CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 495 c.p.; Preso atto del deposito tardivo di memorie difensive che, in ogni caso, nulla aggiungono ai temi trattati nel ricorso; - [OSCURATO:PERSONA] che i primi tre motivi di ricorso, con cui il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 495, non sono deducibili in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - [OSCURATO:PERSONA] che _d'anche il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e di vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non è ammissibile perché reiterativo di argomentazioni già vagliate e disattese dal giudice di merito; - [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M