CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 06112/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05K8FX5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi argomenta, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti di polizia anche specifici e la non positiva condotta processuale, e, quanto alla confisca degli euro 465 sequestrati, la mancata indicazione di una ragione per la detenzione di tale consistente somma, spiegabile, invece, con lo svolgimento dell'attività illecita nella flagranza della quale è stato colto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurdtila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente