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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 08180/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11891-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 814/30/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 2/3/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/3/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la pronuncia n. 272/2012 della Commissione tributaria provinciale di Palermo con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso estratti di ruolo con relative cartelle esattoriali ad essi sottese, emesse dalla Concessionaria; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; la Concessionaria resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., vizio di motivazione circa il dichiarato difetto di giurisdizione dei ruoli numeri 4683, 0001409, 005299, 005160, 000898, 0006073, 0004335 e lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbia verificato che i carichi di ruolo, di cui era stata declinata la giurisdizione, «fossero stati effettivamente oggetto di impugnazione»;

1.2. il motivo è inammissibileper difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente trascritto la parte del ricorso introduttivo da cui evincere che il ricorso introduttivo comprendeva o meno anche i suddetti carichi di ruolo;

2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere «la sentenza gravata ritenuto la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, nonostante la contestazione operata sin dal primo grado» circa la conformità agli originali delle copie dei referti di notifica prodotti dalla concessionaria;

2.2. con il terzo motivo e quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., vizio di motivazione per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto rituali le notifiche delle cartelle esattoriali, oggetto dell’appello incidentale della Concessionaria, pur senza l’invio delle raccomandate informative;

2.3. con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria r egionale circa l’eccezione di prescrizi one del diritto alla riscossione formulata dal contribuente;

2.4. le censure vanno esaminate congiuntamente e risultano inammissibili; 2.5.come recentemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza del 6/9/2022 n. 26283), in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bisd.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021), secondo cui: «4 - bis .

L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bisdel presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.», selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;

2.6. la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorranoaccertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio;

2.7. non avendo il contribuente dimostrato che dalle impugnate iscrizioni a ruolo potesse derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ministro dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del lo stesso decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ne consegue che l’estratto di ruolo (con le sottese cartelle di pagamento, di cui si negava una rituale notifica) non era suscettibile di diretta impugnazione, come invece affermato dalla Commissione tributaria regionale;

2.8. l’errore rilevato nell'argomento giuridico utilizzato dalla Commissione tributaria regionale deve essere, tuttavia, soltanto corretto, risultando comunque conforme a diritto la statuizione impugnata;

3. sulla scorta di quanto sin qui rilevato il ricorso va dichiarato inammissibile;

4. il recente pronunciamento delle Sezioni Unite in merito alla questione dianzi illustrata inducono a compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.

P .

R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11891-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 814/30/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 2/3/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/3/2023 -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] ed accoglieva l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la pronuncia n. 272/2012 della Commissione tributaria provinciale di Palermo con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso estratti di ruolo con relative cartelle esattoriali ad essi sottese, emesse dalla Concessionaria; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; la Concessionaria resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., vizio di motivazione circa il dichiarato difetto di giurisdizione dei ruoli numeri 4683, 0001409, 005299, 005160, 000898, 0006073, 0004335 e lamenta che la Commissione tributaria regionale non abbia verificato che i carichi di ruolo, di cui era stata declinata la giurisdizione, «fossero stati effettivamente oggetto di impugnazione»; 1.2. il motivo è inammissibileper difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo il ricorrente trascritto la parte del ricorso introduttivo da cui evincere che il ricorso introduttivo comprendeva o meno anche i suddetti carichi di ruolo; 2.1. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere «la sentenza gravata ritenuto la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, nonostante la contestazione operata sin dal primo grado» circa la conformità agli originali delle copie dei referti di notifica prodotti dalla concessionaria; 2.2. con il terzo motivo e quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., vizio di motivazione per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto rituali le notifiche delle cartelle esattoriali, oggetto dell’appello incidentale della Concessionaria, pur senza l’invio delle raccomandate informative; 2.3. con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia della Commissione tributaria r egionale circa l’eccezione di prescrizi one del diritto alla riscossione formulata dal contribuente; 2.4. le censure vanno esaminate congiuntamente e risultano inammissibili; 2.5.come recentemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza del 6/9/2022 n. 26283), in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bisd.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021), secondo cui: «4 - bis . L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bisdel presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.», selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; 2.6. la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorranoaccertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio; 2.7. non avendo il contribuente dimostrato che dalle impugnate iscrizioni a ruolo potesse derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ministro dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del lo stesso decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, ne consegue che l’estratto di ruolo (con le sottese cartelle di pagamento, di cui si negava una rituale notifica) non era suscettibile di diretta impugnazione, come invece affermato dalla Commissione tributaria regionale; 2.8. l’errore rilevato nell'argomento giuridico utilizzato dalla Commissione tributaria regionale deve essere, tuttavia, soltanto corretto, risultando comunque conforme a diritto la statuizione impugnata; 3. sulla scorta di quanto sin qui rilevato il ricorso va dichiarato inammissibile; 4. il recente pronunciamento delle Sezioni Unite in merito alla questione dianzi illustrata inducono a compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d. P . R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera
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