubblico ministero sulla base di altri atti e materiale probatorio acquisito successivamente, in modo da assumere autonoma attitudine probatoria (Sez. 6, n. 9386 del 14/12/2017 Imp.[OSCURATO:PERSONA]. 272728 — 01). Tuttavia tale impostazione non tiene conto del fatto che la decisione impugnata fa autonomamente e direttamente riferimento ad (un numero notevole di) atti di indagine che 'stanno sulle proprie gambe' poiché sono anteriori e self-suffitient, cioè non 'rielaborati' in un mosaico ricostruttivo nella successiva (e tardiva) comunicazione di notizia di reato del 26 marzo 2021. D'altro canto il motivo non si perita di indicare quali atti fossero tardivi nonostante la realizzazione all'interno della finestra temporale delle indagini, limitandosi ad abbracciarli tutti in una generale (ma inevitabilmente generica) critica di tardività. 3. Il secondo motivo di ricorso attiene alla valutazione del materiale probatorio nel test di riscontro della sussistenza della ipotesi associativa. Occorre partire dalla premessa che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). In motivazione, la Corte ha sottolineato che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Si è di conseguenza considerato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. L'enunciazione del principio ora ricordato ha dato il via ad una serie di pronunce più recenti che hanno sostanzialmente ribadito l'orientamento (ex multis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 ). In sostanza, «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Alla luce di tali principi ermeneutici, il ragionamento adottato dal Tribunale del riesame appare impeccabile e, soprattutto, per quanto qui interessa, inattaccabile in sede di legittimità. È del tutto evidente infatti che non vi sia né omissione né contraddittorietà (quest'ultima, in vero, nemmeno evocata come parametro di critica della decisione) e nemmeno illogicità manifesta nel ricostruire, come effettuato dal tribunale, l'ipotesi associativa. Va innanzitutto smentito che l'associazione sia un postulato cioè un principio indimostrato la cui validità si ammetta a priori per evidenza o convenzione allo scopo di fornire la spiegazione di determinati fatti o di costruire una teoria, come una profezia che si autoavvera. Sia sufficiente richiamare a chiarimento sul punto interpretativo (ex pluris, Sez.4, n. 25351 del 17 maggio 2023, imp. Bartuccio) che consente l'induzione della sussistenza di una compagine associativa dalla ripetizione delle condotte espresse dai reati-fine. Ciò corrisponde infatti ad un orientamento ricorrente e consolidato, basato su un intuitivo argomento logico che ricostruisce l'associazione ogni qual volta le condotte illecite dei reati-fine (nel caso concreto, diverse decine su un periodo estremamente esteso), superando il mero concorso nel reato, convergano in un agire finalizzato all'interesse comune del gruppo, in virtù di un intreccio di rapporti, contatti e incontri tra sodali, incaricati di svolgere ciascuno un proprio ruolo, avendo costoro agito in un arco temporale apprezzabile. Nella motivazione del provvedimento impugnato vengono elencati e valorizzati gli elementi sui quali il menzionato argomento logico viene fondato, sottolineando in particolare la ricorrente presenza di un nucleo di soggetti in una serie di azioni politiche nei fini o nelle intenzioni ma trascese poi, nei mezzi, in condotte di violazione dell'ordine pubblico e di violenza nei confronti di coloro (i rappresentanti delle forze dell'ordine) preposti alla salvaguardia ed al ripristino di quell'ordine. Il consolidato vincolo di amicizia e 'fratellanza' nell'azione politica che ha cementato nel corso di oltre un decennio i principali interpreti della lotta politica anarchica in Piemonte ha portato alla realizzazione di un modus operandi sistemico ed ad una comune intelligenza delle modalità attraverso cui realizzare i fini politici cosicché ogni manifestazione era caratterizzata o era potenzialmente destinata ad essere teatro di violenze maggiori o minori. E' questo 'common understanding', questo 'brodo di coltura' a costituire il plesso in cui nasce una disponibilità sistematica alla azione violenta che viene ad essere vista come necessaria espressione dell'azione politica. In tal senso vanno intesi i ripetuti riferimenti (anche in mancanza di un collegamento diretto con specifici episodi) alle tecniche di dissimulazione, alle azioni di disturbo, alle necessità di reclutamento ed agli innumerevoli accenni a modalità operative che, senza programmare esplicitamente la violenza e l'aggressione, erano inevitabilmente destinate a sfociarvi poiché l'esperienza, basata sulla ripetizione, insegnava un tanto. Si tratta di una ipotesi ricostruttiva che dovrà resistere al test del dibattimento, naturalmente. Ma che allo stato non è manifestamente illogica ed è sufficiente a sorreggere l'accusa provvisoria nei confronti degli imputati i quali, attraverso le proprie difese hanno solamente potuto contrapporre una ricostruzione alternativa, di per sé insufficiente a disarticolare le conclusioni del giudice del riesame. 4. Il terzo motivo non è consentito. Esaminando il verbale d'udienza del 5 maggio 2023 si apprende effettivamente, come sostenuto dalla difesa, che il Procuratore si è attestato, nelle proprie richieste, su un salomonico "res ita stent ut stant" in termini di richieste di misure nei confronti degli imputati. Ne consegue che alle due ricorrenti non più soggette a misura, non si potesse applicare alcuna misura. Se non che tutto ciò è rimasto a livello di asserito, non essendo stata fornita alcuna prova concreta (la copia del provvedimento di revoca sarebbe stata sufficiente) di quanto allegato. Il motivo non è quindi autosufficiente e questo Collegio non può procedere autonomamente alla ricerca della prova, per l'evidente carenza di poteri istruttori in materia. 5. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato: le valutazioni espresse dal tribunale in ordine alla permanenza delle esigenze cautelari appaiono del tutto adeguate alla luce dell'ormai consolidato modus operandi che non è preludio a repentini cambi di orientamento, ravvedimenti, ripensamenti di quello che può ben essere considerato uno stile di vita improntato al confronto politico se non necessariamente, quanto meno potenzialmente violento. Tale condizione è ineludibile preludio al rischio di recidiva delineato nel provvedimento impugnato. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione dell'estratto del presente provvedimento a cura della Cancelleria all'organo dell'esecuzione per quanto di competenza. P.Q.M