Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 19 ottobre 2021

Cassazione n. 00855/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° VITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il GUP del Tribunale di Taranto in data 8/10/2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a Mine0Vito la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 5 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, alla luce della intervenuta sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Erra quindi la sentenza impugnata ove ritiene che il suddetto automatismo operi anche nella fattispecie in esame ove si procede per omicidio plurimo aggravato, considerato che nella citata sentenza la Consulta ha espressamente limitato il suddetto automatismo, ritenendolo giustificato solo per le violazioni più gravi, cioè le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen.; per esse si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Non essendovi, nel provvedimento impugnato, alcuna ulteriore motivazione sulla disposta revoca della patente di guida, e non vedendosi in ipotesi di reato aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Taranto.

Così deciso il 19 ottobre 2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° VITO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GUP del Tribunale di Taranto in data 8/10/2020 ha pronunciato sentenza di patteggiamento, applicando a Mine0Vito la pena concordata fra le parti e, per quanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 5 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, alla luce della intervenuta sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.». In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Erra quindi la sentenza impugnata ove ritiene che il suddetto automatismo operi anche nella fattispecie in esame ove si procede per omicidio plurimo aggravato, considerato che nella citata sentenza la Consulta ha espressamente limitato il suddetto automatismo, ritenendolo giustificato solo per le violazioni più gravi, cioè le ipotesi aggravate previste dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589 bis, sia dell'art. 590 bis cod. pen.; per esse si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Non essendovi, nel provvedimento impugnato, alcuna ulteriore motivazione sulla disposta revoca della patente di guida, e non vedendosi in ipotesi di reato aggravate dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di stupefacenti, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Taranto. Così deciso il 19 ottobre 2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 00855/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris