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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40192/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 23 marzo 2021 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ati reati) di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., commesso fino al 1998, e al reato di estorsione aggravata dalla c.d. connessione o agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso fino al 1998, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 4 aprile 2005, definitiva il 20 giugno 2006; 2) ai reati di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi fino a luglio 2005, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 28 marzo 2008, definitiva il 3 aprile 2009; 3) ai reati di estorsione e di ricettazione, ai sensi degli artt. 629 e 648 cod. pen., commessi tra il 22 aprile e il 25 maggio 2005, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 maggio 2015, definitiva il 18 aprile 2017.

Il giudice ha evidenziato che vi era la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso solo tra i reati associativi dell'istanza, che erano stati commessi da Avitabile in quanto sodale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riferibile al c.d. clan D'Alessandro.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha rideterminato la pena finale per il reato associativo sub 1 e i due reati associativi sub 2 in anni ventuno e mesi sei di reclusione.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il precedente giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 24 febbraio 2021, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati associativi di cui all'istanza, in ordine ai quali aveva previsto una pena finale inferiore a quella rideterminata con il provvedimento oggi impugnato.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc.pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che tutti i reati oggetto dell'istanza erano stati commessi da Avitabile, quale appartenente dell'associazione di tipo mafioso di riferimento.

Dalla lettura delle sentenze di condanna, infatti, si evincerebbe che tutte le azioni delinquenziali erano state poste in essere in quanto convergenti con gli obbiettivi portati innanzi dall'associazione criminale, circostanza confermata dal fatto che le condotte erano state poste in essere in contiguità temporale tra loro e nel medesimo contesto territoriale (Castellammare di Stabia). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità in quanto non autosufficiente, non avendo il ricorrente allegato (né correttamente individuato) il provvedimento del giudice dell'esecuzione di cui si lamenta la mancata considerazione.

Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti, infatti, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione non sarebbe stato vincolato alla valutazione già operata in sede esecutiva da diverso giudice dell'esecuzione, posto che questi, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, può quantificare un aumento di pena per i reati- satellite in misura superiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, atteso che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo, Rv. 281678).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

In modo logico e coerente il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che dalla lettura della sentenza di condanna si evinceva che non vi era alcun elemento in forza del quale poter affermare che i reati di ricettazione e di estorsione erano stati commessi nel più ampio progetto perseguito dall'associazione di tipo mafioso di riferimento.

Il giudice dell'esecuzione, all'uopo, ha precisato che la tipologia stessa dei reati in esame e le loro modalità esecutive (c.d. cavallo di ritorno di oggetti preziosi rubati e loro ricettazione, contestualmente a una carta di credito rubata) non apparivano collegabili in alcun modo alla realtà associativa.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo; nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Inoltre, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02).

Con particolare riferimento al reato estorsivo sub 1, per di più, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione aveva già escluso il vincolo della continuazione tra tale reato e il reato associativo da lui giudicato, in quanto il primo reato era stato realizzato nell'ambito della diversa associazione (tanto da essere stata accertata in tale sede anche la circostanza aggravante della c.d. connessione o agevolazione mafiosa), nata quale gruppo autonomo e contrapposto al c.d. clan D'Alessandro.

L'esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione, infatti, ha efficacia preclusiva assoluta di un nuovo vaglio sul punto dal giudice dell'esecuzione.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 23 marzo 2021 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ati reati) di associazione di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., commesso fino al 1998, e al reato di estorsione aggravata dalla c.d. connessione o agevolazione mafiosa, ai sensi degli artt. 629 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso fino al 1998, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 4 aprile 2005, definitiva il 20 giugno 2006; 2) ai reati di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi fino a luglio 2005, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 28 marzo 2008, definitiva il 3 aprile 2009; 3) ai reati di estorsione e di ricettazione, ai sensi degli artt. 629 e 648 cod. pen., commessi tra il 22 aprile e il 25 maggio 2005, giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 maggio 2015, definitiva il 18 aprile 2017. Il giudice ha evidenziato che vi era la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso solo tra i reati associativi dell'istanza, che erano stati commessi da Avitabile in quanto sodale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riferibile al c.d. clan D'Alessandro. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha rideterminato la pena finale per il reato associativo sub 1 e i due reati associativi sub 2 in anni ventuno e mesi sei di reclusione. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che il precedente giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 24 febbraio 2021, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati associativi di cui all'istanza, in ordine ai quali aveva previsto una pena finale inferiore a quella rideterminata con il provvedimento oggi impugnato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc.pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che tutti i reati oggetto dell'istanza erano stati commessi da Avitabile, quale appartenente dell'associazione di tipo mafioso di riferimento. Dalla lettura delle sentenze di condanna, infatti, si evincerebbe che tutte le azioni delinquenziali erano state poste in essere in quanto convergenti con gli obbiettivi portati innanzi dall'associazione criminale, circostanza confermata dal fatto che le condotte erano state poste in essere in contiguità temporale tra loro e nel medesimo contesto territoriale (Castellammare di Stabia). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità in quanto non autosufficiente, non avendo il ricorrente allegato (né correttamente individuato) il provvedimento del giudice dell'esecuzione di cui si lamenta la mancata considerazione. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti, infatti, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione non sarebbe stato vincolato alla valutazione già operata in sede esecutiva da diverso giudice dell'esecuzione, posto che questi, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, può quantificare un aumento di pena per i reati- satellite in misura superiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, atteso che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo, Rv. 281678). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. In modo logico e coerente il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che dalla lettura della sentenza di condanna si evinceva che non vi era alcun elemento in forza del quale poter affermare che i reati di ricettazione e di estorsione erano stati commessi nel più ampio progetto perseguito dall'associazione di tipo mafioso di riferimento. Il giudice dell'esecuzione, all'uopo, ha precisato che la tipologia stessa dei reati in esame e le loro modalità esecutive (c.d. cavallo di ritorno di oggetti preziosi rubati e loro ricettazione, contestualmente a una carta di credito rubata) non apparivano collegabili in alcun modo alla realtà associativa. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo; nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Inoltre, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). Con particolare riferimento al reato estorsivo sub 1, per di più, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il giudice della cognizione aveva già escluso il vincolo della continuazione tra tale reato e il reato associativo da lui giudicato, in quanto il primo reato era stato realizzato nell'ambito della diversa associazione (tanto da essere stata accertata in tale sede anche la circostanza aggravante della c.d. connessione o agevolazione mafiosa), nata quale gruppo autonomo e contrapposto al c.d. clan D'Alessandro. L'esclusione della continuazione da parte del giudice della cognizione, infatti, ha efficacia preclusiva assoluta di un nuovo vaglio sul punto dal giudice dell'esecuzione. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ri
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