CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rio Marcuz-ricorrente-controMinistero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 234/2022 emessa dalla Corte d’appello di Bolognail 17/03/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 21084/2022Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 12044/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito per il Ministeroed oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati inEuro 200,00 ed agli accessori di legge per l’altro controricorrente.Così deciso in Roma, il 30/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]