CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 35661/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore del predetto della somma di euro 237.706,56. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pt, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva omesso di considerare tutti quegli elementi che incidono sul diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, attribuendo valore dirimente alla dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] sulla data di abbandono del clan Casalesi valutata attendibile per l'anno 2009; al contrario, dalla lettura completa del verbale dell'interrogatorio di garanzia emergeva non solo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricordato in maniera confusa una sua dissociazione solo nel 2013, ma che era anche a conoscenza di tutti i fatti relativi al compendio indiziario a suo carico e riferibili ad anni successi al 2009; le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], quindi, denotavano che egli, pur avendo formalmente dismesso il ruolo di autista di [OSCURATO:PERSONA], aveva continuato ad essere in contiguità con gli affari del clan almeno fino al 2011; pertanto, la condotta del [OSCURATO:PERSONA], caratterizzata da molteplici episodi quantomeno di gregariato rispetto al clan Casalesi (contatti telefonici con componenti del clan o con imprenditori attinti all'organizzazione), aveva superato la soglia dell'ordinaria prudenza nei rapporti sociali; la predetta condotta imprudente e le confuse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia avevano, quindi, ingenerato il ragionevole dubbio della idoneità della misura cautelare. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha integrato la motivazione colmando le lacune motivazionali evidenziate nella sentenza di annullamento di questa Corte n. 39627/2024, che aveva rimarcato il mancato approfondimento delle dichiarazioni rese dall'imputato nel verbale di interrogatorio del 12/12/2015 con riferimento all'epoca di dissociazione del predetto dal clan denominato "Casalesi" ed il correlato vizio motivazionale per travisamento probatorio. I Giudici di merito, in particolare, hanno precisato che sia il giudice che aveva imposto la misura cautelare, sia il tribunale del riesame e lo stesso giudice del rito abbreviato, avevano fondato il titolo custodiale ed il suo mantenimento non sull'affermazione del Blasco di una sua dissociazione risalente al 2013 bensì su altri dati probatori, che la Corte d'appello aveva, poi, valutato erroneamente osservando che si trattava di apporti dichiarativi di collaboratori di giustizia o di intercettazioni riferite tutte a periodi non successivi al 2009; hanno, poi, chiarito che, comunque, lo stesso imputato, nel corso dell'interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip aveva dichiarato che la sua adesione al clan era iniziata nel 2004 ed era proseguita fino al 2009, quando si era conclusa definitivamente. Hanno, quindi, ritenuto che le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], come correttamente valutate, non avevano avuta alcuna incidenza causale sul mantenimento della misura cautelare e riconosciuto il diritto del predetto all'ottenimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione patita con conseguente liquidazione del quantum. Va ricordato che nel caso, di annullamento per vizio di motivazione - come nella specie- il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma vantazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento. La motivazione è congrua e logica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Il ricorrente, peraltro, propone sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 2. Consegue, pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ([OSCURATO:PERSONA]. U, n 34559 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 222265 - 01, che ha affermato che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, qualora il ricorso per cassazione da esso proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello sia rigettato o dichiarato inammissibile). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric