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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 agosto 1984

Cassazione n. 41561/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1975 avverso la sentenza del 27/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato agli imputati la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno, così determinata: p.b., individuata previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, anni 3 di reclusione (lesioni personali gravi capo 1); pena aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per i reati contestati ai capi 2 (artt. 110, 628, comma 3, n. 1, n. 2 e 3-bis c.p.), 3 (artt. 110 e 393, commi 1 e 3) e 4 (artt. 61 n. 2, 110 c.p. e 4

I. n. 110 del 1975) ad anni 3 e mesi 6 di reclusione; pena ridotta ex art. 444 c.p.p. ad anni 2 e mesi 4 di reclusione.

2. Deducono la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata - ai fini dell'esclusione di cause di proscioglimento - opererebbe un acritico rinvio agli atti di indagine.

3. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili, essendo il motivo dedotto non consentito.

In tema di patteggiamento, infatti, per espresso disposto normativo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; e tanto a prescindere dal rilievo che la motivazione del provvedimento impugnato, mediante il richiamo delle fonti di prova a carico - tra le quali oltre l'annotazione di P.G., cita anche l'esito della consulenza tecnica ed i verbali di interrogatorio - dà conto di avere compiuto tale valutazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/08/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1975 avverso la sentenza del 27/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato agli imputati la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno, così determinata: p.b., individuata previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, anni 3 di reclusione (lesioni personali gravi capo 1); pena aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per i reati contestati ai capi 2 (artt. 110, 628, comma 3, n. 1, n. 2 e 3-bis c.p.), 3 (artt. 110 e 393, commi 1 e 3) e 4 (artt. 61 n. 2, 110 c.p. e 4 I. n. 110 del 1975) ad anni 3 e mesi 6 di reclusione; pena ridotta ex art. 444 c.p.p. ad anni 2 e mesi 4 di reclusione. 2. Deducono la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata - ai fini dell'esclusione di cause di proscioglimento - opererebbe un acritico rinvio agli atti di indagine. 3. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili, essendo il motivo dedotto non consentito. In tema di patteggiamento, infatti, per espresso disposto normativo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; e tanto a prescindere dal rilievo che la motivazione del provvedimento impugnato, mediante il richiamo delle fonti di prova a carico - tra le quali oltre l'annotazione di P.G., cita anche l'esito della consulenza tecnica ed i verbali di interrogatorio - dà conto di avere compiuto tale valutazione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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