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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17200/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 3/7/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di RIMINI il 4/11/2010 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.

La doglianza è inammissibile.

La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, con il riferimento alla natura di quanto ricettato, un documento (che seppure poi anche solo maldestramente falsificato si presta per un pericoloso uso illecito) e al profilo soggettivo del ricorrente (pluripregiudicato per reati specifici), si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 dell'8 gennaio 2009, Galli, RV. 242667; Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè, RV. 249226) in tema di ricettazione per la quale, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche la natura intrinseca della stessa e Litti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euno tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] naco DEPOSiTATA [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente - 3 MAG 20 G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 3/7/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di RIMINI il 4/11/2010 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. La doglianza è inammissibile. La Corte territoriale, infatti, diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, con il riferimento alla natura di quanto ricettato, un documento (che seppure poi anche solo maldestramente falsificato si presta per un pericoloso uso illecito) e al profilo soggettivo del ricorrente (pluripregiudicato per reati specifici), si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 dell'8 gennaio 2009, Galli, RV. 242667; Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfè, RV. 249226) in tema di ricettazione per la quale, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche la natura intrinseca della stessa e Litti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresa la capacità a delinquere dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euno tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] naco DEPOSiTATA [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente - 3 MAG 20 G
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