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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10833/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1993 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche tali da rendere i giudizi di merito all'uopo spesi - nel ritenere non applicabile la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp (in ragione del disvalore oggettivo della condotta e della intensità del dolo che ne ha sorretto il portato) e nel negare la sostituzione della pena detentiva irrogata con una pena pecuniaria ( per la ritenuta inaffidabilità del ricorrente quanto alle prospettiva di relativo adempimento)- non censurabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 5 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/01/1993 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; t letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche tali da rendere i giudizi di merito all'uopo spesi - nel ritenere non applicabile la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp (in ragione del disvalore oggettivo della condotta e della intensità del dolo che ne ha sorretto il portato) e nel negare la sostituzione della pena detentiva irrogata con una pena pecuniaria ( per la ritenuta inaffidabilità del ricorrente quanto alle prospettiva di relativo adempimento)- non censurabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 10833/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris