CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GENOVESECHIARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' AGRICOLASRL, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n.447/2020 depositata il 29/04/2020.Numero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BordaGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LambertiRaffaella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in giudizio davanti al Tribunale di Salerno il Comune diMontecorvino Rovella con domanda di: 1) accertare che gli istantierano possessori e proprietari in luogo di [OSCURATO:PERSONA], originarioproprietario per legittimazione, dell’appezzamento di terreno giàgravato da uso civico del demanio “[OSCURATO:PERSONA]” in agro diPontecagnano Faiano, appartenente al Comune di MontecorvinoRovella, ai sensi degli artt. 9 e 10 legge n. 1766/1927 e degli artt.29, 30 e 31 del regolamento di attuazione n. 332/1928, e che ilcanone di natura enfiteutica imposto sul tale fondo, esteso per Ha4.11.70 e distinto in catasto al foglio 10, particelle 326, 1365,1366, 325, 1424, 1426, 44, 558, 1425, 570, 555, 557, 1331, 559,46, 1259, era stato fissato dal Commissario per la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli con ordinanza del 2 febbraio 1951 nellasomma costante di lire 90.000 annue (pari ad euro 46,48); 2)stabilire, ai sensi degli artt. 24 legge n. 1766/1927 e 33 r.d. n.332/1928, che l’importo da versare al Comune di MontecorvinoRovella, a titolo di capitale di affranco del canone di naturaenfiteutica determinato in sede di legittimazione dell’occupazionedel predetto compendio immobiliare, corrispondeva alla somma dilire 1.800.000 (lire 90.000 per venti anni), pari ad euro 929,60, oa quella, maggiore o minore, che sarebbe stata determinata incorso di causa mediante una consulenza tecnica d’ufficio.Numero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/20262. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizioe contestava la fondatezza della domanda proposta dai ricorrenti,chiedendo che il capitale di affranco fosse determinato mediantel’aggiornamento del canone all’effettiva realtà economica del fondoe che l’affrancazione fosse condizionata al suo pagamento nonchéalla corresponsione dei canoni scaduti ed insoluti.3. Il Tribunale di Salerno accertava: - che i ricorrenti eranoassegnatari del fondo riportato nel catasto terreni del Comune diPontecagnano Faiano al foglio 10, particelle 326, 1365, 1366, 325,1424, 1426, 44, 558, 1425, 570, 555, 557, 1331, 559, 46, 1259,quali aventi causa di [OSCURATO:PERSONA]; - che il canone dilegittimazione aggiornato e dovuto dagli stessi pro quotacorrispondeva ad euro 1.606,09; - che il capitale di affrancazionedagli stessi dovuto pro quota ammontava ad euro 514.625,00, oltreai canoni scaduti ed insoluti.4. Con distinti ricorsi spiegati sempre ai sensi dell’art. 702 bisc.p.c. l’8 marzo 2016 e regolarmente notificati, in uno ai pedissequidecreti di fissazione di udienza, la “Fecunditas soc. agricola s.r.l.”evocava in giudizio davanti al Tribunale di Salerno il Comune diMontecorvino Rovella onde sentire accertare e dichiarare di nonessere tenuta ad adeguare, secondo gli indici Istat, il canone dinatura enfiteutica di lire 90.000 annue (pari ad euro 46,48) impostodal Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli conordinanza del 2 febbraio 1951 sui fondi di Ha. 4.61.90 e di Ha4.56.60, siti in [OSCURATO:PERSONA], località [OSCURATO:PERSONA], e, inorigine, rispettivamente riportati nel catasto terreni al foglio 10,particelle 15/p e 56, nonché al foglio 10, particella 15/p, 57, 58,59, 60/p.Numero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/20265. Il Tribunale di Salerno, riuniti i ricorsi rigettava le domandeproposte dalla società ricorrente.6. Avverso l’ordinanza emanata a definizione del primogiudizio gli originari attori proponevano appello.7. A sua volta “Fecunditas soc. agricola s.r.l.” proponevaappello avverso le ordinanze rese a definizione dei procedimenti dicognizione n. 2442/2016 e n. 2443/2016 denunciando la nullità ditali statuizioni per difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, inogni caso, l’erronea assimilazione, da parte del Tribunale diSalerno, dell’istituto della legittimazione dell’occupazione di terreciviche a quello dell’enfiteusi, contestando, di conseguenza, lapossibilità di procedere alla rivalutazione del canone annuo stabilitodal Commissario per la Liquidazione degli Usi civili ai fini delladeterminazione del capitale di affranco.8. Si costituiva in tutti i giudizi il Comune di Montecorvino.9. La Corte d’Appello disposta la riunione di tutti i giudizi,rigettava le impugnazioni. In primo luogo, affermava lagiurisdizione del giudice ordinario. In secondo luogo ritenevainfondata la tesi degli appellanti secondo cui l’ordinanzacommissariale di legittimazione dell’occupazione di terreni di usocivico del 2 febbraio 1951, aveva attribuito ai relativi concessionariil diritto reale di piena proprietà dei fondi e non quello di enfiteusi,con la conseguente preclusione, per il Comune di MontecorvinoRovella, di assoggettare a rivalutazione il canone previsto dall’art.10 legge n. 1766/1927, giacché disancorata dallo stesso tenoreletterale della disciplina positiva e della sua ratio essendi.Ed invero, l’art. 9 legge n. 1766/1927 prevedeva che, qualorasulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alleassociazioni o ad essi pervenute per effetto della liquidazione deiNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026diritti di cui all’art. 1, fossero avvenute occupazioni, queste, sudomanda degli occupatori, potevano essere legittimate, sempreche concorressero unitamente le seguenti condizioni: a) sostanzialie permanenti migliorie dell’occupatore; b) non interruzione dellacontinuità dei terreni da parte della zona occupata; c) durata dialmeno dieci anni dell’occupazione (comma 1). Senza lalegittimazione, le terre dovevano essere restituite al Comune,all’associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epocal’occupazione di esse rimonti (comma 3). Il successivo art. 10disponeva che, nel concedere la legittimazione, il commissarioimponeva sul fondo occupato ed in favore del Comune odell’associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitalecorrispondeva al valore del fondo stesso, diminuito di quello dellemigliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi.Inoltre, ai sensi dell’art. 28, comma 1, r.d. n. 332/1928,recante il regolamento di esecuzione della legge n. 1766/1927, leterre, rispetto alle quali i concessionari non avevano adempiuto gliobblighi della concessione, erano rimesse in massa per essereripartite a norma dell’art. 13 della stessa legge.Le predette disposizioni normative escludevanotassativamente, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 8gennaio 1997, n. 64), che, per effetto della legittimazione,l’occupatore abusivo acquistasse il diritto di proprietà sui terreni diuso civico. Ed infatti, da un lato, la finalità della legge n. 1766/1927non era quella di consentire agli occupatori l’acquisto dellaproprietà dei terreni, ma quella di determinare la cessazionedell’occupazione abusiva dei beni di uso civico e, dall’altro, laterminologia utilizzata dal legislatore e, in particolare, la dupliceprevisione che tali fondi in tanto potevano essere oggetto diNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026legittimazione in quanto preventivamente interessati da“sostanziali e permanenti migliorie” e che gli stessi, dopo lalegittimazione, fossero assoggettati al pagamento di un canoneenfiteutico, per sua natura incompatibile con l’esistenza del dirittodi piena proprietà, collidevano con l’assunto difensivo degliappellanti.Di conseguenza, divenendo il concessionario titolare di undiritto reale equiparabile a quello di enfiteusi, il canone stabilito dalCommissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza dilegittimazione, ai sensi dell’art. 10 legge n. 1766/1927, ed ilrelativo capitale di affranco dovevano essere periodicamenteaggiornati secondo coefficienti di maggiorazione idonei amantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, lacorrispondenza con l’effettiva realtà economica, in conformità aiprincipi espressi dalla Consulta (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988, n.406; Corte Cost. 23 maggio 1997, n. 143; Corte Cost. 20 maggio2008, n. 160), e, di riflesso, ad evitare che l’affrancazione sitrasformasse in una sostanziale ablazione della proprietà senzaalcun effettivo ristoro per il concedente (cfr. Cass. 12 ottobre 2000,n. 13595).In ogni caso, anche volendo qualificare il diritto reale acquisitodai concessionari in virtù dell’ordinanza commissariale dilegittimazione non in termini di enfiteusi, ma di proprietà sarebbepur sempre una proprietà affievolita e giammai assoluta, per essereontologicamente gravata dall’onere di corresponsione di canoniespressamente definiti, ex lege, di natura enfiteutica potendosiespandere nella sua pienezza soltanto all’esito del pagamento delcapitale di affrancazione. Di conseguenza anche accedendo a talediversa interpretazione rimaneva parimenti inalterata la necessitàNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026di procedere alla relativa rivalutazione al fine di garantire alconcedente la percezione di un controvalore monetario che potesseequamente compensare la perdita patrimoniale subita.In definitiva, a prescindere dalla qualificazione giuridica deldiritto reale acquisito dai concessionari in virtù dell’ordinanza resadal Commissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] a normadell’art. 10 legge n. 1766/1927, come diritto di proprietà o a quellodi enfiteusi, il canone periodico dovuto per la legittimazione ed ilrelativo capitale di affranco dovevano essere comunque sottopostia meccanismi di attualizzazione e di adeguamento al reale valoreeconomico del fondo.In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, con unrisalente e consolidato arresto (cfr. Cass., Sez. Un., 3 aprile 1963,n. 827), aveva chiarito che la legge n. 701/1952, contenente normein materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione, siapplicava anche ai canoni, legislativamente qualificati di naturaenfiteutica, dovuti per la legittimazione del possesso di porzioni deldemanio da parte degli occupatori legittimati, in tal modoequiparandoli ai primi e, dunque, riconoscendo la possibilità diassoggettarli a rivalutazione rispetto al momento in cui era statooriginariamente determinato l’ammontare con il provvedimentocommissariale.D’altra parte, con l’ordinanza del 2 febbraio 1951, ilCommissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli,nell’attribuire la legittimazione dell’occupazione dei fondisuccessivamente acquistati dagli appellanti, aveva stabilitoespressamente che “le suddette concessioni saranno regolate dallevigenti disposizioni di legge in materia di enfiteusi”, con laconseguenza che anche dal provvedimento amministrativo, maiNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026impugnato dai destinatari rendeva incontestabile la rivalutazione ol’aggiornamento del canone periodico e del capitale di affranco deipredetti terreni.10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BordaGiovanni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LambertiRaffaella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi diricorso.11. Il Comune di Montecorvino ha resistito con controricorso12. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.13. Questa sezione con ordinanza interlocutoria n. 1001/2025,depositata il 15 gennaio 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite ladecisione sulla questione di giurisdizione sollevata dai ricorrenti conil quarto motivo.14. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa,la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, con cui hachiesto il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario,con rimessione della controversia alla Seconda Sezione civile inordine agli altri motivi.15. Ciascuna delle parti ha depositato memorie illustrative.16. All’esito dell’adunanza camerale del 23 settembre 2025 laCorte, a Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 671/2026 hadichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso e ha rimesso lacausa a questa Sezione per il prosieguo.17. In prossimità dell’odierna udienza tutte le parti hannodepositato memoria con la quale hanno insistito nelle rispettiverichieste.Numero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell'art.112 c.p.c. perché il Comune non ha difesol'ammontare del canone di natura enfiteutica nella misura di euro33.351,66 - richiesto con le diffide di pagamento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]e [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma ha proposto una domanda di accertamento- perdeterminare un nuovo canone corrispondente al valore venale deiterreni all'attualità.Il Comune convenuto avrebbe chiesto un provvedimentopositivo sfavorevole all'attore che andava oltre il rigetto delladomanda (Cass. 23.02-2005 n.3767), condizione unica perl’ammissibilità di una domanda riconvenzionale di meroaccertamento, a norma dell'art.36 c.p.c..La riconvenzionale spiegata dal Comune sarebbe correlata altitolo dedotto dai ricorrenti e finalizzata ad ottenere un risultatomaggiore di quello inizialmente richiesto con le moratorie sopraindicate - in contrasto con la domanda dei ricorrenti.La Corte d’Appello avrebbe, quindi, violato il principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell’interpretare ladomanda del Comune affermando che non avrebbe ampliato ilthema decidendum.1.1 Il primo motivo è infondato.La domanda dei ricorrenti atteneva alla correttadeterminazione del canone di natura enfiteutica imposto sui fondisopra indicati e fissato dal Commissario per la Liquidazione degliUsi Civici di Napoli con ordinanza del 2 febbraio 1951 nella sommacostante di lire 90.000 annue (pari ad euro 46,48) nonché distabilire, ai sensi degli artt. 24 legge n. 1766/1927 e 33 r.d. n.332/1928, che l’importo da versare al Comune di MontecorvinoNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026Rovella, a titolo di capitale di affranco del canone di naturaenfiteutica stabilito in sede di legittimazione dell’occupazione delpredetto compendio immobiliare, corrispondeva alla somma di lire1.800.000 (lire 90.000 per venti anni), pari ad euro 929,60, o aquella, maggiore o minore, che sarebbe stata determinata in corsodi causa mediante una consulenza tecnica d’ufficio.Il Comune, pertanto, come evidenziato dalla Corte d’Appellonon ha svolto alcuna domanda riconvenzionale, bensì sulla basedella domanda di parte attrice ha sostenuto, con tesi accolta inprimo e secondo grado, che il canone di natura enfiteutica e ilcapitale di affranco dovessero essere rivalutati sulla base di valoricorrispondenti al valore economico dei cespiti. D’altra parte, comeevidenziato dal Comune controricorrente, gli stessi attori avevanochiesto una consulenza tecnica per determinare il capitale diaffranco che indicavano nella somma di lire 1.8000 o in quellamaggiore o minore da determinarsi.Risulta evidente, pertanto, che il Comune a fronte dellapretesa avversa ben poteva eccepire che il criterio dideterminazione del canone dovesse essere quello corrispondentealla disciplina legale e non quello preteso dagli attori.Nessun vizio di ultra-petizione, pertanto, può riscontrarsi nellapronuncia impugnata.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione ederrata applicazione degli artt. 112 - 167 e 702 bis c.p.c. perl’omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domandariconvenzionale per tardività della costituzione, in relazioneall'art.360, n.4, c.p.c.Con l’atto di appello, i ricorrenti avevano chiesto, in riformadell'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (proc. n.7292/13 R.G.), laNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionalespiegata dal Comune di M. Rovella con la tardiva memoria del 19-3-2014, in odio ai termini previsti dall'art. 702 bis cpc, e di nullitànella parte in cui aveva trattato e deciso, anche se in modoabnorme, su tale domanda.L'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità delladomanda riconvenzionale del Comune comporta che la sentenzaimpugnata della Corte Territoriale di Salerno integri ""error inprocedendo"" - ex art. 112 cpc - da accertarsi con esame degli atti(Cass.15-5-2003 n.7519 - Cass.19-05-2006 n. 11844 - Cass. 23-1-2008 n.17028).2.1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.Come evidenziato dagli stessi ricorrenti la Corte d’Appello haespressamente esaminato il loro motivo di gravame con il quale sisosteneva l’inammissibilità della domanda riconvenzionale e apag.10 e 11 ha rigettato il motivo per le ragioni sopra riportate nelmotivare l’infondatezza del primo motivo.Di conseguenza non vi è stata alcuna omessa pronuncia e ilmotivo si rivela del tutto destituito di fondamento.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione degli artt.112 e 115 c.p.c.,I ricorrenti avevano chiesto di dichiarare dovuta solo la sommadi lire 90.000 all'anno per il fondo di ettari quattro circa e di lire1.800.000 il valore del capitale fondiario, quantificata in viadefinitiva dal provvedimento amministrativo del 1951.Il Tribunale ha invece determinato nella somma di €514.625,00 il valore venale del capitale fondiario all'attualità e di €1.606,09 il canone annuo, al Comune - come se si fosse in presenzaNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026di affrancazione di enfiteusi rustiche previste dalla Legge n°607/66.3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.La censura è ripetitiva delle precedenti e ne segue la stessasorte di infondatezza non essendo riscontrabile alcun vizio diultrapetizione.4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione efalsa applicazione dell'art.133. lett. b), d. lgs. n.104/2010, giàart.5. comma 2. della L. n. 1034/1971 ed art.37 c.p.c., in relazioneall'art.360. nn. 1 e 3, c.p.c.4.1 Il quarto motivo relativo alla censura di mancanza digiurisdizione del giudice ordinario, come si è detto, è statodichiarato inammissibile dalla ordinanza interlocutoria n. 671/2026resa dalle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza di remissione diquesta sezione n. 1001/2025.Con la suddetta pronuncia le Sezioni Unite hanno ritenuto ilmotivo inammissibile in base al principio secondo cui: l'attore cheabbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimastosoccombente nel merito non è legittimato ad interporre appellocontro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione delgiudice da lui prescelto in quanto non soccombente su taleautonomo capo della decisione (Sez. U, 20 ottobre 2016, n. 21260;24 settembre 2018, n. 22439; 31 dicembre 2018, n. 33685; 4marzo 2019, n. 6281; cfr. anche 5 dicembre 2019, n. 31754).5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione degli artt.9 e 10 della l. n. 1766 del 1927 e dell'art.28,co.1, R.D. 332/1928 in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c..A parere dei ricorrenti dovrebbe modificarsi l’orientamentoespresso da questa Corte con la sentenza n. 64 del 1997 secondoNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026cui: Colui che è legittimato, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge16 giugno 1927 n. 1766, all'occupazione di terre del demaniocivico, non ne diviene proprietario, tant'è vero che può affrancarleai sensi della legge 22 luglio 1966 n. 607, deve apportarvi miglioriee deve corrispondere un canone enfiteutico al Comune, al cuipatrimonio privato esse appartengono. Perciò l'occupatorelegittimato, nel caso confini con fondi offerti in vendita, non ha ildiritto di prelazione che l'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817prevede a favore del proprietario coltivatore diretto e non deltitolare di un altro diritto reale (Cass. Sez. 3, 08/01/1997, n. 64,Rv. 501564 - 01).In proposito nel motivo si richiamano diversi precedenti e sisostiene l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui harigettato il motivo di appello con il quale si sosteneva che con ilprovvedimento di legittimazione dell'occupazione di terreni di usocivico del 2.2.1951, era stato attribuito ai relativi concessionari ildiritto reale di piena proprietà del fondo e non quello di enfiteusi,con la conseguente preclusione per il Comune di Mont. Rovella diassoggettare a rivalutazione il canone previsto dall'art.10 dellaL.1766/27.La Corte d’Appello avrebbe erroneamente accomunato ledisposizioni degli artt.9 e 10 della L. 1766/27 con quelle dell'art.38RD 332/28 del Regolamento di esecuzione della prima, trascurandoche tale ultima norma regola istituti diversi da quello della""legittimazione"" delle occupazioni delle terre civiche dovel'interesse del legislatore non è quello di far cessare l'occupazioneabusiva ma quello di realizzare l'interesse pubblico a favorire lacoltivazione dei terreni da un soggetto - l'occupatore abusivo- alquale trasferisce il diritto di proprietà piena, a titolo originario,Numero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026tanto che può disporne liberamente ed essere anche espropriato,salvo l'onere di affrancare (ovvero liberarsi di tale onere) il canonedi natura enfiteutica, determinato in relazione al valore del capitalefondiario con le modalità previste dall'art. 10 L. n. 1766/27, almomento dell'atto di legittimazione.I ricorrenti elencano