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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09269/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, sulla base di una congrua e lineare motivazione; che, infatti, i giudici di appello, facendo corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 707 cod. pen. e dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno persuasivamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, sottolineando la mancata decisività degli assunti difensivi a fronte dei plurimi e significativi elementi emersi a carico dell'odierno ricorrente, il quale, già gravato di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, veniva fermato dagli agenti di polizia alla guida di un'auto, a bordo della quale, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti cacciaviti e un apparecchio atto a decriptare i codici delle centraline per aggirare i sistemi di sicurezza delle autovetture, rispetto ai quali non veniva fornita alcuna valida giustificazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); che, infatti, la Corte territoriale ha correttamente qualificato l'abitualità della condotta, a fronte delle due precedenti condanne riportate dall'odierno ricorrente per la stessa fattispecie di reato per cui si procede in questa sede, quale causa ostativa alla riconoscibilità della causa di non punibilità in esame, conformemente a quanto prescritto dalla disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen. e a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v.

Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); che anche la ragione indicata a base del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. (e cioè la non trascurabile capacità a delinquere dell'imputato) risulta incensurabile in questa sede, dovendosi ribadire che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., è inammissibile, perché riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, sulla base di una congrua e lineare motivazione; che, infatti, i giudici di appello, facendo corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 707 cod. pen. e dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno persuasivamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, sottolineando la mancata decisività degli assunti difensivi a fronte dei plurimi e significativi elementi emersi a carico dell'odierno ricorrente, il quale, già gravato di precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, veniva fermato dagli agenti di polizia alla guida di un'auto, a bordo della quale, a seguito di perquisizione, venivano rinvenuti cacciaviti e un apparecchio atto a decriptare i codici delle centraline per aggirare i sistemi di sicurezza delle autovetture, rispetto ai quali non veniva fornita alcuna valida giustificazione (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di appello congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); che, infatti, la Corte territoriale ha correttamente qualificato l'abitualità della condotta, a fronte delle due precedenti condanne riportate dall'odierno ricorrente per la stessa fattispecie di reato per cui si procede in questa sede, quale causa ostativa alla riconoscibilità della causa di non punibilità in esame, conformemente a quanto prescritto dalla disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen. e a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); che anche la ragione indicata a base del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. (e cioè la non trascurabile capacità a delinquere dell'imputato) risulta incensurabile in questa sede, dovendosi ribadire che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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