CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bolzano del 15 marzo 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. e, applicate le attenuanti generiche, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato, che lamenta la grossolanità del falso e l'omessa riqualificazione del fatto ex art. 457 cod. pen., sono inammissibili perché generici, in quanto il ricorrente si limita a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi con gli argomenti, giuridicamente corretti e privi di illogicità, posti dalla Corte territoriale a base del rigetto del gravame; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il