le seguenti ragioni di erroneità dellasentenza impugnata: - il provvedimento del commissario agli usicivici non avrebbe alcuna efficacia perché non contienel'annotazione dell'approvazione sovrana; - l'art.28 RD 332/28 nonsarebbe applicabile alla fattispecie in esame; - il canone di naturaenfiteutica stabilito dall'art. 10 avrebbe una funzione diversa daquella prevista per i rapporti enfiteutici e avrebbe caratteredefinitivo e non rivalutabile; - il bene non apparterrebbe al Comunebensì alla massa collettiva e con il provvedimento di legittimazionedella occupazione cesserebbe l'uso civico con trasferimento in pienaproprietà - a titolo originario – all’occupatore salvo il pagamentodel canone, determinato ex art. 10 L.1766/27.5.1 Il quinto motivo di ricorso è infondato.I ricorrenti contestano che si possa procedere allarivalutazione del canone di natura enfiteutica e del capitale diaffranco derivante dall'ordinanza provvisoria del 2.2.1951 resa dalCommissario per la Liquidazione degli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in quantol’interpretazione degli artt.9 e 10 della l. n. 1766 del 1927imporrebbe che tanto il canone stabilito con il provvedimento dilegittimazione quanto il capitale di affranco siano sostanzialmenteperpetui e rimangano gli stessi per tutta la durata del rapporto.La tesi dei ricorrenti si fonda innanzitutto su un presuppostoerroneo ovvero che gli stessi sono divenuti pieni proprietari delterreno con l’unico onere di dover pagare il canone e salva laNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026possibilità di affrancazione mediante il pagamento del capitale diaffranco che è quello stabilito nell’originario provvedimento delCommissario degli usi civici cui sopra si è fatto cenno.Le Sezioni Unite di questa Corte di recente hanno ricostruito lastoria degli usi civici e della l.n. 1277 del 1927 evidenziando comela citata legge non reca, in effetti, una definizione espressa degliusi civici, ma li qualifica indistintamente come riconducibili a duediversi diritti di godimento delle terre che ne costituiscono oggetto:l’uso civico propriamente detto e il c.d. demanio civico. La naturagiuridica dei primi è ricondotta, dai prevalenti orientamentiscientifici, sia sulla base del riferimento letterale normativo chedella inerente “ratio”, a quella di diritti reali “sui generis” gravantisu terre altrui e dal tratto proprio, siccome caratterizzatidall’inerenza al bene, dal diritto di seguito, dall’assolutezza e dalladimensione “erga omnes” delle tutele; la connotazione peculiareconsiste nel realizzare un uso di matrice non codicistica che spettaalla persona “uti civis”, ossia quale membro di un ampio gruppo disoggetti e non come singolo individuo. La natura giuridica deisecondi è condizionata dal caratterizzarsi come beni di c.d.proprietà collettiva, la cui disciplina – così come condensata,principalmente, negli artt. 9, 11, 12, 13, 21 e 29 della stessa leggefondamentale n. 1766 del 1927 (la cui regolamentazione è stataconservata e rafforzata dagli interventi normativi sopravvenuti) –è, nella sua essenza, equiparabile a quella dei beni demaniali, perquanto si desume dal loro regime di inalienabilità, inusucapibilità,immodificabilità e di conservazione del vincolo di destinazione, ilquale può subire una deroga solo mediante un’apposita“sdemanializzazione”. Agli usi civici in re propria si riferiscono ledisposizioni concernenti l’accertamento delle arbitrarie occupazioniNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026da parte dei privati al fine alternativo della legittimazione a favoredell’occupatore o della reintegra per la destinazione dei terreni alsoddisfacimento di pubbliche finalità nei modi previsti dalla legge.Ad ogni modo circa la natura del diritto nascente dalprovvedimento di legittimazione non può dubitarsi che si tratta diun diritto reale affievolito e non di un diritto di proprietà piena sortoa titolo originario come si pretende con il ricorso essendoquest’ultimo incompatibile per sua natura con l’obbligo di pagareun canone enfiteutico e con la possibilità di espandersi in proprietàpiena con il pagamento del capitale di affranco.Sul punto il Collegio intende dare continuità al seguenteprincipio di diritto di cui i ricorrenti chiedono infondatamente unsuperamento: «Colui che è legittimato, ai sensi degli artt. 9 e 10della legge 16 giugno 1927 n. 1766, all'occupazione di terre deldemanio civico, non ne diviene proprietario, tant'è vero che puòaffrancarle ai sensi della legge 22 luglio 1966 n. 607, deveapportarvi migliorie e deve corrispondere un canone enfiteutico alComune, al cui patrimonio privato esse appartengono. Perciòl'occupatore legittimato, nel caso confini con fondi offerti in vendita,non ha il diritto di prelazione che l'art. 7 della legge 14 agosto 1971n. 817 prevede a favore del proprietario coltivatore diretto e nondel titolare di un altro diritto reale» (Cass. Sez. 3, 08/01/1997, n.64, Rv. 501564 - 01).Nello stesso senso può richiamarsi anche altra pronuncia conla quale si è stabilito che: La controversia, nella quale i privaticoncessionari della legittimazione all'occupazione di terre di usocivico contestino la pretesa del comune al pagamento dei canonienfiteutici da loro dovuti per la conseguita legittimazione, nonchéla determinazione dei canoni medesimi, appartiene allaNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026giurisdizione del giudice ordinario a norma dell'art. 5, comma 2, l.6 dicembre 1971 n. 1034, essendo in discussione il dirittosoggettivo perfetto dei beneficiari di una concessioneamministrativa - tale essendo, sostanzialmente, il provvedimentodi "legittimazione" in questione, emesso a norma degli art. 9 e 10legge n. 1766 del 1927 - a non essere sottoposti, da parte dell'entepubblico, all'imposizione di canoni o di altre prestazioni pecuniariese non nella misura e con le modalità stabilite dalla legge ed a farvalere l'eventuale avvenuto adempimento della relativaobbligazione (Cass. Sez. U., 09/11/1994, n. 9286, Rv. 488450 -01).La tesi dei ricorrenti è infondata anche in relazione alla naturadel canone che l’art. 10 della l. n. 1766 del 1927 testualmenteafferma avere natura enfiteutica. La Corte d’Appello, sulla basedella stessa domanda dei ricorrenti, ha correttamente procedutoalla determinazione del canone e del capitale di affranco mediantela relativa rivalutazione. Infatti, ferma la natura enfiteutica delcanone, non può che richiamarsi la giurisprudenza costituzionaleche ha progressivamente dichiarato l’incostituzionalità di tutte lenorme che non prevedevano il periodico aggiornamento del valoredi riferimento per la determinazione del canone e del capitale diaffranco mediante l’applicazione di coefficienti di maggiorazioneidonei a mantenerne adeguata, con una ragionevoleapprossimazione, la corrispondenza con la effettiva realtàeconomica (Corte Costituzionale sentenza n. 37 del 1969, sentenzan. 53 del 1974, sentenza n.406 del 1988, sentenza n. 143 del 1997e sentenza n. 160 del 2008).D’altra parte, questa Corte ha già più volte affermato che:Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 1997,Numero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, primo equarto comma, della legge 22 luglio 1966 n. 607, nella parte in cui,per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre1941, prevedeva che il valore di riferimento, per determinare ilcanone e quindi il capitale per l' affrancazione, fosse costituito dagliestimi catastali di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 976, sussiste ilvizio di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell' art.360 n. 3 cod. civ., se il giudice del merito, nell' effettuare il relativocomputo, non lo aggiorna periodicamente, applicando coefficientidi maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevoleapprossimazione, la corrispondenza del capitale di affrancazionecon l' effettiva realtà economica, e ad impedire che l' affrancazionesi trasformi in una sostanziale ablazione gratuita del diritto delconcedente (Cass. Sez. 2, 12/10/2000, n. 13595, Rv. 540954 -01).Le ragioni indicate dai ricorrenti a sostegno della tesi secondocui, a fronte del dato testuale della natura enfiteutica del canone,questo sia sottratto alla relativa disciplina sono del tutto infondate.Sulla prima ragione relativa alla affermata natura del dirittoderivante dal provvedimento di legittimazione quale proprietàpiena si è già detto. Quanto alla dedotta inefficacia dell’ordinanzacommissariale si tratta di un aspetto del tutto irrilevante in quantoil rapporto giuridico e la natura del canone derivano dalla legge enon dal provvedimento del Commissario che, peraltro, se inefficaceli priverebbe del titolo. Del pari irrilevante è la questione circal’applicabilità dell'art.28, comma 1, R.D. n. 332/1928 trattandosi diun argomento svolto ad abundantiam per negare il diritto diproprietà piena degli assegnatari evidenziando la remissione inmassa delle terre civiche per la loro ripartizione in favore deiNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026coltivatori diretti, in caso di inadempimento da parte deiconcessionari, degli obblighi derivanti dal provvedimento dilegittimazione.La giurisprudenza citata dai ricorrenti che afferma la nonrivalutabilità dei canoni in oggetto è, per lo più, anterioreall’evoluzione dell’interpretazione dei canoni enfiteutici ad operadella Corte Costituzionale di cui si è detto.Pertanto, a fronte del tenore letterale della norma che fariferimento alla natura enfiteutica del canone, i ricorrentipropendono per un’interpretazione che la renderebbe sospetta diincostituzionalità considerata la linea evolutiva che la Cortecostituzionale ha tracciato nel tempo il che, all’evidenza, imponel’interpretazione adottata dalla Corte d’Appello conforme alprincipale criterio di interpretazione della legge richiamato dall’art.12 che, assegna un valore prioritario al dato letterale.6. Il sesto motivo di ricorso, proposto in via subordinata è cosìrubricato: In via subordinata - Violazione dell'art.132, secondocomma, n. 4, c.p.c. in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c.Risulterebbe violata la norma indicata in rubrica stante lamanifesta ed irriducibile contraddittorietà ed incompatibilitàgiuridica tra le varie affermazioni con le quali la Corte di Appello inmodo abnorme avrebbe giustificato la sua decisione.Nel motivo si ripercorrono le medesime ragioni di critica alladecisione della Corte d’Appello che si sono sopra esposte e sisostiene che la motivazione della sentenza sarebbe incomprensibileperché, con le variegate ipotesi prospettate per rigettare gli appellidei ricorrenti, si confonderebbero diversi istituti di interessepubblico: quello regolato dalle norme inderogabili della legge n.1766/27, come la legittimazione di occupazione abusiva dei demaniNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026civici - artt. 9 e 10 della legge - con quello privato dell'enfiteusi olivello " come se fossero finalizzati a raggiungere lo stesso scopo.L'incomprensibilità della decisione secondo cui l'istituto dellalegittimazione ex artt. 9 e 10 L.1766/1927 creerebbe un rapportodi enfiteusi privata, il cui canone sarebbe sottoposto alla revisioneed all'adeguamento all'attualità, avrebbe come inaccettabileconseguenza che il legittimato, possessore a titolo "originario" deldiritto di proprietà - ex artt. 9 e 10 della legge del 1927 - sarebbeequiparato al "detentore" di un bene - per conto di un concedente- come l'enfiteuta.6.1 Il sesto motivo è inammissibile.La censura proposta come vizio di mancanza motivazione inviolazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. èinammissibile.Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riformadell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione èconsentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esauriscenella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un.8053/2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste,perché la Corte d’Appello con la motivazione sopra ampiamenteNumero registro generale 14248/2020Numero sezionale 1391/2026Numero di raccolta generale 16953/2026Data pubblicazione 30/05/2026riportata a analizzata, ha fornito una chiara ed effettiva esposizionedelle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazionisviluppate consentono di ricostruire il percorso logico - giuridico allabase del decisum, peraltro oggetto delle censure svolte con il quintomotivo e ritenute infondate per le ragioni sopra indicate.7. Il ricorso è rigettato.8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido traloro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti del Comune controricorrente che liquida in euro 3500(tremilacinquecento), più 200 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario al 15% IVA e CPA come per legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci