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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43201/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 16 maggio 2017, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4, cool.pen., commesso in Carpi il 14 luglio 2014.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato dal difensore a due motivi, che denunciano: I.) il vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove, essendo stata data per accertata la responsabilità del ricorrente per il fatto addebitatogli esclusivamente sulla base del riconoscimento effettuato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; II.) il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. il primo motivo di ricorso è generico, vuoi perché ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, vuoi perché sviluppa doglianze comunque carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849); queste, ultime, in ogni caso si risolvono in censure dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, gakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944),

3.2. Per le stesse ragioni è generico il secondo motivo, che è parimenti non consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, è espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725), come accaduto nel caso al vaglio, in cui sono stati illustrati gli indici di peculiare gravità del fatto.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 16 maggio 2017, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4, cool.pen., commesso in Carpi il 14 luglio 2014. 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato dal difensore a due motivi, che denunciano: I.) il vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove, essendo stata data per accertata la responsabilità del ricorrente per il fatto addebitatogli esclusivamente sulla base del riconoscimento effettuato dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; II.) il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. il primo motivo di ricorso è generico, vuoi perché ripropone le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, vuoi perché sviluppa doglianze comunque carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849); queste, ultime, in ogni caso si risolvono in censure dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, gakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), 3.2. Per le stesse ragioni è generico il secondo motivo, che è parimenti non consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, è espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725), come accaduto nel caso al vaglio, in cui sono stati illustrati gli indici di peculiare gravità del fatto. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 43201/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris