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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 18157/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Rovigo avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo che ha rigettato le istanze; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in epigrafe, è stata rigettata l'istanza, avanzata dal Pubblico ministero in seno al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale si chiedeva: r a. la revoca, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Rovigo del 18 giugno 2014, irrevocabile il 25 luglio 2014, di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 11.08.2013, in quanto, il 21 febbraio 2016, e pertanto nel quinquennio, Pinton aveva commesso un nuovo delitto, per cui era stato condannato all'esito di rito abbreviato, alla pena di 9 mesi di reclusione e 1500,00 euro di multa, con la sospensione condizionale della pena, con sentenza del Tribunale di Rovigo del 5 dicembre 2016, irrevocabile il 18 ottobre 2021, per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; b. la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza Tribunale di Rovigo 5 dicembre 2016, irrevocabile il 18 ottobre 2021, per avere commesso il 10 novembre 2021, e pertanto nel quinquennio, una contravvenzione della stessa indole, ovvero la violazione di cui all'art. 187, comma 8, cod. str., per cui è stato condannato alla pena detentiva con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo del 6 gennaio 2023, irrevocabile il 24 febbraio 2023.

Il giudice, con il provvedimento impugnato, osserva che non è revocabile la sospensione condizionale concessa in relazione alla sentenza del Tribunale di Rovigo del 5 dicembre 2015, irrevocabile il 18 ottobre 2024 in quanto la contravvenzione di cui all'art. 187 Cod. str. non costituirebbe violazione della stessa indole rispetto all'art. 73 d.P.R. cit., precisando che, non dandosi revoca della prima sospensione, non andava revocata neanche la seconda sospensione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, che ha articolato un motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta la violazione art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il duplice aspetto, afferente alla violazione di legge, in relazione agli artt. 168, 101 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., evidenziando che il giudice ha rigettato entrambe le richieste di revoca della sospensione condizionale della pena, escludendo, da un lato, che fosse reato della stessa indole la violazione dell'art. 187, comma 8, cod. str., rispetto al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, facendo esclusivo riferimento al bene giuridico tutelato dalle due norme, sul rilievo di una analisi rigida ed astratta, incurante dell'offesa che, in concreto, le due condotte di reato comportano.

In secondo luogo - segnala il ricorrente - il giudice ha omesso di valutare e motivare in ordine ai profili di cui all'art. 101 cod. pen., apprestando una motivazione lacunosa ed apparente, circa l'individuazione dell'indole delle violazioni, alla luce, per l'appunto, dei criteri di cui al ' rt.101 cod. pen., dalla quale sarebbe scaturita la comune indole delle medesime.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in data 7 marzo 2025, con la quale sostiene la correttezza del provvedimento del giudice, che, sulla base di valutazione esente da vizi, ha escluso l'identità di indole tra contravvenzione di cui all'art. 187 Cod. str. e il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2.1. Fondato è l'unico motivo di ricorso, articolato sotto il duplice aspetto, afferente alla violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt.168, 101 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.

Come correttamente evidenzia il ricorrente, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti contiene due distinte richieste: l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo del 18 giugno 2014, irrevocabile il 25 luglio 2014, che aveva applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, in quanto nel quinquennio, il 21 febbraio 2016, Pinton ha commesso un nuovo delitto, per cui è stato condannato con sentenza del Tribunale di Rovigo del 5 dicembre 2016, irrevocabile il 18 ottobre 2021.

In relazione a tale domanda, coglie nel segno, ad avviso del Collegio, la doglianza che evidenzia la viziata valutazione della domanda medesima da parte del giudice, il quale, in sintesi, si è limitato a non revocare la sospensione condizionale disposta con la sentenza Tribunale di Rovigo del 18 giugno 2014, irrevocabile il 25 luglio 2014, sul presupposto della mancata revoca del beneficio concesso con la seconda sentenza di condanna, invece di accertare l'eventuale sussistenza dei presupposti per disporre la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168 cod. pen., alla luce del fatto che il 21 febbraio 2016, nel quinquennio, Pinton ha commesso un nuovo delitto, per cui è stato condannato con sentenza del Tribunale di Rovigo del 5 dicembre 2016, irrevocabile il 18 ottobre 2021.

2.2. Parimenti viziata appare la motivazione del provvedimento impugnato, laddove, nell'analizzare la seconda istanza volta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione alla commissione, il 10 novembre 2021, e pertanto nel quinquennio, della contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. str., il giudic ha supportato la decisione di una motivazione che, come censura il ricorrente, appare lacunosa e non priva di illogicità.

Invero, se non risulta controvertibile che la condanna per un reato contravvenzionale è causa di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, al ricorrere dei presupposti normativi, nel solo caso di condanna per un reato della stessa indole, non appare perspicua la motivazione, laddove, limitandosi ad affermare che il bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatrici è differente - salute individuale per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sicurezza della circolazione, per la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. str. - ha trascurato di prendere in esame che, ai fini della individuazione dell'identità di indole, è stato affermato che «In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).» (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324-01).

La nozione di reati della stessa indole richiamata all'art. 101 cod. pen. - pur se riguardante la recidiva - evoca, accanto all'ipotesi di violazioni della stessa norma incriminatrice, anche il caso in cui, sul piano oggettivo, le condotte di reato presentano profili di omogeneità, sia per la natura dei fatti relativamente al bene tutelato e delle modalità esecutive, sia, sul piano soggettivo, per i motivi da cui è scaturita la decisione criminosa.

In termini analoghi, costituisce principio giurisprudenziale condiviso che «La definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art 101 cod. pen. e rilevante per l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati.» (Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545-01).

Alla luce dei principi esposti, si rivela dunque sincopata, e quindi viziata, la valutazione svolta dal giudice di merito, nella misura in cui, limitandosi a prendere in esame - con un'analisi non esauriente neppure sotto tale profilo - i soli beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici in oggetto, non ha compiutamente esteso l'approfondimento alle motivazioni sottese nella scelta a delinquere sfociata nella violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e nella successiva infrazione contravvenzionale, consistita nel rifiuto di sottoporsi all'accertamento delle proprie condizioni alla guida.3.

Alla luce dei principi esposti, il provvedimento impugnato deve essere annullato e va disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo che, alla luce delle esposte considerazioni e avendo cura di evitare le carenze motivazionali esposte, dovrà procedere ad un nuovo esame delle istanze.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Rovigo avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo che ha rigettato le istanze; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che sia il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in epigrafe, è stata rigettata l'istanza, avanzata dal Pubblico ministero in seno al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale si chiedeva: r a. la revoca, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Rovigo del 18 giugno 2014, irrevocabile il 25 luglio 2014, di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 11.08.2013, in quanto, il 21 febbraio 2016, e pertanto nel quinquennio, Pinton aveva commesso un nuovo delitto, per cui era stato condannato all'esito di rito abbreviato, alla pena di 9 mesi di reclusione e 1500,00 euro di multa, con la sospensione condizionale della pena, con sentenza del Tribunale di Rovigo del 5 dicembre 2016, irrevocabile il 18 ottobre 2021, per la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; b. la revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza Tribunale di Rovigo 5 dicembre 2016, irrevocabile il 18 ottobre 2021, per avere commesso il 10 novembre 2021, e pertanto nel quinquennio, una contravvenzione della stessa indole, ovvero la violazione di cui all'art. 187, comma 8, cod. str., per cui è stato condannato alla pena detentiva con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo del 6 gennaio 2023, irrevocabile il 24 febbraio 2023. Il giudice, con il provvedimento impugnato, osserva che non è revocabile la sospensione condizionale concessa in relazione alla sentenza del Tribunale di Rovigo del 5 dicembre 2015, irrevocabile il 18 ottobre 2024 in quanto la contravvenzione di cui all'art. 187 Cod. str. non costituirebbe violazione della stessa indole rispetto all'art. 73 d.P.R. cit., precisando che, non dandosi revoca della prima sospensione, non andava revocata neanche la seconda sospensione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo, che ha articolato un motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la violazione art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il duplice aspetto, afferente alla violazione di legge, in relazione agli artt. 168, 101 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., evidenziando che il giudice ha rigettato entrambe le richieste di revoca della sospensione condizionale della pena, escludendo, da un lato, che fosse reato della stessa indole la violazione dell'art. 187, comma 8, cod. str., rispetto al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, facendo esclusivo riferimento al bene giuridico tutelato dalle due norme, sul rilievo di una analisi rigida ed astratta, incurante dell'offesa che, in concreto, le due condotte di reato comportano. In secondo luogo - segnala il ricorrente - il giudice ha omesso di valutare e motivare in ordine ai profili di cui all'art. 101 cod. pen., apprestando una motivazione lacunosa ed apparente, circa l'individuazione dell'indole delle violazioni, alla luce, per l'appunto, dei criteri di cui al ' rt.101 cod. pen., dalla quale sarebbe scaturita la comune indole delle medesime.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria in data 7 marzo 2025, con la quale sostiene la correttezza del provvedimento del giudice, che, sulla base di valutazione esente da vizi, ha escluso l'identità di indole tra contravvenzione di cui all'art. 187 Cod. str. e il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.1. Fondato è l'unico motivo di ricorso, articolato sotto il duplice aspetto, afferente alla violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt.168, 101 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. Come correttamente evidenzia il ricorrente, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti contiene due distinte richieste: l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo del 18 giugno 2014, irrevocabile il 25 luglio 2014, che aveva applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, in quanto nel quinquennio, il 21 febbraio 2016, Pinton ha commesso un nuovo delitto, per cui è stato condannato con sentenza del Tribunale di Rovigo del 5 dicembre 2016, irrevocabile il 18 ottobre 2021. In relazione a tale domanda, coglie nel segno, ad avviso del Collegio, la doglianza che evidenzia la viziata valutazione della domanda medesima da parte del giudice, il quale, in sintesi, si è limitato a non revocare la sospensione condizionale disposta con la sentenza Tribunale di Rovigo del 18 giugno 2014, irrevocabile il 25 luglio 2014, sul presupposto della mancata revoca del beneficio concesso con la seconda sentenza di condanna, invece di accertare l'eventuale sussistenza dei presupposti per disporre la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168 cod. pen., alla luce del fatto che il 21 febbraio 2016, nel quinquennio, Pinton ha commesso un nuovo delitto, per cui è stato condannato con sentenza del Tribunale di Rovigo del 5 dicembre 2016, irrevocabile il 18 ottobre 2021. 2.2. Parimenti viziata appare la motivazione del provvedimento impugnato, laddove, nell'analizzare la seconda istanza volta ad ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione alla commissione, il 10 novembre 2021, e pertanto nel quinquennio, della contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. str., il giudic ha supportato la decisione di una motivazione che, come censura il ricorrente, appare lacunosa e non priva di illogicità. Invero, se non risulta controvertibile che la condanna per un reato contravvenzionale è causa di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, al ricorrere dei presupposti normativi, nel solo caso di condanna per un reato della stessa indole, non appare perspicua la motivazione, laddove, limitandosi ad affermare che il bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatrici è differente - salute individuale per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sicurezza della circolazione, per la contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8, cod. str. - ha trascurato di prendere in esame che, ai fini della individuazione dell'identità di indole, è stato affermato che «In tema di recidiva, devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale un delitto di violenza sessuale era stato ritenuto della stessa indole di un delitto di tentato omicidio in quanto commessi entrambi in danno di adolescenti, con l'utilizzo di una medesima tecnica delittuosa e in un'unica area territoriale).» (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324-01). La nozione di reati della stessa indole richiamata all'art. 101 cod. pen. - pur se riguardante la recidiva - evoca, accanto all'ipotesi di violazioni della stessa norma incriminatrice, anche il caso in cui, sul piano oggettivo, le condotte di reato presentano profili di omogeneità, sia per la natura dei fatti relativamente al bene tutelato e delle modalità esecutive, sia, sul piano soggettivo, per i motivi da cui è scaturita la decisione criminosa. In termini analoghi, costituisce principio giurisprudenziale condiviso che «La definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art 101 cod. pen. e rilevante per l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati.» (Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C., Rv. 266545-01). Alla luce dei principi esposti, si rivela dunque sincopata, e quindi viziata, la valutazione svolta dal giudice di merito, nella misura in cui, limitandosi a prendere in esame - con un'analisi non esauriente neppure sotto tale profilo - i soli beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici in oggetto, non ha compiutamente esteso l'approfondimento alle motivazioni sottese nella scelta a delinquere sfociata nella violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e nella successiva infrazione contravvenzionale, consistita nel rifiuto di sottoporsi all'accertamento delle proprie condizioni alla guida.3. Alla luce dei principi esposti, il provvedimento impugnato deve essere annullato e va disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Rovigo che, alla luce delle esposte considerazioni e avendo cura di evitare le carenze motivazionali esposte, dovrà procedere ad un nuovo esame delle istanze. P.Q.M. Annulla l'ordinanza con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunal
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