CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16636/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello de L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, è inammissibile perché è costituito da mere doglianze in fatto ed inoltre è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inammissibile perché è inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza, neppure formulando una richiesta alla Corte di appello in sede di conclusioni (quando già il nuovo testo della norma era entrato in vigore); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il