CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 20 ottobre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di 'urto in abitazione aggravato e, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. ed esclusa la recidiva, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso della ricorrente, nella parte in cui si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché il corrispondente motivo di appello è stato già dichiarato inammissibile dalla Corte di appello con motivazione con la quale il ricorrente omette del tutto di confrontarsi; - che, inoltre, il ricorso è manifestamente infondato anche nella parte in cui la ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha statuito che ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo (Sez. 4, n. 9157 del 31/01/2018, Imp. P.G. in proc. Passalacqua e altro, Rv. 272190) e con il dato normativo, poiché ex art. 131-bis cod. pen., tale causa di non punibilità può essere applicata solo per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de