CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21793/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 39834/2025 Anzillottik OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, che invoca l'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma quarto dell'art. 385 cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di analogo motivo di appello, vagliato e disatteso dalla Corte territoriale che, con motivazione immune da censure, ha argomentato circa le concrete modalità dei fatti e la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali tra cui uno specifico (pagg. 2- 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M