CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 51488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 marzo 1964; avverso l'ordinanza del 31 maggio 2023, del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 7 dicembre 2022, questa Corte di cassazione annullava l'ordinanza resa il 22 giugno 2022, con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata, in executivis, dall'odierno ricorrente e diretta alla revoca del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari il 15 dicembre 1997 e all'applicazione dell'indulto ai sensi delle legge 31 luglio 2006, n. 241, con riferimento alla pena irrogatagli con sentenza del Tribunale di Roma il 12 febbraio 2007. Celebrato il giudizio di rinvio, il Tribunale di Roma revocava il decreto penale (per sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice), ma rigettava l'istanza diretta all'applicazione dell'indulto, rilevando come il ricorrente fosse stato condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta commesso il 13 febbraio 2007, quindi nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge applicativa dell'indulto. Propone ricorso per cassazione il condannato deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 2006, dell'art. 7 CEDU e dell'art. 174 cod. pen. e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui avrebbe ritenuto il reato di bancarotta commesso alla data di dichiarazione di fallimento, laddove le condotte concretamente distrattive sarebbero state poste in essere in tempi ampiamente antecedenti, quanto, all'evidenza, il Delle Ghiaie non poteva in alcun modo prospettarsi la possibile successiva applicazione dell'indulto (ragione fondante il limite temporale). In ogni caso, la pena irrogata in dipendenza del predetto reato, in conseguenza del buon esito dell'affidamento in prova, si sarebbe estinta e, con essa, cessato ogni effetto penale della condanna. Tanto, come per la recidiva, precluderebbe la possibilità di valutarla quale condizione preclusiva per il successivo riconoscimento dell'indulto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Circostanza pacifica è che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pronunciata il 13 febbraio 2007, quindi in data posteriore al limite normativo di applicazione dell'indulto, coincidente con il 2 maggio 2006. Ed è a tale data che occorre far riferimento per l'applicazione dell'indulto, sia che si qualifichi la sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato (e, quindi, momento nel quale il reato si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi: Sez. 5, sentenza 09/12/2014, dep. 23/04/2015, Caprara ed altri, Rv. 263244; Sez. 5, sentenza n. 48739 del 14/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261299; Sez. 5, sentenza n. 26548 del 19/03/2014, Nauner, RV. 260477; Sez. 1, sentenza n. 1825 del 06/11/2006, Iacobucci, Rv. 235793; Sez. 1, sentenza n. 4859 del 27/10/1994, dep. 17/01/1995, Ferrari, Rv. 200019), sia che la si consideri come condizione obbiettiva di punibilità (perché, afferendo l'indulto non all'aspetto offensivo del reato, ma alla sua punibilità, assume valore determinante il momento del verificarsi della condizione obiettiva di punibilità: Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388; Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213867).Anche la seconda censura è infondata. L'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen. costituisce una misura alternativa alla detenzione che incide esclusivamente sulla pena, senza esplicare alcuna influenza sul reato. Quel che unicamente rileva, infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006, è che, nel periodo stabilito dalla norma, ossia nel quinquennio dalla sua entrata in vigore, chi ne ha usufruito o dovrebbe usufruirne abbia commesso un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. In questa prospettiva, quindi, non possono spiegare effetto le vicende inerenti alla fase esecutiva della pena, come quelle che caratterizzano l'affidamento in prova, intervenute dopo il verificarsi della causa di revoca, ostativa de iure all'applicazione dell'indulto. Cosicché, coerentemente a quanto più volte affermato con riferimento alla sospensione condizionale della pena, anche per l'indulto la commissione nel quinquennio di un delitto non colposo per il quale vi sia stata condanna a pena detentiva non inferiore a due anni diventa condizione preclusiva al godimento dell'indulto, ancorché la pena si sia estinta per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 1, n. 50685 del 18/09/2019, Rv. 277917). Con l'effetto, fra l'altro, che tale automatica preclusione legittima il pubblico ministero a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23419 del 09/04/2015, Attanasio, Rv. 263966; Sez. 1, n. 23457 del 24/01/2011, Ianni, Rv, 250419). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce